AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2004.23
Data decisione, Autorità:
15.06.2004, CCRP
Incarto n.
17.2004.23
Lugano
15 giugno
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sull'istanza di revisione del
18 maggio 2004 presentata da
(patrocinato dall'__________)
contro
le
sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal Pretore del
Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di revisione;
- Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in diritto: A. Con sentenza del 23 dicembre 1999, emessa in contumacia, il Pretore
del Distretto di Bellinzona ha dichiarato __________ autore colpevole di
trascuranza degli obblighi di mantenimento e l'ha condannato a 15 giorni di
detenzione da espiare, come pure al pagamento di fr. 49'602.– all'Ufficio del
sostegno e dell'inserimento, costituitosi parte civile. Egli ha ordinato
inoltre la revoca della sospensione condizionale a una pena di 15 giorni di
detenzione inflitta all'imputato con sentenza del 22 aprile 1996 per lo stesso
reato.
B. __________ ha chiesto il 20 giugno 2000 la revoca della sentenza contumaciale,
invitando il Pretore ad aggiornare il dibattimento nella seconda metà di
settembre, date le assenze sue e del suo avvocato. Il Pretore ha fissato però
il dibattimento, il 21 giugno 2000, per il 3 agosto successivo. Con lettera del
22 luglio 2000 il patrocinatore di __________, richiamata l'istanza del 20
giugno 2000, ha reiterato per un rinvio del dibattimento, precisando che in
caso di rifiuto avrebbe rinunciato al mandato per l'impossibilità di
raggiungere il cliente. Con decisione del 24 luglio 2000 il Pretore ha respinto
l'istanza e ha avvertito l'imputato che in caso di mancata comparizione al
dibattimento del 3 agosto seguente la sentenza contumaciale sarebbe divenuta
definitiva.
C. Con sentenza del 3 agosto 2000 il Pretore, preso atto della rinuncia
al mandato da parte del patrocinatore e accertata l'assenza ingiustificata
dell'imputato al dibattimento, ha nuovamente dichiarato __________ autore
colpevole del reato ascrittogli, confermando quanto già deciso il 23 dicembre
1999. Mediante ricorso per cassazione del 31 agosto 2000 __________ ha impugnato
la sentenza del Pretore davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale,
chiedendone l'annullamento e l'indizione di un nuovo processo. Il ricorso è
stato respinto da questa Corte con sentenza del 12 settembre 2000 (inc.
17.2000.38).
D. Il 28 marzo 2002 __________ ha chiesto con una lettera in tedesco la
revisione delle sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal
Pretore del Distretto di Bellinzona. Il presidente della Corte di cassazione e
di revisione penale gli ha assegnato il 2 aprile 2002 un termine di 20 giorni
per tradurre l'istanza in italiano, con l'avvertenza che in caso contrario la domanda
di revisione sarebbe stata dichiarata inammissibile. Una richiesta di proroga
del termine è poi stata respinta dallo stesso presidente. Non avendo
l'interessato provveduto alla traduzione dell'atto, con sentenza del 20 aprile
2002 la Corte di cassazione e di revisione penale ha dichiarato l'istanza di
revisione inammissibile (inc. __________).
E. Il 30 maggio 2002 __________ ha riproposto l'istanza di revisione in
italiano, chiedendo che le citate sentenze fossero annullate e che in via cautelare
fosse sospesa l'esecutività di tali giudizi. A sostegno della domanda egli ha
invocato un comportamento penalmente rilevante del Pretore, sostenendo che
questi lo avrebbe condannato per trascuranza degli obblighi di mantenimento
(art. 217 cpv. 1 CP) commettendo abuso d'autorità (art. 312 CP), in particolare
per avere proceduto nei suoi confronti benché sua moglie avesse revocato prima
del dibattimento del 23 dicembre 1999 la procura a suo tempo conferita all'ente
pubblico, il quale aveva anticipato i contributi alimentari. Con sentenza del
21 giugno 2002 questa Corte ha respinto l'istanza (inc. __________). Un ricorso
per cassazione introdotto da __________ al Tribunale federale è stato respinto
in quanto ammissibile con sentenza 6S.332/2002 del 16 agosto 2002.
F. Il 3 settembre 2003 __________ ha inoltrato un'ulteriore istanza di
revisione, chiedendo di nuovo che le sentenze pretorili fossero annullate,
previa concessione dell'effetto sospensivo. Richiamato il titolo di revisione
previsto dall'art. 299 cpv. 1 lett. c CPP, egli ha asserito che al momento di
emanare le sentenze del 23 dicembre 1999 e del 3 agosto 2000 il Pretore
ignorava l'avvenuto pagamento dei contributi alimentari per il figlio
__________ dal 1° giugno al 5 settembre 1997, ciò che attestava anche una dichiarazione
rilasciata il 6 giugno 2003 dall'ex moglie __________. Tale documento appariva
di rilievo, dato che il procedimento penale aveva preso avvio da una querela
per trascuranza degli obblighi di mantenimento sporta il 5 settembre 1997
dall'Ufficio dell'assistenza sociale in relazione a contributi non versati dal
1° gennaio 1995 al 31 agosto 1997 per complessivi fr. 29'207.–. E la querela in
rassegna risultava tardiva, poiché proposta dopo che il termine di tre mesi
previsto dall'art. 29 CP (art. 217 CP) era trascorso. Con sentenza del 22
settembre 2003 questa Corte ha respinto anche tale istanza di revisione (inc.
