AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2003.59
Data decisione, Autorità:
21.05.2004, CCRP
Incarto n.
17.2003.59
Lugano
21 maggio
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e
Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 27 ottobre 2003 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 5 settembre 2003 dalla Corte delle assise criminali in
Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 5 settembre 2003 la Corte delle assise criminali in
Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuti atti sessuali
con fanciulli, ripetuta coazione sessuale, ripetuta violenza carnale, ripetuta
infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, come pure
ripetuta somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute. Essa
ha accertato che tra l'agosto del 2000 e il novembre del 2001 l'imputato aveva
reiteratamente compiuto atti sessuali con la nipote __________, nata il __________
1988, nella propria abitazione a __________, all'interno del suo veicolo in
località __________ e nel suo rustico in Val __________. Ha accertato inoltre
che costui, usando violenza, minacce e pressioni psicologiche, aveva
ripetutamente reso inetta a resistere e costretto la nipote a non solo a subire
atti sessuali, ma anche la congiunzione carnale.
Oltre a
ciò, la Corte ha accertato che tra l'estate del 2000 e il novembre del 2001
l'imputato aveva ripetutamente offerto e ceduto gratuitamente in più occasioni
alla nipote un'imprecisata quantità di marijuana, prevalentemente regalatagli o
messagli a disposizione da terzi, e aveva – personalmente o per il tramite di
__________ – consegnato alla nipote un'imprecisata quantità di tale
stupefacente che la minorenne aveva poi consumato. In un'occasione, presso il
Bar __________, l'imputato aveva anche messo a disposizione della nipote un
imprecisato numero di bottigliette di Smirnoff (un “alcol pop” a base di
vodka), da lui medesimo ordinate, che la ragazza aveva bevuto fino a sentirsi
male. La Corte ha accertato infine che tra il settembre del 2001 e il 26
giugno 2002 l'imputato aveva consumato un'imprecisata quantità di cocaina,
marijuana e hashish.
In
applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato
__________ a 6 anni di reclusione, computato il carcere preventivo sofferto, e
a versare fr. 57'148.75 alla nipote, costituitasi parte civile, di cui fr.
25'000.– in riparazione del torto morale e fr. 32'148.75 in rifusione delle
spese legali. Essa ha per contro invece __________, madre di __________, al
foro civile per far valere le sue pretese di risarcimento. Nei confronti di
__________ la Corte di assise ha ordinato altresì un trattamento ambulatoriale
(art. 43 CP), da eseguire già durante l'espiazione della pena.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato l'8 settembre
2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 27 ottobre 2004, egli postula –
previa concessione dell'assistenza giudiziaria – il proscioglimento da ogni
imputazione o quanto meno, in subordine, l'annullamento della sentenza
impugnata, il rinvio degli atti a un'altra Corte delle assise criminali per
nuovo giudizio e la sua immediata scarcerazione. In via ancor più subordinata
egli chiede che gli sia riconosciuta l'attenuante della scemata responsabilità
e che la pena sia ridotta di almeno un anno. Nelle sue osservazioni del 4
novembre 2003 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Identica
conclusione formulano le parti civili __________ ed __________.
Considerando
in diritto: 1. Il 2 febbraio 2004 __________, moglie del ricorrente, ha prodotto un
certificato medico del 10 gennaio 2004 in cui il medico del penitenziario
cantonale, dott. __________, dichiara che da un'osservazione esterna non è
possibile constatare alcuna anomalia nei genitali del prevenuto, contrariamente
a quanto pretende __________. Davanti alla Corte di cassazione e di revisione
penale, tuttavia, non sono ammissibili documenti né altri mezzi di prova nuovi
(CCRP, sentenza del 5 maggio 2003 in re R., consid. 2 con riferimenti). Il
documento in esame, introdotto per altro ben oltre al termine riservato alla
presentazione del ricorso scritto, non può pertanto essere considerato ai fini
del giudizio.
-
Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denota estremi di arbitrio
(art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia
manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile,
destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti
(DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 173 con richiami) o basato unilateralmente su
talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30,
112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura a norma dell'art. 288
lett. c CPP non basta dunque criticare la sentenza impugnata e contrapporle una
propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre
spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata
valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza,
inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel
risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con
rinvii).
-
Il ricorrente sostiene anzitutto che, nell'analisi dei fatti, la Corte
di assise ha concluso che egli avrebbe più volte mentito e cambiato versione
per quanto riguarda il consumo di stupefacenti da parte sua e di __________.
Egli fa valere invece che, dopo alcune reticenze iniziali, ha subito ammesso di
avere consentito alla nipote di fumare canapa, di avere in un'occasione
finanche procurato alla ragazza tale sostanza e di avere in altre due
circostanze partecipato al consumo collettivo con due suoi amici e con
__________. Tale versione – egli prosegue – è rimasta invariata nel tempo e
l'inchiesta non ha dimostrato in alcun modo che le sue dichiarazioni fossero
inveritiere. Se non che, a prescindere dal fatto che, messo alle strette dalle
risultanze istruttorie (sentenza, pag. 78), egli ha addirittura ammesso
responsabilità maggiori, con un argomentazione del genere il ricorrente nemmeno
tenta di spiegare perché la prima Corte sarebbe caduta nell'arbitrio credendo a
__________ quando affermava che egli aveva fornito marijuana in quantità ben
superiori, ancorché imprecisati, ma comunque sufficienti per consentire alla
ragazza di fumare vari spinelli al giorno nei fine settimana trascorsi a
__________ tra l'estate 2000 e il novembre 2001 (sentenza, pag. 79; dispositivo
n. 1.1.4). Su questo punto l'ammissibilità del ricorso non è pertanto data.
-
Il ricorrente rileva che secondo __________ essi fumavano, egli
fumava meno di lei ed in più di un'occasione egli le avrebbe procurato
marijuana, anche in quantità consistenti. Se non che, a suo parere, tale
racconto non troverebbe alcun riscontro. Anzi, per certi versi risulterebbe
smentito dagli atti istruttori, la lunga e laboriosa inchiesta condotta a suo
carico non avendo consentito di accertare in alcun modo dove egli potesse
procurarsi simili quantità di stupefacente. __________ ha infatti indicato in
__________ il fornitore della canapa. Sentito dal Procuratore pubblico, però,
questi ha ammesso di avergli fornito marijuana, ma non sicuramente nelle
proporzioni indicate da __________. Costui, spiega il ricorrente, ha riconosciuto
di avergli procacciato in un paio di occasioni una piccola quantità di tale
sostanza. Si trattava quindi di un paio di mazzetti. Nel corso
dell'istruttoria, __________ ha raccontato invece che lo zio le forniva la
droga in sacchetti minigrip, mentre in aula ha preteso addirittura che lo zio
le portasse la sostanza in scatola, ciò che è stato smentito dallo stesso
__________. Pur non essendo stato possibile accertare la quantità prospettata
da __________, i primi giudici hanno prestato fede ai racconti della ragazza,
giudicandola credibile. Così facendo, essi avrebbero arbitrariamente accertato
i fatti relativamente alle quantità di marijuana da egli fornita. Anche a tale
riguardo però il ricorso non è ammissibile. Il ricorrente, in effetti, neppure
si confronta con le diffuse motivazioni che hanno indotto la prima Corte a
ritenere che i fatti all'origine del procedimento penale si sono svolti come ha
indicato __________ (sui contatti della giovane con la marjuana: sentenza,
consid. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6) e non come asserisce l'imputato
(sentenza, pag. 66 a 77; sentenza, pag. 77 a 79). È vero che il fornitore della
canapa, __________, ha ridimensionato il proprio coinvolgimento. La prima Corte
non gli ha però creduto (sentenza, consid. 10.8, pag. 27). E a tale proposito
il ricorrente non muove censure di arbitrio.
-
Secondo il ricorrente, pronunciando una condanna per ripetuta
infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, ripetuta contravvenzione
alla legge medesima e ripetuta somministrazione a fanciulli di sostanze
pericolose per la salute, la Corte di assise ha omesso di indicare la quantità
di sostanza che egli avrebbe consumato, rispettivamente fornito a __________.
Tale carenza configura, a suo giudizio, arbitrio nell'accertamento dei fatti e
viola il diritto federale, rendendo impossibile determinare in maniera
sufficientemente precisa l'incidenza di tali fatti per la commisurazione della
pena.
a) Il
ricorrente è stato ritenuto colpevole di ripetuta infrazione alla legge
federale sugli stupefacenti per avere tra l'estate del 2000 e il novembre del
2001, nella sua casa di __________, nella sua automobile in località __________
e nel suo rustico in Val __________, ripetutamente offerto e ceduto gratuitamente
in più occasioni alla nipote un'imprecisa quantità di marijuana regalatagli o
messagli a disposizione da terzi (dispositivo n. 1.1.4 della sentenza di
assise). Ora, la Corte di assise non ha specificato l'esatta quantità di
stupefacente offerta alla ragazza, limitandosi a sottolineare che si trattava
di una quantità sufficiente per consentire all'adolescente di fumare vari
spinelli al giorno nei fine settimana trascorsi a __________ durante il periodo
considerato nell'atto di accusa (sentenza, pag. 79). La Corte ha ritenuto
nondimeno che si trattava di quantità ragguardevoli (sentenza, pag. 84), che
riducevano la giovane in uno stato di torpore e spossatezza idoneo perché ogni
volta l'imputato potesse abusare di lei (sentenza, pag. 79). E nel commisurare
la pena la Corte ha soggiunto che il ricorrente aveva compiuto reati sessuali
per almeno 15 mesi e per un numero imprecisato di volte, ma almeno due volte al
mese per più di un anno (sentenza, pag. 85), approfittando della debolezza
fisica causata appunto dallo stupefacente (sentenza, pag. 86). Contrariamente a
quanto assume l'interessato, di conseguenza, i primi giudici sono stati
sufficientemente precisi nel circoscrivere la quantià di canapa che il
ricorrente aveva messo a disposizione della nipote prima di abusare di lei. Ciò
posto, la Corte non è incorsa in arbitrio né ha violato il diritto federale,
giacché ha spiegato in modo comprensibile che cosa intendesse per “messa a
disposizione”, rispettivamente per “consegna di un imprecisato quantitativo di
sostanza stupefacente” durante il periodo di tempo preso in considerazione nel
dispositivo n. 1.1.4.
