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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.18
Data decisione, Autorità:
21.04.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.18/AMM
16579/904
Bellinzona
21
aprile 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 19 luglio 2002
presentato da
__________ __________, __________ _.
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 20 agosto
2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
12 luglio 2002, ha inflitto a __________ __________ una multa
di fr. 150.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le
spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 12 maggio 2002 in
territorio di __________:
"Ha circolato con la
vettura __________ alla quale sono state apportate delle
modifiche (montaggio di cerchioni, copertoni e apparato silenziatore non omologati)
senza sottoporla a nuovo esame";
che la risoluzione è stata
emanata in applicazione degli art. 13 cpv. 3, 29 e 93 n. 2 LCS; 34, 219 cpv. 1
e 2 OETV;
che __________ __________
è insorta contro tale decisione con un ricorso del 19 luglio 2002,
completato il 12 agosto 2002, nel quale chiede in sostanza l'annullamento della
multa;
che nelle sue osservazioni del
20 agosto 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 29 cpv. 1 prima
frase LCS un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza
e conforme alle prescrizioni; esso dev'essere sottoposto a un nuovo esame se ha
subito modificazioni essenziali (art. 13 cpv. 3 LCS, concretato dall'art. 34
cpv. 2 OETV);
che chiunque conduce un
veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta
dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con l'arresto
o con la multa (art. 93 n. 2 prima frase LCS); la stessa pena è comminata al
detentore del veicolo che non annuncia modificazioni per cui è necessaria una
notificazione (art. 219 cpv. 2 lett. f OETV);
che la Sezione della circolazione
ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere circolato con la propria
autovettura "alla quale sono state apportate delle modifiche (montaggio di
cerchioni, copertoni e apparato silenziatore non omologati) senza sottoporla a
nuovo esame" (decisione impugnata; cfr. anche, nel dettaglio, il rapporto
di contravvenzione del 18 maggio 2002, a metà);
che la ricorrente non nega di
aver commesso l'infrazione rimproveratale, ma fa valere in sostanza di aver
"regolato nel minor tempo possibile quanto mi era stato richiesto con una
spesa non inferiore ad ulteriori fr. 500.–" (complemento ricorsuale del 12
agosto 2002, in basso);
che la successiva
regolarizzazione del veicolo è invero suscettibile d'influire sulla
commisurazione della pena, ma non basta – con ogni evidenza – a esimere
l'insorgente da ogni sanzione per avere contravvenuto alle predette norme della
circolazione stradale;
che la multa inflitta è, per
altro, proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata
al grado di colpa e alla buona volontà mostrata dall'interessata nel
conformarsi alle prescrizioni legali, come pure contenuta nei limiti concessi
dalla legge;
che il ricorso, sprovvisto di
buon diritto, deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che le circostanze del caso
giustificano, in via eccezionale, di soprassedere al prelievo di tasse e spese
dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 13 cpv. 3, 29 e 93 n.
2 LCS; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Contro la presente sentenza può
essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale
federale di __________. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo
integrale della decisione (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
__________ __________, __________ _.
__________,
Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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