Cassation declaration inadmissible if filed late

17.2004.52Altro tribunale26 ott 2004Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A civil plaintiff challenged a criminal judgment by filing a cassation declaration with a brief statement of reasons. The court held that Swiss criminal procedure allows early motivation, but the declaration itself must still be filed within five days of oral communication of the dispositive. Because the dispositive had been announced on 21 April 2004 and the declaration was only posted on 27 April 2004, it was untimely. The appeal was therefore inadmissible and the court exceptionally waived fees and costs given the appellant's lack of legal training and absence of counsel.

Massima Omnilex

Art. 276, 278 and 289 CPP; timeliness of the declaration of cassation appeal. A party may file the declaration of appeal already accompanied by a summary statement of grounds and is not required to await notification of the written reasons. However, the declaration itself must be lodged within the statutory five-day period calculated from oral communication of the dispositive. If the declaration is posted after expiry of the deadline, the appeal is inadmissible and the merits cannot be examined (consid. 1-2). Costs normally follow the losing party, but may exceptionally be waived where equity so requires (consid. 3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 17.2004.52

Data decisione, Autorità: 26.10.2004, CCRP

Titolo: dichiarazione di ricorso contro una sentenza emanata dal giudice della Petura penale già accompagnata da una sommmaria esposizione dei motivi di ricorso - ammmissibilitâ della dichiarazione di ricorso (e dandosene il caso, del ricorso per cassazione) se essa è tempestiva

Incarto n. 17.2004.52

Lugano 26 ottobre 2004/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 27 aprile 2004 presentato da


contro la sentenza emanata il 21 aprile 2004 dal presidente della Pretura penale nei confronti di


____________, meccanico di automobili

(patrocinato dall'avv. __________)

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

  1. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto:

in fatto: A. Con decreto di accusa del 24 novembre 2003 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di lesioni semplici per avere, il 7 giugno 2002 a Manno, raggiunto con pugni al volto __________. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna dell'accusato a 5 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per due anni. Al decreto di accusa __________ ha introdotto opposizione.

B. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 21 aprile 2004 il presidente della Pretura penale ha confermato l'imputazione contenuta nel decreto di accusa, ma ha ridotto la pena a una multa di fr. 100.– poiché l'accusato, pur eccedendo, aveva agito in stato di legittima difesa.

C. Contro il predetto giudizio __________, costituitosi parte civile, ha inoltrato il 27 aprile 2004 alla Corte di cassazione e di revisione una dichiarazione di ricorso nella quale critica la sentenza impugnata, dolendosi del fatto che le lesioni da lui subìte siano state qualificate come sem­plici nonostante i danni permanenti da lui riportati in seguito all'aggressione. L'atto non è stato intimato per osservazioni.

Considerando:

in diritto: 1. Conclusa la discussione, il giudice emana la sentenza, che è subito comunicata verbalmente nei dispositivi, con esposizione dei motivi essenziali all'accusato, alla parte civile e al Procuratore pubblico (art. 276 cpv. 1 CPP). Il giudice avverte le parti del diritto di presentare – per il suo tramite – dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro cinque giorni e del diritto di chiedere, pure entro cinque giorni, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Alla dichiarazione di ricorso deve far seguito la motivazione scritta entro venti giorni dalla notifica della sentenza (art. 289 cpv. 1 e 4, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP).

  1. Nella fattispecie il ricorrente ha introdotto il 27 aprile 2004 contro la sentenza del primo giudice una dichiarazione di ricorso già provvista di una sommaria esposizione dei motivi per cui egli intendeva contestare il giudizio. Di per sé ciò non gli nuocerebbe, nel senso che un ricorrente non è tenuto ad aspettare la notifica della sentenza scritta. Può anche motivare il suo gravame già nella dichiarazione di ricorso (CCRP, sentenza dell'8 agosto 2003 in re F. consid. 2). Resta il fatto però che tale dichiarazione dev'essere tempestiva. Nel caso in esame il presidente della Pretura penale ha comunicato oralmente alle parti i dispositivi della sua sentenza mercoledì 21 aprile 2004. Il termine per presentare la dichiarazione di ricorso è venuto quindi a scadere lunedì 26 aprile 2004. Consegnata all'ufficio postale di Lugano 3 Stazione il 27 aprile 2004, la dichiarazione del ricorrente si dimostra tardiva. Ciò osta a qualsiasi esame delle censure sollevate.

  2. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Dato che il ricorrente, senza formazione giuridica, ha proceduto senza l'ausilio del legale che lo aveva assistito davanti alla Pretura penale, si prescinde – eccezionalmente – dal prelevare tasse o spese.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP.

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

  1. Non si riscuotono tasse né spese.

  2. Intimazione a:

– __________;

– __________;

– avv. __________;

– Procuratore pubblico Nicola Respini, Lugano;

– Presidente della Pretura penale, Via dei Gaggini 1, Bellinzona;

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna;

– Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;

– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;

– Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Terzi implicati

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

cassation appealdeadlineinadmissibilityoral dispositivecriminal procedurecourt costsself-defense

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cassation declaration filed on 27 April 2004 was timely under Art. 276 and 289 CPP.

Decisione estratta

The declaration was late because the oral dispositive was communicated on 21 April 2004 and the five-day period expired on 26 April 2004.

Motivazione estratta

A party may motivate the appeal already in the declaration and need not wait for written reasons, but the declaration itself must be filed within the statutory time limit. Since it was handed to the post office only on 27 April 2004, it was untimely and barred review of the complaints.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be charged to the appellant.

Decisione estratta

No fees or costs were levied exceptionally.

Motivazione estratta

Although costs normally follow the losing party, the appellant was unrepresented by counsel and acted without legal training; therefore the court exceptionally waived costs.

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