b) Il
ricorrente è stato ritenuto autore colpevole anche di ripetuta
somministrazione a fanciulli di sostanze nocive alla salute (art. 136 CP) per
avere in più occasioni, tra l'estate del 2000 e il novembre del 2001, messo a
disposizione della nipote personalmente o per il tramite di __________
un'imprecisata quantità di marijuana poi consumata dalla minorenne e per avere,
tra il 27 settembre 2001 e il 14 novembre 2001, messo a disposizione di
__________ presso il bar __________ in un'occasione un imprecisato numero di
bottigliette di Smirnoff (bevanda a base di vodka) da lui ordinate e bevute
dalla giovane, fino a sentirsi male. Ora, per quanto riguarda la ripetuta messa
a disposizione di marijuana si rinvia al considerando che precede, trattandosi
della medesima fattispecie. Per quanto riguarda la messa a disposizione di
Smirnoff, il problema della reiterazione non si pone, trattandosi di un unico
episodio, riportato al quesito n. 1.1.6.2 della prima Corte (sentenza, pag. 7).
Ne discende che il ricorso è di nuovo destinato all'insuccesso.
c) Il ricorrente è stato ritenuto colpevole altresì di ripetuta contravvenzione
alla legge federale sugli stupefacenti per avere, fra il settembre del 2001 e
il 26 giugno 2002, ripetutamente consumato un'imprecisata quantità di cocaina,
marijuana e hashish. Trattandosi appunto di una contravvenzione, l'azione
penale si è in parte ulteriormente prescritta (dispositivo n. 2 della sentenza
impugnata), dovendosi applicare non gli art. 70 cpv. 3 e 109 nCP, bensì – in
virtù della lex mitior (DTF 129 IV 49 consid. 5.5 pag. 52) – il diritto
previgente, ossia il termine di prescrizione biennale (art. 333 cpv. 5 lett. a
nCP e 109 vCP), che continua a decorrere anche in pendenza del ricorso per
cassazione. Ciò significa che cade la perseguibilità dei consumi di droga
intercorsi fra il settembre del 2001 e il 21 maggio 2002. Quanto al consumo di
cocaina, esso risale per ammissione dell'imputato a pochi mesi prima dell'arresto,
avvenuto il 26 giugno 2002, prima quindi del 21 maggio 2002. Anche tale
imputazione si è dunque prescritta. E la prescrizione comporta, come questa
Corte ha già avuto modo di rilevare, l'archiviazione del caso (CCRP, sentenza
del 5 novembre 2002 in re M., consid. 3 con riferimenti). La condanna formante
oggetto del dispositivo n. 1.1.5 va dunque annullata per quanto riguarda i
consumi di droga dal settembre 2001 al 21 maggio 2002 e il ricorso per
cassazione dichiarato, su questo punto, senza oggetto. Rimane da esaminare la
condanna per il consumo di marijuana e hashish tra il 21 maggio e il 26 giugno
2002. Considerato che, per ammissione della ragazza, lo zio fumava molto meno
di lei e mancando riscontri affidabili che consentano di stabilire se e in che
misura l'imputato abbia commesso il reato nel mese che manca alla prescrizione
dell'azione penale, si giustifica il proscioglimento da tale imputazione, con
conseguente riforma del dispositivo n. 1.1.5 della sentenza impugnata. Su
questo punto il ricorso merita perciò accoglimento.
- Il ricorrente si diffonde in seguito sui motivi che lo hanno spinto
a insorgere anche contro la condanna per ripetuta violenza carnale, ripetuta
coazione sessuale e ripetuti atti sessuali con fanciulli, da lui considerata
conseguente a un arbitrario accertamento dei fatti e a una arbitraria
valutazione delle prove. Dalla sentenza impugnata risulta che verso la fine di
settembre del 2001 __________ si è innamorata, ricambiata, di un ragazzo diciannovenne
__________ che ha poi incontrato varie volte di nascosto, data l'opposizione
della madre. La quale è venuta a sapere del fatto nel novembre del 2001, dopo
che __________ era rimasta fuori casa una notte approfittando della sua assenza
e aveva avuto un rapporto sessuale con lui. Condotta la figlia da un
ginecologo, essa ha appreso che la figlia non era più vergine. Per proteggere
l'amico, la giovane si è dapprima giustificata asserendo di essere stata violentata
da un sconosciuto. In seguito ha raccontato la verità. Donde la segnalazione
della madre alla polizia e l'apertura di un procedimento penale, sfociato nella
condanna di __________ per atti sessuali con fanciulli (sentenza, pag. 34). A
causa del deteriorato clima di famiglia, in particolare dei contrasti con la
madre e il di lei marito, __________ è stata affidata a una famiglia e poi, dal
marzo del 2002, collocata al Centro di __________ (sentenza, pag. 35).
Sempre
stando alla sentenza di assise, nella seconda metà di aprile del 2002
__________, durante un'animata telefonata, ha riferito a __________ che in
realtà aveva avuto il suo primo rapporto fisico con uno zio, il quale le aveva
usato violenza (sentenza, pag. 36). Mentre si trovavano in automobile, lo zio
le avrebbe dato da fumare uno spinello e, approfittando del suo stato di
confusione, l'avrebbe spogliata e penetrata nonostante le sue iniziali
resistenze (sentenza, pag. 36). Nel corso della telefonata __________ ha
preteso in un primo tempo che quella fosse l'unica violenza subìta, salvo poi
soggiungere che gli abusi erano iniziati quando essa aveva 12 anni ed erano
terminati nell'ottobre del 2001. Gli abusi, secondo quanto riferito a
__________, sarebbero stati perpetrati sia nella vettura, sia a casa dello zio,
quando sua moglie era assente. Per approfittare di lei lo zio l'avrebbe fatta
fumare, obbligandola poi ad atti di sesso orale. __________ sarebbe stata
costretta a recarsi a __________ contro la sua volontà perché minacciata dallo
zio di informare la madre sul consumo di droga (sentenza, pag. 36). Irritato,
__________ ha fatto presente all'amica che sarebbe stato meglio raccontare alla
madre la verità anziché subire passivamente gli abusi (sentenza, pag. 36).
Sentitasi abbandonata anche dall'amico, __________ ha provato un sentimento di
solitudine che si è acuito dopo un ennesimo alterco con la madre avvenuto durante
una visita al __________. Ciò ha poi indotto la giovane a confidarsi con gli
operatori sociali del centro. Fuggita da __________, essa ha raggiunto
l'abitazione di un'assistente della __________, alla quale ha raccontato la sua
vicenda (sentenza, pag. 37). Ritornata al __________, __________ ha deciso di
denunciare lo zio (sentenza, pag. 38).
- Sentita
l'11 giugno 2002 dal Magistrato dei minorenni, __________ ha raccontato che lo
zio le ha usato violenza, per la prima volta, una sera del fine settimana successivo
al compleanno della madre, quindi dopo l'8 agosto. Ha riferito, in estrema
sintesi, di essere uscita una sera con lo zio, come altre volte, di essere
andata al solito posto in cui fumavano spinelli, vicino alla stazione di
Bi__________, di essersi recata ancora con lo zio al bar __________ per bere
qualche cosa, di avere incontrato lì un certo __________, amico dello zio, di
essere andati tutti a casa di lui a fumare e di avere nuovamente raggiunto, lei
e lo zio, il solito posto per fumare un altro spinello (sentenza, pag. 39). Al
dibattimento __________ ha situato l'episodio sempre nel fine settimana
successivo al compleanno della madre, precisando tuttavia di non essersi recata
quella sera da __________. Ha comunque confermato che prima di subire violenza
si sarebbe recata con lo zio al solito posto per fumare, sarebbe passata al bar
__________ e sarebbe ritornata, sempre con lo zio, vicino allo stand per fumare
ancora (sentenza, pag. 39). Interrogata dalla difesa, __________ ha ammesso
però di non ricordare bene se la sera in cui lo zio ha abusato di lei per la
prima volta essi fossero andati a casa di __________ oppure se vi fossero
andati in un'altra occasione (sentenza, pag. 41).
