Criminal cassation appeal held inadmissible for missing prior declaration

17.2003.65Altro tribunale11 nov 2003Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The defendant sought cassation review of a Pretura penale judgment confirming convictions for simple bodily harm and insult. The court held that no timely declaration of appeal had been made after the oral dispositive, making the later written filing inadmissible. It also rejected any restoration of the time limit because no excusable impediment was shown. Although the appellant lost, the court exceptionally waived fees and costs because he acted without counsel.

Massima Omnilex

Art. 276 cpv. 1-2, 278 cpv. 2, 289 cpv. 1 and 4, 291 cpv. 1 CPP; admissibility of cassation appeal and restoration of time limits. The declaration of appeal within the statutory period is a procedural prerequisite for access to cassation; a later written motivation cannot replace the missing declaration. Restoration of a lapsed term presupposes proof of an impediment without fault or force majeure and a timely request after the impediment has ceased. Mere reliance on counsel, or a subsequent change of legal advice, does not satisfy these requirements. Costs ordinarily follow the outcome, but may exceptionally be waived in view of special circumstances.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 17.2003.65

Data decisione, Autorità: 11.11.2003, CCRP

Incarto n. 17.2003.65

Lugano 11 novembre 2003/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 31 ottobre 2003 presentato da

__________,

contro

la sentenza del 14 ottobre 2003 emanata dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

  1. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto d'accusa del 10 giugno 2003 il Procuratore pubblico ha dichiarato __________ autore colpevole di lesioni semplici per avere, l'8 febbraio 2002, intenzionalmente colpito con una manata al volto __________ nel Buffet della stazione a __________, cagionando alla vittima i danni fisici descritti in un cer­ti­ficato medico rilasciato l'8 febbraio 2002 dal dott. __________ dell'Ospedale __________. __________ è stato ritenuto inoltre autore colpevole di ingiuria per avere offeso l'onore di __________, la quale si era rifiuta­ta di servirgli una birra giudicandolo in stato di ebrietà. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'accusato a 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due tre anni, e a una multa di fr. 500.–. Non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale, invece, a una pena di 30 giorni di detenzione inflitta allo stesso __________ con decreto d'accusa del 14 giugno 1999, prolungando tuttavia il periodo di prova di un anno. __________, costituitasi parte civile, è stata rinviata al foro competente per far valere le sue pretese. Al decreto di accusa __________ ha presentato opposizione.

B. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 14 ottobre 2003, (intimata alle parti soltanto nei dispositivi) il giudice della Pretura penale ha confermato entrambe le imputazioni, condannando il prevenuto a 3 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni, e a una multa di fr. 500.–. Il 31 ottobre 2003 __________ si è rivolto alla Corte di cassazione e di revisione penale, dolendosi in particolare che il suo patrocinatore non lo aveva difeso adeguatamente e che il Ministero pubblico aveva sottaciuto al giudice l'esistenza di altre prove. Rivoltosi a un nuovo legale, egli sarebbe venuto a sapere che non vi era motivo per condannarlo, essendosi egli dovuto difendere dall'aggressione di __________. Egli chiede perciò alla Corte di cassazione e di revisione penale di verificare se vi fosse spazio per ricorrere contro la sentenza di primo grado. Lo scritto non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Conclusa la discussione, il giudice emana la sentenza, che è immediatamente comunicata verbalmente nei dispositivi con esposizione essenziale dei motivi all'accusato, alla parte civile e al Procuratore pubblico (art. 276 cpv. 1 CPP). Il giudice avverte le parti, inoltre, del diritto di presentare – per il suo tramite – dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro cinque giorni e di chiedere, pure entro cinque giorni, la motivazione delle sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Alla dichiarazione di ricorso deve far seguito la motivazione scritta entro venti giorni dalla notifica della sentenza (art. 289 cpv. 1 e 4 CPP, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP).

