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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2004.19
Data decisione, Autorità:
01.06.2004, CCRP
Incarto n.
17.2004.19
Lugano
1° giugno
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sull'istanza di restituzione in intero del 21 aprile 2004
presentato da
contro
la sentenza emanata il 6
aprile 2004 dal giudice della Pretura penale nei confronti di
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolta l'istanza di restituzione in intero;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 19
settembre 2001 __________ ha denunciato e querelato l'agente di polizia
__________ per vie di fatto, lesioni semplici, ingiuria, abuso d'autorità ed
esposizione a pericolo della vita altrui. Con decreto di accusa del 2 ottobre
2002, emanato al termine di informazioni preliminari, il Procuratore pubblico
ha riconosciuto __________ autore colpevole di vie di fatto per avere, il 9
agosto 2001, colpito __________ con tre schiaffi durante un intervento di
polizia a __________. Il decreto di accusa è stato impugnato tanto dall'accusato
quanto da __________, costituitosi parte civile. Statuendo il 12 agosto 2003
senza dibattimento, il giudice della Pretura penale ha assolto __________ dopo
avere accertato che la prescrizione dell'azione penale per vie di fatto,
cominciata a decorrere il 9 agosto 2001, si era compiuta il 9 agosto 2003 (art.
72 n. 2 e 109 vCP, in vigore fino al 30 settembre 2002).
B. Contro
la sentenza citata __________ è insorto con ricorso per cassazione del 22
agosto 2003, chiedendo l'annullamento del giudizio impugnato e il perseguimento
di __________ per i reati di aggressione (art. 134 CP) e sequestro di persona
(art. 183 n. 1 CP). Con sentenza del 26 novembre 2003 questa Corte ha
parzialmente accolto il ricorso, nel senso che ha annullato la sentenza e ha
rinviato gli atti allo stesso giudice della Pretura penale perché statuisse
sull'opposizione al decreto di accusa introdotta da __________ nella sua
qualità di parte civile (inc. 17.2003.51). Con sentenza dell'8 aprile 2004,
notificata alle parti il 19 aprile 2004 soltanto nei dispositivi comunicati
oralmente, il giudice della Pretura penale ha prosciolto __________ da ogni
imputazione.
C. Il
21 aprile 2004 __________ ha comunicato alla Pretura penale di voler ricorrere
contro tale sentenza, sollecitando la notifica delle motivazioni. Egli ha
chiesto anche la ricusazione del giudice della Pretura penale, responsabile a
suo parere di favoreggiamento (art. 305 CP) per avere indebitamente protetto
l'accusato, oltre che per non avere tempestivamente avvertito lui medesimo del
diritto di ricorrere (art. 276 CPP), ciò che a suo modo di vedere giustifica la
restituzione in intero del termine per l'impugnazione (art. 21 CPP). Lo scritto
è stato trasmesso dal primo giudice, per competenza, alla Corte di cassazione e
di revisione penale. Esso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Conclusa
la discussione, il giudice di merito emana la sentenza, che è immediatamente
comunicata verbalmente nei dispostivi con esposizione dei motivi essenziali all'accusato,
alla parte civile e al Procuratore pubblico (art. 276 cpv. 1 CPP). Il giudice
avverte le parti inoltre del diritto di presentare, per il suo tramite,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro
cinque giorni e di chiedere, pure entro cinque giorni, la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Alla dichiarazione di ricorso deve poi far
seguito la motivazione scritta entro venti giorni dalla notificazione della
sentenza (art. 289
cpv.
1 e 4 CPP, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP).
-
Nello scritto del 21 aprile 2004 trasmesso dalla Pretura penale a
questa Corte la parte civile parrebbe manifestare l'intenzione di impugnare la
sentenza dell'8 aprile 2004. Potrebbe interpretarsi quindi come una formale dichiarazione
di ricorso (art. 289 cpv. 1 CPP), nell'attesa di ricevere la sentenza motivata,
espressamente richiesta. Se non che, su una richiesta intesa a ottenere la
sentenza motivata deve statuire anzitutto – dandosene il caso – il giudice di
merito. Certo, nello scritto la parte civile dichiara anche di ricusare
quest'ultimo, ma a prescindere dalla circostanza che mal si comprende come si
possa ricusare un giudice dopo l'emanazione della sentenza, quanto
l'interessato si prefigge è in realtà di vedersi reintegrare nel termine per
introdurre la dichiarazione di ricorso (art. 289 cpv. 1, applicabile in virtù
dell'art. 278 CPP), nel termine per ottenere la motivazione scritta della
sentenza (art. 276 cpv. 2 in fine CPP) e nel termine per presentare la motivazione
del ricorso per cassazione (art. 289 cpv. 2, cui rinvia una volta ancora l'art.
