AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2003.7
Data decisione, Autorità:
28.03.2003, CCRP
Incarto n.
17.2003.7
Lugano
28 marzo 2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi
ed Epiney-Colombo
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 10 marzo 2003 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. dott. __________)
contro
la
sentenza emanata il 16 gennaio 2003 della Corte delle assise criminali in
Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese,
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 16 gennaio 2003 la Corte delle assise criminali in
Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuti atti sessuali
con fanciulli, ripetuta coazione sessuale, ripetuta violenza carnale, ripetuto
incesto, ripetuta pornografia e ripetuta violazione del dovere d'assistenza o
educazione. Essa ha accertato – tra l'altro – che dal 1997 al giugno del 2001
costui aveva ripetutamente commesso atti sessuali con la figlia C., nata il
__________ 1985, e dall'inizio del 2000 fino all'inizio di novembre del 2001
anche con l'altra figlia S., nata il __________ 1990, costringendo
ripetutamente le ragazzine a subire atti di natura sessuale fino alla congiunzione
carnale. Inoltre l'imputato aveva ripetutamente reso accessibile e mostrato
alla figlia C. e ripetutamente reso accessibile all'altra figlia S. cassette
video con rappresentazioni pornografiche, esponendo ripetutamente esposto a
pericolo lo sviluppo fisico e intellettuale delle figlie minorenni. In
applicazione della pena, la Corte di assise ha condannato __________ a 8 anni e
3 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) e alla
privazione dell'autorità parentale. Sottoposto a trattamento ambulatoriale,
l'imputato è stato condannato infine a versare alla moglie e ai figli (compreso
il terzo figlio A., nato nel 1993) svariati importi a titolo di risarcimento
del danno, di torto morale e di rifusione delle spese legali.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 16 gennaio
del 2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nella motivazione scritta, presentata il 10 marzo successivo, egli
chiede di essere prosciolto dall'imputazione di ripetuta violazione del dovere
di assistenza o di educazione e, in ogni modo, una riduzione della pena inflittagli.
Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di
arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa
tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente
insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto
con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170,
125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 166 consid.
2a pag. 168) o fondato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte
le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per
motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza
impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto
preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento
dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio.
Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 128 I 177
consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1, 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I
166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).
-
Il ricorrente invoca la sentenza pubblicata in DTF 127 IV 136 e
rimprovera alla prima Corte di avere violato il diritto federale ammettendo
concorso ideale perfetto tra gli art. 187 CP (atti sessuali con fanciulli), 189
CP (coazione sessuale), 190 CP (violenza carnale) e l'art. 219 CP (violazione
dei doveri d'assistenza o educazione), mentre fra tali norme sussisterebbe
concorso meramente imperfetto, l'art. 219 CP essendo “assorbito” dagli art.
187 segg. CP. La critica non è seria. La Corte ha riconosciuto il ricorrente
colpevole di violazione del dovere d'assistenza o educazione, per vero, non in
relazione diretta ai reati di natura sessuale per i quali è stato condannato,
ma per i metodi educativi descritti nel consid. 2 della sentenza, segnatamente
per le ripetute violenze nei confronti dei figli, le ripetute intimidazioni e
le ripetute percosse. La condanna fondata sull'art. 219 CP, in altri termini, è
da mettere in relazione con i sistemi educativi prevaricatori dal ricorrente.
Non privo di temerarietà, al proposito il ricorso non merita altra disamina.
-
Secondo il ricorrente la sentenza impugnata dev'essere annullata
anche perché la pena inflittagli dalla prima Corte non è conforme ai dettami
dell'art. 63 CP e 64 CP e si rivela esageratamente severa se raffrontata a
casi analoghi giudicati dalle Corti ticinesi.
a) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei
motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui
(art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la
fissazione delle pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi
fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione)
o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione
del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione
dell'illecito, ruolo in seno a una banda, e così via. Per quanto riguarda
l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e
professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione
sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il
comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa
la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF
124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113).
