AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.10
Data decisione, Autorità:
21.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.10/AMM
13033/909
Bellinzona
21
marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 25 giugno 2001 (recte:
2002) presentato da
_______, _______
contro
la decisione n.
_______ /_______ del 7 giugno 2002 emessa dalla
Sezione della circolazione, _______,
viste le osservazioni del 6 settembre
2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 7 giugno 2002, ha inflitto a _______ _______
una multa di fr. 400.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di
fr. 80.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti motivi: "alla guida della
vettura _______ s'inoltrava in un'intersezione omettendo di fermarsi ad
uno 'stop' e circolava, per un breve tratto, contromano su una strada a senso
unico senza osservare il segnale indicante 'divieto d'accesso'. LCS art. 3, 27
cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1. OSS art. 36 cpv. 1, 46 cpv. 1, 75 cpv. 1 e
2";
che _______ _______ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 25 giugno 2001 (recte:
2002) in cui postula l'annullamento del querelato giudizio o quanto meno, in
subordine, la condanna al pagamento di una multa di fr. 100.– per violazione
dell'art. 27 cpv. 1 LCS;
che nelle sue osservazioni del
6 settembre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal
formulare osservazioni lasciando al giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che i mezzi di prova offerti
dall'interessato (sopralluogo, interrogatorio dell'agente denunciante e del
ricorrente) non sono suscettibili d'influire sull'esito del giudizio, il
gravame dovendo essere parzialmente accolto – comunque sia – per i motivi
esposti in appresso;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia; il segnale "senso
unico" designa le strade che possono essere percorse soltanto nella
direzione indicata, mentre all'altra estremità della strada è collocato il segnale
"divieto di accesso" (art. 46 cpv. 1 OSS);
che chiunque contravviene alle
predette norme è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per
l'inosservanza del divieto di accesso, l'elenco delle multe allegato
all'ordinanza concernente le multe disciplinari prevede una sanzione pecuniaria
di fr. 100.–;
che dal rapporto di
contravvenzione emesso il 23 marzo 2002 dalla Polizia cantonale emerge – fra
l'altro – come il ricorrente abbia omesso di osservare un segnale di divieto
d'accesso posto all'intersezione fra via _______ e via _______ a _______;
che il ricorrente non
contesta, sotto questo profilo, la decisione impugnata, rilevando anzi come
"nella misura in qui codesto Giudice ritenga di dover sanzionare la
violazione del segnale 'divieto di accesso', violato per pochi decimetri,
accetterò di buon grado la sanzione amministrativa" (ricorso, pag. 6 in
basso);
che per il resto l'agente
denunciante evidenzia come l'insorgente, prima di imboccare il "divieto di
accesso", abbia parimenti omesso di osservare un segnale di
"stop" sito anch'esso all'intersezione fra via _______ e via _______;
che l'interessato nega
recisamente di aver commesso siffatta infrazione, rilevando altresì talune incongruenze
nella versione fornita dall'agente di polizia;
che le constatazioni operate
da un poliziotto non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e
fedefacenza; rientra nondimeno nelle attribuzioni dell'autorità decidente
apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore
dell'accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei fatti e
tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che nella fattispecie,
raffrontando le dichiarazioni dell'agente di polizia con la versione fornita
dal ricorrente, questo giudice non può pervenire al convincimento che il
ricorrente abbia effettivamente omesso di fermarsi al segnale di
"stop", ragion per cui egli dev'essere prosciolto dall'addebito;
che il ricorso, parzialmente
fondato, deve quindi essere accolto in tale misura e la decisione impugnata
riformata nel senso postulato dal ricorrente in via subordinata;
che date le circostanze si
giustifica di rinunciare al prelievo degli oneri di entrambi i gradi di
giudizio, così come all'assegnazione di ripetibili;
per questi motivi, visti gli art. 27 cpv. 1, 90 n. 1
LCS; 46 cpv. 1 OSS e 1 segg. LPContr;
pronuncia: I. Il ricorso è parzialmente
accolto, nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
-
_______ _______ _______ è
inflitta una multa di fr. 100.–.
-
Non si prelevano né tasse
né spese.
II. Non si prelevano tasse o
spese dell'attuale giudizio, né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
– _______ _______, _______,
– Sezione della circolazione, _______.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster