Traffic fine annulled for insufficient proof of driver identity

30.2002.24Altro tribunale25 apr 2003Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Pretura penale of Ticino heard an appeal against a CHF 250 traffic fine imposed by the Sezione della circolazione for allegedly disregarding a traffic light. The appellant denied being the driver and produced a declaration placing the vehicle at a parking area at the relevant time. The court held that the file did not permit a finding that he had committed the offense, especially because the police did not establish that he himself was driving. The appeal was therefore allowed, the administrative decision annulled, and no costs or ripetibili were awarded.

Massima Omnilex

Art. 27 cpv. 1 LCS; art. 68 cpv. 1 OSS; art. 90 n. 1 LCS; proof of a traffic offense and identity of the driver in administrative penalty proceedings. Where the file does not permit the authority to establish with sufficient certainty that the appellant personally committed the alleged violation, the appeal must be upheld and the sanction annulled. The deciding court may rely on the dossier alone under LPContr when the evidentiary record is complete, but the conviction of guilt must nevertheless rest on persuasive evidence. If the respondent authority does not contest the appeal and no statutory basis exists for ripetibili, neither costs nor party compensation are awarded (consid. on proof and costs).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2002.24

Data decisione, Autorità: 25.04.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2002.24/AMM 21788/903

Bellinzona 25 aprile 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 27 settembre 2002 presentato da

__________ __________, __________

contro

la decisione n. __________ /__________ del __________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste le osservazioni del 3 ottobre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 20 settembre 2002, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 250.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 17 maggio 2002 in territorio di __________: "Alla guida del veicolo __________ non osservava un segnale luminoso";

che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 68 cpv. 1 OSS;

che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 27 settembre 2002 nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che in uno scritto del 3 ottobre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando all'autorità di secondo grado "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; per quanto concerne i segnali luminosi l'art. 68 cpv. 1 prima frase OSS prescrive che la luce rossa significa "Fermata";

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza di segnali luminosi, l'elenco delle multe allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (__________) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.–;

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato per non avere osservato – il 17 maggio 2002, alle ore 8.23 – un segnale luminoso situato in via _. __________ a __________ (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione 16 luglio 2002 e alle contro-osservazioni 6 agosto 2002 della Polizia cantonale);

che il ricorrente fa valere la sua estraneità ai fatti rimproveratigli, adducendo come alla data e ora indicate dagli agenti denuncianti il veicolo in oggetto – che per altro non era neppure usato dall'insorgente, ma dal figlio e da un operaio della propria ditta – si trovava "sul posteggio del Condominio __________ " a __________ (ricorso, a metà);

che a sostegno della sua tesi l'insorgente produce una dichiarazione del 28 settembre 2002 dell'operaio __________ __________, stando al quale "il giorno 17.05.2002 dalle ore 7.45 alle ore 11.50 il camioncino __________ targa __________ [recte: __________] che ci ha trasportato sul luogo di lavoro cioè il piazzale posteggio del Condominio __________ a __________ (…) è rimasto sul posteggio tutta la mattina" (allegato 1 al ricorso);

che in simili evenienze questo giudice, dopo aver valutato le risultanze istruttorie, non può pervenire al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli;

che ciò vale a maggior ragione se si considera come dal fascicolo processuale non emerge nessun elemento atto a far ritenere – né gli agenti denuncianti pretendono – che il veicolo da essi osservato fosse guidato proprio dall'insorgente anziché dal figlio, come sostenuto dall'interessato, o da terzi;

che il ricorso, fondato, deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese alla Sezione della circolazione, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali e, per di più, non si è opposta all'accoglimento del gravame;

che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma la quale imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente;

che del resto l'insorgente, sprovvisto di patrocinatore, non ha sopportato costi di rilievo e non ha neppure concluso per l'assegnazione di ripetibili;

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 68 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

  1. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione a:

– __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

traffic offensetraffic lightproof of identityappealadministrative finecostsevidencedriver identification

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant committed the traffic offense of ignoring a traffic light signal

Decisione estratta

The court could not be convinced that the appellant had committed the alleged infraction.

Motivazione estratta

The file contained no element showing that the observed vehicle was driven by the appellant rather than by his son or a third person; the defense version was supported by a worker's declaration placing the vehicle on a parking area at the relevant time.

Questione giuridica chiave

Whether the administrative fine and related costs should be upheld

Decisione estratta

The challenged decision had to be annulled and no costs or fees were imposed.

Motivazione estratta

Because the appeal was well-founded and the respondent authority did not oppose it, the appealed decision could not stand; there was also no basis to award ripetibili.

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