Nella commisurazione della pena il giudice del merito fruisce di ampia
autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come
il Tribunale federale – ove la sanzione si ponga fuori del quadro edittale, si
fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione
prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente
mite, al punto da denotare abuso del poter di apprezzamento (DTF 127 IV 10
consid. 2 pag. 19, 123 IV 49 consid. 2a pag. 51, 150 consid. 2a pag. 152 con
richiami; cfr. anche DTF 123 IV 107 consid. 1 pag. 109).
b) Nell'infliggere la pena di 8 anni e 3 mesi di reclusione la Corte
di assise ha rilevato anzitutto che il ricorrente ha subdolamente abusato per
anni del potere derivatogli dal suo ruolo di genitore allo scopo di imporre
alle figlie gesti e comportamenti del tutto estranei al loro mondo, solo per
soddisfare le sue pulsioni sessuali. Nelle circostanze descritte definire grave
la colpa del soggetto appariva un eufemismo che non rendeva giustizia alla
realtà, in particolare al danno causato alle ragazze. L'imputato aveva
delinquito per ragioni puramente egoistiche, per soddisfare le sue voglie,
trasformando l'infanzia e l'adolescenza delle figlie in un percorso di degrado
fisico e psichico. Particolarmente deplorevole – secondo i giudici – era il suo
malvezzo di trasformare le figlie in amanti vogliose, persistendo nel chiedere
loro di confermare che provavano piacere. Aggravava ulteriormente la colpa – ha
soggiunto la Corte – la circostanza che l'imputato abbia fatto diventare norma
l'aberrazione, usando violenza psichica pure sui sentimenti delle figlie, cui
ha tolto l'innocenza dell'infanzia e la scoperta gioiosa dell'adolescenza.
Come
circostanze attenuanti la Corte di assise ha considerato l'incensuratezza, la
lieve scemata responsabilità che il perito giudiziario ha ravvisato a causa di
un'infanzia travagliata e la confessione dei reati, ancorché non immediata e
con l'inverosimile scusante che le figlie avrebbero assunto l'iniziativa,
spronandolo ad agire. I giudici non hanno riconosciuto invece i requisiti del
sincero pentimento (art. 64 CP) né per la collaborazione prestata agli
inquirenti né per la rinuncia a favore dei figli della sua spettanza in
liquidazione del regime matrimoniale, l'imputato avendo sempre cercato di
ridimensionare le proprie responsabilità, scaricandole senza motivo sulle
figlie. Della collaborazione e della rinuncia pecuniaria la Corte ha nondimeno
tenuto conto nel quadro dell'art. 63 CP. Richiamate alcune sentenze emesse in
casi analoghi, segnatamente quella della Corte delle assise criminali del 9
aprile 1997 in re D.P., sfociata nella condanna dell'imputato a 8 anni di
reclusione, la Corte ha precisato che, senza la scemata responsabilità, in
concreto la pena a carico del ricorrente sarebbe stata almeno di 11 anni di reclusione.
Tenuto conto della citata attenuante, la sanzione è stata contenuta in 8 anni e
3 mesi di reclusione (sentenza, pag. 41 a 45).
c) Secondo il ricorrente nella commisurazione della pena la Corte di
assise ha unicamente considerato a suo favore la scemata responsabilità di
grado lieve, riducendo la condanna di circa un quarto. Non avrebbe tenuto conto
invece di importanti attenuanti generiche come la confessione, la fattiva collaborazione,
il risarcimento del danno e l'incensuratezza. La doglianza è infondata, poiché
– come si è visto – i primi giudici non hanno trascurato né la
confessione né la rinuncia a favore dei figli della spettanza in liquidazione
del regime matrimoniale. Hanno censurato però le ripetute affermazioni
dell'imputato, secondo cui le figlie lo avrebbero incitato agli abusi, il che
relativizzava di molto la collaborazione prestata e la generosità in favore
della prole. Quanto alla pretesa attenuante del sincero pentimento, essa è invocata
dal ricorrente non senza disinvoltura.
d) Il ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere ignorato che
all'età di 8-9 anni egli è stato vittima di abusi sessuali da parte di un uomo
che frequentava la sua famiglia, il quale per almeno 4 anni lo ha ripetutamente
e regolarmente importunato fino a commettere su di lui atti di sodomia. Egli
lamenta inoltre che il perito giudiziario abbia considerato ciò solo
marginalmente, riconoscendogli una scemata responsabilità di grado lieve. La
critica è nuovamente infruttuosa. Ricordato che senza l'attenuante della
scemata responsabilità la pena sarebbe stata di almeno 11 anni di reclusione,
la Corte di assise ha limitato la condanna a 8 anni e 3 mesi proprio per tenere
conto, proprio in applicazione degli art. 11 e 66 CP, delle turbe subìte
dall'imputato durante l'infanzia (sentenza, pag. 45). I primi giudici hanno
rifiutato invece ulteriori concessioni, rilevando che la fanciullezza
travagliata, la situazione di abbandono e il fatto di essere stato vittima di
abusi sessuali non potevano essere considerati in doppio, oltre alla scemata
responsabilità (sentenza, pag. 45 seg.). Ciò posto, spettava al ricorrente dimostrare
che, così argomentando, la Corte di assise ha ecceduto o abusato nel suo potere
di apprezzamento (sopra, consid. a), sospingendosi oltre la latitudine di
giudizio che le competeva e pronunciando una pena esageratamente severa. Invano
si cercherebbe nel ricorso una motivazione del genere.