Chiamata
a precisare il primo atto di violenza, a fatica __________ ha raccontato l'11
giugno 2002 al Magistrato dei minorenni che, mentre si trovava in macchina, lo
zio aveva cominciato a toccarle una gamba per poi risalire fino in mezzo alle
gambe e al seno. In seguito lo zio l'aveva spogliata completamente, si era a
sua volta messo nudo e l'aveva penetrata con forza. Essa ha sostenuto di avere
opposto resistenza, anche perché era vergine, sebbene fosse intontita dal fumo,
ma invano poiché lo zio le aveva bloccato le braccia tenendola per i polsi
(sentenza, pag. 42). Durante il successivo interrogatorio del 12 luglio 2002 la
ragazza ha confermato l'accaduto, sempre con evidente difficoltà e imbarazzo,
ribadendo sostanzialmente le sue precedenti dichiarazioni (sentenza, pag. 42
seg.). Interrogata di nuovo il 5 agosto 2002, __________ non è riuscita a raccontare
ad alta voce i dettagli della violenza, ma su sollecito del Magistrato ha
illustrato l'episodio per scritto. Reinterrogata, ha specificato che lo zio le
aveva tolto solo i pantaloni e gli slip e che lui aveva fatto altrettanto,
mentre lei si trovava sul sedile del passeggero, che egli le si era poi messo
sopra dopo averle preso le braccia e arretrato il sedile. Ha pure mimato la scena
(sentenza, pag. 43). In aula __________ non ha più trovato la forza di ripetere
i dettagli dell'accaduto. Ha dichiarato soltanto che, appena tornati in
macchina dopo avere fumato, lo zio aveva iniziato ad accarezzarle le gambe, per
poi passare al ventre e al seno, mentre essa cercava inutilmente di
respingerlo. Ha confermato in ogni modo le sue precedenti dichiarazioni, a lei
prospettate dalla presidente della Corte (sentenza, pag. 44). Nel suo primo
verbale la ragazza ha raccontato che lo zio, anche allora, aveva usato un
preservativo, ma alla terza audizione essa ha precisato di non ricordarsi se
ciò fosse realmente avvenuto, limitandosi a presumerlo, tenuto conto che le
volte successive ciò è stato il caso. Concluso quell'atto sessuale, lo zio le
avrebbe imposto il silenzio, minacciandola che altrimenti avrebbe raccontato
alla madre come lei fumasse erba (sentenza, pag. 44 seg.).
- Nel descrivere le ulteriori accuse rivolte da __________ all'imputato,
la Corte di assise ha ricordato che, finite la vacanze, la ragazza è rientrata
a __________, pur continuando a trascorrere a __________ i fine settimana
(sentenza, pag. 45). Ha quindi rilevato che nel verbale dell'11 giugno 2002 la
giovane ha preteso di essere stata violentata per la seconda volta a casa
dell'imputato, quando la scuola era iniziata da circa tre settimane, dopo avere
fumato marijuana (sentenza, pag. 46), e che da allora lo zio aveva preso a
telefonarle con insistanza a __________. Il quale, minacciandola, esigeva che
lei lo visitasse a __________ (sentenza, pag. 46). Così __________, in un modo
o nell'altro tornava regolarmente a __________, ciò che perché accomodava anche
la madre, spesso assente da casa per lavoro (sentenza, pag. 47).
Proseguendo,
la Corte ha rilevato come al dibattimento __________ abbia dichiarato di avere
creduto che il ricorrente potesse davvero attuare le minacce, essendo solito
mantenere le promesse (sentenza, pag. 48). La ragazza ha dichiarato altresì di
essersi sentita completamente indifesa nei confronti dello zio, perché in quel
periodo sua madre non le credeva mai. Essa era convinta perciò che qualora
avesse confidato gli abusi subìti, l'imputato avrebbe raccontato alla madre che
lei fumava, inducendo costei a ritenere che la figlia stesse accampando pretesti
per coprire le sue responsabilità (sentenza, pag. 49). La Corte ha poi evocato
nei particolari le altre dichiarazioni di __________ davanti al Magistrato dei
minorenni e al pubblico dibattimento, dichiarazioni nelle quali la ragazza
accusava lo zio di avere abusato di lei in più occasioni, di regola un fine
settimana su due quando lei si recava a __________ (sentenza, pag. 50 segg.).
Rapporti sessuali che – per la Corte – sono sempre avvenuti contro la volontà
dell'adolescente, coinvolta in un crescendo di prestazioni sessuali (sentenza,
pag. 51), anche se lo zio non sempre pretendeva tutto da lei (sentenza, pag.
52).
Invitata
a dare ulteriori chiarimenti, __________ ha precisato inoltre che il momento
della giornata in cui avvenivano gli abusi variava. Quando la zia non lavorava,
capitava che lo zio abusasse di lei la sera in automobile, vicino allo stand di
tiro, mentre di giorno, in casa, le prevaricazioni si compivano nella camera da
letto, con le tapparelle abbassate (sentenza, pag. 52). Un paio di volte ciò
era avvenuto anche in Val __________, dove lo zio l'avrebbe portata dicendo
alla moglie che dovevano andare a laccare un tavolo (sentenza, pag. 53).
Secondo __________, durante i rapporti sessuali l'imputato usava un
preservativo (se lo “metteva sempre lui”), che avvolgeva poi in un pezzo di
carta e buttava nel cestino della cucina. Profilattici che – sempre stando a
__________ – egli era solito procurarsi a un distributore nella toilette del
bar __________ e che poi teneva in automobile, nel vano sotto il volante,
prendendoli di lì quando abusava di lei in casa (sentenza, pag. 54). La polizia
giudiziaria ha appurato, in effetti, che al bar __________ esiste un
distributore di preservativi fissato alla parete di una toilette (sentenza,
pag. 56). La prima Corte ha quindi ricordato gli inutili tentativi (manovre
dilatorie, pretesi legami con altri ragazzi e così via), messi ripetutamente in
atto da __________ per far desistere lo zio dai suoi propositi (sentenza, pag.
56 a 59).
- Ricordata
la versione di __________, la Corte ha illustrato quella del ricorrente, rilevando
anzitutto che, arrestato il 26 giugno 2002, questi ha negato di avere molestato
la nipote (sentenza, pag. 59). In un verbale del 3 settembre 2002 egli ha
definito le accuse della ragazza inverosimili, pretendendo fra l'altro di non
essersi mai fatto praticare alcun cunnilingus nemmeno dalla moglie,
salvo ammettere di avere accettato qualche volta per compiacenza (sentenza,
pag. 59). Mostratosi incredulo di fronte alle accuse, per finire egli ha
ipotizzato che la nipote lo incolpasse ingiustamente per punirlo, non essendo
egli mai andato a trovarla – come la madre – al __________ oppure per
ritorsione, per averle egli consentito di fumare spinelli (sentenza pag. 59).
La Corte
ha rammentato altresì che nel corso dell'inchiesta il prevenuto ha scritto un
lungo memoriale, difficile da riassumere poiché riferito a un racconto di
giornate in cui sostanzialmente non è accaduto nulla. In tale scritto egli ha
preteso tra l'altro che il fine settimana successivo al primo weekend (situato
nel 2000) __________ ha preso una sigaretta dalle sue mani per fare un paio di
tiri, senza però aspirare il fumo, che in seguito essa gli ha confidato di
avere provato con gli amici a fumare erba, che a quel momento egli non sapeva
più come comportarsi, che durante il fine settimana in cui ha incontrato per la
prima __________ al bar __________ essa gli ha detto di avere notato come
__________ avesse fumato, che una volta al bar __________ __________ ha insistito
affinché egli chiedesse ad __________ dell'erba e che a casa dell'amico essi
hanno poi consumato un piccolo spinello. Nel manoscritto il ricorrente ha poi
asserito di avere cercato di evitare ulteriori incontri tra __________ e
__________, ha accennato la vicenda appresa dalla giovane in merito a presunte
prestazioni sessuali con le quali avrebbe pagato l'erba a suoi compagni della
Valle __________, ha richiamato l'episodio dell'ubriacatura della nipote,
precisando che solo a cose fatte egli si era reso conto che la Smirnoff era una
bevanda alcolica. Ha poi riferito di una sera in cui __________ sarebbe uscita
dal bar insieme a due amici per fumare uno spinello (sentenza, pag. 59 a 61).
Sempre
riferendosi alla versione del prevenuto, i primi giudici hanno soggiunto che
agli inquirenti egli ha chiesto una visita medica perché fosse accertata una
particolarità del suo organo genitale, interogando al riguardo __________.
Sottoposto a esame medico il 30 settembre 2002, il dott. __________ ha riscontrato
sul dorso del pene un'area cicatrizzata tondeggiante, di colore grigiastro
chiaro, del diametro di circa 5 mm, modicamente escavata al centro con margini
leggermente demarcati rispetto alla cute circostante, ben epitelizzata, piana e
normalmente mobile sul piano cutaneo e sui piani sottostanti. Alla palpazione
della regione scrotale, sopra l'epididimo del testicolo sinistro, il medico ha
riscontrato una formazione tondeggiante di volume di poco inferiore al
sottostante testicolo al quale non è adeso, di consistenza teso-elastica e
superficie liscia, mobile all'interno della borsa, come da testicolo soprannumerario
(sentenza, pag. 61 seg.). Invitata a precisare il 20 ottobre 2002 dal
Magistrato dei minorenni se la zona genitale dello zio presentasse particolarità,
__________ ha risposto in modo lapidario “tre testicoli” (sentenza, pag. 62).
Nel trasmettere il verbale al Procuratore pubblico, il Magistrato dei minorenni
ha rilevato che a un certo momento la ragazza ha eseguito uno schizzo dei
genitali su un foglio che aveva davanti a sé durante la registrazione, ma che
poi ha continuato a pasticciare sul foglio, rendendolo di fatto inservibile.
Egli ha precisato nondimeno che __________ ha disegnato un pene e due
testicoli, e, a fianco di uno di essi, in prossimità dell'attaccatura, una
“pallina” più piccola (sentenza, pag. 62). Sentito l'11 novembre 2002, il dott.
__________ ha confermato il suo referto, specificando che la formazione tondeggiante
da lui riscontrata non è immediatamente visibile, che essa gli è stata
segnalata dal prevenuto e che egli ha potuto constatare tale patologia soltanto
con la palpazione. Interrogata di nuovo al dibattimento, __________ ha raccontato
di avere notato il particolare al tatto e ha negato di averlo appreso per altre
vie, segnatamente da altre persone vicine al prevenuto (sentenza, 63 seg.).
Sentite come testimoni al dibattimento, le sorelle e la moglie dell'imputato
hanno dichiarato che quella particolarità anatomica era nota a tutti e che era
spesso e volentieri oggetto di battute scherzose, in particolare durante le
cene in compagnia. Una sorella ha dichiarato inoltre di ritenere che __________
abbia partecipato a una di queste cene (sentenza, pag. 64).
- Ricordato che nel corso dell'inchiesta __________ è stata sottoposta
a una perizia di credibilità, la quale però è risultata inutilizzabile perché i
periti, in alcune parti del loro referto, hanno dato per accertati fatti
contestati (sentenza, pag. 66 in alto), la Corte di merito ha valutato essa
medesima l'attendibilità delle persone coinvolte. E per finire essa ha creduto
alla ragazza, rilevando anzitutto che il primo indizio a favore di lei è
costituito dalla sofferenza e dall'angoscia che contraddistinguono il racconto
della giovane, dopo che questa si era trovata – per iniziativa della madre – in
una struttura per adolescenti problematici e dopo una furibonda lite con la
madre stessa (sentenza, pag. 66). La Corte ha poi sottolineato come la ragazza
abbia mantenuto la sua versione, ripetendo a più riprese le proprie
vicissitudini, segnatamente confermando in ben quattro audizioni davanti al
Magistrato dei minorenni e al dibattimento le proprie accuse (sentenza, pag.
66). Inoltre essa ha esposto i fatti senza enfasi e senza esagerazioni,
affermando tra l'altro che non in ogni fine settimana lo zio abusava di lei e
che non sempre egli pretendeva tutto da lei. Nemmeno lo ha accusato di essere
stato lui ad allettarla a fumare sigarette o marijuana (sentenza, pag. 66). A
favore della credibilità di __________ contribuisce anche la circostanza che la
ragazza ha saputo rispondere con prontezza alle domande che le venivano poste,
specie a quelle sul momento e sul luogo in cui venivano consumati gli abusi e
sui preliminari, con particolare riferimento al modo in cui lo zio si procurava
i preservativi (sentenza, pag. 67).
Nel
vagliare la credibilità di __________ i primi giudici hanno rilevato altresì
che quanto del racconto della giovane poteva essere oggettivamente verificato
ha trovato conferma. La polizia ha infatti individuato il luogo appartato
indicato da __________ e testimoni hanno confermato che il ricorrente
consentiva alla ragazza di bere e fumare al bar __________, tanto che una volta
essa si è ubriacata (sentenza, pag. 68). Altre dichiarazioni della giovane
hanno trovato puntuale riscontro, segnatamente l'affermazione secondo cui al
momento del rientro a casa dopo l'ubriacatura lo zio e la zia hanno cominciato
a litigare, quella secondo cui essa ha confidato allo zio di essersi messa a
fumare erba con amici in valle, i quali la rifornivano, quella secondo cui lo
zio faceva uso di marijuana in quantitativi modesti, quella secondo cui la zia
non sapeva che il marito consumava stupefacenti, quella secondo cui essa ha
fumato erba in due occasioni con lo zio e due suoi amici. Proseguendo, la Corte
ha rilevato come abbiano trovato conferma anche altri particolari del racconto
di __________: ad esempio la ragazza ha sostenuto di non avere mai accompagnato
lo zio quando egli si procacciava l'erba, ha indicato con precisione il posto
in cui lo zio teneva la canapa e ha sostenuto di avere potuto fumare erba nel
solaio (sentenza, pag. 68). Pure il luogo indicato dalla giovane come quello in
cui lo zio era solito acquistare preservativi, compreso il genere della
confezione, sono risultati veritieri, come veritiera è risultata l'affermazione
secondo cui, prima di raggiungere il bar __________, lei e lo zio si fermavano
presso lo stand di tiro a fumare o l'affermazione secondo cui qualche volta
essi si ritiravano a fumare dietro il bar o quella secondo cui essi sono andati
un paio di volte in val __________ perché lo zio intendeva laccare un tavolo.
Infine ha trovato riscontro anche l'affermazione secondo cui l'imputato aveva
inviato sul telefonino della nipote messaggi osceni e disegni pornografici
(sentenza, loc. cit.).
Quanto ai
passaggi del racconto di __________ che per loro natura non potevano trovare
suffragio, essi risultano – per i primi giudici – sostenuti da seri indizi.
Intanto, ha soggiunto la Corte, la ragazza ha evocato particolari che non può
avere inventato. Sollecitata in aula a illustrare come avvenivano gli abusi a
__________, __________ ha precisato che lo zio ritirava il piumone dal letto e
copriva il lenzuolo con un asciugamano, adottando gli accorgimenti che ogni
adulto prenderebbe prima di avere un rapporto sessuale nel letto matrimoniale
con una persona diversa dalla moglie (sentenza, pag. 69). D'altra parte, ha
proseguito la Corte, il racconto di __________ è sorretto dalla sua logica
interna e dalla sua sostanziale costante permanenza nel tempo, avendo essa dato
dei fatti una versione in sé sostenibile, poiché lineare e credibile secondo la
comune esperienza. Ne è un esempio, a suo modo di vedere, il particolare del
preservativo che lo zio lasciava nel vano portaoggetti sotto il volante dell'automobile,
nascondiglio sicuro che la zia, sprovvista di patente, non avrebbe mai
scoperto, oppure il particolare secondo cui lo zio abbassava le tapparelle
della camera da letto prima di compiere atti sessuali, oppure l'attenzione di
lui riposta nel non lasciare tracce, sicché in automobile __________ non poteva
fumare nemmeno sigarette perché l'odore del tabacco avrebbe potuto insospettire
la moglie. Invece la ragazza poteva fumare sigarette in casa, dato che pure la
zia fumava, ma l'erba essa poteva fumarla unicamente in solaio, dove non saliva
nessuno. E se in val __________ i due hanno fumato in camera, ciò è avvenuto
perché lo zio ha poi lasciato una finestra aperta e nessuno avrebbe più
raggiunto il rustico prima di una settimana (sentenza, pag. 70).
- Per
quanto riguarda il modo in cui l'imputato ha commesso gli abusi, la Corte di assise
ha rilevato come nel corso delle cinque audizioni __________ abbia fornito un
racconto costante, senza cadere in contraddizioni di rilievo (sentenza, pag.
70). Secondo la Corte la difesa asseriva a torto che __________ si sarebbe
contraddetta, prima sostenendo che lo zio le imponeva il silenzio dietro
minaccia di riferire alla madre che lei fumava erba e asserendo poi che lo zio
l'avrebbe indotta al silenzio minacciando la sua famiglia. In realtà, ha
rilevato la Corte, le dichiarazioni di __________ sul genere di minaccia sono
praticamente rimaste costanti, poiché la ragazza ha sempre parlato sia di
quella relativa al fumo sia di quella – espressa unicamente in termini generici
– alla famiglia. Quest'ultima minaccia non ha mai trovato però espressione
concreta, giacché l'unica realmente percepita dalla giovane era quella di
rivelare alla madre il suo consumo di stupefacenti, come la stessa __________
ha chiarito al dibattimento (sentenza, pag. 71). Nemmeno si ravvisa
contraddizione, stando alla sentenza impugnata, nell'esternazione di __________
al Magistrato dei minorenni (audizione del 12 luglio 2002) di “fregarsene”
dell'erba poiché per lei il problema era rappresentato dalle minacce alla
famiglia. In realtà quell'affermazione, mai più ripetuta, era da mettere in
relazione a una domanda che già suggeriva la risposta. Il Magistrato dei
minorenni le aveva appena detto, infatti, che non capiva come mai continuasse a
tornare a __________ perché egli, avesse dovuto scegliere fra una accesa lite
con la madre o subire abusi, avrebbe certamente optato per la prima. Al che
__________ non poteva che aderire. D'altro canto, ha soggiunto la Corte, la
giovane a quel momento non aveva argomenti a sostegno di una tesi diversa,
poiché aveva capito che per finire la madre credeva al suo racconto. Per contro,
quando lo zio la minacciava, __________ si trovava in una situazione diversa,
dato che allora i suoi rapporti con la madre erano conflittuali (sentenza, pag.
71 seg.).
Quanto al
secondo argomento della difesa, stando al quale __________ non può essere
creduta circa le minacce subite, dal momento che l'imputato non è incline a
comportamenti del genere, la Corte è stata di diverso avviso. Essa ha rilevato
infatti come __________ abbia sempre descritto lo zio alla stregua di un uomo
deciso, caparbio, determinato, un soggetto che vuole sempre avere ragione, che
non accetta di essere contrariato e che, dandosene il caso, alza la voce. A
giusta ragione __________ ha ritenuto credibili perciò le minacce da lui proferite
(sentenza, pag. 72). Tanto meno i giudici hanno tutelato l'obiezione
dell'accusato, secondo cui la nipote non aveva motivi di timore, essendo egli
suo confidente e amico. Se talvolta egli si metteva allo stesso lavello della
ragazza, ha rilevato la Corte, ciò avveniva unicamente nell'ambito di una
precisa strategia di avvicinamento nei momenti in cui ne raccoglieva le
confidenze, le ordinava alcolici e le procurava la droga. Per il resto egli
conservava però strettamente la sua autorità (sentenza, pag. 72 seg.).
