AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2004.21
Data decisione, Autorità:
24.05.2004, CCRP
Incarto n.
17.2004.21
Lugano
24 maggio
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 26
aprile 2004 presentato da
_______________________,
(________________)
contro
la sentenza emanata il 15 marzo 2004 dal
presidente della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 4 marzo 2003 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autore colpevole di appropriazione indebita, denuncia
mendace e infrazione aggravata alla legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri per essersi appropriato la mattina del 1° maggio 2000,
quale gerente dell'Osteria __________, di fr. 25'000.– a lui affidati,
prelevati dalla cassaforte posta al piano cantina dell'esercizio pubblico, e
per avere denunciato come autore del furto __________, benché lo sapesse
innocente. All'accusato il Procuratore pubblico ha imputato altresì di avere,
in veste di gerente, favorito il soggiorno illegale tra il gennaio e il 18
maggio 2000, in correità con __________, di almeno otto donne provenienti
dall'America latina e dai paesi dell'Est europeo, le quali avevano lavorato come
prostitute nel locale senza permesso perché entrate in Svizzera senza il alcun
visto. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha condannato
__________ a 90 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni,
dedotto il carcere preventivo sofferto, e a una multa di fr. 3'000.–.
B. Statuendo
su opposizione agli addebiti di appropriazione indebita e di denuncia mendace,
con sentenza del 15 marzo 2004 il presidente della Pretura penale ha confermato
entrambe le imputazioni e la pena contemplata nel decreto di accusa.
C. Contro
la sentenza predetta __________ ha introdotto il 18 marzo 2004 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione
scritta del 26 aprile 2004 egli chiede di essere prosciolto dalle accuse di
appropriazione indebita e di denuncia mendace. Il ricorso non ha formato
oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio
di mero diritto (art. 288
lett. a e
b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili
unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,
discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di
fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173
consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369
consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura a norma dell'art. 288 lett. c CPP
non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria
versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare
perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione
delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per
essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non
solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).
- Il
presidente della Pretura penale ha esordito rilevando che i capi d'imputazione
litigiosi (appropriazione indebita e di denuncia mendace) trovano conferma su
una serie di indizi e in numerose contraddizioni frutto delle diverse versioni
dei fatti fornite dall'accusato durante l'istruttoria e al dibattimento
(consid. 6). Ciò premesso, egli ha accertato che quel 1° maggio 2000 nella cassaforte
dell'esercizio pubblico si trovava effettivamente la somma di fr. 25'000.–
(consid. 6a), mentre non ha creduto all'imputato quando affermava che
__________, il quale nemmeno possedeva le chiavi d'entrata dello stabile, si
era visto scoperto in flagranza di reato e aveva tolto fulmineamente le chiavi
dalla serratura della cassaforte (consid. 6b e 6c). Il primo giudice ha poi
definito strano che l'imputato ricordasse solo al dibattimento di avere notato
una persona entrare nel locale della cassaforte e finanche illogico che, pur
avendo scorto tale persona, costui avesse atteso 5 o 10 minuti prima di
intervenire (consid. 6d). Inverosimile egli ha ritenuto altresì la versione
dell'accusato, stando al quale __________ aveva tolto la corrente per
disinserire l'impianto di videosorveglianza allo scopo di commettere il furto,
giacché l'imputato si trovava in ufficio con la porta aperta e avrebbe dovuto
vedere accesa almeno per qualche istante la luce all'entrata della tromba delle
scale, luce che scatta automaticamente, mentre in aula ha dichiarato che nel
momento in cui aveva sentito un rumore la luce era spenta (consid. 6e).
Oltre a
ciò, Il presidente della Pretura penale ha ritenuto poco credibile che la cassetta
con la registrazione delle immagini, rinvenuta dalla polizia a casa di
__________ (il quale sosteneva di averla scoperta casualmente il giorno prima
nella cantina dell'esercizio pubblico), fosse stata nascosta da __________ dopo
essere salito nel locale di videosorveglianza, del quale non aveva le chiavi,
poiché egli era uscito dal bar (consid. 6f). E illogico il primo giudice ha
ritenuto inoltre che l'imputato non avesse trattenuto __________ nel locale
cassaforte per paura, pur avendo parlato, gridato e inveito contro di lui per
10 o 15 minuti, né avesse partecipato alla discussione avvenuta fuori del
locale pubblico dopo l'arrivo di __________ (consid. 6g). Per di più, sulla
videoregitrazione non figura per nulla __________, mentre si vede l'imputato a
parecchie riprese nel giorno in cui si è verificato l'ammanco e lo si vede
finanche togliere un'agenda nera dalla cassaforte, estrarne la busta nella
quale __________ aveva riposto il danaro e infilarsene il contenuto nella tasca
anteriore sinistra dei pantaloni (consid. 6h). Infine il giudice ha ritenuto
non provato, riferendosi al preteso volume del mazzetto di banconote e al fatto
che la sera precedente __________ avrebbe portato via del denaro, che le
banconote destinate a pagare la locazione e i fornitori fossero tutte da fr.
