AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2003.76
Data decisione, Autorità:
27.04.2004, CCRP
Incarto n.
17.2003.76
Lugano,
27 aprile
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 5
dicembre 2003 presentato da
_____________,
(patrocinato dall’avv. _____________)
contro
la sentenza emanata il 5 novembre 2003 dal giudice
della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 14 luglio 2003 il Procuratore pubblico
ha riconosciuto __________, assistente di cura presso il “Centro __________ ”
del Comune di __________, autore colpevole di vie di fatto aggravate per avere,
tra la fine del 2001 e il luglio del 2002:
a) inflitto
ripetuti pizzicotti, provocando urla di dolore,
b) inferto
reiterate ginocchiate alle gambe,
c) afferrato
con una mano e stretto con una morsa al fianco destro,
d) dato
spintoni e strattonato,
e) percosso
con un calcio alle natiche e
f) colpito
in un'occasione al viso con una ciabatta scagliata da pochi metri
l'ospite
dell'istituto __________ (1922-2003), infermo e incapace di difendersi. In
applicazione della pena, egli ha proposto la condanna di __________ a trenta
giorni d'arresto sospesi condizionalmente per un anno. L'accusato è stato
prosciolto invece dall'imputazione di molestie sessuali verso colleghe di
lavoro per mancanza di valida querela, subordinatamente per insufficienza di
prove. Il 23 luglio 2003 __________ ha sollevato opposizione al decreto di
accusa. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 5 novembre 2003 il giudice
della Pretura penale ha confermato le imputazioni e la proposta di pena.
B. Contro
la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 6 novembre 2003 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione
del gravame, presentata il 5 dicembre successivo, egli lamenta vizi essenziali
di procedura e si duole di arbitrio, rimproverando al primo giudice di non
avere accertato quando sarebbero avvenuti i fatti ascrittigli nel decreto di
accusa (capi d'imputazione compresi dalla lett. a alla lett. e),
rispettivamente di essere caduto in arbitrio omettendo di accertarne la
prescrizione (capo d'imputazione enunciato alla lett. f). Invitato a
esprimersi, con osservazioni del 9 gennaio 2004 il Procuratore pubblico
propone di respingere il ricorso in quanto ammissibile.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente fa valere anzitutto, in ordine, che “contrariamente
allo spirito e alle lettere dell'art. 184 CPP il Procuratore pubblico non
[gli] ha mai comunicato la promozione dell'accusa” (memoriale, punto I.1). Ora,
il ricorso per cassazione fondato su vizi essenziali di procedura è dato,
purché l'irregolarità sia stata eccepita “non appena possibile” (art. 288 lett.
b CPP, cui rinvia l'art. 278 CPP). In concreto il ricorrente afferma che i
diritti derivantigli dagli art. 57, 60, 61 e 62 CPP (partecipazione della difesa
all'assunzione delle prove in sede predibattimentale) sono stati “vanificati e
irrisi” da nove mesi di “indagini sotterranee”, al termine delle quali egli è
stato interrogato una sola volta dal Procuratore pubblico, il 23 giugno 2003.
Sta di fatto però ch'egli non risulta avere sollevato tale critica prima d'ora.
Nulla si evince al riguardo dal verbale del dibattimento né, per avventura,
dalla sentenza impugnata. Già di primo d'acchito l'argomentazione si rivela
quindi irricevibile.
Si
aggiunga che, ad ogni modo, la censura risulterebbe infondata. Certo, l'art.
184 cpv. 1 CPP dispone che ove il Procuratore pubblico, esaminata la denuncia
e gli atti delle informazioni preliminari, trovi motivi sufficienti per
promuovere l'accusa, “vi provvede sollecitamente con comunicazione formale
all'accusato e alle parti, e procede all'istruzione del processo”. Se non che,
trattandosi di emanare un decreto di accusa, egli non è tenuto ad aprire alcuna
istruzione formale. Al contrario: l'art. 207a CPP prevede esplicitamente
che “il decreto di accusa può essere formulato a qualsiasi stadio del
procedimento, in specie dopo le informazioni preliminari, senza promuovere
l'accusa e senza procedere all'istruzione formale” (lett. a). Il ricorrente
evoca “lo spirito della revisione legislativa voluta nel Parlamento nel 1994”,
ma disconosce che il legislatore è intervenuto dopo di allora proprio per
“abolire l'obbligatorietà dell'istruzione prima dell'emanazione di un decreto
di accusa, ripristinando parzialmente la situazione procedurale vigente prima
della riforma globale del CPP” (Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, anno
parlamentare 1998–1999, vol. 2, pag. 1495 in basso). Né ciò lede, in antitesi a
quanto egli crede, il principio della parità delle armi, poiché sollevando
opposizione al decreto di accusa il prevenuto può far valere tutti i suoi mezzi
di difesa davanti a un giudice indipendente e imparziale, munito di pieno
potere cognitivo.