Vagliando
l'ulteriore obiezione, secondo cui __________ non è credibile perché non ha
saputo ricordare bene nemmeno la prima violenza, la Corte osservato invece che
la giovane ha sempre saputo situare perfettamente quell'episodio nell'agosto
del 2000, nel primo fine settimana dopo il compleanno della madre. Pur dando
atto che in un primo tempo __________ aveva affermato come quella sera essi
avessero raggiunto __________ dopo essersi fermati al bar __________, mentre in
aula essa ha precisato che in quella occasione essi non si sarebbero recati a
casa di __________, la Corte ha ritenuto che tale ripensamento non invalida la
credibilità della ragazza, determinante essendo la costante collocazione
dell'episodio nel tempo, senza riguardo a contorni difficili da ricordare per
il tempo trascorso e il reietrato e non indifferente consumo di marijuana.
Richiamate sentenze emanate in casi analoghi, la Corte ha poi considerato ai
limiti della temerarietà l'obiezione della difesa, secondo cui la prima
violenza nemmeno poteva essere consumata così come descritta, poiché
all'interno di una VW “Golf” sarebbe mancato lo spazio per compiere un'azione
simile (sentenza, pag. 73).
- Sempre nel motivare la credibilità di __________, la Corte di assise
si è soffermata anche sulla descrizione – importante – data dall'adolescente
dell'organo genitale dell'imputato. Essa ha ricordato che nel durante l'ultima
audizione davanti al Magistrato dei minorenni __________ ha disegnato un pene
con due testicoli e, a fianco di uno di essi, vicino all'attaccatura, una sfera
più piccola. In aula la stessa __________ ha spiegato di avere scoperto la
particolarità al tatto, mentre a prima vista si nota soltanto un testicolo più
grande. In tal modo la ragazza ha fornito – per la Corte – una descrizione
praticamente identica a quella del patologo, riferendo di un particolare che
non poteva sicuramente avere appreso con tanta minuzia durante le cene in cui
si scherzava sulla questione. Che la ragazza non abbia notato la cicatrice sul
membro è irrilevante, trattandosi di una cicatrice piccolissima i cui bordi si
appianano quando il membro è in erezione. Inoltre gli abusi venivano compiuti o
al buio o in una camera oscurata (sentenza, pag. 74).
La Corte
non ha disconosciuto, per altro, che qualche volta la ragazza ha mentito, ma ha
soggiunto che le bugie non sono state raccontate per malanimo (sentenza, pag.
74 seg.). La Corte non ha ritenuto nemmeno di scorgere nelle precoci esperienze
trasgressive della giovane motivo di riserbo, avendone essa medesima parlato
spontaneamente agli inquirenti (sentenza, pag. 75). Né essa ha ritenuto fondato
l'argomento secondo cui __________ non è credibile perché, fosse vero quanto da
lei preteso, sua zia se ne sarebbe senz'altro accorta e, in ogni modo, lei non
sarebbe più tornata spontaneamente a __________. I giudici hanno rilevato che
la ragazza tornava dallo zio o perché mandata dalla madre, la quale se ne accomodava,
convinta dall'accusato che ciò facesse piacere alla figlia, o perché
condizionata dalla paura che lo zio rivalesse alla madre la cattiva abitudine
di fumare erba (sentenza, pag. 76).
-
Al credibile e coerente racconto della ragazza – ha continuato la
Corte – l'imputato ha contrapposto solo allegazioni menzognere o inverosimili,
negando tutto il possibile e ammettendo unicamente quanto risultava
dall'istruttoria, e anche allora cercando fino all'ultimo di temperare le sue
ammissioni. Riepilogate le circostanze in cui egli avrebbe mentito o
minimizzato il suo coinvolgimento per quanto attiene alle accuse di infrazione
alla legge federale sugli stupefacenti e alla ripetuta somministrazione a fanciulli
di sostanze pericolose, i primi giudici hanno accertato che, oltre a procurare
alla nipote alcolici e marijuana, l'imputato ha compiuto atti sessuali
valendosi della sua forza fisica e della minaccia. Minaccia cui associava
l'autorità derivantegli dalla sua posizione di adulto e zio, approfittando per
di più del torpore e della spossatezza in cui si trovava la ragazza dopo avere
fumato lo stupefacente che egli le offriva in vista di compiere gli abusi
(sentenza, pag. 79).
-
Il ricorrente fa valere anzitutto che, per quanto attiene alla prima
violenza asserita dalla nipote, in tre successive audizioni davanti al
Magistrato dei minorenni quest'ultima ha collocato l'episodio la sera della
visita ad __________, salvo pretendere al dibattimento che ciò risale a un momento
diverso. Il che dimostra l'inattendibilità della ragazza. In un primo momento
costei aveva infatti dichiarato che dopo un consumo di marijuana avvenuto
subito dopo cena nei pressi della stazione, i due sarebbero andati da
__________ per rifornirsi di canapa, circostanza confermata dallo stesso
__________ nel proprio verbale del 3 luglio 2002. La circostanza che egli
medesimo e __________ si fossero recati da __________ per procurarsi droga
dimostra che a quel momento essi non ne avevano. Il fatto poi che __________ abbia
dichiarato che in casa conservava unicamente il residuo di un precedente consumo
e che quella sera i presenti avevano preparato un piccolo spinello fumato insieme
dimostra che tanto lui quanto __________ non avevano potuto procacciarsi altra
droga. Nella versione fornita da __________ agli inquirenti, sempre secondo il
ricorrente, dopo il consumo di altra canapa a casa di __________, essi si
sarebbero nuovamente recati presso la stazione di __________, dove avrebbero
fumato ancora. Tale versione non sarebbe però assolutamente credibile, dal
momento che __________ non è stata in grado di spiegare dove si sarebbero
procurati la marijuana dopo avere lasciato la casa di __________. __________ –
prosegue il ricorrente – ha persino dichiarato che quella sera essi avevano
fumato molto e che lei era “stona presa”, ma ciò è impossibile, dato che essi
non potevano avere altra sostanza da fumare. Ciò nonostante, la prima Corte ha
prestato fede al racconto di __________ in aula, ove la ragazza ha collocato il
periodo in cui sarebbe avvenuta la prima violenza carnale poco dopo il
compleanno della madre e non più la sera in cui è avvenuta la vista ad
__________. Trattasi di nuovo, a mente del prevenuto, di un'ulteriore
circostanza che non rende credibile il racconto della nipote.
L'argomentazione,
oltre che prolissa, è infruttuosa. Il ricorrente trascura infatti che i primi
giudici non hanno mancato di domandarsi se __________ potesse ancora essere
creduta pur avendo preteso per la prima volta in aula che molto verosimilmente
la prima violenza carnale non si è consumata la sera della visita ad __________
per procurarsi droga. Per finire tuttavia la Corte ha ritenuto l'incongruenza
ininfluente, attribuendola al tempo trascorso e agli effetti dovuti al reiterato
consumo di droga, tanto più che per il resto il racconto della giovane appariva
costante e lineare (consid. 11 che precede, con riferimento alla pag. 73 della
sentenza impugnata). Perché, argomentando in tal modo, la Corte sarebbe
trascesa nell'arbitrio il ricorrente non spiega. Donde l'inammissibilità della
critica, insufficientemente motivata.
A parere
del ricorrente appare quanto meno strana la dinamica della prima violenza,
indipendentemente dal fatto che sarebbe stato difficile consumare il crimine
all'interno di una VW “Golf” per mancanza di spazio (sentenza, pag. 74).
__________ – egli opina – ha raccontato infatti di essere stata prima
spogliata, poi che egli si sarebbe spogliato a sua volta, infilandosi un
preservativo (ancorché su questo punto essa non sia stata del tutto sicura), e
che infine egli l'avrebbe afferrata per le braccia e violentata. La ragazza ha
anche dichiarato di avere cercato di respingerlo al momento in cui egli si
sarebbe avventato su di lei cercando di penetrarla. Nessuna resistenza però
essa ha opposto in precedenza. Dopo di ciò, entrambi avrebbero fatto rientro a
casa e la nipote sarebbe andata a letto. Sua moglie, che era solita mettere
personalmente a letto la nipote tutte le sera in cui essa si trovava a __________,
non ha però notato nulla. Trattasi di un'ulteriore circostanza che rende il
racconto della giovane inattendibile. Di chiara connotazione appellatoria,
l'argomento è tuttavia improponibile in un ricorso per cassazione fondato sul
divieto dell'arbitro, ove occorre non solo adombrare dubbi e perplessità, ma
motivare la manifesta insostenibilità del convincimento espresso dalla Corte.
Ciò che nella fattispecie non è il caso.
-
Il ricorrente asserisce che secondo la Corte di assise egli avrebbe
ottenuto il silenzio della nipote grazie alla minaccia di rivelare alla madre
di __________ che quest'ultima fumava spinelli. Anche tale asserto non sarebbe
però plausibile, ove appena si pensi che nel suo verbale del 12 luglio 2002 la
ragazza ha riferito al Magistrato dei minorenni come della droga non le
importasse nulla e che la preoccupava se mai la non meglio precisata minacca
alla famiglia, giustificazione però a sua volta inverosimile. Donde un altro
arbitrio nell'accertamento dei fatti. Ancora un volta il ricorrente trascura
tuttavia che la Corte non ha mancato di rilevare come, pur avendo fatto
dipendere a un certo momento la sua accondiscendenza dalla minaccia di informare
la madre del reiterato suo consumo di droga, la ragazza abbia in seguito
preteso di avere ceduto perché lo zio minacciava la famiglia. I giudici hanno
spiegato in ogni modo perché l'incongruenza non era determinante, soggiungendo
che la giovane ha sempre parlato sia della minaccia relativa al fumo sia di
quella rivolta alla famiglia, ancorché quest'ultima sia rimasta a uno stato
latente. La Corte ha poi fatto dipendere l'esternazione della nipote di
“fregarsene dell'erba” dal contesto in cui era stata posta la domanda e dal
rispetto dell'adolescente per l'interrogante (sentenza, pag. 71). Perché tale
ragionamento sarebbe arbitrario, il ricorrente non spiega (sopra, consid. 11).
