AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2004.48
Data decisione, Autorità:
18.08.2004, CCRP
Incarto n.
17.2004.48
Lugano
18 agosto
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi ed Epiney-Colombo
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per stature sul ricorso per cassazione dell'8 agosto 2004 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro la
sentenza emanata il 6 luglio 2004 dal giudice della Pretura penale nei suoi
confronti;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. L'8 agosto 2003 __________ ha trascorso la serata al Festival del
film di Locarno, dopo di che si è recato a Bellinzona, alla guida della sua
automobile __________, per riaccompagnare a casa una conoscente. Sulla via del
ritorno, alle ore 1.20, egli è transitato nell'abitato di Cadenazzo davanti a
un apparecchio elettronico per il controllo della velocità posto sulla strada
cantonale, dove vige il limite di 50 km/h. L'apparecchio ha rilevato una
velocità del suo veicolo di 81 km/h (86 km/h, dedotto il margine di
tolleranza).
B. Con decreto di accusa del 23 febbraio 2004 il Procuratore pubblico
ha dichiarato __________ autore colpevole di infrazione grave alle norme della
circolazione e ne ha proposto la condanna a una multa di fr. 500.–. Al decreto
di accusa __________ ha presentato opposizione. Statuendo sull'opposizione, con
sentenza del 6 luglio 2003 il giudice della Pretura penale ha confermato
l'imputazione e la proposta di pena.
C. Contro la sentenza appena citata __________ ha inoltrato il 9 luglio
2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati l'8 agosto successivo, egli chiede –
all'appoggio di un referto rassegnatogli il 4 agosto 2003 dall'ing. __________
– di essere riconosciuto colpevole di infrazione semplice alle norme della circolazione,
con riduzione della multa a fr. 200.–. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale non sono
ammissibili documenti né altri mezzi di prova nuovi. Tale divieto è sempre
stato ribadito dalla giurisprudenza (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; CCRP,
sentenza del 20 marzo 1989 in re P., consid. 1.2; del 18 febbraio 2002 in re
F., consid. 1; del 26 aprile 200 in re I., consid. 1, del 6 maggio 2003 in re
R., consid. 2), un ricorso per cassazione dovendo essere giudicato sulla base
dello stesso materiale processuale vagliato in prima sede. Non può dunque
entrare in linea di conto, ai fini del giudizio, il referto che il ricorrente
acclude al suo memoriale.
-
Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di
arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia
manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile,
destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti
(DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su
talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30,
112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta
dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione
dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché
un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove
siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per
essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non
solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).
-
Il giudice della Pretura penale ha ricordato anzitutto come l'accusato
obiettasse che il cartello indicante il limite di 50 km/h sulla destra della
carreggiata è posto sotto un cavalcavia, che la visibilità del medesimo è
parzialmente ostacolata da un pannello pubblicitario della Banca __________,
che la lettura del segnale è resa difficile dal fascio luminoso originato da un
faro alogeno posto su un parcheggio espositivo nelle vicinanze e che il segnale
stesso è poco visibile perché troppo alto. Onde la convinzione di poter
circolare alla velocità di 60 km/h, consentita prima e dopo il limite di 50
km/h. Ciò premesso, il primo giudice ha evocato che secondo giurisprudenza i
segnali di prescrizione e di divieto sono vincolanti solo se sono chiari e se
la loro portata è facilmente riconoscibile, che secondo l'art. 103 cpv. 1 OSStr
i segnali devono essere collocati sul bordo destro della strada con possibilità
di ripetizione sul lato sinistro, che secondo l'art. 103 cpv. 2 OSStr i segnali
vanno posizionati in modo da essere scorti per tempo e non devono essere
coperti da ostacoli, che secondo l'art. 102 cpv. 4 OSStr i segnali non illuminati
devono essere raggiunti dalla luce dei veicoli e che secondo l'art. 103 cpv. 3
OSStr il bordo inferiore del segnale deve trovarsi da 60 cm a 2.50 m dal punto
più alto della carreggiata (sentenza, pag. 3 seg.).
Nella
fattispecie il giudice della Pretura penale ha ritenuto che il segnale in
questione, seppur messo in posizione poco felice (circostanza confermata anche
dal fatto che in seguito esso è stato spostato qualche metro più avanti, in
direzione di S. Antonino), era chiaramente visibile. Quanto al cartello
pubblicitario della Banca __________, dalla distanza da cui era possibile
scorgere il segnale esso copriva solo una piccola parte della striscia rossa
del medesimo, in corrispondenza della parte superiore, ma non la cifra “50”,
che rimaneva facilmente leggibile. Per di più, sul lato sinistro della
carreggiata si trova un segnale identico, perfettamente visibile. Inoltre,
sempre stando agli accertamenti del primo giudice, il cartello in questione si
trovava a un'altezza corretta e possedeva proprietà di rifrazione
regolamentari. Circa l'asserita insufficiente capacità di illuminazione di un
veicolo di piccola cilindrata, come quello dell'accusato, il primo giudice l'ha
considerata fuori luogo, salvo ammettere che l'imputato circolasse con fari non
in regola, ipotesi questa non suffragata da prove. Ad ogni buon conto, secondo
il giudice della Pretura penale il cartello controverso si trovava alla fine di
un lungo tratto in cui il limite di velocità è di 60 km/h. Avesse rispettato
tale limite, l'accusato avrebbe avuto tutto il tempo per notarlo. Circolando
invece a 81 km/h, egli ha superato di oltre 25 km/h la velocità massima generale
di 50 km/h autorizzata nelle località, commettendo oggettivamente una grave infrazione
alla legge federale sulla circolazione stradale (sentenza, pag. 4 seg.).
