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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.11
Data decisione, Autorità:
01.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.11/AMM
12926/906
Bellinzona
1
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 18 giugno 2002
presentato da
_______ , _______
-__
contro
la decisione n.
_______ /_______ del _______ _______ _______ emessa dalla Sezione della circolazione, _______,
viste le osservazioni del 2 luglio
2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 7
giugno 2002, ha inflitto a _______ _______ _______ una multa di fr.
300.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di
fr. 40.–, per i seguenti fatti accertati il 16 novembre 2001 in territorio di _______:
"alla guida della
vettura (_) _______, circolava sull'autostrada ad una velocità
dichiarata di circa 50 km/h ostacolando in modo serio la circolazione per cui
veniva coinvolta in un incidente";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 32 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 4 cpv. 5 ONC;
che _______ _______ _______
è insorta contro tale decisione con un ricorso del 18 giugno 2002 in cui
postula in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
2 luglio 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda della
ricorrente intesa all'audizione sua e del proprio marito – di per sé
ammissibile – non merita accoglimento, tali atti istruttori non apparendo
suscettibili, come si vedrà in appresso, d'influire sull'esito del giudizio;
che per l'art. 32 cpv. 1 prima
frase LCS la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in
particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle
condizioni della strada, della circolazione e della visibilità; il conducente
non deve senza motivi impellenti circolare così lentamente da impedire un
flusso uniforme del traffico (art. 4 cpv. 5 ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha multato l'interessata, come detto, per essere circolata
"sull'autostrada ad una velocità dichiarata di circa 50 km/h ostacolando
in modo serio la circolazione";
che tale decisione poggia sui
seguenti accertamenti di polizia (v. rapporto di constatazione del 19 novembre
2001, pag. 4):
"Percorrevano
l'autostrada in direzione nord, il _______ occupando la corsia di
sorpasso ad una velocità dichiarata di 110 km/h, mentre la _______ circolava
sulla normale corsia di marcia, ad una velocità dichiarata di 50 km/h [il
tutto di giorno, su un tratto rettilineo, senza precipitazioni, con un limite
massimo di velocità di 120 km/h: rapporto citato, pag. 1]. Quest'ultima si
era appena immessa sull'autostrada, dopo aver effettuato una pausa presso
l'area di servizio di _______.
Sta di fatto che il _______,
al termine di una manovra di sorpasso, mentre era intento a rientrare sulla
destra, all'improvviso si trovava ostruita la strada dalla vettura _______
che, come già citato, circolava a velocità lenta.
Onde evitare la collisione
frenava e sterzava bruscamente a sinistra. A seguito di ciò perdeva la padronanza
del mezzo meccanico che iniziava a sbandare.
Nonostante i numerosi
tentativi di correggerne la traiettoria, la vettura andava ad urtare con la
parte anteriore la fiancata sinistra del veicolo _______.
Osservazioni:
Facciamo rilevare che la _______
al momento del sinistro, si trovava già oltre la corsia d'accelerazione
di ben 320 metri e pertanto la sua velocità poteva essere d'intralcio alla
circolazione";
che l'insorgente contesta la
decisione di primo grado per i seguenti motivi:
"1)l'infrazione
addebitatami non è stata rilevata al momento in cui l'avrei commessa e,
ribadisco con vigore, nessuna infrazione è stata da me commessa;;
-
la mia vettura viaggiava
normalmente su un rettilineo e l'andatura era tale da non costituire alcun
serio ostacolo alla circolazione. Ritengo comunque che, dichiarando una
velocità di marcia di 50 km/h circa (come riportato nel verbale), quel 'circa'
potrebbe anche significare una velocità sicuramente superiore;;
-
è vero che in sede di
stesura del verbale ho dichiarato una velocità di circa 50 km/h, ma bisogna
considerare che ero appena stata investita violentemente e quindi si può
facilmente immaginare quale poteva essere il mio stato d'animo e il mio stato
di semi confusione per lo spavento preso;
-
ribadisco la mia
assoluta estraneità al verificarsi dell'incidente la cui piena responsabilità
compete unicamente all'investitore che non è stato in grado di eseguire una
normale manovra di sorpasso (lungo un rettilineo e con piena visibilità) senza
perdere il controllo della propria vettura (non escludo che la velocità di
marcia della stessa fosse ben superiore a quella dichiarata)";
che in un interrogatorio del 16
novembre 2001 davanti alla polizia l'insorgente si è così espressa (verbale,
pag. 1):
"Stamattina verso le
10.30 partivo da _______ con l'intenzione di raggiungere _______.
[…]
Giunti in territorio di _______,
autostrada _______, mi fermavo dapprima all'area di servizio
autostradale per acquisti, indi ripartivo in direzione Nord.
Circolavo sulla corsia
normale di marcia ad una velocità circa 50 km/h, questo perché ero appena
ripartita dall'area di servizio. Poco tempo dopo, notavo che una vettura stava
girando sulla corsia di sorpasso e poi mi urtava violentemente con il suo muso
contro la mia fiancata sinistra […]";
che l'insorgente tenta invero
di sminuire la portata delle sue dichiarazioni iniziali circa la sua velocità,
ma il cambiamento di versione non appare credibile ove appena si consideri come
nelle sue osservazioni del 6 maggio 2002 essa a dichiarato che "la
velocità di 50 km/h è stata da me riferita a titolo puramente esemplificativo
al fine di precisare come la stessa fosse adeguatamente al di sotto del limite
massimo previsto per tale tratto di strada (lettera citata, punto 1), per
poi affermare nel ricorso come "quel 'circa' potrebbe anche significare
una velocità sicuramente superiore" (ricorso, punto 2) e adombrare uno
stato di "semi confusione per lo spavento preso" (ricorso,
punto 3);
che le successive dichiarazioni
della ricorrente – contraddittorie e poco convincenti – non sono idonee a
inficiare quanto riconosciuto e motivato dalla stessa interessata il giorno del
sinistro ("Circolavo sulla corsia normale di marcia ad una velocità circa
50 km/h, questo perché ero appena ripartita dall'area di servizio":
verbale citato, loc. cit.), che trova conferma per di più nella versione
fornita dall'altro protagonista dell'incidente ("improvvisamente notavo
dinanzi a me una vettura che circolava a velocità molto ridotta":
verbale Tirelli, pag. 1 verso il basso);
che su questo punto il gravame
si rivela pertanto sprovvisto di buon fondamento;
che neppure giova alla
ricorrente dolersi dell'assenza di una contestazione immediata della contravvenzione,
ove si consideri come l'interessata ha avuto modo di far valere le proprie
ragioni sia davanti all'autorità di primo grado sia davanti all'autorità
ricorsuale;
che l'eventuale assenza di una
contestazione immediata non ha dunque recato svantaggi all'insorgente né dal
profilo sostanziale, né da quello degli oneri processuali;
che non è destinata a miglior
sorte neppure la censura inerente alle eventuali responsabilità dell'altro protagonista
dell'incidente, se si pensa che in ambito penale ognuno risponde delle proprie
colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua
la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria
colpa;
che in siffatte evenienze,
valutate le risultanze istruttorie e in particolare le dichiarazioni rese dai
protagonisti dell'incidente davanti alla polizia, questo giudice perviene al
convincimento che la ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione
rimproveratale dalla Sezione della circolazione, e ciò senza che sia
necessario esperire nuove indagini;
che la multa inflitta, per
finire, è proporzionata alla gravità della violazione, rettamente commisurata
al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi, visti gli art. 32 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 4 cpv. 5 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione a:
_______ _______ _______, _______ -___________,
Sezione della circolazione, _______.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere
depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30
giorni dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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