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Numero d'incarto:
30.2002.2
Data decisione, Autorità:
22.01.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.2/AMM/fc
3705/906
Bellinzona
22
gennaio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 28 febbraio 2002
presentato da
_________ , _________
(patrocinato
dall'avv. _________ _________, _________)
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ _________ 2002 emessa
dalla Sezione della circolazione,
_________;
viste le osservazioni del 6 marzo 2002 presentate dalla Sezione della
circolazione,
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto in fatto:
A. Il 28 luglio
2001, alle ore 8.40, si è verificato in territorio di _________ un incidente,
risoltosi con soli danni materiali, che ha coinvolto i seguenti conducenti:
– _________
_________, al volante di un'automobile _________ _________, e
– _________,
al volante di un'automobile _________ _________.
B. La polizia cantonale, in
un rapporto del 22 agosto 2001, ha così ricostruito la dinamica dell'incidente:
_________ si trovava
a circolare in territorio di _________ sulla strada cantonale,
giunto all'intersezione circolare, si fermava al dare precedenza e quando la
strada era libera si immetteva nella rotonda. Non conoscendo la zona, ancora
all'interno dell'area a senso rotatorio, frenava per poter leggere la segnaletica
che indicava l'autostrada. Mentre il _________ frenava per poter
accertarsi sulla direzione da prendere, veniva tamponato dal _________ che
giungeva regolarmente da tergo.
C. Invitato a esprimersi in
merito alle predette risultanze istruttorie, _________ ha escluso in un
memoriale del 31 gennaio 2002 ogni sua responsabilità penale nell'incidente
della circolazione e ha concluso per l'abbandono del procedimento
contravvenzionale. Con decisione del 15 febbraio 2002 il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della circolazione, ha nondimeno inflitto all'interessato
una multa di fr. 150.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr.
40.– e le spese di fr. 40.–.
D. _________ _________ è
insorto contro la predetta decisione con ricorso del 28 febbraio 2002 nel quale
postula, previa assunzione di nuove prove, l'annullamento del querelato
giudizio. Nelle sue osservazioni del 6 marzo 2002 la Sezione della circolazione
propone di rigettare il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.
Considerando in diritto:
-
La competenza del
giudice della Pretura penale, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è
pertanto ricevibile e può essere giudicato sulla base degli atti.
-
Il ricorrente produce in
questa sede una fattura inerente alla riparazione del proprio veicolo,
prospetta l'esperimento di un sopralluogo e chiede di essere sentito durante il
medesimo. Ora, l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni
conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare
l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad
assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di
rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135
consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211
consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie il nuovo documento, il
sopralluogo e l'audizione dell'insorgente non appaiono suscettibili di recare
chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo
completi. Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito.
-
La Sezione della
circolazione ha giustificato la multa inflitta al ricorrente con i seguenti
motivi:
Alla guida della vettura _________,
in un'area con percorso rotatorio obbligato eseguiva una frenata inopinatamente
per cui veniva urtato posteriormente dal veicolo che lo seguiva.
L'infrazione è chiaramente
documentata dal rapporto di polizia sull'incidente e in materia penale ognuno
risponde delle proprie colpe, si ritiene superflua l'assunzione di ulteriori
prove; nell'applicazione dell'importo della multa si sono tuttavia tenute in
debita considerazione le osservazioni del 31.1.2002.
La decisione è stata resa in
applicazione degli art. 37 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr e 12 cpv. 2 ONC.
-
Il ricorrente reputa
siffatta condanna inaccettabile giacché, a suo dire, "stravolge una delle
ultime sicurezze del diritto della circolazione stradale, che voleva (anzi:
ancora vuole), che in caso di tamponamento la colpa (penale e civile) ricada
esclusivamente sul conducente che proviene da tergo (fatto salvo il caso dell'atto
volontario, materializzabile nel cd. _________)" (ricorso, pag. 3
nel mezzo). L'insorgente non nega d'altro canto di "aver un po'
rallentato" all'interno del percorso rotatorio, ma adduce di non essersi
fermato e soggiunge che, comunque sia, egli già vi circolava "a passo
d'uomo" (ricorso, pag. 7 verso l'alto). Ne desume, l'interessato, che
l'urto – il quale ha cagionato al proprio veicolo un danno considerevole – è
stato necessariamente causato dalla velocità eccessiva del veicolo che lo
seguiva. Il ricorrente esclude pertanto ogni sua responsabilità penale
nell'accaduto.