Ancora una volta le sue censure si revelano pertanto inammissibili.
-
Il ricorrente fa notare che, stando al racconto di __________, la
stessa minaccia sarebbe stata da lui proferita anche ai fini della seconda
violenza, compiutasi nella sua casa di __________. Se non che, pure tale
racconto sarebbe contraddittorio e la Corte sarebbe caduta ulteriormente in
arbitrio credendo alla nipote. Nel verbale del 5 agosto 2002 costei ha
dichiarato in effetti che l'approccio sarebbe avvenuto in sala, quando egli si
sarebbe seduto accanto a lei e avrebbe cominciato a toccarle le gambe, per poi
spogliarla e denudarsi a sua volta. Dopo di che entrambi sarebbero saliti in
camera da letto ed egli avrebbe consumato l'abuso, munito di preservativo. A
quest'ultimo riguardo la ragazza si sarebbe però nuovamente contraddetta, avendo
raccontato che egli sarebbe sceso in macchina a prendere il profilattico
(verbale del12 luglio 2002), salvo affermare in seguito (verbale del 5 agosto
- che talvolta egli teneva i preservativi sul comodino, oppure interrompeva
l'atto e scendeva a prenderli in automobile. Nessuna delle due versioni sarebbe
però credibile, non essendo immaginabile che dopo essersi spogliato e avere
iniziato l'atto, egli possa essersi interrotto ed essere sceso in macchina a
prendere i preservativi per poi risalire in camera. Ancor meno credibile appare
il fatto che egli tenesse i preservativi sul comodino, giacché con la moglie
egli non faceva uso di alcun contraccettivo. Per il ricorrente, un'ulteriore
contraddizione nel racconto di __________ si riscontra laddove essa dichiara,
nel medesimo verbale, di non sapere dove lo zio gettasse i preservativi, mentre
in aula essa ha detto che egli buttava i preservativi nella spazzatura della
cucina, dopo averli avvolti in un pezzo di carta.
In realtà
il ricorrente si avvale di assunti palesemente appellatori, inammissibili in un
ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio, e sorvola sul fatto
che i primi giudici non hanno mancato di riportare le dichiarazioni in cui la
ragazza si è contraddetta o ha riferito particolari poco plausibili (sentenza,
pag. 54 a 56; sopra, consid. 10). I giudici hanno anche illustrato tuttavia
perché, ciò nonostante, hanno ritenuto __________ credibile, rilevando che le
indicazioni di lei sul posto in cui lo zio acquistava i preservativi (il
distributore al bar __________), sul tipo di confezione e sul vano nella
plancia dell'automobile in cui lo zio conservava i profilattici hanno trovato
puntuale e logico riscontro (sentenza, pag. 69). Certo, al Magistrato dei
minorenni la ragazza ha detto che qualche volta i preservativi si trovavano già
sul comodino, mentre in altri interrogatori ha dichiarato che lo zio andava a
prenderli in macchina. La divergenza non basta tuttavia, quanto meno sotto il
profilo dell'arbitrio, per giudicare inaffidabile la ragazza nel suo complesso.
Ancora una volta la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.
- Il ricorrente si sofferma sulla spiegazione data dalla Corte ai motivi
che hanno indotto __________ a tornare a __________ dopo i primi abusi. Egli
rileva che, stando alle dichiarazioni di __________, dopo il secondo atto
sessuale egli avrebbe preso a cercarla con insistenza, minacciandola nel caso
in cui non l'avesse assecondato. Se non che, un'ipotesi del genere non trova
alcun conforto agli atti. La Corte – continua il ricorrente – ha tentato di
trovare un punto di riscontro nella testimonianza della madre della ragazza, la
quale ha dichiarato che egli l'aveva chiamata a casa, dicendole che __________
desiderava raggiungerlo. Ma questo solo fatto non dimostra che la richiesta
provenisse esclusivamente da lui e non dalla nipote, la cognata medesima avendo
ammesso di non sapere se la richiesta fosse stata precedentemente avanzata da
lui. La testimonianza di lei non confermerebbe perciò le insistenti richieste
di invitare la nipote a __________.
Dalla
sentenza impugnata si evince che, dopo il secondo rapporto sessuale, l'imputato
ha cercato insistentemente la nipote, chiamandola quando sapeva che essa era
sola a casa. Inoltre si è attivato perché __________ lo raggiungesse a
__________ anche parlando con la madre di lei, dicendole che la ragazza gli aveva
chiesto se poteva andare da lui (cosa non vera) e che a lui andava bene. La
Corte ha quindi riportato il verbale in cui la madre di __________ ha riferito
che lo zio l'aveva affettivamente chiamata a casa, dicendole che __________
desiderava trascorrere il fine settimana a __________, pur dando atto di non
avere verificato se il cognato dicesse la verità, non avendo motivo per non
credergli. Essa ha soggiunto altresì che __________ le aveva confermato di
voler andare a __________ dagli zii. Sta di fatto che, così, in un modo o
nell'altro __________ si è ritrovata regolarmente a __________, un po' perché
alla madre faceva comodo (essa lavorava in una gelateria con turni di lavoro
anche il sabato e la domenica), un po' per paura che lo zio attuasse le minacce
(sentenza, pag. 46 seg.). Quanto alla tesi secondo cui il ripetuto ritorno di
__________ a __________ deporrebbe contro i pretesi abusi sessuali, la Corte ha
sottolineato che in realtà la ragazza non si recava a __________ del tutto
spontaneamente, ma perché la madre la mandava dagli zii per essere libera o lavorare,
o perché il ricorrente sollecitava la visita, dicendo alla cognata che
__________ voleva raggiungerlo, senza che quest'ultima si sentisse in dovere di
verificare. Senza contare che a volte lo stesso ricorrente telefonava a
__________ quando era sola in casa, minacciandola di riferire alla madre circa
il ripetuto consumo di canapa. Ciò posto, ha concluso la Corte, __________
andava a __________ perché non vedeva alternativa (sentenza, pag. 76; sopra,
consid. 12). Ancora una volta il ricorrente non spiega per quali ragioni
l'opinione della prima Corte sarebbe non solo opinabile, ma chiaramente
insostenibile. Il ricorso disattende ulteriormente, perciò, i requisiti che
deve adempiere una doglianza di arbitrio.
-
Il ricorrente ribadisce che la credibilità di __________ sarebbe
scossa dalle differenti versioni da lei date sui motivi che l'avrebbero spinta
a tornare a __________ (minaccia di rivelare alla madre il suo ripetuto consumo
di marijuana, stando a una prima versione, minacce rivolte alla famiglia,
stando a una seconda). Sta di fatto che, pur confrontandosi a questo riguardo
con la motivazione addotta dalla Corte, egli non apporta alcun elemento
suscettibile di far apparire la sentenza impugnata come arbitraria, esaurendosi
egli nel riaffermare il proprio punto di vista. Il ricorrente si sofferma dipoi
sul considerando 16.7 della sentenza impugnata relativo alle dichiarazioni di
__________ sulle ragioni che l'avrebbero indotta a credere che lo zio potesse
mettere realmente in pratica le minacce, affermando che l'episodio evocato
dalla ragazza circa una sua lite con un vicino di casa non basta per farlo
apparire come un soggetto temibile. Ma ciò non significa ancora che la Corte si
sia sospinta nell'arbitrio accertando come __________, allora dodicenne, avesse
ragioni soggettive per paventare l'attuazione delle reiterate minacce, soprattutto
dopo l'impressione che si era fatta sul carattere di lui, dopo avere assistito
a un furente litigio con un vicino di casa (sentenza, pag. 72).
-
Riferendosi al considerando 16.8 della sentenza impugnata, il
ricorrente assevera che i racconti di __________ sulle modalità dei pretesi
abusi sessuali sono il frutto della narrazione della giovane e non trovano
riscontro alcuno negli atti istruttori. Egli rileva anzitutto che, per quanto
riguarda l'uso di preservativi, al dibattimento __________ ha reso una nuova
versione, contraddicendo ancora una volta quanto detto in precedenza, in specie
nell'audizione del 5 agosto 2002 quando ha dichiarato che non sapeva dove lo
zio gettasse i profilattici. In aula essa ha dichiarato invece che egli li
buttava, avvolti in una carta, nel cestino della cucina, affermando inoltre –
contrariamente a quanto dichiarato – che egli non teneva preservativi in casa.
Già si è visto tuttavia che argomentando in questo modo il ricorrente dimentica
i motivi che hanno convinto i primi giudici a ritenere credibile __________:
l'esistenza al bar __________ del distributore di preservativi, la confezione
descritta, la logica del nascondiglio (sopra, consid. 12 e 17; sentenza, pag.
69 seg.). Il ricorrente soggiunge che in ogni modo il riferimento al
distributore situato al bar __________ non è rilevante, dato che entrambi
frequentavano regolarmente quel locale e che __________ ha dichiarato di avere
intrattenuto nel 2002 almeno tre relazioni con ragazzi diversi. Secondo quanto
dichiarato dal gerente del bar __________, inoltre, il noto distributore si
trova nell'atrio della toilette, di modo che poteva essere usato indifferentemente
da uomini o donne, compresa la stessa __________. Di natura eminentemente
appellatoria, l'argomentazione sfugge però a un esame di merito.
