AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2003.52
Data decisione, Autorità:
22.09.2003, CCRP
Incarto n.
17.2003.52
Lugano
22 settembre
2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Epiney-Colombo
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per
statuire sull'istanza di revisione del 3 settembre 2003 presentata da
(patrocinato dall’)
contro
Le sentenze
emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di
Bellinzona nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolta l'istanza di revisione;
- Il giudizio sulle
spese e sulle ripetibili.
Ritenuto:
in diritto: A. Con sentenza contumaciale del 13 dicembre 1999 il Pretore del
Distretto di Bellinzona ha dichiarato __________ autore colpevole di
trascuranza degli obblighi di mantenimento e lo ha condannato a 15 giorni di
detenzione da espiare, come pure al pagamento di fr. 49'602.– all'Ufficio di
sostegno e dell'inserimento, costituitosi parte civile. Ha ordinato inoltre la
revoca della sospensione condizionale della pena di 15 giorni di detenzione
inflitta all'imputato con sentenza del 22 aprile 1996 per lo stesso reato.
B. __________ ha chiesto il 20 giugno 2000 la revoca della sentenza contumaciale
(art. 277 cpv. 3 CPP) e ha invitato il Pretore ad aggiornare il dibattimento nella
seconda metà di settembre, date le assenze sue e del suo avvocato. Il Pretore
ha fissato però il dibattimento, il 21 giugno 2000, per il 3 agosto successivo.
Con lettera del 22 luglio 2000 il patrocinatore di __________, richiamato il contenuto
dell'istanza del 20 giugno precedente, ha reiterato per un rinvio del dibattimento,
precisando che in caso di rifiuto avrebbe rinunciato al mandato per
l'impossibilità di raggiungere il cliente. Con decisione del 24 luglio 2000 il
Pretore ha respinto l'istanza e ha avvertito l'imputato che in caso di mancata
comparizione al dibattimento del 3 agosto successivo la sentenza contumaciale sarebbe
divenuta definitiva.
C. Con sentenza del 3 agosto 2000 il Pretore, preso atto della rinuncia
al mandato da parte del patrocinatore e accertata l'assenza ingiustificata
dell'imputato al dibattimento, ha nuovamente dichiarato __________ autore
colpevole del reato ascrittogli, confermando quanto già deciso il 23 dicembre
1999. Mediante ricorso per cassazione del 31 agosto 2000 __________ ha
impugnato le sentenza del Pretore davanti alla Corte di cassazione e di
revisione penale, chiedendone l'annullamento e un nuovo processo. Il ricorso è
stato respinto dalla Corte con sentenza del 12 settembre 2000 (inc.
__________).
D. Con istanza del 28 marzo 2002 in lingua tedesca __________ ha
chiesto la revisione delle sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto
2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona. Il presidente della Corte di
cassazione e di revisione penale ha assegnato il 2 aprile 2002 all'interessato
un termine di 20 giorni per tradurre l'istanza in italiano, con l'avvertenza
che in caso contrario la domanda di revisione sarebbe stata dichiarata
inammissibile. Una richiesta di proroga del termine è poi stata respinta dallo
stesso presidente. Non avendo l'interessato provveduto alla traduzione
dell'atto, con sentenza del 20 aprile 2002 la Corte di cassazione e di
revisione penale ha dichiarato l'istanza inammissibile (inc. __________).
E. Il 30 maggio 2002 __________ ha riproposto l'istanza di revisione in
lingua italiana, chiedendo che le citate sentenze siano annullate e che in via
cautelare sia sospesa l'esecutività di tali giudizi. A motivo della domanda
egli ha invocato un comportamento penalmente rilevante del Pretore, sostenendo
che questi lo avrebbe condannato per trascuranza degli obblighi di mantenimento
(art. 217 cpv. 1 CP) commettendo abuso di autorità (art. 312 CP), dato che ha
proceduto nei suoi confronti benché sua moglie avesse revocato prima del
pubblico dibattimento del 23 dicembre 1999 la procura a suo tempo conferita
all'ente pubblico, che aveva anticipato i contributi alimentari. Con sentenza
del 21 giugno 2002 la Corte di cassazione e di revisione penale ha però
respinto tale istanza (inc. __________). Adita dall'istante con ricorso per
cassazione penale, con sentenza del 16 agosto 2002, il Tribunale federale ha
respinto il gravame (S.7332/22002).
F. Il 3 settembre 2003 __________ ha proposto una nuova istanza di
revisione, chiedendo di nuovo che le sentenze pretorili siano annullate previa
concessione, nelle more del giudizio, dell'effetto sospensivo. L'istanza non ha
formato oggetto di intimazione.