-
Il conducente che vuole
fermarsi deve badare, per quanto possibile, ai veicoli che lo seguono (art. 37
cpv. 1 LCStr). Le frenate e gli arresti improvvisi sono permessi soltanto se
nessun veicolo segue o in caso di bisogno (art. 12 cpv. 2 ONC). Tali norme
concretano il principio generale enunciato all'art. 26 cpv. 1 LCStr secondo cui
ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di
ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme
stabilite (cfr. DTF 117 IV 506 consid. 1b con rinvio). Chiunque contravviene
alle predette disposizioni è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCStr).
-
In concreto dal verbale
d'interrogatorio del ricorrente si evince quanto segue: "dopo aver
sbagliato l'uscita dell'autostrada, uscendo a _________ proveniente da
sud, alla prima rotonda prendevo la direzione di _________. Giunto alla
seconda rotonda mi fermavo al dare precedenza per lasciar passare un veicolo
che si trovava nella rotonda. Preciso che si tratta della prima volta che sono
a _________ e che non conosco la strada, quindi prestavo la massima
attenzione alla segnaletica. Mentre ripartivo da dare precedenza non avevo
ancora notato il cartello che indica l'autostrada in quanto coperto dal veicolo
che già si trovava nella rotonda. Quindi il cartello che mi indicava di uscire
dalla rotonda alla prima strada, direzione _________, l'ho visto quando
già mi trovavo nell'area a senso rotatorio. Di conseguenza frenavo per poter
svoltare subito a destra, preciso comunque che la mia velocità era già molto
ridotta, 5 km/h circa, appunto perché non conoscevo la strada" (verbale
del 28 luglio 2001, 1 in basso e pag. 2 in alto). Ciò posto, l'insorgente
riconosce in definitiva di aver frenato in modo repentino ("subito")
quando si trovava nel percorso rotatorio. E una frenata improvvisa nel senso
dell'art. 12 cpv. 2 ONC, per giurisprudenza, è data già nell'evenienza in cui
un veicolo – seguito da un altro – rallenti la propria corsa in modo
percettibile ("mehr als nur unwesentlich":
DTF 117 IV 506 consid. 1b in fine; cfr. anche Schaffhauser, Grundriss
des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. I, 2ª edizione, pag.
317 n. 700). Il motivo addotto dall'interessato a sostegno della sua manovra
(l'ignoranza della segnaletica stradale) non configura per il resto, con ogni
evidenza, un caso di bisogno a norma dell'art. 12 cpv. 2 ONC (sulla nozione,
cfr. Schaffhauser, op.
cit., pag. 316 n. 697; Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, 3ª
edizione, n. 1.3.2 seg. ad art. 37 LCStr). È altresì pacifico che il
comportamento del ricorrente ha cagionato una situazione di pericolo per il
conducente del veicolo che lo seguiva – tant'è che ne è risultato un tamponamento
– e che l'insorgente sapeva o doveva quanto meno sapere della presenza di
quest'ultimo. Né giova all'interessato prevalersi di una possibile velocità
eccessiva dell'altra vettura, ove appena si consideri che in materia di
contravvenzioni ognuno risponde delle proprie azioni od omissioni. Il comportamento
antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una
violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Tale questione, semmai,
compete al giudice civile chiamato a dirimere un'eventuale controversia riguardo
alla suddivisione, fra le parti, della responsabilità per il pregiudizio cagionato
dall'incidente.
-
In simili circostanze
questo giudice giunge al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratagli, il che giustifica la condanna
inflittagli dal Dipartimento senza che sia necessario esperire le nuove prove
richieste dall'interessato. Quanto all'entità della multa, essa risulta
proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al
grado di colpa e contenuta nei limiti fissati dalla legge. Il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli art. 37 cpv. 1, 90 n. 1
LCStr e 12 cpv. 2 ONC, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 300.– sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla
notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
– _________ _________, _________;
– avv. _________ _________,
_________;
– Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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