Installment payment of criminal fine granted

20.2004.324Altro tribunale6 mag 2004Granted

Sintesi

The President of the Pretura penale granted the convicted person's request to pay CHF 200, consisting of the fine, court fee and judicial costs, in six monthly installments because immediate lump-sum payment was not possible. The first installment was due by 31 May 2004. The court relied on Art. 347 CPP, which empowers the judge to authorize installment payment and determine the schedule.

Regest

Art. 347 cpv. 1 lett. b CPP; installment payment of a criminal fine and costs; the Pretura penale judge is competent to authorize payment in installments and to fix the amount and due dates where the convicted person cannot pay in a lump sum. The granting of such relief depends on the debtor's inability to make immediate full payment; the court may then determine a concrete schedule (consid. unspecified).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 20.2004.324

Data decisione, Autorità: 06.05.2004, PRPEN

Incarto n. 20.2004.324 DA 3938/2003

Bellinzona 6 maggio 2004

Decreto di rateazione della multa In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Laura Rossini nell’ambito del procedimento penale promosso con decreto no. DA / di data __________ 2003 nei confronti di

__________ Via __________ __________,

per il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

reato previsto dall'art. 19a LS

ed ora per statuire sull’istanza 21 aprile 2004 con la quale __________ __________ chiede di poter ottenere una rateazione del pagamento di fr. 200.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflittagli con il decreto menzionato;

considerato che: - giusta l’art. 347 cpv. 1 lett. b) CPP, il giudice della Pretura penale è competente a concedere al condannato la facoltà di pagare la multa a rate e a fissarne l’importo e le scadenze;

  • dagli atti risulta in effetti che __________ non è in grado di operare il versamento della multa in un unico importo;

richiamato l’art. 347 CPP,

decreta: 1. In accoglimento dell’istanza è concesso il pagamento della somma di fr. 200.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflitta con DA __________/__________del __________ 2003, in 6 rate mensili, la prima volta entro il 31 maggio 2004.

  1. Intimazione:

.

Il presidente: la segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

installment paymentfinecriminal costsexecutionability to pay