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Numero d'incarto:
17.2004.6
Data decisione, Autorità:
03.05.2004, CCRP
Incarto n.
17.2004.6
Lugano,
3 maggio 2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 29
gennaio 2004 presentato da
contro
la sentenza emessa il 7 gennaio 2004 dal
giudice della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che con decreto di accusa dell'11 marzo 2002 il Procuratore pubblico
ha riconosciuto __________ autore colpevole di lesioni semplici per avere
colpito con pugni al torace e al volto __________, cagionandogli i danni fisici
attestati in un certificato medico 18 aprile 2001 del dott. __________ (“naso
edematoso con un livido al sopracciglio destro con sospetta frattura dell'osso
nasale”), e lo ha condannato pertanto a una multa di fr. 400.–;
che
contro il decreto di accusa __________, segretario regionale del Sindacato
__________, ha inoltrato opposizione il 21 marzo 2002 a nome dell'accusato
sulla base di una procura da questi firmata il 15 marzo 2002 per ottenere
assistenza e patrocinio;
che il 25
marzo 2002 __________, costituitosi parte civile, ha introdotto anch'egli
opposizione al decreto di accusa per il tramite di __________, dipendente del
Sindacato __________;
che con
sentenza del 7 gennaio 2004 il giudice della Pretura penale ha dichiarato
irricevibili entrambe le opposizioni perché introdotte da mandatari non
abilitati al patrocinio;
che
contro la sentenza appena citata __________ ha presentato ricorso personalmente
il 29 dicembre (recte: gennaio) 2004 alla Corte di cassazione e di
revisione penale, chiedendo che sia confermata la sua opposizione del 21 marzo
2002;
che con
osservazioni del 9 febbraio 2004 il Procuratore pubblico propone di respingere
il ricorso, mentre __________ è rimasto silente.
e considerando
in diritto: che giusta l'art. 289 cpv. 2 CPP un ricorso per cassazione dev'essere
inoltrato entro venti giorni dalla notificazione della sentenza scritta;
che in
concreto la sentenza del giudice della Pretura penale è stata intimata il 7 gennaio
2004;
che il
ricorrente asserisce di avere ricevuto tale decisione “il 9 settembre 2004”, incorrendo
in una svista, perché poteva trattarsi solo del 9 gennaio 2004;
che, del
resto, anche il ricorso per cassazione porta la data del 29 dicembre 2004, ma
evidentemente si tratta di un'ulteriore inavvertenza, poiché correttamente
doveva essere indicato il 29 gennaio 2004;
che,
interpellato per fax dalla Corte di cassazione e di revisione penale il 28
aprile 2004, l'ufficio postale di __________ ha comunicato lo stesso giorno per
fax che il plico raccomandato n. __________ contenente la sentenza della
Pretura penale è stato recapitato al destinatario non il 9 gennaio, bensì l'8
gennaio 2004;
che,
pertanto, il termine per presentare il ricorso per cassazione è scaduto il 28
gennaio 2004, e non il 29 gennaio 2004 come pretende l'interessato;
che,
consegnato alla posta di __________ il 30 gennaio 2004, alle ore 14.21 (LSI
__________), il ricorso si rivela dunque tardivo e come tale irricevibile;
che in
ogni modo, quand'anche la sentenza impugnata fosse stata consegnata al
ricorrente il 9 gennaio 2004, nulla muterebbe alla tardività del ricorso,
poiché in tal caso quest'ultimo doveva essere consegnato alla posta al più
tardi entro la mezzanotte del 29 gennaio 2004;
che, sia
come sia, il ricorso sfugge perciò a un esame di merito;
che gli
oneri del giudizio odierno, volutamente contenuti per tenere conto del fatto
che il pronunciato si esaurisce in una dichiarazione di inammissibilità,
seguono la soccombenza (art. 15
cpv. 1
combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP);
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 300.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________;
– studio
legale avv. __________;
– Procuratore
pubblico __________;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;
– __________;
– __________.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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