-
Richiamato il considerando 17 della sentenza di assise, il ricorrente
rimprovera alla prima Corte di essere caduta in un ulteriore arbitrio e di
avere disatteso il principio in dubio pro reo negandogli credibilità per
avere egli inizialmente negato tutto il possibile e ammesso in seguito
l'indispensabile. Nel motivare la critica però il ricorrente si limita a
ricordare le sue dichiarazioni che hanno trovato conforto negli atti del
processo o i fatti da lui ammessi, senza indicare quali singoli accertamenti
discendano da un'arbitraria valutazione delle prove e senza confrontarsi con le
diffuse considerazioni in base alle quali i primi giudici hanno concluso che,
in definitiva, alla versione della ragazza egli ha saputo soltanto contrapporre
bugie, dichiarazioni inverosimili o di comodo (sentenza, pag. 77 a 79,
totalmente ignorate nel ricorso). Così com'è formulato, il ricorso costituisce
in realtà un atto di appello rivolto a un'autorità munita di piena cognizione
anche nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove.
-
Asserisce il ricorrente che alle pag. 51 segg. (consid. 17.3 a 17.7)
della sentenza impugnata la Corte, soffermandosi sulla particolarità anatomica
del terzo testicolo, è pervenuta una volta ancora a conclusioni del tutto
arbitrarie e insostenibili, fondate sulle mere dichiarazioni di __________. Se
non che, egli si limita una volta di più a prospettare il suo personale punto
di vista sulla questione. Egli disquisisce liberamente sul significato
attribuibile ad alcune precisazioni della ragazza al pubblico dibattimento, su
quello di alcune constatazioni del perito giudiziario dott. __________ e su
alcune testimonianze, senza però lontanamente dimostrare la manifesta insostenibilità
delle argomentazioni addotte dalla Corte a sostegno del convincimento secondo
cui __________ non poteva avere notato il particolare dello scroto se non
durante le pratiche sessuali, non certo durante le scherzose conversazioni
ricordate nel ricorso (sopra, consid. 12). Anche al proposito il gravame è
destinato perciò all'insuccesso.
-
Per
quanto attiene alla credibilità sua e della ragazza, il ricorrente si duole di
arbitrio poiché la Corte avrebbe sottovalutato i travagliati trascorsi
adolescenziali di __________. La critica non può essere condivisa. Gli stessi
giudici non hanno mancato di porre in risalto i difficili trascorsi di
__________, segnatamente le sue vicessitudini con la madre, il suo collocamento
in una struttura per adolescenti problematici (PAO) e la furibonda lite con la
madre stessa, che ha di poco preceduto le rivelazioni a un educatore del
centro. La Corte non ha creduto però alla ragazza per la sua infanzia
difficile, bensì per la sofferenza e l'angoscia che hanno indotto __________
alle confidenze e nella reazione di sgomento che ne è seguita, con fuga
dall'istituto e rivelazioni a un assistente sociale cui si era già rivolta in
passato. La censura cade dunque nel vuoto. Il ricorrente scorge ulteriore
arbitrio, invero, nel convincimento della Corte, secondo cui la credibilità di
__________ sarebbe confortata dal fatto che in quattro audizioni davanti al
Magistrato dei minorenni e poi in aula essa ha mantenuto la stessa versione dei
fatti e insiste nel sostenere che, per contro, nei vari interrogatori
__________ ha più volte modificato la propria versione. L'argomento, come
visto, non è di alcun giovamento (sopra, consid. 11).
Soggiunge il ricorrente che per i primi giudici __________ sarebbe
credibile poiché non lo ha accusato di tutto, nemmeno di averla iniziata al
fumo, trascurando che essa neppure poteva muovergli quest'ultima accusa, essendo
già stata coinvolta nel gennaio del 2002 insieme con alcuni compagni di scuola
in un'inchiesta per stupefacenti. Il rilievo è inconferente. I primi giudici
per vero non hanno ricordato soltanto che __________ non ha accusato lo zio di
averla iniziata al fumo, ma anche di non avere abusato di lei ogni fine
settimana e anche di non avere sempre preteso tutto (sentenza, pag. 66). Il
ricorrente lamenta arbitrio anche perché la Corte ha ravvisato un elemento di
credibilità a favore di __________ nel fatto che questa abbia risposto con
prontezza alle domande che le venivano poste, anche a quelle che non poteva
prevedere. Dimenticando però, egli opina, che se in aula __________ non ha
avuto esitazione nel rispondere alla domanda su dove lo zio tenesse i preservativi,
dicendo che li metteva sul comodino, tale versione era la terza versione data
dalla ragazza. La quale in un primo momento aveva essa dichiarato che egli
teneva i profilattici in automobile e che interrompeva le pratiche sessuali per
andarli a prendere, salvo dichiarare in un secondo tempo che i contraccettivi
stavano sul comodino. Già si è visto però che l'argomento non ha pregio (sopra,
consid. 10 e 17).
-
Quanto
agli elementi oggettivamente verificabili sui quali la prima Corte ha fondato
il convincimento circa la credibilità di __________, il ricorrente assume che
le circostanze riferite dalla ragazza erano già state indicate, almeno mutatis
mutandis, da lui medesimo o avevano trovato riscontro già molto tempo prima
che fosse aperto il procedimento a suo carico, oppure si limitano a indizi su
fatti totalmente estranei ad abusi sessuali. Desumere da ciò, come ha fatto la
Corte, la credibilità di __________ sui pretesi abusi è arbitrario. L'argomento
è specioso. Il puntuale riscontro trovato da determinate affermazioni della
ragazza (sentenza, pag. 67 segg.) non basta, evidentemente, a comprovare le
accuse di lei. Considerando però tale circostanza, insieme con le altre, al
momento di valutare la sua credibilità non denota arbitrio di sorta.
-
Il
ricorrente ricorda come la stessa Corte di assise abbia riconosciuto la
mancanza di riscontri oggettivi sulle accuse riguardanti gli abusi sessuali
(sentenza, pag. 69) e fa valere che gli elementi su cui essa ha fondato il
giudizio di colpevolezza non sono né indizianti né tanto meno probanti. I
particolari che, stando alla Corte, la ragazza non può avere inventato (come
l'accenno al fatto che egli ritraesse il piumone dal letto matrimoniale e coprisse
il lenzuolo con un asciugamano) in realtà sono poco significativi, in campo
sessuale __________ avendo un bagaglio di esperienze non lontanamente
paragonabile a quello di un adolescente qualsiasi, soprattutto dopo almeno tre
relazioni con ragazzi più grandi di lei. Benché non sia dato di sapere dove e
come avvenissero tali rapporti sessuali, è estremamente probabile che durante
le vacanze sciistiche essi si compissero nella camera ove i giovani
alloggiavano durante il corso e dove era buona regola non lasciare tracce.
L'argomentazione è di un'appellatorietà flagrante e va dichiarata inammissibile
già di primo acchito. Il ricorrente contesta altresì che le dichiarazioni di
__________ siano sorrette da una logica interna e da una costante permanenza
del tempo, ma nel motivare il suo dissenso perde nuovamente di vista il
limitato potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale
nell'ambito di un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. Onde, una volta
ancora, l'irricevibilità della critica.
-
Per
il ricorrente assumono particolare importanza, nella fattispecie, la
personalità e il carattere della nipote. Egli rammenta anzitutto che la Corte
medesima ha ritenuto inutilizzabile il referto presentato dai dottori
__________ e __________, ciò che inficia già di per sé in modo irreparabile
l'opinione dai primi giudici. Le dichiarazioni contraddittorie di __________,
non suffragate da una valutazione medica sullo stato di salute della ragazza né
da una perizia di credibilità, non sono sufficienti per fondare un giudizio di
colpevolezza. Giudicando privo di valore il noto referto, ma prestando fede
ugualmente alle sole dichiarazioni della ragazza, la Corte ha accertato i fatti
in maniera superficiale e arbitraria. In realtà la Corte non si è spinta a
tanto. Espunto dagli atti il citato referto, i giudici hanno valutato essi
medesimi la credibilità della giovane facendo capo a una puntigliosa indagine,
seria e approfondita (consid. 20), su cui il ricorrente sorvola completamente.
Invero il ricorrente sottolinea che una perizia di credibilità si impone soprattutto
ove sia diano dichiarazioni di ragazzi frammentarie o difficilmente
interpretabili, ove esistano seri indizi di problemi psicologici o, ancora,
ove elementi concreti inducano a sospettare che la presunta vittima sia stata
influenzata da terzi (DTF 129 IV 179 consid. 2.4). Una perizia siffatta, egli
soggiunge, può essere chiesta anche nel caso in cui il soggetto denoti
particolarità nella persona o nello sviluppo (DTF 128 I 81 consid. 2). E
__________ – secondo lui – ha messo in luce caratteristiche indicative di una
possibile patologia, trattandosi di una ragazza con un passato tormentato,
fatto di abbandoni e di un rapporto estremamente conflittuale con la madre, al
punto da dover essere collocata prima in una famiglia affidataria e poi al __________.
Per di più, la ragazza aveva cominciato a scappare da casa già alla fine della
quinta elementare per andare in giro con amici più grandi nei bar di
__________, dandosi al fumo e, dopo la prima media, agli spinelli.
Le
motivazioni del ricorso non mancano di far riflettere, ma non bastano per
ritenere che, rinunciando a esperire un'altra perizia, i primi giudici siano
caduti in un arbitrario apprezzamento anticipato delle prove. Né si può dire
che essi abbiano valutato con arbitrio le prove assunte reputando che
__________ non presentasse disturbi della personalità o di sviluppo tali da
indiziare patologie o, più in genere, difficoltà psicologiche che potrebbero
averla condizionata nei suoi interrogatori, specie davanti alla Corte di
assise, al punto da richiedere un referto specialistico di credibilità.