__________).
G. Il
18 maggio 2004 __________ ha riproposto l'istanza di revisione presentata il 3
settembre 2003, corredandola di una nuova e più articolata dichiarazione
dell'ex moglie, la quale dà atto di nuovo che egli ha onorato i contributi
alimentari dovuti dal giugno al settembre del 1997. L'istanza non ha formato
oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 299 lett. c CPP prevede la revisione di una sentenza, in caso
di condanna, qualora sussistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano
noti al giudice del primo processo. Tale norma ha la stessa portata dell'art.
397 CP (del resto espressamente richiamato dalla medesima), adempie cioè i
requisiti minimi posti dal diritto federale in materia di revisione (Rep. 1989
pag. 265 consid. 1 con rinvii all'art. 243 n. 3 vCPP). Fatti o mezzi di prova
nuovi devono quindi essere rilevanti (sérieux). Nuovo è un fatto o un
mezzo di prova del tutto ignoto al giudice che ha statuito (DTF 122 IV 66
consid. 2a pag. 67, 120 IV 246 consid. 2a pag. 238, 117 IV 40 consid. 2a pag.
47, 116 IV 353 consid. 3a pag. 357). Non è nuovo, invece, un fatto o un mezzo di
prova che il giudice ha esaminato senza valutarne correttamente la portata (DTF
122 IV 66 consid. 2b pag. 68). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli
atti o dai dibattimenti possono essere considerati nuovi, alla duplice
condizione però che il giudice, ove ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso
diversamente e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non
sull'arbitrio (DTF 122 IV 66 consid. 2b pag. 68). Rilevanti sono fatti o mezzi
di prova suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima
sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un
giudizio apprezzabilmente più favorevole al condannato (DTF 122 IV 66 consid.
2a con richiami pag. 67). Che un'assoluzione – totale o parziale – non sembri
poter influire sulla commisurazione della pena poco importa (DTF 117 IV 40
consid. 2a con richiami pag. 42).
-
Come questa Corte ha già avuto modo di ricordare, ove un debitore
ometta colpevolmente di prestare per un certo periodo e senza interruzione i
contributi alimentari dovuti, il termine per sporgere querela comincia a
decorrere dall'ultima omissione, ad esempio quando il debitore riprenda i
versamenti o quando, per mancanza di mezzi, si trovi senza colpa
nell'impossibilità di adempiere i suoi obblighi (DTF 121 IV 272 consid. 2a pag.
275, 118 IV 325 consid 2b pag. 328). Finché dura l'omissione colposa, di
conseguenza, il termine per la querela non comincia a decorrere. Spetta alla
parte lesa stabilire quando sia giunto il momento di agire. Essa può procedere
unicamente, tuttavia, allorché venga a sapere che l'infrazione ha preso fine
(DTF 121 IV 272 consid. 2a pag. 275; Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 37 e 38 ad art. 217 CP; CCRP,
sentenza del 6 novembre 2000 in re Ministero Pubblico e Dipartimento delle
opere sociali, consid. 3).
-
Nella sua precedente sentenza questa Corte aveva concluso che,
avesse davvero l'istante pagato dal 1° giugno al 5 settembre 1997 i contributi
alimentari fissati per sentenza di divorzio e fosse tale circostanza ignota al
primo giudice, la querela sporta il 5 settembre 1997 dall'Ufficio
dell'assistenza sociale per trascuranza degli obblighi di mantenimento sarebbe
risultata tardiva nella misura in cui imputava al debitore di non avere versato
quanto dovuto dal gennaio 1995 al 31 maggio 1997 (act. 1, annesso all'istanza
del 3 settembre 2003). Giacché con il preteso ravvedimento del querelato
l'infrazione, protrattasi ininterrottamente oltre due anni, aveva preso fine e
per procedere in virtù dell'art. 217 CP il creditore del contributo (nella
fattispecie l'ente pubblico) avrebbe dovuto attivarsi entro tre mesi. E il
documento nuovo invocato dall'istante si sarebbe in tal caso rivelato di peso,
poiché avrebbe consentito di provare la tardività della querela
5
settembre 1997 e il difetto di un presupposto del diritto federale per
procedere penalmente. Proprio tale querela, in effetti, aveva comportato sia
l'emanazione del decreto di accusa del 4 ottobre 1999 per trascuranza degli
obblighi di mantenimento dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1997 (oltre che dal 1°
giugno 1997 al 30 giugno 1999, in seguito agli aggiornamenti proposti di volta
in volta dal creditore), sia la condanna da parte del Pretore per i medesimi
fatti, oltre che per quelli successivi, con sentenza del 23 dicembre 1999.
