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Numero d'incarto:
17.2003.6
Data decisione, Autorità:
17.03.2003, CCRP
Incarto n.
17.2003.6
Lugano
17 marzo 2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e
Giani
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 17 febbraio 2003 presentato da
__________,
(patrocinata
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 28 gennaio 2003 dal presidente della Pretura penale nei
suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 30 agosto 2000 il Procuratore pubblico ha
ritenuto __________ colpevole di infrazione alla legge federale concernente il
domicilio e la dimora degli stranieri per avere, il 26 agosto 2000, varcato il
confine svizzero senza visto d'entrata e avere soggiornato illegalmente a
__________ dal 26 al 28 agosto 2000. In applicazione della pena, egli ne ha
proposta la condanna a 15 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente per 2
anni) e all'espulsione effettiva dal territorio svizzero per 3 anni. Al decreto
di accusa __________ non ha introdotto opposizione.
B. Il 12 novembre 2002 __________ ha comunicato al Ministero pubblico
di essersi sposata a __________ il
2002 con __________ e di avere appreso casualmente il 1° novembre 2002
dall'Ufficio del controllo abitanti di quel Cantone che nei suoi confronti l'autorità
ticinese aveva emesso un provvedimento di espulsione triennale valido dal 17
ottobre 2000, sicché la si invitava a lasciare la Svizzera entro il 20 novembre
2000. Sostenendo di avere ignorato la misura, essa ha chiesto al Ministero
pubblico di metterle a disposizione gli atti e ha dichiarato cautelativamente
di opporsi a tale decisione. Il 20 novembre 2002 il Procuratore pubblico ha
trasmesso alla richiedente copia del verbale di notifica del decreto di accusa,
da lei stessa sottoscritto il 30 agosto 2000.
C. Con istanza del 29 novembre 2002 __________ ha postulato la
restituzione del termine per inoltrare opposizione al decreto di accusa,
adducendo di non avere capito né il contenuto né la portata della decisione
notificatale quel giorno, essendo allora priva di un legale, e di avere
sottoscritto il verbale di notifica sotto la pressione degli agenti di polizia,
che le avevano prospettato il carcere. Dicendosi convinta che le sarebbe stata
inflitta solo una multa, essa ha fatto valere inoltre di non avere potuto
esercitare i suoi diritti di difesa, il decreto essendo stato emesso senza che
lei potesse esprimersi davanti al Procuratore pubblico e senza che fosse data
la possibilità di interpellare un avvocato.
D. Con sentenza del 28 gennaio 2003 il presidente della Pretura penale
ha respinto l'istanza, senza intimazione previa al Procuratore pubblico. Egli
ha rilevato che l'interessata non poteva ignorare la decisione emessa il 30
agosto 2000 nei suoi confronti, notificatale alla presenza di una interprete.
Essa aveva tra l'altro firmato il verbale di notifica, dichiarando di avere
preso atto della proposta di espulsione per 3 anni, periodo durante il quale
non avrebbe potuto rientrare in Svizzera. Sul verbale essa aveva pure
confermato di essere stata informata dei rimedi giuridici, segnatamente del
diritto di introdurre opposizione al decreto. Essa non si era vista precludere
senza colpa, dunque, la possibilità di rispettare il termine di 15 giorni per
opporsi al decreto di accusa. E la mancanza di colpa è – ha concluso il primo
giudice – un requisito indispensabile per ottenere una restituzione in intero
giusta l'art. 21 CPP.
E. Contro la sentenza appena citata __________ ha presentato il 17 febbraio
2002 un ricorso per cassazione, chiedendo che l'istanza di restituzione in
intero sia accolta, subordinatamente che gli atti siano rinviati alla Pretura
penale per nuovo giudizio, previa fissazione del dibattimento. Il ricorso non
ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l'art. 287 cpv. 1 CPP il Procuratore pubblico, l'accusato e
il suo difensore possono interporre ricorso per cassazione contro tutte le
sentenze di merito emanate dalle Corti penali. In concreto il rimedio non è
diretto contro una sentenza di merito, bensì contro la mancata restituzione del
termine per introdurre opposizione al decreto di accusa. Questa Corte ha già
avuto modo di ritenere, nondimeno, che un ricorso per cassazione proposto da un
condannato contro una sentenza con cui il Pretore ha dichiarato irricevibile
per tardività la sua opposizione a un decreto di accusa è ammissibile, poiché
essa pone fine al procedimento (CCRP, sentenza del 16 agosto 2000 in re W.).
Non vi è motivo per scostarsi da tale indirizzo nella fattispecie
(analogamente: CCRP, sentenza del 20 dicembre 2000 in re S.).
- La ricorrente si duole anzitutto di un vizio di procedura (art. 288
cpv. 1 lett. b CPP), rimproverando al primo giudice di avere emanato la
decisione impugnata senza conferire alle parti la possibilità di comparire a
un'udienza, come stabilisce l'art. 274 CPP. La censura è infondata. Secondo
l'art. 22 cpv. 2 CPP su un'istanza di restituzione dei termini decide
l'autorità davanti alla quale doveva essere compiuto l'atto per il quale è
chiesta la restituzione. Se è stato emanato un decreto d'accusa o una sentenza,
è competente il giudice che lo sarebbe per giudicare sul rimedio di diritto; in
questo caso la restituzione può essere concessa soltanto per presentare
ricorso. Secondo l'art. 22 cpv. 3 CPP, se l'istanza è accolta, l'atto omesso
dev'essere compiuto entro il termine di cui è accordata la restituzione. L'art.