È appena
il caso di ricordare, per di più, che nella misura in cui si duole di non avere
potuto assistere agli interrogatori di polizia il ricorrente non ha subìto
alcun pregiudizio. Se appena l'accusato o il suo difensore ne fanno richiesta,
invero, i verbali di siffatti interrogatori possono essere usati nei confronti
dell'accusato medesimo solo dopo essere stati “chiariti dinanzi al magistrato”,
ossia davanti al Procuratore pubblico o – dandosi il caso – al giudice della
Pretura penale (art. 61 cpv. 3 CPP; Rusca/Salmina/
Verda, Commento del CPP, Lugano 1997, n. 21 in fine ad art. 61). In
concreto il ricorrente ha fruito di tale possibilità, appunto, quando è stato
sentito dal Procuratore pubblico il 23 giugno 2003 (act. 18). Si ricordi poi
che davanti al Procuratore pubblico il prevenuto può sempre chiedere
l'assistenza di un difensore, salvo contrarie esigenze d'inchiesta (art. 61
cpv. 1 CPP). Asserire quindi che nel caso specifico “tutti i diritti della
difesa (...) sono stati semplicemente vanificati e irrisi dalla procedura
adottata dal magistrato inquirente” è, a dir poco, fuori luogo.
-
In
ordine il ricorrente sostiene altresì che il giudice della Pretura penale ha
limitato i suoi diritti di difesa accettando che la testimone a carico
__________, chiamata a deporre dal Procuratore pubblico, rifiutasse senza
giustificazione (art. 121 CPP) di precisare se avesse lasciato l'impiego presso
il “Centro __________ ” perché impressionata dai maltrattamenti subìti da
__________ o – piuttosto – perché segnata da un'infelice relazione sentimentale
con un dipendente dell'istituto stesso (memoriale, punto I.2). La doglianza è
una volta ancora irricevibile. Nel verbale del dibattimento non figura che il
primo giudice abbia respinto domande della difesa, né che la testimone abbia
declinato di rispondere a domande della difesa, né che la difesa abbia
censurato alcunché (pag. 2 in basso). Dalla sentenza impugnata si desume unicamente
che nel corso dell'audizione il patrocinatore dell'accusato aveva “cercato,
pur solo accennandone e limitandosi a una vaga allusione, di condurre il motivo
delle dimissioni a una problematica relazione sentimentale [della testimone]
con un dipendente della cucina” (pag. 17, consid. 7.2), ma non che la testimone
abbia rifiutato di deporre o che la difesa abbia sollevato un qualsivoglia
incidente. Non sono date quindi, su questo punto, le premesse dell'art. 288
lett. b CPP.
-
Ancora
in ordine il condannato rimprovera al primo giudice di non avere ordinato, al
dibattimento, che i testimoni sentiti lasciassero l'aula, impedendo così una
loro riassunzione (memoriale, punto I.3). Ora, a norma dell'art. 244 cpv. 3 CPP
“le parti hanno (…) diritto di richiedere che determinati testimoni siano allontanati,
dopo il loro esame, dalla sala di udienza, per esservi chiamati più tardi ed
esaminati di nuovo da soli o in confronto con altri testimoni”. Dal verbale del
dibattimento si evince che il mattino del 4 novembre 2003, dopo l'escussione
di __________, __________, __________ e __________, l'accusato ha preteso
l'allontanamento di costoro, ma che il giudice ha respinto la domanda “alla
luce del principio della pubblicità delle udienze e considerato che non sarà
disposta alcuna ulteriore audizione dei testi, già sentiti peraltro a più
riprese nell'ambito dell'istruttoria preliminare” (pag. 3 in fondo). Sollevata
tempestivamente, la censura in esame è quindi proponibile. Ciò non toglie che
in realtà essa non sia in alcun rapporto con l'ordine del processo. Il
ricorrente assevera che la decisione del primo giudice gli ha precluso
“l'accertamento di quei fatti e di quelle circostanze che risultano sostanziali
per l'accertamento delle infrazioni contestate (…), in particolare per quanto
attiene alla corretta collocazione temporale degli stessi” (memoriale, pag. 6
verso l'alto). Il primo giudice ha spiegato chiaramente, tuttavia, perché non
ha fatto uscire i testimoni dall'aula. Né il ricorrente assume che testimoni, i
quali non siano più chiamati a deporre, debbano lasciare la sala (l'art. 122
cpv. 1 in fine CPP, per altro, non prevede nulla del genere). Mal si intravedono
perciò vizi di procedura.
