Correction of indictment date and foreign interrogation rules

17.2005.22Altro tribunale2 mag 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 appealed in cassation against a judgment confirming a criminal decree for a serious traffic offense. He argued that the indictment was null because it misstated the offense date, that his interrogation in another canton was defective because Ticino warning provisions were not used, and that the contravention report lacked a signature. The court held that the date error was a manifest drafting mistake that did not create a new accusation, that the foreign interrogation complied with applicable safeguards and caused no prejudice, and that any defect in the prior contravention procedure was irrelevant because it had been superseded. The appeal was dismissed insofar as admissible, and costs were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 202, 250 CPP; correction of a manifest error in the indictment and applicability of warning rules for interrogation outside Ticino. A clerical mistake in the date of the offense does not require referral to the public prosecutor when the indictment, read as a whole, unequivocally identifies the same factual incident and the defense cannot be misled. The prohibition on deciding a different offense without the accused’s consent applies only to genuinely new accusations, not to the rectification of an obvious drafting slip (consid. 2). Art. 117 and 118 CPP apply only to hearings conducted in Ticino; an interrogation lawfully carried out in another canton under equivalent warnings is valid absent concrete prejudice to the defense (consid. 3). Formal defects in a superseded contravention procedure do not affect the ensuing criminal proceedings (consid. 4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 17.2005.22

Data decisione, Autorità: 02.05.2005, CCRP

Titolo: §Decreto di accusa - errata indicazione a scausa di un errore di redazione della data in cui sarebbe stata compiuta l'infrazione - facoltà del giudice di rimediare all'errore - interrogatorio dell'accusato in un altro cantone - norme di procedura applicabili

Incarto n. 17.2005.22

Lugano 2 maggio 2005/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 25 aprile 2005 da

RI 1,

di __________ e __________ nata __________, attinente di , ivi nat il , domiciliat a __________, __________, __________

(patrocinato dall'avv. PA 1, )

contro la sentenza emanata il 22 marzo 2005 dal presidente della Pretura penale nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 14 febbraio 2003 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, ha inflitto RI 1 una multa di fr. 540.– per avere circolato il 29 ottobre 2002 alle ore 21.14 con la sua Mercedes-Benz “500” (targata __________) sull'autostra­da , in territorio di P, a 158 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) invece dei 120 km/h prescritti (velocità accertata con tachigrafo Multagraph “T21/222” installato su un veicolo inseguitore della polizia). Adito da RI 1, il presidente della Pretura penale ha annullato il 4 luglio 2003 tale decisione e ha trasmesso gli atti al Procuratore pubblico, ravvisando nell'infrazione una violazione grave della legge federale sulla circolazione stradale.

B. Con decreto di accusa del 1° dicembre 2004 il sostituto Procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore di infrazione grave alle norme della circolazione e ne ha proposto la condanna a una multa di fr. 1500.–. Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 22 marzo 2005 il presidente della Pretura penale ha confermato l'imputazione e la proposta di pena contenute nel decreto di accusa.

C. Contro tale sentenza RI 1 ha introdotto il 24 marzo 2005 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata il 25 aprile successivo, egli chiede che la sentenza impugnata sia annullata, che il decreto di accusa sia dichiarato nullo e che gli atti siano rinviati al Procuratore pubblico perché emani un nuovo decreto di accusa. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Il ricorrente rimprovera anzitutto al primo giudice di non avere dichiarato nullo il decreto di accusa benché questo riporti come data della presunta infrazione il 29 ottobre 2003, mentre il rapporto di polizia indicava il giorno del 29 ottobre 2002. Egli sostiene che, condannandolo per un'infrazione avvenuta in un momento diverso da quello prospettato nel decreto di accusa e fondandosi su una fattispecie diversa da quella oggetto dell'imputazione (senza consentirgli di esprimersi previamente sul decreto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato), il presiden­te della Pretura penale ha violato il principio accusatorio. In realtà il primo giudice avrebbe dovuto, a suo avviso, rinviare gli atti al Procuratore pubblico perché presentasse un nuovo decreto di accusa (art. 202 CPP).

