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Numero d'incarto:
30.2002.23
Data decisione, Autorità:
23.04.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.23/AMM
21918/903
Bellinzona
23
aprile 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 23 settembre 2002
presentato da
_________ _________, _________
(patrocinata
dall'avv. _________ _________, _________)
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2002 emessa dalla Sezione della
circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________
2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
_________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 300.–,
addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr.
70.–, per i seguenti fatti accertati il _________ 2002 in territorio di
_________:
"alla guida della
vettura TI _________, dopo essersi fermata ad un 'dare precedenza',
s'inoltrava in un'intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente
da sinistra";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS, 14 cpv.
1 ONC, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS;
che _________ _________ è
insorta contro tale decisione con un ricorso del _________ 2002 in cui postula
l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
_________ 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda dell'insorgente
intesa all'esperimento di un sopralluogo – di per sé ammissibile – risulta
priva d'oggetto, il ricorso dovendo essere accolto, comunque sia, per i motivi
esposti in appresso;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; il segnale "Dare precedenza" obbliga il conducente a dare
la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (art. 36
cpv. 2 prima frase OSS);
che giusta l'art. 14 cpv. 1
ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne
ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad
aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immessa in
un'intersezione dopo un segnale di "dare precedenza" ed essersi
scontrata con un'altra vettura (un taxi) proveniente da sinistra;
che la ricorrente fa valere,
in sostanza, di essersi immessa sulla corsia dov'è avvenuta la collisione –
previo attraversamento dell'altra corsia occupata da un autopostale fermo –
solo dopo essersi accertata che alla sua sinistra non sopraggiungeva nessun
veicolo;
che, sempre stando alla
ricorrente, la collisione sarebbe dovuta esclusivamente all'eccessiva velocità
del taxi, il quale circolava a una velocità superiore ai 70 km/h in luogo dei
50 km/h consentiti in quel tratto stradale;
che in ambito penale – come
rileva giustamente la Sezione della circolazione nella decisione impugnata –
ognuno risponde delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico
altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di
prescrizioni imputabile a propria colpa;
che l'insorgente considera
nondimeno la colpa del conducente di taxi grave al punto da essere la sola
causa dell'incidente, "ritenuto che se egli avesse circolato a velocità
adeguata (ma anche a 65 km/h …), il sinistro non si sarebbe verificato"
(ricorso, pag. 3 in basso);
che, in concreto, dal verbale
d'interrogatorio dell'insorgente davanti alla Polizia cantonale si evince – fra
l'altro – quanto segue:
"Preciso che prima di
mettere in movimento il mio mezzo meccanico osservavo comunque alla mia
sinistra e non vedevo giungere alcun veicolo. La visuale è poca, visto che via _________
compie una curva proprio in quel punto. Da parte mia osservavo pure lo
specchio stradale ivi ubicato: ribadisco di non aver notato alcun veicolo"
(verbale del _________ 2002, pag. 2 verso il basso, allegato al rapporto di
polizia del _________ 2002);
che in altre parole – stando
alla versione dell'interessata – quando essa si è inoltrata nell'intersezione
il taxi si trovava ancora dietro la curva e non era neppure visibile nello
specchio posto di fronte all'intersezione, ciò che escluderebbe ogni sua
responsabilità nell'incidente, da ricondurre unicamente all'eccessiva velocità
del taxi;
che il conducente di
quest'ultimo veicolo, pur dichiarando di aver visto l'insorgente uscire
dall'incrocio senza guardare a sinistra, ha ammesso di circolare a una velocità
superiore al limite consentito, "di sicuro a 60 km/h" (verbale del
_________ 2002, pag. 1 in basso e pag. 2 a metà, allegato al rapporto di polizia
citato);
che dall'esame del disco
cronotachigrafo del taxi inerente al giorno dell'incidente si evince come la
velocità di tale veicolo al momento del sinistro era compresa tra 60 e 80 km/h,
e finanche più vicina alla linea degli 80 km/h (cfr. fotocopia del disco
allegata al rapporto di polizia citato, nella parte evidenziata in giallo);
che un esperto incaricato
dall'assicurazione dell'insorgente di valutare le cause della collisione ne ha
dedotto una velocità del taxi "di oltre 70 km/h" (allegato C al
ricorso, foglio 1 in alto);
che, sempre secondo l'esperto,
la collisione avrebbe potuto essere evitata qualora la velocità di quest'ultimo
veicolo fosse stata inferiore ai 65 km/h (doc. citato, foglio 1 in basso, con
rinvio ai calcoli esposti nei fogli 2 e 3 del referto);
che, in siffatte evenienze,
questo giudice non dispone di elementi sufficienti per confutare l'affermazione
dell'insorgente secondo cui, al momento di immettersi nell'incrocio, il taxi
non poteva ancora essere visto né direttamente né attraverso lo specchio
antistante l'intersezione;
che invano si cercherebbe
altresì nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che permetta altrimenti di
ascrivere alla ricorrente un'eventuale inosservanza delle norme della circolazione;
che, persistendo dubbi e
incertezze, l'interessata deve in definitiva essere prosciolta da ogni addebito;
che il ricorso, provvisto di
buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata di conseguenza;
che gli oneri dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia
di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito
nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che, sulle ripetibili, la
LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta
all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un
simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.
2b);
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2, 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
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Non si prelevano tasse o spese,
né si assegnano ripetibili.
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Intimazione a:
– avv. _________ _________, _________,
– Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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