100.–, poiché l'indicazione di __________ era generica, per tacere del fatto
che l'imputato poteva avere prelevato parte del denaro “nel periodo di oscuramento
della registrazione” (consid. 6i).
-
Nel
suo ricorso l'interessato non contesta che l'istruttoria ha messo in luce
indizi a sostegno della sua colpevolezza, ma chiede di valutare “con pari oggettività”
– in applicazione del principio in dubio pro reo – anche quelli a suo
favore, riproponendosi di esporre nel memoriale elementi concreti e argomenti
idonei a insinuare ragionevoli dubbi sulla propria colpevolezza (ricorso, pag.
2, consid. 3). Sta di fatto però che una censura di arbitrio, per altro
unicamente accennata, si trova solo alla fine dell'esposto, laddove
genericamente pretende che gli indizi di innocenza sono numerosi, concreti,
tanti e tali da lasciare insopprimibili dubbi, sicché non tenendone conto il
primo il giudice sarebbe caduto in arbitrio (pag. 5, consid. 10). Che un argomento del genere basti a motivare un
ricorso per cassazione è a dir poco opininabile. Sia come sia, si volesse da
ciò prescindere, l'esito del ricorso non muterebbe per le considerazioni in
appresso.
-
A
parere del ricorrente, sussistono indizi concreti che quel mattino del 1°
maggio 2000 la cassaforte non contenesse l'importo di fr. 25'000.–, ma che il
danaro fosse custodito altrove da __________ il quale, dopo la telefonata di
quel giorno, aveva lasciato evolvere gli eventi nella prospettiva di trarne
vantaggio. A sostegno di tale asserzione egli descrive quanto registrato dalla
videocassetta n. 4 il giorno del 30 aprile 2000 relativamente alle operazioni
di costui nel locale cassaforte, registrazione la quale dimostra chiaramente a
suo avviso che quegli aveva asportato una cospicua somma di danaro senza
menzionare conteggi né giustificare il prelievo. Ora, il primo giudice non ha
ritenuto impossibile il prelievo di __________ la sera prima del furto, ma ha
soggiunto che le entrate mensili dell'esercizio pubblico superavano fr.
50'000.– e che quindi __________ poteva avere “prelevato una parte dei soldi
lasciando in loco la somma necessaria per i pagamenti, come da lui dichiarato”
(consid. 6i). In proposito il ricorrente non solleva alcuna censura di
arbitrio, limitandosi a definire non convincente l'opinione dal presidente
della Pretura. Ciò non è sufficiente per rimettere in discussione l'accertamento
in questione, onde l'inammissibilità del ricorso.
-
Il
ricorrente taccia di macchinose e poco credibili le argomentazioni del primo
giudice circa la sottrazione imputatagli. Al riguardo il presidente della
Pretura ha accertato, in base alle immagini della telecamera, che alle ore
10:38:23 l'accusato aveva tolto un'agenda nera dalla cassaforte, ne aveva
estratto la busta nella quale __________ aveva riposto il danaro, ne aveva
preso il contenuto e se lo era infilato nella tasca anteriore sinistra dei
pantaloni (consid. 6h in fine). Il ricorrente si limita a obiettare che il mero
passaggio della registrazione non permette di affermare che egli abbia messo in
tasca la voluminosa somma di fr. 25'000.–, composta di banconote da fr. 100.–.
Così argomentando, nondimeno, egli non fa che opporre alla conclusione del
primo giudice opinioni proprie, come se si rivolgesse a una corte munita di
pieno potere cognitivo anche sulla valutazione delle prove. Quanto alla taglia
delle banconote, il presidente della Pretura ha rilevato che quella indicata da
__________ era puramente generica e non si riferiva specificatamente al caso in
esame, a prescindere dal fatto che l'imputato poteva avere preso parte del
denaro durante il periodo di oscuramento del video (consid. 6i). Certo, il
ricorrente manifesta sorpresa e adombra ipotesi macchinose, ma non sostanzia in
che consisterebbe l'arbitrio. Anche su questo punto il ricorso, nettamente
appellatorio, si rivela improponibile.
