Traffic fine upheld for unapproved vehicle modifications

30.2002.18Altro tribunale21 apr 2003Confirmed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Pretura penale of Bellinzona dismissed an appeal against a Sezione della circolazione decision fining the driver CHF 150 for circulating with a car modified with non-homologated wheels, tires and muffler without a new inspection. The appellant did not dispute the infraction but argued that she had subsequently regularized the vehicle and incurred additional expenses. The court held that later compliance can influence sentencing but does not eliminate liability for the earlier offense. It found the fine proportionate and within statutory limits. In view of the circumstances, the court waived appellate costs.

Massima Omnilex

Art. 29 cpv. 1, Art. 13 cpv. 3 and Art. 93 n. 2 LCS; Art. 34 and Art. 219 OETV; subsequent regularization of a vehicle does not extinguish punishment for having circulated with a non-compliant vehicle after essential modifications without renewed inspection. Later compliance may only be considered in sentencing. A sanction is upheld if proportionate to the seriousness of the infringement and the degree of fault; exceptional waiver of costs remains possible where circumstances so justify.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2002.18

Data decisione, Autorità: 21.04.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2002.18/AMM 16579/904

Bellinzona 21 aprile 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 19 luglio 2002 presentato da

__________ __________, __________ _.


contro

la decisione n. __________ /__________ del __________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste le osservazioni del 20 agosto 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 12 luglio 2002, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 150.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 12 maggio 2002 in territorio di __________:

"Ha circolato con la vettura __________ alla quale sono state apportate delle modifiche (montaggio di cerchioni, copertoni e apparato silenziatore non omologati) senza sottoporla a nuovo esame";

che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 13 cpv. 3, 29 e 93 n. 2 LCS; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV;

che __________ __________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 19 luglio 2002, completato il 12 agosto 2002, nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del 20 agosto 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 29 cpv. 1 prima frase LCS un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza e conforme alle prescrizioni; esso dev'essere sottoposto a un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali (art. 13 cpv. 3 LCS, concretato dall'art. 34 cpv. 2 OETV);

che chiunque conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con l'arresto o con la multa (art. 93 n. 2 prima frase LCS); la stessa pena è comminata al detentore del veicolo che non annuncia modificazioni per cui è necessaria una notificazione (art. 219 cpv. 2 lett. f OETV);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere circolato con la propria autovettura "alla quale sono state apportate delle modifiche (montaggio di cerchioni, copertoni e apparato silenziatore non omologati) senza sottoporla a nuovo esame" (decisione impugnata; cfr. anche, nel dettaglio, il rapporto di contravvenzione del 18 maggio 2002, a metà);

che la ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratale, ma fa valere in sostanza di aver "regolato nel minor tempo possibile quanto mi era stato richiesto con una spesa non inferiore ad ulteriori fr. 500.–" (complemento ricorsuale del 12 agosto 2002, in basso);

che la successiva regolarizzazione del veicolo è invero suscettibile d'influire sulla commisurazione della pena, ma non basta – con ogni evidenza – a esimere l'insorgente da ogni sanzione per avere contravvenuto alle predette norme della circolazione stradale;

che la multa inflitta è, per altro, proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e alla buona volontà mostrata dall'interessata nel conformarsi alle prescrizioni legali, come pure contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso, sprovvisto di buon diritto, deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;

che le circostanze del caso giustificano, in via eccezionale, di soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;

per questi motivi, visti gli art. 13 cpv. 3, 29 e 93 n. 2 LCS; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

  2. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di __________. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

  3. Intimazione a:

__________ __________, __________ _. __________, Sezione della circolazione, __________.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

traffic offensevehicle modificationsinspectionfineproportionalitycost waiver

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the traffic fine should be allowed and the administrative decision annulled.

Decisione estratta

The appeal is dismissed because the proven violation of traffic and vehicle-inspection rules remains punishable despite later regularization of the vehicle.

Motivazione estratta

A vehicle may circulate only if safe and compliant; essential modifications require a new inspection. Driving a non-compliant vehicle knowingly or negligently is punishable. Later compliance may affect penalty assessment but does not remove liability. The imposed fine was proportionate and within statutory limits.

Questione giuridica chiave

Whether court costs and fees should be charged in the appeal proceedings.

Decisione estratta

Exceptionally, no court fees or costs are levied.

Motivazione estratta

The circumstances justified waiving costs in the appeal instance.

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