-
Il ricorrente sottolinea anzitutto come, esaminando la documentazione
fotografica da lui prodotta, entrambi i segnali con il limite di 50 km/h (e
soprattutto quello sul bordo destro della carreggiata) in realtà non
risultassero sufficientemente visibili. A suo avviso, pur richiamando la
legislazione e la giurisprudenza applicabili, il giudice della Pretura penale
non ha accertato debitamente la fattispecie, giungendo alla conclusione
affrettata che il segnale in questione si potesse leggere chiaramente. L'argomentazione
è del tutto appellatoria. A prescindere dal fatto che le fotografie prodotte al
dibattimento si riferiscono piuttosto al tratto di strada in cui vige il limite
di 60 km/h e che esse non consentono – comunque sia – di trarre conclusioni di
rilievo, il ricorrente trascura che il primo giudice si è fondato sulla
documentazione fotografica prodotta dalla Sezione della circolazione (act. 8),
la quale raffigura il luogo in cui si trovava il segnale e le condizioni di
visibilità notturna (sia del segnale sul lato destro, sia di quello sul lato
sinistro della carreggiata) al momento dell'infrazione. Con tale documentazione
l'interessato non si confronta e non spiega perché il primo giudice sarebbe
caduto in arbitrio accertando sulla base della medesima la visibilità del cartello.
La sua doglianza risulta quindi irricevibile in un ricorso per cassazione
fondato sul divieto dell'arbitrio.
-
Secondo il ricorrente il giudice della Pretura penale non ha considerato
altri fattori che entravano in linea di conto, a cominciare dal fatto che il
segnale in discorso è poi stato spostato dalla Sezione della circolazione
perché parzialmente nascosto dal montante del cavalcavia. L'obiezione cade nel
vuoto, lo stesso primo giudice non avendo mancato di rilevare che il cartello
si trovava in posizione poco felice ed era poi stato avanzato di qualche metro
verso S. Antonino. Ciò non gli ha impedito di accertare tuttavia che il segnale
era ugualmente visibile, nonostante la pubblicità della Banca __________ che
celava una piccola parte del disco, ma non la cifra “50” indicante il limite di
velocità. Il ricorrente non illustra perché tale assunto sarebbe arbitrario. Si
limita ad assumere che la circostanza doveva far sorgere dubbi sulla corretta
visibilità della segnaletica e che in simili condizioni occorreva esperire un sopralluogo,
oltre che sentire il responsabile della Sezione della segnaletica stradale,
come egli aveva chiesto invano. Un'argomentazione del genere non basta però a
dimostrare che il giudice della Pretura penale sia incorso in arbitrio
reputando il segnale ben visibile nonostante la posizione non ideale o
ritenendo sufficienti gli atti a disposizione e rinunciando alle prove offerte
dall'accusato.
-
Il ricorrente sostiene che le fotografie agli atti sono scattate con
il flash e fanno risaltare in modo esagerato la segnaletica, non percepibile
in tal modo dall'occhio umano. Per converso, esse mostrano l'effetto nocivo del
potente faro alogeno dietro il segnale di sinistra, usato per illuminare un
vasto autoparcheggio espositivo. Ora, argomentazioni siffatte sono inidonee a
motivare un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Il
ricorrente insiste difatti nel prospettare un suo apprezzamento delle prove e
ribadisce la propria opinione sulla concludenza della documentazione agli atti
come se argomentasse davanti a un'autorità d'appello munita di pieno potere
cognitivo anche sull'accertamento dei fatti. Davanti alla Corte di cassazione e
di revisione penale non basta però contrapporre una propria versione dell'accaduto,
per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio
(sopra, consid. 2). Ne consegue, su questo punto, l'inammissibilità del
ricorso.
-
Il ricorrente opina che, oltre al disturbo provocato dal noto faro
alogeno, la posizione rialzata del segnale non ne permetteva una corretta
illuminazione con i proiettori anabbaglianti e che arbitrariamente il primo
giudice ha accertato la regolare installazione del cartello. Così argomentando,
egli omette tuttavia di indicare che cosa intenda per “posizionamento ad
altezza regolare” del segnale, né tanto meno spiega perché sarebbe contrario
alla legge l'accertamento del giudice della Pretura penale, secondo cui il
cartello si trovava a un'altezza corretta (sentenza, pag. 4). Carente di
motivazione, in proposito il ricorso riesce di nuovo irricevibile.