-
Il
ricorrente reputa una volta ancora poco convincenti le considerazioni che
figurano nella sentenza impugnata sull'apertura della cassaforte e sulle
chiavi. Quanto a ciò, il primo giudice ha rilevato che nessuna prova suffraga
l'ipotesi, stando alla quale __________ sarebbe ancora stato in possesso di
tali chiavi, sicché un'apertura senza scasso sarebbe potuta avvenire solo digitando
il codice, conosciuto solo dall'accusato e da __________, il quale però al
momento dell'ammanco non si trovava nell'esercizio pubblico (consid. 6b). Il
ricorrente fa valere che, al momento di consegnare la gestione del locale,
__________ non aveva consegnato la chiave né a lui né a __________, asserendo
di averla perduta, onde “il dubbio che __________ sia stato in possesso della
chiave del portellone principale”. Se non che, una censura di arbitrio non può
sorreggersi a dubbi. Così motivato, il ricorso denota palesemente la sua
spiccata indole appellatoria.
-
Nel
seguito il ricorrente si diffonde sulla possibilità di accesso che __________ aveva
allo stabile. Seppure a titolo abbondanziale, il primo giudice ha accertato che
costui non era in possesso delle chiavi d'entrata del locale, alle tre porte di
accesso essendo stati sostituiti i cilindri delle serrature in concomitanza con
il passaggio di gestione. E che egli fosse entrato da una finestra appariva
poco plausibile, poiché l'imputato avrebbe potuto vedere la sua vettura ferma
sul piazzale, senza contare che __________ ignorava l'esistenza del denaro
nella cassaforte. Anzi, quegli era ben conscio che un'azione del genere avrebbe
provocato l'intervento della magistratura con il rischio, vista l'attività
svolta dall'esercizio pubblico, di un'altra chiusura
forzata e di perdere un introito mensile di fr. 15'000.– (consid. 6c). Anche al
proposito il ricorrente si limita a formulare tesi possibilistiche, esprimendo
perplessità sul convincimento del primo giudice ed esponendo i rischi cui
sarebbe andato incontro egli medesimo perpetrando l'illecito, ma senza avanzare
argomento alcuno che abbia parvenza di una censura di arbitrio. Ne segue
l'ulteriore irricevibilità del ricorso.
-
Per
quanto riguarda il noto quadro elettrico, il ricorrente dissente dalle
conclusioni cui è giunto il primo giudice, asserendo che __________ avrebbe
sicuramente potuto disattivare la corrente. Nulla egli oppone tuttavia laddove
il presidente della Pretura penale ritiene illogico che egli, pur avendo visto
una persona entrare nel locale della cassaforte, abbia atteso 5 o 10 minuti
prima di intervenire (consid. 6d in fine). Insufficientemente motivato, il ricorso
va dichiarato una volta di più inammissibile.
-
Infine
il ricorrente sostiene che, per quanto __________ possa essersi impossessato
della videocassetta (rinvenuta dalla polizia nel suo appartamento), ciò non
esclude il furto da parte di __________. Il primo giudice ha rilevato nondimeno
che, fosse stato davvero __________ l'autore del furto, mal si comprenderebbe
come costui sia potuto salire nel locale di videosorveglianza (del quale non
aveva le chiavi) per nascondere la cassetta, l'imputato medesimo affermando che
costui aveva lasciato il bar senza avere le chiavi per rientrarvi. D'altra
parte – ha soggiunto il primo giudice – “se __________ avesse in precedenza
effettivamente tolto la corrente, non aveva motivo di asportare la cassetta in
quanto non era stato registrato niente nel momento in cui lui si sarebbe
trovato ad armeggiare con la cassaforte” (consid. 6f). Nessuna critica di
arbitrio il ricorrente allega, su questo punto, che possa inficiare il ragionamento
lineare del presidente della Pretura. Anche su quest'ultimo punto il ricorso
sfugge pertanto a un giudizio di merito.
-
Sulla
condanna per denuncia mendace il ricorrente non spende, in sé, alcuna parola.
La questione non assume di conseguenza portata propria. Gli oneri del giudizio odieno
seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
100.–
fr.
700.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione a:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico __________;
– presidente
della Pretura penale, __________;
– Ministero
pubblico della Confederazione, Berna;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238,
Taverne;
– Servizio
coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;
– Ufficio
dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster