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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2005.44
Data decisione, Autorità:
22.11.2005, CCRP
Titolo:
Sentenza contumaciale emanata dalla Pretura penale - ricorso per cassazione - limiti - ammissibilità soltanto contro la dichiarazione di contumacia
Incarto n.
17.2005.44
Lugano
22 novembre
2005/bd
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 5
ottobre 2005 presentato da
RI 1
__________ __________ __________, __________
il __________, attinente di __________, domiciliato a __________, __________
()
contro la sentenza emessa il 26 agosto
2005 dal Giudice supplente della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 10 aprile 2003 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto RI 1 autore colpevole di ripetuto abuso di chèques o carte di
credito, di infrazione alla legge federale sulle armi, sugli accessori di armi
e le munizioni e di ingiuria. Per quanto riguarda il primo capo d'imputazione, il
Procuratore pubblico ha rimproverato a RI 1 di avere, seppure insolvente o non
disposto a saldare il dovuto, usato ripetutamente dal 27 febbraio al 26 marzo
2003 per complessivi fr. 24 598.05 una carta
“Manor” (rispettivamente “myOne”) intestata alla ditta
S__________ SA (ora in liquidazione fallimentare), di
cui egli era membro del consiglio di amministrazione con firma individuale, quantunque
la carta fosse bloccata dal 27 febbraio 2003 per superamento del limite di credito
e di avere, in altre 97 occasioni, usato dal 19 al 26 marzo 2003 per
complessivi fr. 16 993.45 un'ulteriore carta “Manor” intestata alla
ditta A__________ SA (ora __________ __________), di cui egli era procuratore
generale senza diritto di firma, sebbene anche quella carta fosse bloccata dal
6 gennaio 2003 per superamento del limite di credito. La seconda imputazione si
riferiva al fatto che il 26 marzo 2003 l'accusato era stato trovato in
possesso, a Chiasso, di un coltello a serramanico con lama di 8.5 cm e di uno
spray immobilizzante. Quanto all'addebito di ingiuria, esso riguardava gli
epiteti di “troia” e “puttana” che RI 1 aveva rivolto a Lugano, il 5 luglio
2002, a PL 1. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha inflitto
all'accusato 3 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per 5 anni, prescindendo
dalla revoca della sospensione condizionale concessa a una pena di 60 giorni di
detenzione decretata dal Ministero pubblico l'11 novembre 2002, salvo prolungare
di un anno il relativo periodo di prova. Infine il Procuratore pubblico ha ordinato
la confisca e la distruzione delle carte “Manor” e “myOne”, del coltello a serramanico e della bomboletta spray sequestrati.
Al decreto di accusa RI 1 ha presentato opposizione.
B. Statuendo
sull'opposizione, con sentenza del 26 agosto 2005 pronunciata in contumacia il
Giudice supplente della Pretura penale ha riconosciuto RI 1 autore colpevole
dei reati contemplati nel decreto di accusa. Quanto al ripetuto abuso di chèques
o carte di credito, nondimeno, egli ha ravvisato estremi punibili unicamente per
gli abusi commessi dall'accusato in 153 occasioni dal 27 febbraio al 26 marzo
2003. Per quel che è dell'infrazione alla legge federale sulle armi, gli
accessori di armi e le munizioni, egli ha prosciolto l'accusato relativamente
al possesso dello spray immobilizzante. In conseguenza di ciò il primo giudice
ha ridotto la pena a 50 giorni di detenzione, con la sospensione condizionale
per 3 anni, ordinando il dissequestro della bomboletta spray. Per il resto ha
confermato il decreto di accusa.
C. Contro
la sentenza appena citata RI 1 ha introdotto il 30 agosto 2005 una dichiarazione
di ricorso per cassazione e nei motivi del 5 ottobre 2005 chiede il suo completo
proscioglimento. Nelle sue osservazioni del 18 ottobre 2005 il Procuratore
pubblico propone di respingere il ricorso. PL 1, parte civile, è rimasta
silente.
Considerando
in diritto: 1. Nei procedimenti davanti alla Pretura penale l'art. 277 CPP stabilisce
che, ove l'accusato non compaia il giorno del dibattimento, il giudice sente il
denunciante, eventualmente il Procuratore pubblico, e, se presenti, i
testimoni, i periti, il difensore, e giudica in contumacia in base alle
risultanze degli atti (cpv. 1). Entro il termine di sei mesi dall'emanazione
della sentenza il condannato in contumacia può presentare al giudice istanza
per un nuovo giudizio; in tal caso il giudice invia le nuove citazioni e
procede come prescritto per i giudizi in presenza (cpv. 3).
-
Secondo
costante giurisprudenza, nell'eventualità di una sentenza contumaciale il
ricorso per cassazione è ammissibile solo contro la dichiarazione di
contumacia, ovvero sulla questione di sapere se il giudice abbia deciso a
ragione o a torto di procedere in assenza dell'accusato (Rep. 1982 pag. 194 con
la sentenza del Tribunale federale parzialmente riprodotta in calce; da ultimo:
CCRP, sentenza inc. 17.2005.32 del 5 luglio 2005, consid.
3). Nel caso in esame l'accusato, benché regolarmente citato al processo per
raccomandata del 24 giugno 2005 notificatagli a __________ il 28 giugno 2005 (doc.
16 annesso al verbale del dibattimento del 26 agosto 2005), non è comparso in
aula né ha giustificato la sua assenza o ha chiesto – per avventura – un rinvio
del dibattimento. Inoltre il suo difensore nulla ha eccepito quando il primo
giudice, accertata la regolarità della citazione e l'assenza ingiustificata
dell'opponente, ha deciso di procedere in contumacia giusta l'art. 277 cpv. 1
CPP (sentenza, pag. 3 in alto). Anzi, sulla contumacia l'accusato non muove
alcuna censura nemmeno nel ricorso per cassazione. Quanto egli critica nel
memoriale è la sentenza di primo grado per questioni di merito, ma ciò non gli
è lecito, non avendo egli esaurito previamente la possibilità della revoca che
la procedura penale gli offre. Ne discende che in tali circostanze il ricorso
si dimostra già di primo acchito inammissibile.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 9 cpv. 1 e 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il
ricorso è inammissibile.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
400.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
terzi implicati
PL 1
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla
notifica dal testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le
altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art.
268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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