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Numero d'incarto:
17.2004.9
Data decisione, Autorità:
05.03.2004, CCRP
Incarto n.
17.2004.9
Lugano
5 marzo 2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione
del 19 gennaio 2004 presentato da
__________,
contro
la
sentenza emanata il 15 gennaio 2004 dal giudice della Pretura penale nei suoi
confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
In fatto: A. Con decreto di accusa del 7 ottobre 2002 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuta minaccia per avere,
– il 24 settembre 2001,
incusso timore e spavento nel suo tutore, __________, afferrando nell'ufficio
di lui una lampada da tavolo e cercando di scagliargliela contro,
– il 12 dicembre 2001, incusso
timore e spavento nel funzionario dell'Ufficio del tutore ufficiale __________,
dicendogli al telefono “Vengo a prenderti e ti uccido”, “Ti aspetto fuori dalla
porta e ti faccio passare la voglia di prendermi per i fondelli”,
– nel dicembre del 2001,
incusso timore e spavento con scritti e parole nel segretario comunale di
__________, __________.
Il
Procuratore pubblico ha riconosciuto __________, inoltre, autore colpevole di ripetuta
ingiuria per avere, il 24 settembre 2001, offeso l'onore del tutore __________,
tacciandolo di “ladro” e “assassino”, così come per avere, il 12 dicembre 2001,
offeso l'onore del funzionario dell'Ufficio del tutore ufficiale __________,
dicendogli al telefono di “Non fare l'asino”.
In
applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna del prevenuto
a 30 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di
2 anni, con obbligo di sottoporsi durante il periodo di prova a una terapia di
sostegno, con colloqui ogni due settimane presso il Servizio psico-sociale di
__________, e di sottoporsi altresì a una terapia contro l'abuso di bevande
alcoliche mediante __________, da assumere regolarmente ogni giorno presso il
Centro di cura contro l'alcolismo __________ a __________. Al decreto di accusa
__________ ha sollevato opposizione.
B. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 14 gennaio 2004 il
giudice della Pretura penale ha dichiarato __________ autore colpevole di
ripetuta minaccia per il comportamento tenuto nei confronti di __________ e
__________, come pure di ingiuria per l'epiteto di “ladro” rivolto allo stesso
__________. Dalle altre imputazioni egli lo ha prosciolto. In applicazione
della pena, __________ è stato condannato a 5 giorni di detenzione sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e all'osservanza delle norme
di condotta previste dal Procuratore pubblico nel decreto di accusa.
C. Il 15 gennaio 2004 __________ ha introdotto una dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e di revisione contro il dispositivo sulle
norme di condotta ordinate dal primo giudice. Nella motivazione scritta,
presentata il 19 gennaio successivo, egli chiede che lo si esoneri dall'obbligo
di sottoporsi a una terapia contro l'abuso di bevande alcoliche mediante “Antabus”
e che la sentenza impugnata sia riformata di conseguenza. Il ricorso non è
stato intimato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente insorge contro l'obbligo di sottostare, durante il
periodo di prova riferito alla sospensione condizionale della pena, a una
terapia contro l'abuso di bevande alcoliche mediante il farmaco “Antabus”, da
assumere quotidianamente presso il centro di cura contro l'alcolismo __________
a __________, giudicando la cura pericolosa e controproducente. Egli afferma
inoltre di avere ridotto il consumo di alcol e sostiene di non far uso di sostanze
stupefacenti né di metadone.
-
Il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna a una pena
privativa della libertà non superiore a diciotto mesi o a una pena accessoria
se la vita anteriore e il carattere del condannato lasciano supporre che tale
provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti o se questi
ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da lui, il danno fissato
giudizialmente o mediante transazione (art. 41 n. 1 cpv. 1 CP). Sospendendo
l'esecuzione della pena, il giudice prescrive un periodo di prova da due a
cinque anni (art. 41 n. 1 cpv. 3 CP) e può sottoporre il condannato al
patronato. Può anche imporgli, per il periodo di prova, norme di condotta,
segnatamente circa l'attività professionale, il luogo di dimora, il controllo
medico, l'astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno entro
un termine stabilito (art. 41 n. 2 cpv. 1 CP). Le circostanze che giustificano
o escludono la sospensione condizionale della pena, come pure le norme di
condotta, devono figurare nella sentenza. Il giudice può modificare
successivamente le norme di condotta (art. 41 n. 2 cpv. 2 CP). Se durante il
periodo di prova il condannato commette un crimine o un delitto, se nonostante
formale avvertimento del giudice persiste a trasgredire una norma di condotta
impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro
modo, delude la fiducia in lui riposta, il giudice ordina l'esecuzione della
pena (art. 41 n. 3 cpv. 1 CP).