Diversa è
la questione di sapere se il primo giudice abbia respinto a torto l'eventuale
riassunzione dei quattro testimoni, rifiutando con arbitrio di procedere ad
accertamenti di rilievo per la sentenza. L'interrogativo tuttavia non riguarda
eventuali vizi di procedura, bensì la valutazione delle prove. La
giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che una parte ha diritto per
principio all'assunzione (o alla riassunzione) delle prove offerte, tanto in
una causa civile quanto in un procedimento penale o amministrativo, ma che
l'autorità può rinunciare ad assumere (o a riassumere) quei mezzi istruttori il
cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento
anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d, 122 II
469 consid. 4a, 121 I 306 consid. 1b, 120 Ib 229 consid. 2b). Sapere se il
primo giudice abbia scartato a ragione l'utilità di risentire i quattro
testimoni è un quesito che attiene perciò – si ripete – alla valutazione delle
prove, non alla forma del processo. E sotto questo profilo il ricorrente non
indica quali circostanze essenziali il giudice avrebbe omesso di accertare, né
spiega perché i testimoni non potessero essere interrogati subito sul momento
in cui avevano fatto le loro constatazioni. Ne segue, una volta ancora, l'inconsistenza
del ricorso.
- Nel
merito il ricorrente muove critiche alla sentenza impugnata per quanto riguarda
l'accertamento dei fatti, affermando che al momento della condanna l'episodio
rubricato alla lett. f dell'atto di accusa era ormai prescritto e che il primo
giudice è giunto a una conclusione contraria apprezzando le prove con arbitrio
(memoriale, punto II.1). Ora, il ricorso per cassazione è un rimedio di mero
diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione
delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti
estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non
significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì
apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in
aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami)
o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF
118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una
censura a norma dell'art. 288 lett. c CPP non basta dunque criticare la
sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per
quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati
di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza
dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129
I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).
a) Il
ricorrente non nega “l'episodio della pantofola” narrato da __________ (lett. f
del decreto di accusa, appunto), ma eccepisce ch'esso è avvenuto nell'estate
del 2001 e non nel maggio del 2002, come ha accertato il giudice della Pretura
penale. Egli rileva che la testimone aveva cominciato la sua attività al
“Centro __________ ” nel luglio del 2000, era passata a prestare servizio al
secondo piano dell'istituto nel maggio del 2001 e per finire aveva lasciato
l'impiego nel settembre del 2002. Raccontando di fatti accaduti quando si
trovava “da qualche tempo” al secondo piano, essa si riferiva pertanto –
secondo il ricorrente – a circostanze verificatesi ancora nel 2001. Nel maggio
del 2002 inoltre la stagista non risulta essere stata di turno con lui “per rifare
il letto all'ospite __________ ”, di modo che solo un'indagine più approfondita
avrebbe permesso al giudice di accertare l'intervenuta prescrizione (memoriale,
punto II.1).
L'argomentazione
potrebbe essere dichiarata una volta ancora irricevibile. Per valersi
dell'art. 288 lett. c CPP, in effetti, non basta lamentare arbitrio. Occorre
anche illustrare in che cosa l'arbitrio consista. Il ricorrente si limita a
contrapporre il proprio punto di vista a quello del primo giudice, ma non
spiega perché, valutando liberamente la testimonianza di __________, il primo
giudice avrebbe tratto conclusioni – oltre che erronee – insostenibili,
destituite di fondamento serio e oggettivo o in aperto contrasto con gli atti.
L'interessato motiva il ricorso per cassazione con tesi meramente appellatorie,
come se si rivolgesse a un'autorità munita di pieno potere cognitivo anche
nell'apprezzamento delle prove, dimenticando che per dimostrare estremi di
arbitrio non basta allegare una diversa versione dell'accaduto, per quanto preferibile
essa appaia, ma occorre illustrare perché la sentenza impugnata offenderebbe
finanche il sentimento di giustizia ed equità. In questa prospettiva il ricorso
è del tutto carente.
b) Giovi
soggiungere che, comunque sia, nel caso in esame la valutazione della
testimonianza è esente da arbitrio. Il giudice della Pretura penale ha
accertato che “__________ non ha mai avuto tentennamenti nel precisare il
periodo in cui è avvenuto l'episodio”, verificatosi quando essa era “già da
qualche tempo” al secondo piano, dopo avere trascorso “circa un anno” al
primo. Che i “piani di lavoro” del maggio 2002 non prevedessero turni della
stagista in coppia con l'accusato – ha proseguito il giudice – poco importa.