  1. Il presidente della Pretura penale ha respinto l'eccezione, rettificando egli medesimo la data indicata nel decreto di accusa con l'argomento che la correzione non era tale da ledere i diritti della difesa (verbale del dibattimento, pag. 2). L'opinione è corretta. Certo, secondo l'art. 250 cpv. 4 CPP – applicabile per analogia anche ai procedimenti che sfociano in decreti di accusa (CCRP, sentenze del 7 luglio 2004 in re F., consid. 7, e del 25 novembre 2002 in re F., consid. 4) – se nel corso del dibattimento l'accusato risulta colpevole di un altro reato non contemplato nell'atto di accusa, il giudice può prescindere dal rimando al Procuratore pubblico solo ove l'accusato vi consenta (art. 250 cpv. 3 CPP). Lo scopo della norma, nondimeno, è manifestamente quello di far sì che l'accusato possa adeguatamente difendersi dalla nuova imputazione. In concreto non si è formulata alcuna nuova imputazione. Il primo giudice si è limitato limitato a rettificare una data nel decreto di accusa (2002 anziché 2003) riconducibile a svista manifesta e sulla quale l'accusato non poteva avere dubbi, il decreto medesimo richiamando espressamente gli atti formanti l'incarto n. 2003.5097 (che riguarda unicamente il preteso ecces­so di velocità avvenuto a P__________ il 29 ottobre 2002). Censurare una limitazione dei diritti della difesa in circostanze del genere non è serio. Al proposito il ricorso è destinato all'insuccesso.

  2. Il ricorrente si duole poi del fatto che in occasione del suo interrogatorio, avvenuto in via rogatoriale, non gli siano state prospettate le avvertenze degli art. 117 e 118 CPP, bensì quelle previste dal Codice di procedura penale del Canton N__________. Eppure – egli sottolinea – il sostituto Procuratore pubblico aveva chiaramente prescritto nella commissione rogatoria che i citati articoli fossero letti e che la formalità fosse attestata a verbale (act. C/17). La doglianza non ha pregio. Intanto gli art. 117 e 118 CPP si applicano solo a persone sentite nel Ticino (CCRP, sentenza del 23 maggio 2003 in re A., consid. 1). Oltre a ciò, dal verbale del 25 novembre 2004 risulta che l'interrogante ha richiamato previamente all'accusato il § 104 cpv. 2 del Codice di proce­dura penale del Canton N__________, analogo all'art. 118 cpv. 2 CPP (diritto di essere informato della facoltà di non rispondere e di essere assistito da un difensore), il solo invocato davanti al primo giudice. E l'accusato era provvisto di un legale nella persona dell'avv. __________ S__________ di E__________ (il quale aveva chiesto più volte il rinvio dell'audizione del suo cliente). Per di più, il ricorrente nemmeno pretende che il verbale in questione lo abbia in qualche modo pregiudicato. Anzi, il primo giudice si è riferito a quel protocollo proprio per tenere conto del fatto che egli affermava di avere circolato con il regolatore di velocità inserito (sentenza, pag. 3 nel mezzo con riferimento alla rogatoria, risposta n. 6). Anche su questo punto il ricorso manca perciò di consistenza.

  3. Infine il ricorrente si duole che il rapporto di contravvenzione intimatogli l'8 novembre 2002 non sia firmato dall'agente responsabile (incarto della sezione delle circolazione, act. C/1). La critica cade nel vuoto. Come ha rilevato il presidente della Pretura penale, la procedura di contravvenzione avviata dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione delle circolazione, è ormai superata, essendo stato sostituita dal procedimento penale aperto dal Procuratore pubblico. Con l'argomentazione del primo giudice il ricorrente non si confronta, limitandosi a esprimere sconcerto perché “il formulario prevede una firma e un timbro; uno di questi requisiti manca” (memoriale, pag. 5). Invano si cercherebbe di capire tuttavia perché un difetto di forma – foss'anche essenziale – ravvisabile in un procedimento ormai caduco dovrebbe influire sull'esito del giudizio. Insufficientemente motivato, al proposito il ricorso si dimostra finanche inammissibile.

  4. Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 700.–

b) spese fr. 100.–

fr. 800.–

sono posti a carico del ricorrente.

  1. Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

speedingindictment errorprinciple of accusationinterrogation rightsforeign proceduremanifest errorcassationcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the indictment had to be annulled because it misstated the offense date as 29 October 2003 instead of 29 October 2002.

Decisione estratta

No. The lower court could correct a manifest drafting error because no new accusation was introduced and the defense was not impaired.

Motivazione estratta

The error was an obvious slip; the indictment expressly referred to the file concerning only the 29 October 2002 speeding incident, so the accused could not have been misled.

Questione giuridica chiave

Whether the interrogation conducted in another canton was invalid because Ticino warnings under Arts. 117 and 118 CPP were not used.

Decisione estratta

No. Those Ticino provisions apply only to persons heard in Ticino, and the foreign warning used was equivalent and did not prejudice the accused.

Motivazione estratta

The accused was informed of his right to remain silent and to counsel under the foreign cantonal code, was represented by a lawyer, and showed no prejudice.

Questione giuridica chiave

Whether the contravention report was invalid because it lacked the responsible officer's signature.

Decisione estratta

No. Any defect in the obsolete contravention procedure could not affect the later criminal proceedings, and the argument was insufficiently reasoned.

Motivazione estratta

The challenged contravention procedure had been superseded by the prosecutor's criminal case; therefore, the alleged formal defect was irrelevant.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.