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Numero d'incarto:
17.2003.44
Data decisione, Autorità:
08.08.2003, CCRP
Incarto n.
17.2003.44
Lugano
8 agosto 2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul
ricorso per cassazione del 14 giugno 2003 presentato da
contro
la
sentenza emanata il 10 giugno 2003 dal giudice della Pretura penale nei
confronti di
__________,
(patrocinato
dalla lic. iur. __________,
studio
legale __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
In fatto: A. Con decreto di accusa del 20 marzo 2003 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autore colpevole di ingiuria per avere, il 6 marzo 2002
a __________, apostrofato come “bugiarda” e “ladra” la sorella __________,
offendendone l'onore. Lo ha dichiarato inoltre autore colpevole di vie di fatto
per avere, nelle medesime circostanze, energicamente trattenuto per un braccio
la sorella, provocandone la caduta. In applicazione della pena, egli ha
proposto la condanna dell'accusato a una multa di fr. 300.–, rinviando la parte
civile __________ al foro competente per le pretese di risarcimento.
B. Statuendo su opposizione di __________, con sentenza del 10 giugno
2003 il giudice della Pretura penale ha riconosciuto quest'ultimo autore
colpevole di ingiuria, mandandolo però esente da pena. Lo ha invece prosciolto
dall'altra imputazione di vie di fatto.
C. Il 14 giugno 2003 __________ ha inoltrato ricorso contro la sentenza
appena citata, postulando la conferma integrale del decreto d'accusa. Il memoriale
non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Conclusa
la discussione, il giudice emana la sentenza, che è subito comunicata verbalmente
nei dispositivi, con esposizione dei motivi essenziali all'accusato, alla parte
civile e al Procuratore pubblico (art. 276 cpv. 1 CPP). Il giudice avverte le
parti del diritto di presentare – per il suo tramite – dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e di revisione penale entro cinque giorni e del
diritto di chiedere, pure entro cinque giorni, la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP). Alla dichiarazione di ricorso deve far seguito la
motivazione scritta entro venti giorni dalla notifica della sentenza (art. 289
cpv. 1 e 4 CPP, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP).
-
Nella fattispecie la ricorrente ha introdotto il 14 giugno 2003 tempestiva
dichiarazione di ricorso contro i dispositivi della sentenza comunicati
oralmente dal primo giudice al termine del pubblico dibattimento in
applicazione dell'art. 276 cpv. 1 CPP. Ha anche spiegato, in termini sommari,
perché contesta il giudizio impugnato. Se non che, dopo avere ricevuto la
sentenza motivata (intimata alle parti dalla Pretura penale il 27 giugno 2003),
essa non ha ulteriormente motivato il gravame. Ciò desta qualche interrogativo,
dato che la procedura di ricorso si scinde in due fasi: la prima consiste in
una semplice dichiarazione in cui chi intende impugnare la sentenza annuncia la
sua volontà di ricorrere, la seconda consiste nell'esposizione delle censure da
parte del ricorrente, il che deve intervenire nei 20 giorni successivi alla motivazione
scritta della sentenza. È vero però che nulla impedisce al ricorrente di
introdurre nei 5 giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi una
dichiarazione di ricorso corredata di motivazione. Esigere che il ricorrente
riproponga la motivazione nei 20 giorni susseguenti all'intimazione della
sentenza scritta trascenderebbe nel formalismo eccessivo. Sotto questo profilo
il ricorso in esame può dunque essere ritenuto proponibile.
-
Il problema è che nel suo esposto del 14 giugno 2003 la ricorrente
non si confronta per nulla con le diffuse motivazioni che hanno indotto il
giudice della Pretura penale a dichiarare l'imputato esente da pena, pur
riconoscendolo colpevole di ingiuria (sentenza, 7 seg.), e a proscioglierlo
dall'imputazione di vie di fatto (sentenza, consid. 1 a 6). Essa si limita
infatti a esprimere stupore di fronte al verdetto, sottolineando che la
clemenza del primo giudice non si concilia con il comportamento dell'imputato,
il quale al dibattimento ha riconosciuto le proprie responsabilità, porgendo le
sue scuse ed impegnandosi ad astenersi in futuro da atteggiamenti irriguardosi
nei confronti della sorella. Se non che, per tacere del fatto che la
circostanza richiamata si riferisce a un tentativo di conciliazione messo in
atto del primo giudice senza pregiudizio per l'accusato e alla condizione che
la parte civile ritirasse la querela (sentenza, pag. 5), il giudizio impugnato
poggia su svariate considerazioni che la ricorrente avrebbe dovuto
adeguatamente confutare. Ancorché proponibile, il gravame non è quindi
lontanamente motivato come un ricorso per cassazione. Sfugge pertanto a una
disamina nel merito.
-
Gli oneri processuali seguirebbero il principio della soccombenza
(art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Dato che la ricorrente non ha formazione
giuridica né è patrocinata da un legale, si prescinde tuttavia – eccezionalmente
– dal prelevare tasse o spese.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
-
Non si prelevano tasse né spese.
-
Intimazione
a:
– __________;
– __________;
– lic.
iur. __________;
– Procuratore
pubblico __________;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Servizio
di Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni
per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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