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Numero d'incarto:
17.2004.5
Data decisione, Autorità:
02.03.2004, CCRP
Incarto n.
17.2004.5
Lugano
2 marzo 2004/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte di cassazione e
di revisione
penale del Tribunale d'appello
vista
l'istanza di libertà provvisoria presentata da
(patrocinato dall'avv. __________)
con ricorso per cassazione del 12 gennaio 2004 contro
la sentenza emanata il 3 dicembre 2003 dal presidente della Corte
delle assise correzionali di Lugano nei confronti suoi e di
(patrocinato dall'avv. __________)
e di
(patrocinata dall'avv. __________) non ricorrenti;
esaminati
gli atti,
posti
a giudizio i seguenti
punti di questione:
-
Se deve esser accolta l'istanza di libertà provvisoria di
__________;
-
Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 3 dicembre 2003 il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano ha riconosciuto __________, __________ e __________ autori colpevoli
di ripetuta truffa, consumata, mancata e tentata, e di ripetuta falsità in
documenti. Ha inoltre riconosciuto __________ colpevole di ripetuta infrazione
alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri. Per quanto
riguarda __________, egli ha tra l'altro accertato che tra febbraio del 2001 e
gennaio del 2003 il soggetto ha ripetutamente ingannato o tentato di ingannare
con astuzia funzionari di banca, aprendo sotto false generalità, conti bancari,
sapendo o comunque prendendo in considerazione e accettando che su queste
relazioni i suoi correi avrebbero fatto confluire importi di denaro di
provenienza illecita, segnatamente mediante ordini di bonifico rubati e
falsificati, inducendolo in tal modo tali funzionari ad atti pregiudizievoli al
patrimonio proprio e altrui. In applicazione della pena, la prima Corte ha condannato
__________ e __________ a 11 mesi di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera
per un periodo di tre anni, e __________ a 14 mesi di detenzione, a valere
parzialmente quale pena addizionale a quella di 15 mesi di detenzione
inflittagli il 14 dicembre 2001 dal Kreisgericht __________, e all'espulsione
dalla Svizzera per un periodo d tre anni. Computato a tutti i condannati il
carcere preventivo sofferto, essa ha sospeso condizionalmente per tre anni sia
la pena privativa della libertà sia la pena accessoria dell'espulsione inflitte
a __________ e __________ e la pena accessoria dell'espulsione inflitta ad
__________.
B. Contro
la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 4 dicembre 2003 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del
gravame, presentati il 12 gennaio successivo, egli chiede di essere
riconosciuto come complice (e non come correo) in ripetuta truffa consumata e
tentata e in ripetuta falsità in documenti limitatamente a una sola parte delle
fattispecie prospettate nell'atto di accusa e di essere condannato alla pena di
4 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre
anni, a valere quale pena parzialmente addizionale a quella di 15 mesi di
detenzione inflittagli il 14 dicembre 2001 dal Kreisgericht __________, senza
revocare la sospensione condizionale relativa a quest'ultima, e all'espulsione
dalla Svizzera per tre anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di tre anni. Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 290 cpv. 2 CPP, egli
chiede al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale la libertà
provvisoria.
C. Con
osservazioni del 3 febbraio 2004 il Procuratore pubblico ha chiesto sia la reiezione
del ricorso, sia la reiezione della domanda di libertà provvisoria.
Considerando
in diritto: 1. L'art.
290 cpv. 1 CPP stabilisce che il ricorso da parte dell'accusato sospende l'esecuzione
della sentenza, salvo contraria dichiarazione dell'accusato stesso. __________,
che ha presentato ricorso per cassazione contro la sentenza di assise e istanza
di libertà provvisoria al presidente della Corte di cassazione e di revisione
penale (art. 290 cpv. 2 CPP), si trova dunque in detenzione preventiva. Ora,
secondo l'art. 95 cpv. 2 CPP l'accusato, durante il procedimento, "può
essere arrestato se esistono a suo carico gravi e contrari indizi di
colpabilità per un crimine o un delitto ed in presenza di preminenti motivi di
interesse pubblico, quali il pericolo di fuga, i bisogni di istruzione, il
pericolo di recidiva".
Oltre
a ciò, l'imputato deve essere messo in libertà quando lo scopo dell'arresto può
essere raggiunto con altre misure coercitive, atte in particolare a garantire
che si presenterà in qualsiasi tempo all'autorità competente per il compimento
degli atti processuali o per scontare la pena o per l'esecuzione di una misura
di sicurezza (art. 107 cpv. 2 CPP).
- In
concreto i gravi indizi di colpevolezza cui si riferisce l'art. 95 CPP
sussistono, ove appena si consideri che l'istante ha già subito un regolare
processo ed è stato riconosciuto coautore con terzi di ripetuta truffa
consumata, mancata e tentata e ripetuta falsità in documenti, con conseguente
condanna a una pena privativa della libertà di complessivi 29 mesi da espiare.