Intanto perché i documenti in questione sono meri “canovacci di massima”
scritti a matita, spesso pasticciati, rigati e incompleti. Inoltre perché una
tirocinante può essere chiamata a collaborare anche in modo estemporaneo ai
compiti più disparati, come quello di rifare un letto (mansione che dura al
massimo due minuti). Infine perché non risultava che nel maggio del 2001 la
testimone e l'accusato avessero lavorato insieme. Anzi, ammesso e non concesso
che fossero di qualche attendibilità, i piani di lavoro del maggio 2001 nemmeno
figuravano agli atti (sentenza impugnata, consid. 8 e 9).
Di
fronte alle argomentazioni del ricorrente la motivazione testé riassunta
resiste senz'altro alla critica. L'accusato non contesta, in effetti, che la
testimone “non ha mai avuto tentennamenti” sul periodo in cui si è verificato
l'episodio. Del resto, se l'interessata ha cominciato a lavorare per l'istituto
nel luglio del 2000, è passata a prestare servizio al secondo piano nel maggio
del 2001 e ha assistito all'evento “dopo qualche tempo”, la conclusione del
primo giudice, stando al quale l'episodio si è verificato nel maggio del 2002,
appare senz'altro verosimile. A maggior ragione se si pensa che nel suo primo
verbale di polizia, del 23 dicembre 2002, l'interessata aveva situato il fatto
proprio “nel maggio del corrente anno” (sentenza impugnata, pag. 23 in alto).
Il ricorrente fa risalire genericamente l'accaduto all'estate del 2001, ma
solo perché l'episodio è avvenuto “dopo qualche tempo” rispetto al maggio del
2001. Ciò non basta lontanamente per mettere in dubbio la deposizione della
testimone. Circa i “piani di lavoro”, il ricorrente non contesta trattarsi di
minute disordinate e lacunose, salvo definirle “documenti ufficiali”
(memoriale, pag. 7 in fondo), ciò che nulla muta all'inaffidabilità dei brogliacci.
Ed egli non spende una parola nemmeno sulla motivazione del primo giudice,
conforme alla comune esperienza, per cui una stagista può essere chiamata in
ogni momento a rifare un letto, senza che ciò figuri necessariamente su piani
di lavoro. Nel risultato l'accertamento del primo giudice appare perciò del
tutto condivisibile.
- Sempre
per quanto attiene all'accertamento dei fatti, il ricorrente assevera che il
primo giudice sarebbe caduto in arbitrio omettendo di situare nel tempo le
accuse elencate dalla lett. a alla lett. e del decreto. E siccome tutti i capi
d'imputazione (compreso quello della lett. f, esaminato poc'anzi) si
esauriscono in contravvenzioni, il termine biennale di prescrizione previsto
dall'art. 109 vCP (nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002: v. RU
2002 pag. 2988) si era già compiuto – egli sostiene – al momento in cui il
giudice della Pretura penale ha statuito (memoriale, punto II.2).
a) I
pizzicotti che facevano urlare di dolore __________ (decreto di accusa, lett.
a) – e che l'accusato più non contesta – risalgono, secondo l'accertamento contenuto
nella sentenza impugnata, al periodo compreso tra il luglio del 2000 e il settembre
del 2002 (consid. 3.1 in principio). Il ricorrente sostiene che “la teste
__________ non ha mai saputo collocare nel tempo in modo preciso queste infrazioni”
e che quanto ha riferito __________ è “assolutamente non credibile”, essendosi
egli limitato a ripetere le affermazioni di __________ (memoriale, pag. 8). A
parte il fatto però che il ricorrente non invoca arbitrio di sorta, ciò che
basterebbe per dichiarare l'asserto irricevibile, l'accertamento del primo
giudice è senz'altro sostenibile. È vero che __________ non ha specificato
quando aveva visto l'accusato dare pizzicotti ad __________ (act. 10, verbale
del 23 dicembre 2002, pag. 2; act. 12, pag. 3 nel mezzo), tuttavia la testimone
ha preso servizio al secondo piano del “Centro __________ ” – stando a quanto
lo stesso ricorrente assume – nel maggio del 2001, lasciando poi l'impiego nel
settembre del 2002. Anche a voler essere più precisi, le constatazioni della
testimone si situano pertanto fra il maggio del 2001 e il settembre del 2002.
