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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.26
Data decisione, Autorità:
30.04.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.26/AMM
21482/901
Bellinzona
30
aprile 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 30 settembre 2002
presentato da
________ ________, ________
contro
la decisione n.
________ /________ del ________ 2002 emessa dalla
Sezione della circolazione, ________,
viste le osservazioni dell'8 ottobre
2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
13 settembre 2002, ha inflitto a ________ ________ una multa di fr.
500.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di
fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 29 maggio 2002 in territorio di ________:
"alla guida della
vettura ________, dopo essersi fermata a un 'dare precedenza', s'inoltrava in
un'intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra";
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS, 14 cpv. 1
ONC, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS;
che ________ ________ è
insorta contro tale decisione con un ricorso del 30 settembre 2002 in cui
postula l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni
dell'8 ottobre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il
ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; il segnale "Dare precedenza" obbliga il conducente a dare
la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (art. 36
cpv. 2 prima frase OSS);
che giusta l'art. 14 cpv. 1
ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne
ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad
aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immessa in
un'intersezione dopo un segnale di "dare precedenza" ed essersi
scontrata con un'altra vettura proveniente da sinistra;
che la ricorrente ritiene per
converso di non aver commesso nessuna infrazione, sottolineando di essersi fermata
alla linea d'arresto e invitando il giudice a "considerare la posizione
dei veicoli a incidente avvenuto, la deformazione dei telai non propriamente
leggera, il mancato tentativo dell'altro conducente di evitare l'impatto
(nessun tentativo neppure di rallentare o di schivare), la velocità visibilmente
troppo elevata della mercedes per una zona industriale", così come il
fatto "che il conducente della mercedes ha addirittura ammesso di avermi
visto già da lontano" (ricorso, nel mezzo);
che dal verbale
d'interrogatorio 29 maggio 2002 dell'insorgente davanti alla polizia cantonale
si evince nondimeno quanto segue:
"Partivo dallo
________ e raggiungevo il Dare precedenza su via ________ dove mi fermavo.
Guardavo a sinistra poi a
destra. Notavo il giungere di un'auto, che circolava da sinistra verso destra
rispetto alla mia posizione.
Ciononostante partivo,
svoltando a sinistra.
Subito entravo in
collisione con la vettura citata. L'urto interessava la parte anteriore di
quest'auto contro la fiancata anteriore della mia.
A seguito di questa
collisione, violenta, la mia auto si spostava sulla corsia opposta,
danneggiandosi ulteriormente.
D. nonostante notata la
vettura giungere perché è uscita?
R. tutto si è consumato in
fretta che non so dare una spiegazione.
D. la sua visuale è stata
ostacolata?
R. solo da un cespuglio,
sulla sinistra.
D. noi abbiamo provato
l'uscita e abbiamo rilevato che questo cespuglio non risulta ostacolare la
visuale se posti correttamente, cosa dice?
R. non so dire.
D. ha qualcosa da
aggiungere?
R. secondo me la signora
viaggiava velocemente, e non ha frenato […] ";
che la ricorrente non contesta
la dinamica dell'incidente da lei stessa esposta innanzi all'autorità
inquirente, ma fa valere – in sostanza – come il sinistro sia riconducibile ad
asserite infrazioni commesse dall'altra conducente coinvolta, in particolare a
una sua non meglio precisata "velocità visibilmente troppo elevata";
che in ambito penale ognuno
risponde delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non
discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile
a propria colpa;
che anche volendo ammettere,
per avventura, un'eccessiva velocità dell'altra protagonista, l'insorgente non poteva
ragionevolmente escludere – dopo aver visto la vettura prioritaria – che
quest'ultima circolasse a una velocità superiore al limite consentito;
che ciò vale a maggior ragione
se si considera come, per ammissione della stessa ricorrente, essa ha avuto
l'impressione che l'altro veicolo "viaggiava velocemente" (verbale
d'interrogatorio citato, pag. 2 in alto);
che ciò posto l'interessata,
dopo aver visto l'altra vettura, non avrebbe dovuto immettersi nell'intersezione,
bensì attendere – conformemente agli art. 36 cpv. 2 OSS e 14 cpv. 1 ONC – il
passaggio dell'automobile prioritaria;
che in siffatte evenienze,
considerata la dinamica dell'incidente descritta dalla stessa insorgente davanti
alla polizia, questo giudice perviene al convincimento che l'interessata abbia
effettivamente commesso l'infrazione rimproveratale dalla Sezione della
circolazione, e questo a prescindere dall'eventuale colpa ascrivibile alla
conducente dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente;
che la multa inflitta è, per
altro, proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata
al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2, 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
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La tassa di giustizia di fr.
150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
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Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
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Intimazione a:
– ________ ________, ________,
– Sezione della circolazione, ________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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