Installment payment granted for criminal fine

20.2003.207Altro tribunale10 mar 2003Granted

Sintesi

A convicted person applied for permission to pay a CHF 200 criminal fine, together with court fee and costs, in installments. The Pretura penale found that he could not pay the amount in a single payment and, relying on Art. 347 CPP, authorized payment in two monthly installments, the first due by 31 March 2003.

Regest

Art. 347 cpv. 1 lett. b CPP; installment payment of a criminal fine and costs: the Pretura penale may authorize the convicted person to pay the amount in installments and determine the number of installments and due dates. Granting the request presupposes that the file sufficiently shows inability to pay the full amount at once (consid. 1).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 20.2003.207

Data decisione, Autorità: 10.03.2003, PRPEN

Incarto n. 20.2003.207 DAP 3120/2002

Bellinzona 10 marzo 2003

Decreto di rateazione della multa In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Isabella Marchetti nell’ambito del procedimento penale promosso con decreto no. DAP / di data __________ 2002 nei confronti di


__________, __________.1975, di __________ e __________ n. , nato a __________ /, attinente di ____________________, domiciliato a __________, Via __________, celibe, venditore di commercio

per il reato di Contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico

reato/i previsto/i dall'/gli art. Art. 51 LTP

ed ora per statuire sull’istanza 3 marzo 2003 con la quale __________ __________ chiede di poter ottenere una rateazione del pagamento di fr. 200.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflittagli con il decreto menzionato;

considerato che: - giusta l’art. 347 cpv. 1 lett. b) CPP, il giudice della Pretura penale è competente a concedere al condannato la facoltà di pagare la multa a rate e a fissarne l’importo e le scadenze;

  • dagli atti risulta in effetti che __________ __________ non è in grado di operare il versamento della multa in un unico importo;

richiamato l’art. 347 CPP,

decreta: 1. In accoglimento dell’istanza è concesso il pagamento della multa di fr. 200.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflitta con DAP __________/__________del __________ 2002, in 2 rate mensili, la prima volta entro il 31 marzo 2003.

  1. Intimazione:

Ministero Pubblico, __________, __________, __________ __________, Via __________, __________,

Il presidente: la segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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