__________ ha visto la stessa cosa nel maggio-giugno del 2002 (act. 11, verbale
del 26 maggio 2003, pag. 1). Che le dichiarazioni di quest'ultimo coincidano
con quelle di __________ non è sicuramente motivo di sospetto, ma – se mai –
indice di credibilità. Tanto più ove si consideri che in aula i due testimoni
non risultano essersi scostati da quanto già avevano detto agli inquirenti. Il
lasso di tempo indicato nel decreto di accusa (tra la fine del 2001 e il luglio
del 2002) risulta perciò assolutamente verosimile.
b) Le
“ginocchiate sulle gambe” rubricate alla lett. b del decreto di accusa sono state
notate da __________ “qualche mese” prima del novembre 2002 (consid. 3.2 in
principio). Ricondurre il fatto al luglio del 2002 non è quindi arbitrario. Il
ricorrente invero contesta tali maltrattamenti, ricordando che __________ non
si è presentata in aula a testimoniare, che quanto costei ha dichiarato agli
inquirenti figura in due semplici verbali di polizia sottratti al vaglio del
contraddittorio e che la fedefacenza di simili dichiarazioni è nulla,
l'infermiera in questione non essendo di alcuna attendibilità. La prima parte
dell'argomentazione è finanche irricevibile. Per tacere del fatto che il
ricorrente ha avuto modo di “chiarire” i due verbali di polizia davanti al
Procuratore pubblico – come detto (sopra, consid. 1 in fine) – il 23 giugno
2003, l'art. 229 cpv. 2 CPP concede all'accusato dieci giorni di tempo per
opporsi all'uso di risultanze istruttorie predibattimentali, termine che il
giudice impartisce non appena ricevuto l'atto di accusa o l'opposizione al decreto
d'accusa. In concreto il giudice della Pretura penale ha fissato il termine di
dieci giorni con ordinanza del 30 luglio 2003. Il Procuratore pubblico ha
chiesto il 14 agosto 2003 l'escussione – fra altri – di __________. La
richiesta è stata comunicata all'accusato, che si è limitato a postulare
l'audizione di ulteriori testimoni. È possibile che a quel momento egli non
avesse motivo per opporsi all'uso dei due verbali di polizia, contando sul
fatto che in ogni modo l'interessata sarebbe stata sentita in aula. Dopo avere
visto però, il mattino del 4 novembre 2003, che costei era assente
ingiustificata, egli avrebbe dovuto – se non insistere per l'assunzione della
prova – almeno significare la sua opposizione all'uso dibattimentale dei
verbali. Invece egli ha semplicemente dichiarato, d'intesa con il Procuratore
pubblico, di rinunciare alla testimone (verbale del dibattimento, pag. 3 nel
mezzo). Non può quindi dolersi ora del fatto che il giudice si sia fondato sui
verbali in questione ai fini del giudizio (art. 288 lett. b CPP).
Quanto
all'attendibilità dei due verbali, mal si comprende quale nesso intercorra tra
il licenziamento con effetto immediato di __________ l'11 marzo 2003 da parte
del Municipio di __________ (act. 9) per omessa somministrazione di cure a determinati
ospiti e la veridicità delle dichiarazioni di lei. Il solo fatto che l'interessata
non assolvesse diligentemente il proprio compito ancora non significa che
quanto essa ha raccontato alla polizia prima del suo licenziamento fosse inveritiero
(act. 10, verbale del 5 novembre 2002). Tanto meno ove si consideri ch'essa ha
confermato pienamente le sue affermazioni ancora in seguito (act. 11, verbale
del 6 maggio 2003). Il ricorrente sostiene che l'interessata soffre di allucinazioni,
come risulterebbe dal “diario” manoscritto allegato all'esposto che il 19
settembre 2002 __________, marito di lei, ha inviato alla polizia (e dal quale
ha poi preso avvio l'inchiesta: act. 2). In realtà gli appunti autografi
dell'interessata contengono pesanti accuse a vari dipendenti dell'istituto
(act. 11, allegato 1), ma ciò non basta lontanamente per indiziare
allucinazioni. Né il ricorrente asserisce che __________ avesse motivi di
inimicizia nei suoi confronti. Anzi, sentito nell'ambito dell'inchiesta interna
promossa dal Municipio di __________, egli si è limitato a dichiarare che tale
infermiera non si era “integrata nel gruppo” e di non avere con lei “alcun
contatto particolare” (act. 10A, verbale del 1° ottobre 2002, pag. 4 verso il
basso). Non è dato a dividere quindi perché essa avrebbe dovuto affermare il
falso quando ha dichiarato il 5 novembre 2002 di averlo visto, qualche mese
prima, colpire con il ginocchio gli arti inferiori di __________.