Infondato, al riguardo il ricorso è perciò destinato all'insuccesso. Il
ricorrente sostiene altresì che il ripetuto e massiccio consumo di marijuana da
parte della ragazza impone ulteriore cautela nel valutare la credibilità di
lei, specie trattandosi di una tredicenne. Richiamato un articolo apparso sulla
Tribuna medica ticinese n. 66 del febbraio 2001 in cui si trattano gli
effetti causati dal consumo di droghe, in particolare per quanto riguarda
l'insorgenza di malattie mentali, il ricorrente assevera che il difficile trascorso
di __________ unito a un altrettanto difficile presente caratterizzato da un
massiccio e precoce consumo di canapa imponeva un'accurata analisi della
lettura mentale di lei per scartare eventuali quanto possibili disturbi
mentali. Rinunciando a ciò, la Corte ha accertato i fatti in modo incompleto e
quindi arbitrario. Se non che, così argomentando, il ricorrente dà per
acquisito in base al suo personale convincimento che la ragazza sia soggetta a
disturbi mentali dovuti al consumo di marijuana, senza però indicare alcun
elemento concreto che faccia apparire determinate dichiarazioni come
conseguenti a turbe causate dal fumo della canapa. Anche in proposito il
ricorso non è destinato perciò a miglior sorte.
-
Il
ricorrente afferma che, scartando il referto predetto e condannandolo
unicamente sulla base delle dichiarazioni della nipote, la Corte ha trascurato
anche il principio in dubio pro reo. Ora, tale principio è un corollario
della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2
CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove
sia l'onere probatorio. Per quel che è dell'onere probatorio, esso impone alla
pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo
di dimostrare la propria innocenza. Al riguardo la Corte di cassazione e di
revisione penale fruisce – come il Tribunale federale – di libero esame (DTF
127 I 38 consid. 2 pag. 40, 124 IV 86 consid. 2a pag. 87). Per quanto concerne
invece la valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo significa
che il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie
più sfavorevole all'imputato quando, a una valutazione non arbitraria del
materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui la fattispecie si è
verificata. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un
assoluto convincimento. Dubbi teorici sono sempre possibili. Il principio è
disatteso quando il giudice avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e
oggettiva delle prove, dubbi rilevanti sulla colpevolezza (DTF 127 I 368
consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag.
40). Nella fattispecie il primo giudice non ha condannato il ricorrente per non
avere recato la prova della propria innocenza, né lo ha riconosciuto colpevole
quantunque una valutazione non arbitraria delle risultanze del processo
lasciasse sussistere dubbi rilevanti. Anche sotto questo profilo il ricorso
risulta dunque privo di consistenza.
-
Da
ultimo il ricorrente si duole che non gli sia stata riconosciuta una scemata responsabilità
dovuta al consumo di marijuana. In concreto la Corte ha scartato l'applicazione
dell'art. 11 CP, rilevando che l'imputato fumava molto meno della nipote, limitandosi
a qualche tiro. Nell'ipotesi più favorevole, essa si è dipartita dal presupposto
che prima di passare alle pratiche sessuali egli fumasse uno spinello. E i più
recenti studi sugli effetti della canapa paragonano l'effetto di uno spinello a
quello di un'alcolemia compresa fra 0.7 e 1 g ‰ (Rapporto 16 maggio 2003 sul
problema della canapa in Ticino del gruppo di lavoro istituito dal Consiglio di
Stato con risoluzione del 18 febbraio 2003, pag. 25 seg., in particolare pag.
28), che tuttavia – secondo giurisprudenza (DTF 122 IV 49) – non integra gli
estremi di una scemata responsabilità. Tanto meno ove si consideri che nel suo
referto il perito psichiatrico dott. __________ conferma di non avere notato
nel soggetto “segni patologici indotti dalla sostanza psicoattiva” né
disturbi della condotta che possano essere spiegati con l'uso della canapa
(sentenza, pag. 84 seg.).
a) Il
ricorrente censura di arbitrio l'accertamento secondo cui egli fumava poco, la
stessa __________ avendo dichiarato invece nel verbale dell'11 giugno 2002 che
entrambi fumavano molto, lui almeno un paio di spinelli al giorno e lei molto
di più. Rievocando il primo atto di violenza, __________ stessa ha ribadito come
quella sera si fosse fatto abbondante uso di stupefacente, e analogamente la
ragazza si è espressa nel suo verbale del 5 agosto 2002. La premessa da cui si
è diparita la Corte non trova perciò alcuna conferma negli atti e viola una
volta ancora il principio in dubio pro reo. La censura è infondata. È
vero che nel suo verbale dell'11 giugno 2002 __________ ha dichiarato che lei e
lo zio fumavano molto, lui un paio di spinelli al giorno, lei molto di più
(pag. 21). Resta il fatto però che il ricorrente si limitava a “un paio di
spinelli” o – come la ragazza ha precisato in aula – a “qualche tiro”. Quanto
alle dichiarazioni di __________ circa il primo abuso, già si è visto che il
preteso forte consumo di marijuana dopo la visita ad __________ è inesatto,
dato che quel primo abuso si situa in un altro momento (sopra, consid. 11). La
Corte non è quindi incorsa in arbitrio accertando un consumo, di marijuana da
parte dell'accusato, non atto a giustificare l'applicazione dell'art.11 CP. Del
leggero intontimento dovuto al fumo di qualche spinello la Corte di assise ha
comunque tenuto conto, nel quadro dell'art. 63 CP, ai fini della commisurazione
della pena (sentenza, pag. 86).
b) Il ricorrente considera poi insostenibile paragonare l'effetto di
uno spinello a quello di un'ebrietà leggera, invocando di nuovo lo studio
pubblicato sulla Tribuna medica ticinese n. 66 del 21 febbraio 2001,
pag. 99 segg., redatto dal farmacista cantonale aggiunto, in cui si illustrano
gli effetti dovuti al consumo di marijuana e si sottolinea, quanto a tossicità
e pericolosità, come un consumo anche occasionale e controllato di canapa da
parte di adulti sani sia ancora più rischioso del consumo di alcol e tabacco. A
parte il fatto però che nella citata pubblicazione l'autore si limita a
precisare come l'ingestione di moderate quantità di alcol non modifichi lo
stato di coscienza, mentre il consumo di uno spinello provochi sempre
un'alterazione (ed è quanto il consumatore cerca), senza indicarne però le
proporzioni, il ricorrente non spiega perché la Corte sarebbe caduta in
arbitrio accertando che l'effetto di uno spinello può essere assimilato a quello
di un'alcolemia compresa tra 0.7 e 1 g ‰. Né egli pretende che, sulla base di
tale constatazione, la Corte abbia violato l'art. 11 CP. Senza dimenticare che
una scemata responsabilità non è stata riscontrata nemmeno dal perito giudiziario,
cui a torto il ricorrente rimprovera di essersi fondato sulla versione da lui
fornita anziché sui ben più importanti consumi di marijuana riferiti da
__________. In realtà, quest'ultima ha ripetuto che egli soleva consumare canapa
in misura ben più modesta della sua.
-
Se ne
conclude in ultima analisi che, nella misura in cui è ammissibile e non è divenuto
senza oggetto (in seguito alla prescrizione dell'azione penale relativa a parte
della contravvenzione riguardante la legge federale sugli stupefacenti), il
ricorso va parzialmente accolto e l'imputato prosciolto dall'accusa di contravvenzione
alla legge federale sugli stupefacenti per i consumi intervenuti dal 21 maggio
al 26 giugno 2002. Il venir meno del dispositivo n. 1.1.5 della sentenza
impugnata, riferito a fatti del tutto marginali, non giustifica una nuova
ricommisurazione della pena (art. 296 CPP). Pur considerando l'esito
dell'attuale giudizio, la condanna a 6 anni di reclusione, non contestata in sé
dal ricorrente, non viola in effetti i principi degli art. 63 e 68 n. 1 CP, né
appare la risultante di un eccesso o abuso del potere di apprezzamento.
-
Gli oneri processuali sono commisurati alla soccombenza pressoché
integrale del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà alle parti civili
__________ e __________ fr. 1'000.– complessivi per ripetibili ridotte (art. 9
cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'azione penale relativa all'accusa di contravvenzione alla legge
federale sugli stupefacenti figurante nel dispositivo n. 1.1.5 della sentenza
impugnata è dichiarata prescritta per quanto riguarda i consumi di droga dal
settembre del 2001 al 21 maggio 2002. Limitatamente a questo punto, il
dispositivo n. 1.1.5 della sentenza impugnata è annullato.
-
Nella
misura in cui è ammissibile e non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è parzialmente
accolto nel senso che, in riforma del dispositivo n. 1.1.5 della sentenza
impugnata, il ricorrente è prosciolto dall'imputazione di contravvenzione alla
legge federale sugli stupefacenti per i consumi di droga dal 22 maggio 2002 al
26 giugno 2002. Per il resto il ricorso è respinto.
-
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 1'900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 2'000.–
sono
posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ e __________ fr.
1'000.– complessivi per ripetibili ridotte.
- Intimazione
a:
– __________,
c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico __________;
– Ministero
pubblico, via Pretorio 16, 6901 Lugano;
– Corte
delle assise criminali, 6901 Lugano;
– Comando
della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Ministero
pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, casella postale, 6528 Camorino;
– Dipartimento
della sanità e della socialità, Segreteria generale, 6501 Bellinzona;
– Ufficio
centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna;
– Direzione
del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv.
__________ (per le parti civili).
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è
avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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