Installment payment of criminal fine granted

20.2004.24Altro tribunale13 gen 2004Granted

Sintesi

The President of the Pretura penale in Bellinzona granted the convicted person’s request to pay CHF 1,500, representing the fine, court fee and judicial costs from a prior criminal decree, in six monthly installments. The first installment was set due by 31 January 2004. The court found that installment payment was permissible under Art. 347 cpv. 1 lett. b CPP because the file showed the person was unable to pay the amount in one lump sum.

Regest

Art. 347 cpv. 1 lett. b CPP; installment payment of a criminal fine and costs may be authorized by the Pretura penale when the convicted person is unable to pay the amount in a single payment. The court determines both the number of installments and their maturity dates; where the file establishes an inability to pay in one lump sum, the request is to be granted (consid. implicit).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 20.2004.24

Data decisione, Autorità: 13.01.2004, PRPEN

Incarto n. 20.2004.24 DA 4051/2003

Bellinzona 13 gennaio 2004

Decreto di rateazione della multa In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Isabella Tami nell’ambito del procedimento penale promosso con decreto no. DA / di data __________ __________ 2003 nei confronti di


per il reato di infrazione grave alle norme della circolazione, circolazione in stato di ebrietà

reati previsti dagli art. 90 Cifra 2 LCS, art. 91 cpv. 1 LCS

ed ora per statuire sull’istanza __________ __________ 2003 con la quale __________ __________ chiede di poter ottenere una rateazione del pagamento di fr. 1'500.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflittagli con il decreto menzionato;

considerato che: - giusta l’art. 347 cpv. 1 lett. b) CPP, il giudice della Pretura penale è competente a concedere al condannato la facoltà di pagare la multa a rate e a fissarne l’importo e le scadenze;

  • dagli atti risulta in effetti che IS0 __________ non è in grado di operare il versamento della multa in un unico importo;

richiamato l’art. 347 CPP,

decreta: 1. In accoglimento dell’istanza è concesso il pagamento della somma di fr. 1'500.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflitta con DA __________/__________del ____________________ 2003, in 6 rate mensili, la prima volta entro il 31 gennaio 2004.

  1. Intimazione a:

Il presidente: la segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

installment paymentfinecourt costscriminal procedureability to pay