- Se non che, aveva soggiunto questa Corte nella citata sentenza del
22 settembre 2003, la dichiarazione di __________ addotta a fondamento
dell'istanza di revisione del 3 settembre 2003 non riusciva di alcun giovamento.
Né la dichiarante né l'istante pretendevano infatti che l'obbligo alimentare
relativo al periodo litigioso fosse stato onorato nei termini previsti dalla
convenzione di divorzio, cioè in via anticipata ogni mese (annesso all'act. 1:
sentenza di divorzio del 17 gennaio 1995, convenzione sulle conseguenze
accessorie, punto n. 4). Se così fosse stato, del resto, l'istante non si
sarebbe limitato a far valere la tardività della querela per i fatti anteriori
al 31 maggio 1997, ma avrebbe contestato la commissione del reato, almeno per
i mesi ricordati nella dichiarazione dell'ex moglie. In realtà tale
dichiarazione appariva sospetta di compiacenza, l'eventualità che l'istante
avesse provveduto a far fronte – parzialmente – ai propri obblighi risultando
assai inverosimile alla vista del fascicolo processuale, dal quale si desumeva
che l'Ufficio dell'assistenza sociale, chiamato ad anticipare i contributi
alimentari, si era trovato di fronte a un debitore irriducibile.
Questa
Corte aveva rilevato invero come il fitto scambio di corrispondenza intercorso
tra l'Ufficio in questione e il patrocinatore dell'istante prima e dopo il 5
settembre 1997 (act. 1 con i relativi annessi) fosse sfociato in ripetute
azioni giudiziarie da parte dell'ente pubblico (querele e regolari
aggiornamenti delle stesse: act. 2 segg.) per la totale noncuranza del
debitore. Il quale non solo non aveva mai preteso di avere eseguito versamenti
in favore del figlio, ma aveva perfino subordinato reiteratamente la propria
disponibilità a pagare i debiti al ritiro dalla querela da parte dell'Ufficio.
Pretendere in simili circostanze che la dichiarazione rilasciata dall'ex moglie
il 6 giugno 2003, a svariati anni di distanza dai fatti, potesse sorreggere una
domanda di revisione non era serio, tanto meno considerando che nella prima
istanza di revisione l'istante nemmeno aveva preteso di avere provveduto a
pagamenti parziali ignoti al primo giudice.
-
La dichiarazione annessa all'attuale istanza di revisione non è
destinata a miglior sorte. Intanto ci si dovrebbe interrogare se l'istanza sia
ricevibile, l'art. 307 cpv. 2 CPP prevedendo che una domanda di revisione
respinta una volta non può più essere rinnovata per lo stesso motivo. La
questione appare dubbia, ma può rimanere indecisa. Se è vero infatti che nella
dichiarazione acclusa alla nuova istanza __________ non si limita ad attestare
che l'ex marito ha pagato i contributi alimentari dovuti dal 1° giugno al 5
settembre 1997, ma indica anche i giorni in cui i pretesi versamenti per
complessivi fr. 924.– sarebbero avvenuti (25 maggio, 31 giugno, 30 luglio e 26
agosto 1997), è altrettanto vero che tali semplici dichiarazioni non bastano a
rendere verosimili gli effettivi adempimenti dell'obbligo. Tanto meno ove si consideri
che l'istante nemmeno cerca di spiegare come mai egli sia in grado di indicare
le date dei pagamenti, la prima volta, a sette anni di distanza. Tanto meno
ancora ove si consideri che, in ogni modo, l'ente pubblico ha anticipato i
contributi alimentari, ciò che lascia pesanti sospetti di compiacenza riguardo
alla dichiarazione prodotta. Per di più, si volesse anche credere agli avvenuti
versamenti, l'istante non rende per nulla attendibile di avere pagato
anticipatamente, nei termini fissati cioè dalla sentenza di divorzio. Quanto al
richiamo di un accredito di fr. 2'000.– eseguito l'11 dicembre 1997 __________
in favore di __________, per altro neppure posto a fondamento dell'istanza di
revisione, esso riesce infruttuoso, tutto ignorandosi sulla causale del
pagamento. Ne segue che, a prescindere dalla dubbia ricevibilità, la nuova
istanza di revisione è, ulteriormente, votata all'insuccesso.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP
combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). L'emanazione del presente giudizio rende
caduca la richiesta intesa a far sospendere l'esecutività delle sentenze
pretorili.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
cui rinvia l'art. 301 cpv. 2,
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza di revisione è respinta.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
600.–
sono
posti a carico dell'istante.
- Comunicazione:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona;
– Pretore
del Distretto di Bellinzona;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone
Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente
Il segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere
depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del
testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per
proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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