22 cpv. 2 CPP, tuttavia, non subordina imperativamente la decisione
sull'istanza di restituzione del termine per presentare opposizione al decreto
di accusa all'indizione di un'udienza. Si limita a dichiarare competente per la
decisione il giudice che lo sarebbe per giudicare sul merito del procedimento
qualora l'atto omesso fosse stato proposto tempestivamente. Nemmeno l'art. 274
cpv. 1 CPP giova alla ricorrente, poiché tale noma riguarda il dibattimento
fissato dal presidente della Pretura penale, tosto che gli atti gli siano stati
trasmessi in seguito a (tempestiva) opposizione. Ciò vale anche per quanto attiene
al richiamo dell'art. 276 cpv. 1 CPP.
Nel
caso in esame il presidente della Pretura era unicamente chiamato a decidere se
riassegnare alla ricorrente il termine per presentare opposizione, la quale
andava introdotta nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto di accusa
(art. 208 cpv. 1 lett. e CPP). Ora, il diritto cantonale non prevede che egli
fosse tenuto a citare le parti per un dibattimento. Nulla gli impediva dunque
di statuire sulla base degli atti, tanto più che l'istante non postulava
l'assunzione di prove. L'obbligo di un dibattimento non scaturiva nemmeno dal
diritto federale (art. 29 cpv. 2 Cost.) né da convenzioni internazionali.
Certo, l'art. 14 cpv. 3 lett. d patto II ONU e 6 CEDU riconoscono all'imputato
il diritto di esprimersi sugli elementi di rilievo prima che sia presa una decisione
che tocchi i suoi interessi, come pure il diritto di indicare le prove a suo
scarico, quello di avere accesso agli atti e di partecipare – dandosi il caso –
all'assunzione delle prove, esprimendosi sulla loro valenza (Piquerez, Procédure en droit pénal
suisse, Zurigo 2000, n. 766 e 768 al § 47). Essi non garantiscono però il
diritto di comparire personalmente davanti al giudice per discutere questioni
di natura processuale, come la restituzione dei termini per compiere un atto
omesso. Ciò non significa, a scanso di equivoci, che qualsiasi istanza di
restituzione in intero vada decisa senza dibattimento. Ove il giudice ritenga
che questa meriti approfondimento, oppure intenda assumere prove o non escluda
di assumerne, l'istanza dovrà essere intimata al Procuratore pubblico e alla
parte civile, insieme con la citazione a un dibattimento. Rimane da esaminare
se ciò fosse il caso in concreto.
- Secondo l'art. 21 CPP la restituzione di un termine può essere
concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non avere potuto
rispettare la scadenza “perché impedita senza sua colpa, o per forza maggiore,
segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o
per altre ragioni importanti”. L'istanza va presentata, sotto pena di
decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 22 cpv. 1
CPP). Nella fattispecie la ricorrente fa dipendere la mancata opposizione al
decreto di accusa dalla “sbrigativa” procedura applicata dagli inquirenti, che
non le hanno consentito di difendersi adeguatamente. Essa sostiene di essere
stata interrogata dalla polizia alla presenza di un interprete a malapena
comprensibile, il quale non poteva in alcun modo supplire alla mancanza di un legale,
di non avere capito le reali implicazioni del decreto di accusa, segnatamente
di non essere stata in grado di valutare con cognizione di causa l'opportunità
di contestare la proposta di pena, e di avere sottoscritto il verbale di notifica
condizionata dall'insistenza dei poliziotti, sotto minaccia di carcerazione.
Anzi, il decreto di accusa sarebbe addirittura nullo, dato che essa ha firmato
la dichiarazione che menziona il diritto di essere sentita dal Procuratore
pubblico appena 24 ore prima di essere espulsa (art. 207 cpv. 4 CPP).
Si
può convenire che il metodo adottato dagli inquirenti non vada esente da
critiche, ove appena si consideri che l'interessata si è vista notificare un
decreto di accusa con una proposta di pena privativa delle libertà senza aver
potuto far capo a un legale e, verosimilmente, senza avere avuto il tempo per
valutare adeguatamente se esigere l'ascolto da parte del Procuratore pubblico
(art. 207 cpv. 4 CPP). In condizioni del genere il fatto che essa abbia firmato
senza riserve la dichiarazione contenente il richiamo – appunto – all'art. 207
cpv. 4 CPP e il verbale di notifica del decreto non è decisivo (CCRP, sentenza
del 31 ottobre 2002 in re C.D., consid. 1f e 1g), nel senso che tale fatto non
le impediva di contestare la regolarità della procedura con opposizione da
introdurre entro 15 giorni dalla notifica, avvenuta il 30 agosto 2000 (CCRP,
sentenza del 18 dicembre 2002 in re D.S., consid. 2d). Se non che, essa ha
lasciato decorrere il termine infruttuoso. È possibile che in un primo tempo
essa sia stata – suo malgrado – superata dagli eventi, ma ciò non giustifica
una passività di oltre due anni. Consapevole di essere stata oggetto di un procedimento
penale a suo avviso scorretto per le pressioni esercitate dagli agenti e per
l'incomprensibilità dell'interprete, essa avrebbe dovuto attivarsi con
ragionevole sollecitudine e rivolgersi a una persona capace di difendere i suoi
interessi. Non risulta – né essa pretende – di avere intrapreso nulla al
riguardo, men che meno nei dieci giorni seguenti la cessazione dell'impedimento
(nella fattispecie: la sorpresa per la procedura adottata nei suoi confronti).
Come ha ritenuto il primo giudice, l'istanza di restituzione in intero risulta
quindi tardiva.
- Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e
9 cpv. 1 CPP). Data la particolarità del caso, tuttavia, si prescinde
eccezionalmente dal riscuotere tasse o spese.
Per questi motivi,
in applicazione
dell'art. 291 cpv. 1 CPP,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
-
Non
si riscuotono tasse né spese.
-
Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– Ministero
pubblico, Lugano;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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