  1. Nella fattispecie non risulta che, chiuso il dibattimento, l'accusato, presente insieme con il suo legale (verbale, pag. 2), abbia dichiarato di voler ricorrere contro la sentenza del giudice della Pretura penale entro cinque giorni. Non consta nemmeno che – per avventura – la comunicazione secondo l'art. 276 cpv. 1 CPP non sia avvenuta o che al condannato non sia stato indicato il termine per ricorrere. Anzi, dagli atti si evince che sia il condannato sia la parte civile hanno rinunciato espressamente alla motivazione della sentenza (loc. cit., pag. 6), manifestando con ciò l'intenzione di non volere ricorrere. Ne segue che, fosse da interpretare come ricorso per cassazione, lo scritto presentato dall'interessato a questa Corte il 31 ottobre 2003 non è ricevibile. Poco importa che il condannato lasci intendere di voler impugnare la sentenza di primo grado, tra l'altro per errata applicazione del diritto federale. Non avendo egli introdotto la dichiarazione previa dell'art. 276 cpv. 2 CPP, che costituisce un presupposto processuale (CCRP, sentenza del 29 novembre 2002 in e C.), l'atto in esame si rivela d'acchito improponibile.

  2. Tutt'al più ci si potrebbe domandare, viste le argomentazioni dell'accusato, se l'omissione della dichiarazione di ricorso non sia dipesa da motivi non a lui imputabili, ciò che potrebbe giustificare una restituzione dei termini (art. 21 CPP). La risposta sarebbe in ogni modo negativa. Secondo l'art. 21 CPP la restituzione di un termine può essere concessa solo ove la par­te o il suo patrocinatore provi di non aver potuto rispettare la scadenza perché im­pedita senza colpa, o per forza maggiore, segnatamente per ma­lattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti. L'istanza inoltre dev'essere presentata, pena la decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimen­to (art. 22 cpv. 1 CPP). In concreto, a prescindere dal fatto che la domanda risulterebbe proposta venti giorni dopo la comunicazio­ne orale dei dispositivi, il ricorrente non adduce alcun motivo che giustifichi la restituzione del termine. Si limita ad affermare di avere fatto assegnamento sul suo patrocinatore, di non avere reagito subito perché quest'ultimo gli avrebbe detto che non v'era più nulla da fare e di essersi convinto del contrario solo dopo avere interpellato un altro legale. Argomentazioni del genere sono lungi però dall'adempiere i requisiti della restituzione dei termini giusta l'art. 21 CP.

  3. Ne discende, in ultima analisi, l'inammissibilità del ricorso. Si ricordi per altro che l'unico argomento sollevato (quello di essersi voluto difendere dall'aggressione della parte civile, interponendo le mani in un gesto involontario che ha accidentalmente colpito la donna) era già stato sollevato al dibattimento, quantunque in termini più sfumati. Già allora era stato fatto valere che lo schiaf­fo e il colpo di mano erano la conseguenza diretta, anche se non proporzionale, della presa per i capelli dell'accusato (verbale del dibattimento, pag. 3). E la tesi era stata ascoltata, ove si consideri che l'interessato si è visto infliggere solo 3 giorni di arresto rispetto ai 10 giorni prospettati nel decreto d'accusa. Quanto agli oneri del giudizio odierno, essi seguirebbero la soccombenza del ricorrente (art. 9 cpv. 1 e 15 cpv. 1 CPP). Data la particolarità della fattispecie e tenuto conto del fatto che il condannato ha interposto ricorso senza l'assistenza di un legale, si prescinde tuttavia – eccezionalmente – da ogni prelievo.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

  1. Non si riscuotono tasse né spese.

  2. Intimazione a:

– __________;

– Procuratore pubblico __________;

– Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;

– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;

– Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;

– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

– Servizio di Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;

– Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano;

– __________ (parte civile);

– avv. __________ (patrocinatore di parte civile);

– __________, (rif. 3.25321.02.4/25).

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

inadmissibilitycassation appealprocedural prerequisiterestoration of time limitcriminal procedurecost waiver

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cassation appeal was admissible despite the absence of the prior declaration of appeal

Decisione estratta

No. The prior declaration of appeal was a procedural prerequisite, and the written submission was therefore inadmissible.

Motivazione estratta

After the oral pronouncement of the dispositive, the defendant did not declare his intention to appeal within five days, and the file did not show any failure of notice or instruction. His later written submission could not cure that omission.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal period should be restored

Decisione estratta

No. The defendant showed no excusable impediment or force majeure preventing timely compliance.

Motivazione estratta

Restoration under Art. 21 CPP requires proof of an impediment without fault and a timely request after cessation of the impediment. The appellant merely relied on his former lawyer and later changed his view after consulting another lawyer; this was insufficient.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be charged

Decisione estratta

No costs were collected exceptionally, despite the appellant's defeat.

Motivazione estratta

As a rule costs follow the losing party, but given the particular circumstances and the fact that the appellant acted without a lawyer, the court waived fees and costs.

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