Certo, tale sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione dal condannato,
che ha preteso di avere svolto nella vicenda penale un ruolo ben più contenuto
rispetto a quanto accertato dal primo giudice. Il giudizio impugnato non denota
però vizi tanto evidenti da far apparire il gravame manifestamente fondato.
L'esito del ricorso deve perciò formare oggetto, in altri termini, di attenta disamina.
Da vagliare rimangono a questo punto i preminenti motivi di interesse pubblico
a sostegno della carcerazione preventiva, in specie il pericolo di fuga e il
pericolo di fuga, ipotesi queste ritenute inverosimili da parte dell'istante,
che non si oppone comunque al deposito dei suoi documenti di legittimazione
come misura sostitutiva.
a) Per ammettere
un pericolo di fuga si deve ritenere con una certa probabilità che l'imputato,
una volta liberato provvisoriamente, si sottrarrà al procedimento penale o
all'esecuzione della pena. L'apprezzamento circa il grado di probabilità dipende
dalle circostanze del caso (DTF 117 Ia 69 consid. 4a con richiami). A tale
riguardo entrano in linea di conto il carattere del soggetto, la sua
reputazione, l'esistenza di un domicilio fisso in Svizzera, la professione, i
legami familiari, le relazioni economiche e la durata della pena comminata
dalla legge per il reato in causa (Piquerez,
Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2340, 2341 e 2342 con riferimenti;
CCRP, decreto del 23 dicembre 1997 in re B.).
b) Già si è visto
__________ è stato condannato dal presidente della Corte delle assise
correzionali a complessivi 29 mesi di detenzione da espiare. Fosse confermato
tale giudizio, egli non potrebbe essere liberato condizionalmente prima di avere
scontato 2/3, ovvero - stando agli atti - non prima del 15 dicembre 2004. La sua
libertà non può perciò essere considerata prossima, ma neppure cosi lontana da
rendere verosimile un concreto rischio di fuga per sottrarsi all'espiazione
della pena residua, ove si consideri che non risulta che nelle precedenti
occasioni il soggetto abbia cercato di sottrarsi ai procedimenti penali aperti
nei suoi confronti, dandosi alla latitanza. Non va poi trascurato che l'istante
si trova in Svizzera da diversi anni e, in particolare, che egli è sposato con
una cittadina svizzera (ticinese) dal 1997, ciò che attenua ulteriormente la
prospettiva del concreto rischio di fuga dalla Svizzera, ove per l'appunto egli
si e durevolmente stabilito. Rimane da vagliare il pericolo di recidiva,
ritenuto dal Procuratore pubblico reale (v. osservazioni al ricorso, pag. 2).
Se non che, considerati i criteri motto rigorosi e restrittivi che permettono
di giustificare la detenzione preventiva con il pericolo di recidiva (v. CRP,
sentenza del 23 luglio 2003 in re X. consid. 4.3), il solo fatto che il
ricorrente abbia delinquito sia mentre era in attesa del dibattimento nel
Canton __________, sia dopo l'emanazione della relativa sentenza di condanna a
15 mesi di detenzione, non consente ancora di ritenere probabile l'ipotesi
della commissione di analoghi crimini da parte dell'istante durante la libertà
provvisoria, specie se si considera che nel frattempo egli ha pur sempre trascorso
altri 8-9 mesi di carcere, ciò che verosimilmente lo ha spinto a riflettere
sulla sua condotta.
-
Da
quanto precede discende che l'istanza deve essere accolta e che l'istante deve
pertanto essere posto in libertà provvisoria, non prima però di avere
depositato il proprio passaporto, rispettivamente ogni documento di
legittimazione che gli consenta di varcare il confine (art. 96 CPP), provvedimento
questo al quale peraltro lo stesso interessato non si oppone.
-
Non
si riscuotono spese e non si assegnano ripetibili.
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 290 cpv. 2 CPP
decreta: 1. __________
è posto in libertà provvisoria alle condizioni di cui al considerando 3.
-
Non
si riscuotono spese e non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
– __________, presso il
Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv.
__________:
– Procuratore
pubblico __________;
– Comando della polizia
cantonale, SG/SC (servizi centrali), Via Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Sezione
dell'esecuzione delle pene e delle misure, CP 238, 6807 Taverne;
– Presidente
della Corte delle assise correzionali di Lugano;
– Direzione del
Penitenziario cantonale La Stampa, 6904 Lugano;
– Sezione dei permessi
e dell'immigrazione, Ufficio stranieri, 6500 Bellinzona;
– Ministero pubblico
della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
Il
presidente
giudice
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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