Considerando: 1. L'istante fonda la
domanda di revisione sull'art. 299 cpv. 1 lett. c CPP, asserendo che al momento
dell'emanazione delle sentenze del 23 dicembre 1999 e del 3 agosto 2000 il Pretore
del distretto di Bellinzona ignorava che egli aveva pagato il contributo
alimentare a favore del figlio __________ dal 1°giugno al 5 settembre 1997,
come attestato dall’annessa dichiarazione rilasciata il 6 giugno 2003 dalla ex
moglie __________. Tale novità, prosegue l’istante, è rilevante, poiché il
procedimento penale ha preso avvio a seguito della querela per trascuranza
degli obblighi di mantenimento che l'Ufficio dell'assistenza sociale aveva
sporto nei suoi confronti il 5 settembre 1997 per gli alimenti non versati dal
1° gennaio 1995 al 31 agosto 1997, per complessivi fr. 29'207.–. Orbene,
assevera l'istante, la querela in rassegna è da considerare intempestiva,
poiché proposta dopo che il termine di tre mesi previsto dall'art. 29 CP (v.
art. 217 CP) era trascorso.
-
L'art. 299
lett. c CPP prevede la revisione, in caso di condanna, quando esistano fatti o
mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo
processo. Tale norma ha la stessa portata dell'art 397 CP (del resto espressamente
richiamato dalla stessa), adempie cioè i requisiti minimi posti dal diritto
federale in materia di revisione (Rep. 1989 pag. 265 consid. 1 con rinvii
all'art. 243 n. 3 vCPP). Ciò significa che i fatti o i mezzi di prova invocati
devono essere nuovi e rilevanti (sérieux). Un fatto o mezzo di prova è
nuovo quando era ignoto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non
gli era stato per nulla sottoposto (DTF 122 IV 66 consid. 2a, 120 IV 246
consid. 2a, 117 IV 40 consid. 2a, 116 IV 353 consid. 3a). Non è nuovo, invece,
quando il giudice l'ha esaminato, ma non ne ha valutato correttamente la
portata (DTF 122 IV 66 consid. 2b). Anche fatti o mezzi di prova che risultano
dagli atti o dai dibattimenti possono essere considerati nuovi se sono rimasti
sconosciuti al giudice; ciò vale tuttavia alla duplice condizione che il
giudice, qualora ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che
la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio (DTF 112
IV 66 consid. 2b). I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano
suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in
modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio
(sensibilmente) più favorevole al condannato (DTF 122 IV 66 consid. 2a con
richiami), indipendentemente dalla circostanza che un’assoluzione – totale
o parziale – dell'istante non sembri poter influire sulla commisurazione della
pena (DTF 117 IV 40 consid. 2a con richiami).
-
Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che ove un debitore
ometta colpevolmente di prestare durante un certo periodo e senza interruzione
gli alimenti dovuti, il termine per sporgere querela inizia a decorrere solo
dall'ultima omissione, al momento per esempio in cui il debitore riprenda i
versamenti o al momento in cui, per mancanza di mezzi, costui si trova senza
colpa nell'impossibilità di adempiere i suoi obblighi (DTF 121 IV 272 consid.
2a, 118 IV 325 consid 2b). Finché dura l'omissione colposa, di conseguenza, il
termine per la querela nemmeno comincia a decorrere. Spetta alla parte lesa
stabilire quando è giunto il momento di agire. Essa potrà procedere unicamente,
tuttavia, quando viene a sapere che l'infrazione ha preso fine (DTF 121 IV 272
consid. 2a, Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, art. 217 n. 37 e
38; CCRP, sentenza del 6 novembre 2000 in re Ministero Pubblico/Dipartimento
cantonale delle opere sociali c/S-D consid.3).
