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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.16
Data decisione, Autorità:
08.04.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.16/AMM
17301/910
Bellinzona
8
aprile 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 29 luglio 2002
presentato da
__________ __________, __________
(rappresentata
dalla __________ Protezione giuridica, __________)
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 20 agosto
2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione
del 19 luglio 2002, ha inflitto ad __________ __________ una multa
di fr. 250.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le
spese di fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il 20 aprile 2002 in
territorio di __________:
"alla guida della
vettura __________, dopo essersi fermata ad uno 'stop', s'inoltrava in
un'intersezione e collideva con un motoveicolo sopraggiungente da sinistra";
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv.
1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS;
che __________ __________
è insorta contro tale decisione con un ricorso del 29 luglio 2002 in
cui postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
20 agosto 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; il segnale di "stop" obbliga il conducente ad arrestarsi e
a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina
(art. 36 cpv. 1 prima frase OSS);
che giusta l'art. 14 cpv. 1
ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne
ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad
aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immessa in
un'intersezione dopo un segnale di "stop" ed essersi scontrata con un
motoveicolo avente la precedenza;
che la ricorrente, dal canto
suo, fa valere di essersi "regolarmente fermata al segnale di Stop e di
[essersi] immessa sulla strada cantonale solo dopo aver verificato che non
procedessero veicoli" (ricorso, pag. 2 a metà);
che, sempre stando
all'interessata, essa "ha notato il motoveicolo … ed ha continuato la
manovra di immissione dopo aver valutato che questi si trovava ad una distanza
sufficiente" (ricorso, loc. cit.);
che l'insorgente ne desume di
non avere responsabilità nell'incidente, il quale sarebbe riconducibile solo
all'eccessiva velocità del motoveicolo, che circolava a 59–70 km/h in luogo dei
50 km/h consentiti in quel tratto stradale (ricorso, pag. 2 verso il basso, con
rinvio alle risultanze di una perizia privata del 28 giugno 2002, allegato E al
ricorso, pag. 4 nel mezzo);
che, come rileva giustamente
la ricorrente, in ambito penale ognuno risponde delle proprie colpe, sicché il
comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità
per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;
che l'interessata considera
nondimeno la colpa del motociclista grave al punto da escludere ogni suo
addebito penale;
che essa riconosce tuttavia,
come si è appena detto, di aver "notato il motoveicolo" e di aver
"continuato la manovra di immissione dopo aver valutato che questi si
trovava ad una distanza sufficiente" (ricorso, pag. 2 a metà; cfr. anche
verbale d'interrogatorio dell'insorgente, allegato 1 al rapporto di polizia del
28 aprile 2002, a metà: "Nel momento che sono partita ho potuto vedere che
alla mia sinistra spuntava in fondo alla curva una motocicletta. Giudicando la
distanza sufficiente decisi di continuare la mia manovra di immissione voltando
verso destra");
che anche volendo ammettere,
per avventura, l'eccessiva velocità della motocicletta, l'insorgente non poteva
ragionevolmente escludere – dopo aver scorto l'altro veicolo – ch'esso
circolasse a una velocità superiore al limite consentito;
che ciò vale a maggior ragione
se si considera come, nell'ipotesi più favorevole alla ricorrente evocata nel
predetto referto peritale, il motoveicolo circolava – comunque sia – a una
velocità non superiore ai 70 km/h (allegato E al ricorso, loc. cit.), e questo
di giorno, su una strada larga, pianeggiante e con fondo asciutto (rapporto di
polizia del 28 aprile 2002, pag. 1; cfr. anche la documentazione fotografica allegata
al citato referto peritale);
che, in siffatte evenienze,
questo giudice perviene al convincimento che la ricorrente abbia effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratale dalla Sezione della circolazione, a
prescindere dall'eventuale colpa imputabile al motociclista;
che la multa inflitta è, per
altro, proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata
al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve quindi
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
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La tassa di giustizia di fr.
150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
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Contro la presente sentenza può
essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale
federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo
integrale della decisione (art. 272 PP).
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Intimazione a:
– __________ __________, __________,
– __________ Protezione giuridica, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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