Installment payment of fine granted

20.2004.33Altro tribunale16 gen 2004Granted

Sintesi

The President of the Pretura penale granted the condemned person's request to pay CHF 1,700, corresponding to the fine, court fee, and judicial costs imposed by an earlier penal decree, in 12 monthly installments. The court relied on Art. 347 para. 1 let. b CPP and on the documented inability to pay the amount at once. The first installment must be paid by 31 January 2004.

Regest

Art. 347 cpv. 1 lett. b CPP; installment payment of a criminal fine and costs. The Pretura penale is competent to authorize the convicted person to pay a fine by installments and to determine the amount and due dates. Where the file shows that the debtor is unable to pay in one lump sum, installment payment may be granted; the court fixes the number of installments and the first due date (consid. 1).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 20.2004.33

Data decisione, Autorità: 16.01.2004, PRPEN

Incarto n. 20.2004.33 DA 3268/2003

Bellinzona 16 gennaio 2004

Decreto di rateazione della multa In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Isabella Tami nell’ambito del procedimento penale promosso con decreto no. DA / di data __________ 2003 nei confronti di

__________ Via __________,

per il reato di infrazione alle norme della circolazione, circolazione in stato di ebrietà

reati previsti dagli art. 90 Cifra 1 LCS, art. 91 cpv. 1 LCS

ed ora per statuire sull’istanza 13 gennaio 2004 con la quale __________ chiede di poter ottenere una rateazione del pagamento di fr. 1'700.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflittagli con il decreto menzionato;

considerato che: - giusta l’art. 347 cpv. 1 lett. b) CPP, il giudice della Pretura penale è competente a concedere al condannato la facoltà di pagare la multa a rate e a fissarne l’importo e le scadenze;

  • dagli atti risulta in effetti che __________ __________ non è in grado di operare il versamento della multa in un unico importo;

richiamato l’art. 347 CPP,

decreta: 1. In accoglimento dell’istanza è concesso il pagamento della somma di fr. 1'700.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflitta con DA __________/__________del __________ 2003, in 12 rate mensili, la prima volta entro il 31 gennaio 2004.

  1. Intimazione a:

Il presidente: la segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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