278 CPP). Al primo giudice egli rimprovera in effetti di avergli impedito di
far valere tempestivamente i propri diritti, non avvertendolo del suo diritto
di ricorrere. Ciò posto, lo scritto del 21 aprile 2004 va trattato come un'istanza
di restituzione in intero a norma dell'art. 21 CP.
-
Si
aggiunga che, fosse trattato come ricorso per cassazione, il memoriale della parte
civile andrebbe dichiarato inammissibile già di primo acchito, proprio perché
non preceduto da una tempestiva dichiarazione di ricorso. Questa Corte ha già
avuto modo di stabilire per vero che il Procuratore pubblico il quale, valendosi
della facoltà garantitagli dall'art. 274 cpv. 2 CPP, non compare al pubblico
dibattimento, non può pretendere poi di vedersi prorogare il termine di cinque
giorni per introdurre la dichiarazione di ricorso, tale termine cominciando a
decorrere per tutte le parti dalla comunicazione verbale dei dispositivi. Né incombe
al giudice rendere edotto il Procuratore assente dei dispositivi medesimi.
Tocca se mai alla pubblica accusa adottare i provvedimenti necessari per
informarsi tempestivamente circa l'esito del processo. Identico principio vale,
in ossequio alla parità di trattamento, nel caso in cui assente (giustificata)
sia la parte civile, la quale non può contare su comunicazioni apposite del
giudice, ma deve osservare anch'essa il termine di 5 giorni per la dichiarazione
di ricorso, informandosi tempestivamente circa il contenuto dei dispositivi
(CCRP, sentenza del 2 dicembre 1997 in re Ministero pubblico, pag. 3; Rep. 1997
pag. 325 e 1998 pag. 378). Recentemente questa Corte ha esteso tale principio
anche al condannato in contumacia che, all'ultimo momento, chieda infruttuosamente
un rinvio del dibattimento: anche in tal caso spetta al contumace informarsi
sull'esito del processo e introdurre tempestiva dichiarazione di ricorso, senza
attendere l'intimazione della sentenza da parte del giudice (CCRP, sentenza del
15 luglio 2003 in re G., consid. 3).
-
Nella fattispecie le parti sono state citate il 19 gennaio 2004 al
pubblico dibattimento previsto giovedì 8 aprile 2004. Il 3 febbraio 2004 la
parte civile ha comunicato al giudice della Pretura penale di non poter presenziare
al dibattimento, le sue ristrettezze finanziarie impedendole di compiere la
trasferta da __________ a __________, onde la richiesta di celebrare il
processo a __________. Con decisione del 4 febbraio 2004 il giudice, ricordato
che a __________ non esiste alcuna sede della Pretura penale, che in ogni modo
non sussistevano motivi per celebrare il processo a un foro diverso e che la
presenza della parte civile al dibattimento non era indispensabile, il
procedimento seguendo il suo corso anche in caso di mancata comparsa della
parte civile (art. 83 cpv. 1 CPP), ha respinto la domanda. Tale decisione,
spedita il 5 febbraio 2004 all'interessato con raccomandata recante il n.
__________, è stata ritirata dal destinatario il giorno successivo. Il processo
si è poi tenuto quell'8 aprile 2004. L'interessato però non si è attivato entro
il termine di cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi (avvenuta
quello stesso giorno) per introdurre una dichiarazione di ricorso. Egli ha
manifestato tale proposito solo il 21 aprile 2004, ossia il giorno dopo essersi
visto notificare i dispositivi da parte del giudice della Pretura penale.
Troppo tardi.