c) La
testimone __________ ha scorto l'accusato afferrare da tergo l'anziano (che
stava mangiando) al fianco destro e stringere la presa con forza, provocando urla
di dolore (decreto di accusa, lett. c), tra il maggio e il giugno del 2002
(sentenza impugnata, consid. 3.3). A torto il ricorrente fa carico quindi al primo
giudice di non avere situato l'episodio nel tempo. Egli obietta altresì che la
deposizione di __________ non è credibile, ma non spende una parola al
riguardo, salvo pretendere che quanto ha raccontato la testimone e quanto ha
evocato __________ (sopra, lett. a) coincidono, sicché egli è stato condannato
due volte per lo stesso fatto. In realtà dei due accadimenti coincide il
periodo (tra maggio e giugno del 2002), ma non la descrizione. __________ ha
visto l'accusato stringere violentemente l'anziano al fianco destro e
ingiuriarlo con rabbia a denti stretti (act. 11, verbale del 24 aprile 2003,
pag. 2). __________ invece ha notato l'accusato afferrare __________ sotto la
scapola sinistra, “dandogli un pizzicotto molto forte, girando nel contempo la
mano” e pronunciare altri insulti (act. 11, verbale del 26 maggio 2003, pag. 2
in alto). Del resto, __________ non ha preteso che __________ avesse assistito
alla scena, mentre __________ ha dichiarato di essere stato visto
dall'accusato, il quale tuttavia non si è scomposto. Non solo il primo giudice
non è quindi caduto in arbitrio distinguendo tra i due episodi, ma il suo apprezzamento
resiste anche a libero esame.
d) Gli
spintoni e gli strattoni menzionati alla lett. d del decreto di accusa sono
stati notati da __________ (la quale ha preso servizio al secondo piano
dell'istituto, come detto, nel maggio del 2001, per poi andarsene nel settembre
del 2002), da __________ (la quale ha lavorato al secondo piano dell'istituto
come donna delle pulizie “per circa due anni” dal 2000 al 2002: act. 11,
verbale del 24 aprile 2003, pag. 2 in alto) e da __________, al dibattimento
(sentenza impugnata, consid. 3.4). È vero che il primo giudice non ha proceduto
ad accertamenti più precisi sul periodo incriminato, di modo che su questo
punto le deposizioni di __________ e di __________ appaiono temporalmente
troppo generiche per sorreggere il decreto di accusa. È anche vero però che le
constatazioni di __________ rientrano senz'altro nel lasso di tempo cui si riferisce
il decreto di accusa (tra la fine del 2001 e il luglio del 2002). E le
dichiarazioni di lei sono esplicite, di modo che nella misura in cui si fonda
su tale deposizione la sentenza impugnata sfugge a censure di arbitrio.
e) Il
calcio alle natiche formante oggetto del capo d'imputazione rubricato alla
lett. e del decreto di accusa è stato constatato, una volta ancora, da
__________ (sentenza impugnata, consid. 3.5), nel quadro delle circostanze da
lei evocate fra il maggio del 2001 e il settembre del 2002. Il ricorrente non
contesta più il fatto, limitandosi a ritenerlo prescritto. Il tema della
prescrizione, di diritto, sarà trattato nondimeno al considerando che segue.
Per quanto riguarda l'accertamento temporale dei fatti, la sentenza impugnata
risulta in ultima analisi scevra da arbitrio.
