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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2004.41
Data decisione, Autorità:
12.08.2004, CCRP
Incarto n.
17.2004.41
Lugano
12 agosto
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Chiesa (in sostituzione del
giudice Cometta, assente)
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 12
luglio 2004 presentato da
(patrocinata dall'avv. __________)
contro la sentenza emanata il 27 maggio 2003 dal
giudice della Pretura penale nei confronti di
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 10 aprile 2003 __________ e il suo convivente (diventato poi suo
marito) __________ hanno sporto querela nei confronti di __________ per
ripetuta ingiuria (art. 177 CP) e minaccia (art. 180 CP), oltre che contro
ignoti per danneggiamento (art. 144 CP). Conduttori di un appartamento al
secondo piano in via __________, palazzo dove abita anche il querelato, i due
hanno sostenuto che il 4 marzo 2003, dopo un diverbio con __________,
__________ aveva protestato per taluni pacchi di carta e giornali – secondo
__________ dei due querelanti – depositati nell'atrio del condominio. Quello
stesso giorno, verso le ore 19, __________, soffermatasi nell'atrio dello
stabile per ritirare la posta, avrebbe incontrato __________ e lo avrebbe diffidato
dal raccontare falsità sul conto suo e del suo compagno, i giornali presso
l'entrata essendo stati depositati da altri. Costui avrebbe reagito male, insultandola.
Temendo per la propria incolumità fisica, __________ si sarebbe ritirata subito
nell'appartamento. Uscita dall'ascensore al secondo piano e intenzionata a
varcare la soglia di casa, sempre secondo quanto figura nella querela, essa si
sarebbe sentita coprire di insulti (“cogliona, puttana, faccia di merda”) e
minacce. Allarmata dalle grida, una certa signora __________ sarebbe comparsa
sull'uscio del proprio appartamento e avrebbe udito gli epiteti.
B. Con decreto di accusa del 15 dicembre 2003 il Procuratore pubblico
ha dichiarato __________ autore colpevole di ingiuria per avere offeso l'onore
di __________, tacciandola il 4 marzo 2003 di “puttana, stronza”, mentre ha
decretato il non luogo a procedere per il reato di minaccia. In applicazione
della pena, egli ha proposto la condanna dell'accusato a una multa di fr.
250.–. Al decreto di accusa __________ ha introdotto opposizione.
C. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 27 maggio 2004 il
giudice della Pretura penale ha assolto l'imputato. Ricordato che al
dibattimento __________, parte civile, aveva precisato di essere stata
ingiuriata nell'atrio del palazzo, soggiungendo che i fatti si erano
verificati il giorno della raccolta della carta, mentre l'accusato negava ogni
addebito, affermando che il 4 marzo 2003 egli non era nemmeno a casa, ma in
ufficio, impegnato a redigere un'istanza per ottenere l'iscrizione di
un'ipoteca legale di artigiani e imprenditori, il primo giudice si è domandato
se i fatti indicati nel decreto di accusa si fossero davvero verificati quel
giorno. A tal fine egli ha accertato che, secondo __________, il tutto era
accaduto il primo lunedì del mese (ossia il giorno precedente la raccolta
mensile della carta) e che nel marzo del 2003 il Comune di __________ aveva
proceduto a tale raccolta martedì 4, sicché i fatti dovevano risalire alla sera
di lunedì 3 marzo. Dato che la carta doveva essere depositata prima delle ore
ore 8.00 di martedì e che la raccolta sarebbe seguita ancora nel corso della
mattinata, l'ora indicata nella querela (19.00) non poteva in effetti che riferirsi
al 3 marzo, tanto più che attorno alle ore 18 __________ aveva sentito l'accusato
lamentarsi del disordine in cui si trovava l'atrio e aveva chiamato l'amica con
il cellulare per sincerarsi che la carta fosse stata depositata correttamente.
Se non che, l'imputato aveva reagito energicamente all'affermazione di
__________, secondo cui i fatti risalirebbero al 3 marzo 2003 (e non al 4
marzo, come figura nel decreto di accusa), e faceva valere di non potersi
difendere dalla nuova imputazione recando prove a discarico. Onde la
decisione, in mancanza del consenso dell'interessato, di non procedere sulla
base della mutata imputazione e di assolvere l'accusato.
D. Contro tale sentenza __________ ha inoltrato il 31 maggio 2004 una
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella
motivazione scritta, presentata il 12 luglio successivo, essa chiede
l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti in prima sede
per nuovo giudizio. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il
ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b
CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili
unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,
discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di
fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173
consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369
consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque
criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto,
per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati
di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata
una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione
(DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).
- La ricorrente rileva come, stando alla sentenza impugnata,
__________ abbia dichiarato con assoluta certezza che i fatti prospettati nella
querela si sono svolti il primo lunedì del mese, trattandosi del giorno
precedente la raccolta della carta. In realtà – essa continua – questi ha sì
dichiarato che si trattava di un lunedì, ma subito dopo avere reso tale dichiarazione
ha manifestato dubbi, essendosi reso conto che probabilmente versava in errore.
E la svista risulta manifestamente suffragata dal diverbio all'origine dei
fatti (per la carta straccia disordinatamente depositata nell'atrio del
palazzo, che l'accusato attribuiva a torto ai querelanti), il quale è avvenuto
in un giorno – il martedì, appunto – in cui quel disordine non era tollerabile.