- Il ricorrente reputa che, comunque sia, la pena irrogatagli sia
eccessivamente pesante per rapporto ad altre pene pronunciate dalle Corti di
assise in casi analoghi. Ora, il principio della parità di trattamento nella
commisurazione della pena può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui
pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP diano luogo a
un'obiettiva disuguaglianza; il confronto con processi analoghi suole invece
essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue
individualità oggettive e soggettive (DTF 123 IV 150 consid. 2a pag. 163; Corboz, La motivation de la peine, in:
ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Ne
segue che in materia di parità di trattamento la Corte di cassazione e di
revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – quando il
giudice del merito abbia ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento,
dando luogo a una disparità flagrante (CCRP, sentenza del 15 marzo 2001 in re
R., consid. 6d/aa).
Nel caso in esame la prima Corte non ha mancato di esaminare, come
termine generale di paragone, le pene inflitte dalle Corti di assise negli
ultimi anni per reati sessuali su fanciulli, ponendo l'accento per finire sulla
sentenza del 9 aprile 1997 in re D.P., in esito alla quale l'autore si è visto
infliggere 8 anni di reclusione per gravi abusi commessi sulla figlia. Ciò
premesso, la Corte ha sottolineato che la colpa dell'imputato appariva finanche
più grave rispetto a quella di D.P., non solo per avere abusato di due figlie
più giovani, ma anche per avere esercitato pressioni e condizionamenti psichici
ben più devastanti rispetto a quelli attuati da D.P., il quale per di più aveva
una capacità intellettiva e una formazione inferiore (sentenza, pag. 45). Il
ricorrente lamenta una pretesa disparità di trattamento invocando anzitutto una
sentenza emanata il 18 gennaio 1995 dalla Corte delle assise criminali in
Biasca a carico di K.S., condannato a 8 anni di reclusione per atti sessuali
con fanciulli, coazione sessuale e pornografia. Costui – allega il ricorrente –
aveva delinquito per lungo tempo in danno di nove giovani vittime, non aveva
collaborato durante l'inchiesta e aveva commesso reati che la stessa Corte di
merito aveva giudicato di estrema gravità. La pena di base (11 anni di
reclusione) che la Corte di assise ha stabilito giusta l'art. 63 CP, senza
considerare la scemata responsabilità di grado lieve, sarebbe perciò
arbitrariamente severa. In realtà la doglianza è destinata all'insuccesso.
Basti considerare che, a differenza del ricorrente, K.S. non era stato ritenuto
colpevole di violenza carnale né di incesto. Ogni parallelo cade quindi nel
vuoto.
Il
ricorrente richiama anche altre sentenze, segnatamente una del 15 dicembre 1995
emanata dalla Corte delle assise criminali in Lugano in re G. e una pronunciata
il 13 gennaio 1998 dalla Corte delle assise criminali di Lugano in re R.
Nemmeno queste ultime consentono tuttavia di ravvisare una flagrante disparità di
trattamento rispetto alla condanna impugnata. Tutt'al più dimostrano che nei
confronti del ricorrente la Corte di assise ha dato prova di indubbio rigore
(in particolare se si raffronta la pena a quella irrogata nel caso G.), ma ciò
non basta per riscontrare eccesso o abuso del potere di apprezzamento. Il
ricorrente si diffonde, infine, sul precedente menzionato dalla stessa Corte di
assise in re D.P. Nemmeno a tale proposito egli riesce a connotare però una
flagrante disparità di trattamento. La sua motivazione pone in risalto, se mai,
la durezza della condanna inflittagli. Se non che, una certa disuguaglianza di
trattamento fra un caso e l'altro rientra nel potere di apprezzamento che
compete al giudice di merito e non basta, di per sé, a integrare una disparità
censurabile. Ne segue che, pure su quest'ultimo punto, il ricorso è votato al rigetto.
- Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9
cpv. 1 CPP). L'emanazione del presente giudizio rende caduca, inoltre, la
celebrazione del pubblico dibattimento (art. 291 cpv. 1 e 292 cpv. 1 CPP)
chiesta nel ricorso.
Per questi motivi,
in applicazione
dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1'000.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________,
c/o Penitenziario cantonale “La Stampa”, 6904 Lugano;
– avv.
dott. __________;
– Procuratrice
pubblica avv. __________;
– Corte
delle Assise criminali in Lugano;
– Ministero
pubblico, via Pretorio 16, 6901 Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Ministero pubblico,
SERCO, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Direzione del
penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv.
__________ (rappresentante di parte civile).
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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