-
Accertata la legittimazione a ricorrere del condannato, sotto tutela
volontaria, sebbene la dichiarazione di ricorso non fosse stata ratificata dal
tutore né dall'autorità tutoria (sentenza, pag. 5 e 6), il primo giudice ha
ricordato che la possibilità di ordinare un controllo medico come norma di
condotta è prevista dall'art. 41 n. 2 cpv. 1 CP e che a tal fine può entrare in
linea di conto, trattandosi di abusi alcolici, anche una cura per mezzo di
“Antabus”. Tali provvedimenti possono essere ordinati anche senza il consenso
dell'interessato, ma necessitano del parere di un esperto. Riferendosi alla
norma di condotta impugnata, il primo giudice ha rilevato che nella fattispecie
le infrazioni commesse sono indubbiamente legate all'abuso di alcol, tanto che
all'imputato è stata riconosciuta una scemata responsabilità sulla base di un referto
redatto il 3 settembre 2002 dal Servizio psico-sociale di __________ (act. D4,
pag. 4 e 10). Tale referto conferma che al momento dei fatti l'imputato
denotava un disturbo antisociale della personalità, un uso dannoso di alcol e
una sindrome di dipendenza da cannabis, fenomeni che specialmente in associazione
con intossicazione alcolica possono condurre alla perpetrazione di crimini
(sentenza, pag. 7). Del resto, i reati in rassegna erano stati commessi
dall'accusato sotto influsso di alcol alle 9.15 e alle 9.30 del mattino.
Il primo
giudice non ha trascurato che il citato referto risale al 2002, ma lo ha
ritenuto ancora attuale, l'imputato avendo ammesso in aula di avere debellato
la dipendenza da droghe pesanti, non invece il consumo regolare di cannabis e
alcol. Mai, per altro, l'accusato ha preteso di essere guarito dall'alcolismo,
limitandosi ad asserire di esercitare, almeno per tentativi, una sorta di
autocontrollo per evitare di ubriacarsi, di solito con successo, secondo i
giorni (sentenza, pag. 7 seg.). Se non che – ha continuato il primo giudice –
tali buoni propositi evocati al dibattimento non trovavano alcun affidabile
riscontro, sicché la situazione non risultava significativamente mutata, nel
senso che il soggetto soffriva ancora di problemi legati all'abuso di alcol
(sentenza, pag. 8). Fondandosi sulle risultanze istruttorie e dibattimentali,
in particolare sul referto peritale (giudicato esauriente), il primo giudice
ha quindi confermato la proposta del Procuratore pubblico, subordinando la
sospensione condizionale della pena alla norma di condotta in questione. La
terapia e la necessità di imporre al condannato controlli medici trova conforto
inoltre, per il primo giudice, nel parere delle dottoresse __________ e
__________, del Servizio psico-sociale di __________, le quali hanno suggerito
proprio la terapia a base di “Antabus”, sostanza medicinale che agisce sul
metabolismo alterandolo in modo da rendere l'alcol intollerabile (sentenza,
pag. 9).
-
Come si è accennato, il ricorrente contesta la menzionata norma di
condotta. Assevera di avere ridotto di molto il consumo di alcol e ribadisce
che il farmaco prescritto (“Antabus”) non solo è pericoloso, ma anche
controproducente. Così argomentando, egli disconosce tuttavia che gli
accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata vincolano questa Corte
(art. 295 cpv. 1 CPP). Né egli spiega perché essi sarebbero arbitrari (art. 288
lett. c CPP), ovvero perché la constatazione secondo cui egli non ha debellato
apprezzabilmente la sua dipendenza dall'alcool sarebbe insostenibile oppure
perché la terapia prescritta in funzione della sospensione condizionale della
pena, preavvisata favorevolmente dai medici del Servizio psico-sociale, sarebbe
manifestamente inadeguata. Certo, il primo giudice non ha escluso che il
medicinale possa comportare qualche effetto collaterale, ma ha rilevato che esso
è frequentemente indicato come rimedio contro l'alcolismo. Inoltre egli ha
soggiunto che se la cura si rilevelerà troppo onerosa, su segnalazione del
Centro __________ o del personale
medico si potrà ordinarne la modifica o la caducità, incombendo per altro al
Centro stesso di adoperarsi per far sì che la terapia risulti meno gravosa
possibile per il paziente (sentenza, pag. 9). Tale motivazione non viola per
nulla l'art. 41 n. 2 cpv. 1 CP.
-
Ne segue che il ricorso, proposto prematuramente, ossia prima di
conoscere i reali effetti e benefici della cura, dev'essere disatteso. Gli
oneri processuali del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 15
cpv. 1 CPP). Dato nondimeno che l'interessato, sprovvisto di cognizioni
giuridiche, ha presentato ricorso senza l'ausilio di un legale e tenuto conto
anche della particolarità della fattispecie, si giustifica– eccezionalmente –
di prescindere dal riscuotere tasse o spese.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
-
Non si riscuotono tasse né spese.
-
Intimazione
a:
– __________;
– __________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Pretura
Penale, via dei Gaggini 1, 6500 Bellinzona;
– Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Comando
della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Sezione
dell'esecuzione delle pene e delle misure, casella postale 238, 6857 Taverne;
– Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;
– Servizio
pscio-sociale, __________;
– Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, 6901 Lugano;
– __________,
Centro di cura contro l'alcolismo, __________;
– __________
(parte civile).
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il
presidente Il segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere
depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
dal testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni
per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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