-
Fosse vero che l'istante dal 1°giugno 1997 e fino al 5 settembre
successivo ha pagato gli alimenti stabiliti nella sentenza di divorzio e che
tale circostanza era ignota al primo giudice, la querela sporta il 5 settembre
1997 dall'Ufficio dell'assistenza sociale per trascuranza degli obblighi di
mantenimento sarebbe senz'altro intempestiva nella misura in cui fa carico al
debitore di non avere pagato quanto dovuto dal gennaio 1995 al 31 maggio 1997
(v. act. 1). Giacché con il preteso ravvedimento l'infrazione, protrattasi
ininterrottamente per quasi due anni e mezzo, ha preso fine, con la conseguenza
che per procedere ex art. 217 CP il creditore del contributo alimentare, ossia
l'ente pubblico, avrebbe dovuto attivarsi entro tre mesi, come rilevato –
ancorché in modo acritico – nell'istanza. La novità invocata dall'istante (v.
dichiarazione annessa alla stessa ) sarebbe in questo caso rilevante, dal
momento che consentirebbe di dimostrare l'intempestività della querela del 5
settembre 1997 (e pertanto l'assenza di un presupposto previsto dal diritto federale
per procedere penalmente), che ha comportato sia l'emanazione del decreto di
accusa del 4 ottobre 1999 (act. B) per trascuranza degli obblighi di
mantenimento ex art. 217 CP per il periodo, tra l'altro, dal 1° giugno 1995 al
31 maggio 1997 (oltre che dal 1° giugno 1997 al 30 giugno 1999 a seguito degli
aggiornamenti proposti di volta in volta dal creditore), sia la condanna da
parte del Pretore per questi fatti, oltre che per quelli successivi, con
sentenza del 23 dicembre 1999.
-
La dichiarazione di __________ posta a fondamento dell'istanza di
revisione non è tuttavia di alcun giovamento, ove soltanto si consideri che né
la dichiarante né tantomeno l'istante hanno preteso che l'accusato abbia fatto
fronte all'obbligo alimentare riferito al periodo in rassegna in modo
tempestivo, ossia nei termini previsti dalla convenzione di divorzio,
segnatamente pagando il contributo anticipatamente ogni mese (act. 1/annesso;
sentenza di divorzio del 17 gennaio 1995, convenzione sulle conseguenze accessorie
del divorzio, punto 4). Avesse sostenuto tanto, l'istante non si sarebbe
peraltro limitato a far valere l'intempestività della querela riferita al fatti
antecedenti il 31 maggio 1997, ma avrebbe pure invocato la non commissione del
reato, almeno per i mesi ricordati nella dichiarazione della ex moglie.
Vagliando più a fondo la questione, vi sono perfino fondati motivi per ritenere
che, per finire, si tratti di una dichiarazione di compiacenza. La possibilità
che l'istante abbia provveduto a far fronte, ancorché parzialmente, ai propri
obblighi alimentari è assai inverosimile alla luce del fascicolo processuale,
dal quale si evince senza ombra di dubbio che l'Ufficio dell'assistenza
sociale, chiamato ad anticipare i relativi alimenti, si è trovato di fronte a
un irriducibile. Basti scorrere il nutrito e illustrativo scambio di
corrispondenza tra lo stesso Ufficio e il patrocinatore dell’istante sia prima
del 5 settembre 1997 (act.1 con i relativi annessi), sia in particolare dopo
questa data, sfociato ogni qualvolta in inevitabili azioni giudiziarie (querele
e regolari aggiornamenti delle stesse) da parte dell'ente pubblico (v. act. 2
segg.) a causa della totale noncuranza del debitore, che in quelle specifiche e
ripetute occasioni non soltanto non ha mai preteso di avere effettuato
versamenti a favore del figlio per dimostrare la sua buona volontà, ma ha
perfino ripetutamente subordinato la sua disponibilità a far fronte ai propri
debiti al recesso dalla querela da parte dello stesso Ufficio; proposta alla
quale quest'ultimo, evidentemente, non ha aderito. Pretendere di fronte a
risultanze del genere che la dichiarazione rilasciata dalla ex moglie il 6
giugno 2003, ossia a svariati anni di distanza dai fatti, sia suscettibile di
fondare una domanda di revisione non è serio, non da ultimo ove soltanto si
consideri che nella prima istanza di revisione l’istante non ha affatto preteso
di avere operato pagamenti parziali ignoti al primo giudice e suscettibili
perciò di modificare la sua posizione processuale.
-
Da quanto precede discende che l'istanza di revisione, proposta
invero con leggerezza, deve essere respinta. Gli oneri processuali seguono la
soccombenza, ossia sono posti a carico dell'istante (art. 15 cpv. 1 CPP). Con
la presente decisione diventa caduca la richiesta volta alla sospensione
dell’esecutività delle sentenze pretorili.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CP in virtù del rinvio di cui
all'art. 301 cpv. 2 CPP,
richiamata per le spese la LTG
Pronuncia: 1. L'istanza
di revisione è respinta.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a
carico dell'istante.
- Comunicazione:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona;
– Pretore
del Distretto di Bellinzona;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone
Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del
testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni
per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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