Traffic fine annulled for lack of proof

30.2002.21Altro tribunale21 apr 2003Granted

Sintesi

The traffic authority fined the appellant CHF 600, plus court fees and expenses, for alleged right-side overtaking on a motorway. He appealed, arguing that he was elsewhere at the relevant time and filed supporting written statements. The traffic authority did not contest the appeal and a later report also indicated that the school lesson had begun normally and all students were in class. The court held that the offence was not proven, upheld the complaint, annulled the fine decision, and imposed no fees or compensation.

Regest

Art. 4 and 12 LPContr; Art. 35 cpv. 1 and 90 n. 1 LCS: admissibility of the complaint and standard of proof in a traffic-offence appeal. Where the file, assessed as a whole, does not permit the judge to reach the conviction that the alleged infraction was committed, the appellant must be acquitted and the impugned administrative decision annulled. Costs follow the outcome under Art. 15 cpv. 2 LPContr, but no fees or party compensation are to be awarded where the authority acted within its official mandate, did not oppose the appeal, and the applicable cantonal law does not provide for ripetibili (consid. 1-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2002.21

Data decisione, Autorità: 21.04.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2002.21/AMM 19086/901

Bellinzona 21 aprile 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 6 settembre 2002 presentato da

__________ __________, __________

contro

la decisione n. __________ /__________ del __________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste le osservazioni del 9 ottobre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 16 agosto 2002, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 600.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 40.–, per i seguenti fatti accertati il 16 maggio 2002 in territorio di __________:

"Alla guida della vettura __________ effettuava una manovra di sorpasso a destra sull'autostrada __________ creando pericolo alla circolazione";

che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 35 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS;

che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 6 settembre 2002 nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che in uno scritto del 9 ottobre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando all'autorità di secondo grado "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 35 cpv. 1 LCS i veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere – il 16 agosto 2002, verso le ore 8.00 – effettuato una manovra di sorpasso a destra in autostrada e cagionato in tal modo una situazione di pericolo alla circolazione (decisione impugnata, con rinvio a un rapporto del 20 giugno 2002 allestito dall'agente denunciante);

che il ricorrente fa valere la sua estraneità ai fatti rimproveratigli, adducendo come alla data e ora indicate dall'agente denunciante egli si trovava "a scuola ed in classe pronto ad effettuare il test di matematica" (ricorso, a metà);

che a sostegno della sua tesi l'insorgente produce una dichiarazione del 6 settembre 2002 di un compagno di scuola, stando al quale "in data 16.8.2002 alle ore 8.10 mi trovavo in compagnia del sopracitato per il consueto caffè mattutino in quanto proprio quel giorno alle ore 8.15 avevamo un test di matematica" (doc. A allegato al ricorso);

che in un successivo rapporto dell'8 ottobre 2002 lo stesso agente denunciante conferma come, in base alle indagini esperite presso la scuola frequentata dall'insorgente, "la lezione è iniziata regolarmente e tutti gli allievi si trovavano regolarmente in classe" (rapporto citato, pag. 1 in fondo);

che la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, della testimonianza scritta del 6 settembre 2002 e del rapporto dell'agente denunciante dell'8 ottobre 2002, ha rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;

che in simili evenienze questo giudice, dopo aver valutato le risultanze istruttorie, non può pervenire al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli, ragion per cui egli dev'essere prosciolto dall'addebito;

che il ricorso, fondato, deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese alla Sezione della circolazione, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali e, per di più, non si è opposta all'accoglimento del gravame;

che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma la quale imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente;

che del resto l'insorgente, sprovvisto di patrocinatore, non ha sopportato costi di rilievo e non ha neppure concluso per l'assegnazione di ripetibili;

per questi motivi, visti gli art. 35 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

  1. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione a:

– __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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