Il lunedì 3 marzo, invece, nessuno avrebbe avuto motivo di lamentarsi, poiché
quel giorno era normalmente destinato al deposito della carta.
Nella
misura in cui la ricorrente sembra dolersi che non sia stato registrato a
verbale quanto essa sostiene, ossia che in un secondo tempo __________ avrebbe
espresso dubbi sul giorno in cui si sarebbe svolta la vicenda, il ricorso è
inammissibile. Dal verbale del processo risulta che, avvertito della facoltà di
non rispondere (art. 124, 125 e 126 CP) e ammonito a dire la verità, previa
lettura dell'art. 307 CP, __________ – la cui testimonianza è stata
verbalizzata – ha dichiarato di essere sicuro che i fatti erano avvenuti la
sera del primo lunedì del mese, poiché l'indomani mattina sarebbe passata la
raccolta della carta. Egli ha soggiunto di non ricordare se si trattasse del 3
o del 4 marzo, ma di essere certo che si trattava del primo lunedì del mese
(verbale, pag. 3). Avesse egli anche solo adombrato l'ipotesi che l'alterco
fosse avvenuto la sera del giorno in cui il Comune aveva provveduto a ritirare
la carta, la parte civile avrebbe dovuto esigere la messa a verbale di tale
precisazione, analogamente a quanto consente l'art. 255 cpv. 3 lett. b e c CPP.
Non avendo preteso alcunché, essa non può lamentare ora una verbalizzazione incompleta
(art. 288 lett. b CPP).
Nella
misura in cui la ricorrente rimprovera al giudice della Pretura penale di avere
trascurato che nessuno avrebbe reclamato se la carta si fosse trovata
nell'atrio lunedì 3 marzo, giorno riservato al deposito, sicché il diverbio può
solo essere avvenuto la sera del 4 marzo, quando la carta straccia non poteva
più essere tollerata, il ricorso denota chiara indole appellatoria. Nulla
esclude infatti che l'imputato possa avere protestato già la sera di lunedì, se
a suo giudizio il disordine della carta destinata alla raccolta era indecoroso.
La ricorrente assume invero che quanto figura a pag. 7 della sentenza, ovvero
che l'accusato avrebbe inveito per il disordine in cui era stata depositata la
carta nell'atrio del palazzo, non trova riscontro documentale e non si desume
nemmeno dal verbale del dibattimento. L'obiezione cade nel vuoto. Se è vero che
la circostanza non figura nella verbalizzazione della deposizione di
__________, essa si evince nondimeno dalla querela, come pure nel verbale di polizia
reso da __________ – sentito poi al dibattimento – il 18 giugno 2003. Nessun
arbitrio è perciò riscontrabile al riguardo.
-
La ricorrente fa notare dipoi che, pur contestando di averla insultata,
l'accusato non ha revocato in dubbio il giorno in cui ciò è avvenuto e mai ha
lasciato intendere che il fatto potesse essere accaduto in un giorno diverso
dal 4 marzo. L'obiezione non è seria. Davanti alla polizia, in effetti, il
soggetto nulla ha ammesso, limitandosi ad asserire di non ricordare l'episodio
descritto nella querela e di ritenersi vittima di una provocazione. Quanto alle
accuse mossegli da __________, ossia di avere inveito contro di lui attorno
alle ore 18 di quello stesso giorno, egli le ha espressamente contestate (act.
5). Anche al riguardo il ricorso manca perciò di consistenza.
-
Assevera infine la ricorrente che qualora il fatto si fosse
verificato non martedì 4, bensì lunedì 3 marzo, l'imputato non sarebbe stato
limitato nei suoi diritti di difesa, avendo egli avuto modo di spiegarsi in
ogni stadio del procedimento. Ancora una volta la critica cade nel vuoto. Fino
alla deposizione in aula di __________, per vero, il prevenuto è stato accusato
di avere proferito ingiurie la sera del 4 marzo 2003. Incolpandolo di avere
offeso l'onore di sua moglie la sera prima, il testimone ha evocato un fatto
nuovo dal quale l'accusato non era in grado di difendersi adducendo prove a
discarico, come ad esempio quella di una sua assenza da casa. Nessun appunto
può quindi essere mosso al primo giudice in proposito. D'altro lato la ricorrente
non manca di contraddirsi, ove appena si pensi che essa medesima insiste nel
sostenere come i fatti si siano svolti il 4 marzo 2003 e non la vigilia. Ciò
rende superfluo interrogarsi se, assicurando all'imputato la possibilità di
difendersi (con “un rimando del dibattimento”), il primo giudice non dovesse
indicare all'accusato la nuova imputazione e dar modo al Procuratore pubblico
di perseguire quanto eventualmente occorso la sera del 3 marzo 2003 (art. 250
cpv. 1 e 2 combinato con il cpv. 4 CPP per analogia).
-
Dato l'esito del giudizio odierno, gli oneri processuali vanno addebitati
alla ricorrente (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
600.–
sono
posti a carico della ricorrente.
- Intimazione a:
– __________;
– avv.
__________;
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico __________;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;
– Ministero
pubblico della Confederazione, Berna;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;
– Ufficio
dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere
depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del
testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per
proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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