- Al
dibattimento l'accusato non ha eccepito la prescrizione con riferimento ai capi
d'imputazione elencati dalla lett. a alla lett. e del decreto d'accusa,
limitandosi a far valere l'argomento per “l'episodio della pantofola” alla
lett. f (sentenza impugnata, consid. 9 in principio). Il divieto di nuove
censure in cassazione non riguarda però l'applicazione del diritto sostanziale
(art. 288 lett. a CPP), diversamente da quanto prevede l'art. 288 lett. b CPP
per i vizi di forma. Inoltre la prescrizione va rilevata d'ufficio (DTF 116 IV
81 in fondo, 97 IV 157 in basso). Ora, l'art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP, applicabile
fino al 30 settembre 2002 (v. RU 2002 pag. 2996), stabiliva che la prescrizione
assoluta dell'azione penale interveniva quando il termine ordinario di prescrizione
fosse superato, in caso di contravvenzione, “col decorso di un termine pari al
doppio della durata normale”. L'azione penale prescrivendosi, sempre in caso di
contravvenzione, nel lasso di un anno (art. 109 vCP), la prescrizione assoluta
subentrava quindi due anni dopo il compimento dell'infrazione. Il termine
continuava a decorrere anche in pendenza di ricorso alla Corte di cassazione e
di revisione penale, data la natura non esclusivamente cassatoria del rimedio
(art. 290 cpv. 1 e 296 cpv. 1 CPP; sulla disciplina in altri Cantoni v. Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione,
n. 9 delle note preliminari all'art. 70).
a) Di
principio la prescrizione comincia a decorrere il giorno in cui è stato commesso
il reato (art. 71 cpv. 1 vCP, corrispondente al nuovo art. 71 lett. a CP). Se
le vie di fatto compiute dal ricorrente fossero considerate singolarmente come
infrazioni a sé stanti, di conseguenza, tutto quanto precede di oltre due anni
l'emanazione dell'odierna sentenza – e non solo l'emanazione della sentenza impugnata,
come crede il ricorrente – sarebbe prescritto. L'art. 71 cpv. 2 e 3 vCP
(identico al nuovo art. 71 lett. b e c CP) riserva tuttavia l'eventualità in
cui il reato sia stato “eseguito mediante atti successivi” (nel qual caso la
prescrizione decorre solo dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto) o
sia “continuato per un certo tempo” (nel qual caso la prescrizione decorre solo
dal giorno in cui è cessata la continuazione). Quest'ultima ipotesi (“reato
permanente”) è estranea alla fattispecie, giacché vie di fatto non protraggono
nel tempo una situazione illegale (nozione ed esempi di reati permanenti in: v.
Müller, Basler Kommentar, StGB I,
Basilea 2003, n. 20 ad art. 71; Trechsel,
op. cit., n. 5 ad art. 71 CP). Giova approfondire invece l'ipotesi di un reato
eseguito “mediante atti successivi”, poiché se così fosse le vie di fatto
compiute dal ricorrente costituirebbero un tutt'uno.
b) Il
Tribunale federale ha rinunciato in DTF 117 IV 408 alla figura giuridica del
“reato continuato”. La questione di sapere se e a quali condizioni una
pluralità di infrazioni debba essere considerata alla stregua di un'unità va
decisa ormai, caso per caso, sulla base di criteri oggettivi in ognuno degli
ambiti in cui prima si applicava la vecchia nozione. Ciò premesso, più
infrazioni formano un'unità commessa “mediante atti successivi” – sicché la
prescrizione comincia a decorrere solo il giorno in cui è stato commesso
l'ultimo atto (art. 71 cpv. 2 vCP, rispettivamente art. 71 lett. b CP) –
qualora esse siano della stessa indole, siano commesse a pregiudizio dello stesso
bene giuridico e configurino un comportamento illecito durevole (senza che sia
dato un “reato permanente” nell'accezione degli art. 71 cpv. 3 nCP e 71 lett.
c CP), contemplato esplicitamente o implicitamente dalla previsione di reato applicabile
in concreto. La giurisprudenza ha ammesso la riunione di più infrazioni in una
sola entità commessa “mediante atti successivi” in caso di amministrazione
infedele (DTF 117 IV 414 consid. 2g), trascuranza degli obblighi di mantenimento
(DTF 118 IV 328 consid. 2b), reati doganali (DTF 119 IV 80 consid. 2d/cc), atti
sessuali con fanciulli da parte un docente di scuola elementare (DTF 120 IV 9
consid. 2c/cc), bancarotta semplice (DTF 123 IV 196), appropriazione indebita
(se commessa in violazione di un unico dovere permanente: DTF 124 IV 8 consid.
3a) e corruzione (DTF 126 IV 143 consid. 1c). L'ha negata invece in caso di
accettazione di doni (DTF 118 IV 309 consid. 2c), delitti contro l'onore (DTF
119 IV 199 consid. 2), truffa (quantunque perpetrata nel quadro di un rapporto
d'affari fondato anche sulla fiducia: DTF 124 IV 61) e appropriazione indebita
(se commessa in violazione di più doveri indipendenti: DTF 127 IV 56 consid.