-
Occorre esaminare pertanto se la parte civile possa far capo con
successo all'art. 21 CPP. Ora, la restituzione in intero può essere concessa
ove la parte o il suo patrocinatore provi di non avere potuto osservare un
termine perché impediti senza colpa di rispettarlo, o per forza maggiore,
segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o
per altre ragioni importanti. L'istanza va presentata entro dieci giorni dalla
cessazione dell'impedimento (art. 22 cpv. 1 CPP) ed è decisa dall'autorità
davanti alla quale doveva essere compiuto l'atto. Se è stato emanato un decreto
d’accusa o una sentenza, competente è il giudice che lo sarebbe per giudicare
il rimedio di diritto; in tal caso la restituzione è possibile solo per
presentare ricorso (art. 22 cpv. 2 CPP). Se l'istanza è accolta, l'atto omesso
dev'essere compiuto entro il termine di cui è concessa la restituzione (art. 22
cpv. 3 CPP).
-
In concreto la parte civile ritiene giustificata la restituzione del
termine per ricorrere poiché il primo giudice l'avrebbe posta nell'impossibilità
di agire tempestivamente, omettendo di avvertirla circa il suo diritto di
impugnare la sentenza. La tesi è destituita di fondamento. Alle ore 9.40 dell'8
aprile 2004, ovvero al termine del processo, il giudice della Pretura penale ha
dato lettura dei dispositivi, spiegando oralmente i motivi della sua decisione.
Inoltre egli ha avvertito oralmente le parti del diritto di presentare, per il
suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale entro cinque giorni e del diritto di chiedere la motivazione della sentenza
(verbale del dibattimento, pag. 2). La parte civile sapeva che il dibattimento
si sarebbe tenuto quel giorno, essendosi vista respingere la richiesta di
tenere il processo altrove (sopra, consid. 4). È vero che nell'ordinanza del 4
febbraio 2004 il giudice della Pretura penale le aveva ricordato come la sua
partecipazione al dibattimento non fosse indispensabile. Ma ciò non significa
che, ove intendesse ricorrere, essa non dovesse attivarsi per conoscere l'esito
della causa. D'altro canto essa nemmeno pretende di essere rimasta inattiva
contando – a torto – su un avviso separato del giudice. Si limita ad asserire
che incombeva al giudice informarla, ciò che però il giudice ha fatto oralmente
al termine del processo. Quanto ad altri motivi che potrebbero giustificare una
reintegra nei termini, non se ne scorgono. Ne discende che l'istanza volta alla
restituzione in intero per ricorrere va respinta.
-
Per le ragioni testé illustrate non è destinata a miglior sorte nemmeno
l'istanza volta alla restituzione del termine per ottenere dal giudice della
Pretura penale la motivazione scritta della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP),
ancorché la richiesta andrebbe decisa da quello stesso magistrato (sopra,
consid. 2). La circostanza che apparentemente l'art. 22 cpv. 2 CPP preveda la
sola restituzione del termine per ricorrere (e non accenni a quello per
ottenere la motivazione scritta della sentenza che si intende impugnare) in sé
poco importa. Verosimilmente ciò si deve al fatto che fino al 1° gennaio 2003
nei processi davanti alle Corti delle assise correzionali e al Pretore la
questione non si poneva, giacché l'obbligo di motivazione decadeva solo con la
rinuncia scritta delle parti o con l'introduzione della dichiarazione di
ricorso per cassazione (art. 260 cpv. 4 e 276 cpv. 2 vCPP). Il problema è, se
mai, come una simile restituzione in intero sia compatibile con il principio
dell'oralità e dell'immediatezza, a distanza di tempo il giudice della Pretura
penale potendo anche non serbare memoria dei motivi che l'hanno indotto a
decidere in un senso piuttosto che in un altro (donde, per altro, il termine
imperativo dell'art. 276 cpv. 3 CPP). L'interrogativo può rimanere aperto nella
fattispecie, la parte civile non potendo essere reintegrata – comunque sia –
nel termine per ottenere la motivazione della sentenza.
-
L'istanza di restituzione in intero essendo destinata all'insuccesso,
gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1
CPP). Considerata nondimeno la particolarità del caso e il fatto che l'insorgente
ha agito senza il patrocinio di un legale, appare giustificato soprassedere a
ogni prelievo.
Per
questi motivi,
in
applicazione analogica dell'art. 291 cpv. 1 CPP,
pronuncia: 1. L'istanza
di restituzione in intero è respinta.
-
Non si riscuotono tasse né spese.
-
Intimazione a:
– __________;
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
generale __________;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona;
– Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Comando
della polizia comunale, via Beltramina, 6901 Lugano;
– Ufficio
dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, 6901 Lugano.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere
depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del
testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per
proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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