-
Assevera il ricorrente che il suo veicolo è stato immatricolato nel
1990 ed è equipaggiato in base alle norme sull'omologazione dei veicoli allora
vigenti, nel senso che i proiettori illuminano il campo stradale limitatamente
a 50 m sulla sinistra e 75 m sulla destra. Anche a causa di ciò il faro alogeno
dell'esposizione rendeva invisibile il segnale. L'accertamento del primo
giudice, stando al quale egli avrebbe potuto notare il cartello ove avesse
guidato alla velocità consentita di 60 km/h, si rivela così arbitrario. Infatti
egli avrebbe scorto il segnale soltanto se circolava con i fari abbaglianti
oppure munito di un binocolo. L'asserto non è serio. Tutti i proiettori asimmetrici
di automobili rispondenti alle norme europee del continente sottostanno, da
quarant'anni, alle medesime norme sui limiti di illuminazione (50 m sulla
sinistra, 75 m sulla destra). Notoriamente migliorata è invece l'intensità
luminosa e la superficie illuminata grazie a lampade più potenti e a una
diversa concezione dei fari, ma tale digressione è assolutamente infruttuosa in
un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Nessun elemento
agli atti conforta l'ipotesi, per vero, che i fari della __________ guidata
dall'accusato fossero tanto deboli da non lasciar scorgere il cartello alla
velocità di 60 km/h (quella del tratto stradale che precede il segnale di 50
km/h). Del resto, se così fosse, in nessun caso il ricorrente avrebbe dovuto circolare
a 81 km/h in prossimità di abitazioni. Anche al riguardo la sentenza impugnata
resiste quindi alla critica.
. 9. Il
ricorrente sostiene che la non corretta posizione del cartello ostava nella
fattispecie a un controllo di velocità su quel tratto di strada. Ancora una
volta però egli non spiega perché il giudice della Pretura penale avrebbe
ritenuto a torto che il contestato segnale non fosse conforme alle prescrizioni
degli art. 102 e 103 OSStr. Ancora una volta carente di motivazione, il gravame
sfugge a un esame di merito.
- A parere del ricorrente il primo giudice si è sospinto in arbitrio
anche valutando le condizioni soggettive dell'infrazione, in particolare
imputandogli di avere circolato scientemente a 81 km/h, di non avere addotto
una giustificazione credibile (impossibilità di scorgere il limite di 60 km/h)
e di avere quindi agito intenzionalmente. Ricordato che l'infrazione dell'art.
90 n. 2 LCStr è punibile anche in caso di negligenza (recte: di
negligenza grave, come si precisa in DTF 121 IV 235 consid. 1a pag. 237), il
giudice della Pretura penale ha ritenuto che circolando in una zona con abitazioni
prossime e con una passerella pedonale che sormonta la carreggiata per consentire
l'attraversamento, l'accusato non potesse ignorare di trovarsi all'interno di
una località. Il primo giudice, in altri termini, non ha rimproverato all'imputato
di avere superato il limite di velocità pur avendo visto il segnale indicante
il limite di 50 km/h, ma per avere circolato a una velocità del tutto
inadeguata pur potendo desumere da elementi univoci (case ai bordi della
strada, passerella pedonale) che stava percorrendo un tratto di strada ove
occorre fare uso di prudenza.
Ora,
quanto l'autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 IVI
177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 63 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c
pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3). Come tale esso vincola la Corte di
cassazione e di revisione penale, salvo estremi di arbitrio (sopra, consid. 2).
Al ricorrente incombeva perciò di spiegare in che modo il giudice della Pretura
penale sarebbe caduto in arbitrio accertando l'esistenza di indizi che
avrebbero dovuto indurre il soggetto a scorgere la grave imprevidenza del suo
agire. Se non che, in concreto egli si esaurisce nel ripetere il proprio punto
di vista, insistendo di avere sempre creduto di poter circolare a 60 km/h, la
presenza del cavalcavia lasciando presagire un tratto di strada a forte
traffico, percorribile speditamente. Così facendo, tuttavia, egli non si confronta
con i motivi che hanno spinto il primo giudice a ritenere che egli stesse consapevolmente
violando in modo grave la legge sulla circolazione stradale, circolando a
velocità eccessiva.
-
Nella condanna per grave infrazione alla legge sulla circolazione
stradale il ricorrente ravvisa – comunque sia – una violazione del principio in
dubio pro reo. A torto, poiché il primo giudice non lo ha ritenuto
colpevole per non avere recato la prova della sua innocenza (DTF 127 I 38
consid. 2a pag. 40), contrariamente a quanto egli asserisce, né si può dire che
il giudice abbia pronunciato un verdetto sfavorevole sebbene una valutazione
non arbitraria delle prove lasciasse sussistere dubbi rilevanti sulla sua
colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88,
120 Ia 31 4b pag. 41). Anche su quest'ultimo punto il ricorso si dimostra
perciò inconsistente.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1
combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
700.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico __________;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona;
– Ministero
Pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Servizio
coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;
– Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino;
– Ufficio
dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, 6901 Lugano.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere
depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del
testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per
proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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