1d).
c) Che
pizzicotti dati per malanimo configurino vie di fatto (tanto più ove lascino
ematomi), alla stessa stregua di ginocchiate, prese dolorose ai fianchi, calci
e colpi inferti con oggetti di qualche peso non è contestato – a ragione – neppure
dal ricorrente (Roth in: Basler
Kommentar, StGB II, Basilea 2003, n. 3 e 5 in fine ad art. 126; Corboz, Les
principales infractions en droit suisse, vol. I, Berna
2002, n. 12 e 15 ad art. 126 CP). Meno palese è la punibilità di semplici
spintoni o strattoni, che in casi normali potrebbero costituire anche semplici
rudezze o rozzezze senza rilievo penale. Secondo giurisprudenza, nondimeno,
costituisce via di fatto ogni comportamento aggressivo che, suscettibile di ledere
l'integrità fisica senza arrecare danni alla salute, ecceda quanto è socialmente
e generalmente ammesso o tollerato dall'uso (Corboz,
op. cit., n. 2 e 4 ad art. 126 CP). Nel giudicare l'atto vanno considerati,
quindi, anche l'età delle parti e l'ambiente in cui il fatto è avvenuto (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 126 CP).
Spintoni o strattoni trascurabili in determinate circostanze possono assumere
rilievo penale, in specie, ove connotino una violazione di doveri professionali
o di sorveglianza (Roth, op.
cit., n. 3 ad art. 126 CP). Se si pensa che in concreto __________ (classe
1922) era affetto da cecità parziale, denotava problemi psichici e andava
assistito negli spostamenti (sentenza impugnata, consid. 2), poiché era di
equilibrio precario (loc. cit., consid. 3.4 in fine) e talvolta era persino
difficile farlo camminare, è indubbio che pure gli spintoni e gli strattoni
dell'accusato configurino vie di fatto. Tanto più che il ricorrente avrebbe
dovuto vigilare, come assistente di cura, sull'incolumità dell'anziano a lui
affidato.
d) Nelle
circostanze descritte gli atti commessi dall'accusato risultano tutti della
stessa indole e tutti compiuti a pregiudizio della medesima vittima. Tutti
inoltre si iscrivono nello stesso contesto, in spregio delle cure che il
ricorrente doveva – come assistente – prestare all'anziano (onde, per altro,
l'aggravante dell'art. 126 cpv. 2 CP: cfr. Roth,
op. cit., n. 8 ad art. 126 CP). E il ricorrente era costantemente vincolato
all'infermo da un dovere professionale unico (che gli derivava dal rapporto
d'impiego con il Comune di __________), tant'è che __________, quando gli era
affidato, non sapeva difendersi ed era alla sua mercé. Ne discende che
l'insieme delle vie di fatto cui si riferisce il decreto di accusa raffigura giuridicamente
un'unità e che la prescrizione biennale, cominciata a decorrere solo con
l'ultimo atto, non si compirà prima del luglio 2004 (due anni dopo l'ultimo
atto imputato al ricorrente nel decreto d'accusa). Anche in proposito il
ricorso è destinato dunque alla reiezione.
-
Un
problema di carattere più generale potrebbe risiedere nel fatto che, per quanto
riguarda i capi d'imputazione enunciati alla lett. a (pizzicotti), alla lett. b
(ginocchiate) e alla lett. d (spintoni) nel decreto di accusa la sentenza
impugnata non contiene alcun accertamento, nemmeno per ordine di grandezza,
circa l'entità delle percosse. Tutto si ignora sul numero – almeno approssimativo
– dei pizzicotti, delle ginocchiate e degli spintoni subìti dall'anziano nei
sette mesi intercorsi tra la fine del 2001 e il luglio del 2002. Dato che il
ricorrente non censura la commisurazione della pena (art. 63 CP), ad ogni modo,
la questione non dev'essere approfondita né incombe alla Corte di cassazione e
di revisione penale intervenire d'ufficio.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con
l'art. 9 cpv. 1 CPP). La richiesta di gratuito patrocinio contenuta nel ricorso
va sottoposta al Giudice dell'istruzione e dell'arresto, solo competente a
decidere e a fissare la retribuzione del legale (art. 26 cpv. 1 e 2 Lag).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
800.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
Pubblico __________;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238,
Taverne;
– Servizio
coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;
– Ufficio
del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano;
– Ministero
Pubblico della Confederazione, Berna.
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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