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Numero d'incarto:
17.2004.13
Data decisione, Autorità:
18.03.2004, CCRP
Incarto n.
17.2004.13
Lugano
18 marzo 2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 16 febbraio e 10 marzo 2004 presentato
da
__________,
contro
la
sentenza emanata il 9 febbraio 2004 dal presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano nei suoi confronti;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto:
in fatto: A. Con sentenza del 9 febbraio 2004 il presidente della Corte delle
assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autrice colpevole di
ripetuta diffamazione e ripetuta registrazione clandestina di conversazioni. In
applicazione della pena, egli l'ha condannata a 60 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, e alla rifusione di fr.
1'500.– a __________, costituitosi parte civile, ordinando altresì la confisca
e la distruzione della cassetta di registrazione sequestrata.
B. Contro la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 16
febbraio del 2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di
revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata il 16 febbraio e 10
marzo 2004, essa chiede l'annullamento della sentenza impugnata, previa
concessione dell'assistenza giudiziaria. Il ricorso non è stato intimato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La ricorrente è stata giudicata dal presidente della Corte di assise
in contumacia (art. 313 cpv. 1 CPP; sentenza, pag. 4). Ora, per giurisprudenza
costante, in casi del genere il ricorso per cassazione è ammissibile solo
contro la dichiarazione di contumacia, ovvero sulla questione di sapere se il
giudice abbia deciso a ragione o a torto di procedere in assenza dell'accusato
(CCRP, sentenza del 29 agosto 2001 in re G., consid. 3 con riferimenti). Entro
i termini di prescrizione dell'azione penale, applicabili per analogia,
l'imputato può chiedere poi la revoca di tale giudizio e lo svolgimento del
processo con rito ordinario (art. 316 cpv. 1 CPP; CCRP, sentenza del 22
novembre 1996 in re P. e coimputati, consid. 3). In concreto, accertato che
l'accusata, regolarmente citata con atto recapitatole per il tramite della
polizia, non era comparsa al dibattimento senza giustificazione, il presidente
della Corte ha deciso di procedere nelle forme contumaciali a norma degli art.
308 segg. CPP, senza far capo quindi ad assessori giurati (sentenza, pag. 4
seg.). Ciò posto, egli ha respinto la richiesta della difesa, già formulata per
scritto il 6 febbraio 2004 (act. 1 prodotto al dibattimento), volta a
sospendere il dibattimento per consentire l'allestimento di una perizia intesa
a verificare lo stato mentale dell'accusata (sentenza, pag. 5 seg.).
- La ricorrente contesta la regolarità della citazione al dibattimento,
sostenendo che questa reca la data del 28 gennaio 2004 e che le è stata rimessa
dalla polizia il 5 febbraio successivo, ossia tardivamente, l'art. 230 cpv. 3
CPP prescrivendo la consegna della citazione almeno dieci giorni prima del
dibattimento (ricorso del 16 febbraio 2004). Tale irregolarità le avrebbe
impedito di comparire in aula, non avendo essa avuto il tempo per prepararsi al
processo (v. ricorso del 10 marzo, punto 21). La censura non le giova. È vero
che secondo l'art. 230 cpv. 3 CPP le citazioni al dibattimento sono intimate
dal presidente della Corte al più tardi dieci giorni prima del dibattimento ed
è altrettanto vero che, nel caso in esame, la citazione è stata recapitata in
ritardo. Benché spedita il 28 gennaio 2004, ossia 12 giorni prima del dibattimento,
infatti, essa è stata consegnata alla ricorrente solo il 5 febbraio successivo,
pochi giorni prima del processo (indetto per il 9 febbraio 2004). Senza alcuna
motivazione, invero, il Tribunale penale cantonale ha disposto per la notifica
per il tramite della polizia, e ciò ha verosimilmente procrastinato l'operazione.
Tale
discutibile scelta del Tribunale non basta tuttavia per inficiare la validità
della citazione. L'interessata sapeva già prima del dibattimento, in effetti,
che la citazione era tardiva. Ciò le imponeva di reagire senza indugio,
dandosene il caso per mezzo del proprio difensore d'ufficio, e di chiedere un
rinvio del dibattimento perché impedita a presenziare o perché impossibilitata
a preparare convenientemente la difesa. Il ricorso per cassazione per vizi
essenziali di procedura è ammissibile, per vero, solo ove il ricorrente abbia
eccepito l'irregolarità formale “non appena possibile” (art. 288 lett. b CPP).
Nel caso in esame ciò non è avvenuto. In aula la patrocinatrice dell'accusata
ha chiesto sì un rinvio del processo, ma non per effetto della tardiva citazione,
bensì per sottoporre l'imputata a perizia psichiatrica (verbale del processo,
pag. 4). Ne segue che la censura fondata sull'irregolarità della citazione al
dibattimento in quanto non conforme all'art. 230 cpv. 3 CPP è stata sollevata
tardivamente e risulta irricevibile.
-
La ricorrente insorge contro la sentenza di assise facendo valere
anche di non avere rinunciato agli assessori giurati, onde la violazione degli
art. 226 e 234 CPP. Essa disconosce tuttavia che a norma dell'art. 39 LOG nei
processi contumaciali non si fa luogo all'intervento di assessori giurati. La
critica cade dunque nel vuoto.
-
La ricorrente sostiene inoltre di avere revocato il mandato al suo
patrocinatore, il quale non era più legittimato a rappresentarla.
L'affermazione manca di pertinenza. Con decreto del 16 dicembre 2003 il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto ha designato l'avv. __________ in qualità di
difensore d'ufficio dell'interessata. La nomina a difensore d'ufficio decade
solo quando l'accusato scelga un altro avvocato che accetti l'incarico (art. 24
cpv. 1 Lag) oppure quando egli ottenga, dietro istanza motivata, la sostituzione
del difensore (art. 24 cpv. 2 Lag). Nessuna delle due ipotesi si è verificata
nel caso in esame. Anche al riguardo il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.
-
Nel suo prolisso ricorso del 10 marzo 2004 la ricorrente espone
numerose altre critiche, le quali sono estranee però alla dichiarazione di
contumacia, solo tema su cui può vertere un ricorso per cassazione diretto
contro una sentenza contumaciale. In proposito il gravame si rivela perciò
inammissibile già di primo acchito. Quanto alla richiesta di assistenza
giudiziaria, essa compete al Giudice dell'istruzione e dell'arresto (art. 26
Lag), non alla Corte di cassazione e di revisione penale.
-
Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso si
dimostra manifestamente infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza
(art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9
cpv. 1
CPP).
Per
questi motivi,
in
applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico della ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________;
– sostituto
Procuratore pubblico __________;
– Ministero
Pubblico, via Pretorio 16, 6901 Lugano;
– presidente
della Corte delle assise correzionali di Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Ministero
pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri, 6501 Bellinzona;
– avv.
__________ (rappresentante di parte civile).
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere
depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del
testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per
proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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