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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2003.40
Data decisione, Autorità:
30.07.2003, CCRP
Incarto n.
17.2003.40
Lugano,
30 luglio 2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul “ricorso” del 14 luglio 2003
presentato da
__________,
contro
l'ordinanza a verbale del 16 giugno 2003
con cui il presidente della Pretura penale ha respinto un'istanza di rinvio
del dibattimento, dichiarando definitive tre sentenze contumaciali emesse il
30 luglio 2002, il 6 agosto 2002 e l'8 agosto 2002 dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 5, nei confronti del ricorrente;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
“ricorso”;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che
con decreto d'accusa del 19 ottobre 1999 (DAP 2337/1999) il Procuratore pubblico
ha riconosciuto __________ autore colpevole di diffamazione e di ripetuta ingiuria,
proponendone la condanna a una multa di fr. 1000.– e al pagamento delle spese;
che con
decreto d'accusa del 28 luglio 2000 (DAP 1660/2000) il Procuratore pubblico ha
nuovamente riconosciuto __________ autore colpevole di diffamazione e di
ingiuria, proponendone la condanna a una multa di fr. 500.– e al pagamento
delle spese;
che con
decreto d'accusa del 19 settembre 2001 (DAP 1957/ 2001) il Procuratore pubblico
ha ulteriormente riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuta diffamazione,
proponendone la condanna a una multa di fr. 1000.– e al pagamento delle spese;
che
__________ ha presentato opposizione a tutti e tre i decreti d'accusa;
che con
sentenza del 30 luglio 2002 (DT.2000.2), emessa in contumacia, il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, ha confermato il primo decreto d'accusa, ponendo
le spese a carico dell'opponente;
che con
sentenza del 6 agosto 2002 (DT.2000.261), ancora emessa in contumacia, il
Pretore del Distretto di Lugano, sezio-ne 5, ha confermato anche il secondo
decreto d'accusa, ponendo le spese a carico dell'opponente;
che con
sentenza dell'8 agosto 2002 (DT.2001.488), sempre emessa in contumacia, il
Pretore del Distretto di Lugano, sezio-ne 5, ha confermato pure il terzo
decreto d'accusa, ponendo le spese a carico dell'opponente;
che il 27
gennaio 2003 __________ ha chiesto il rifacimento dei tre processi nelle forme
ordinarie;
che il
nuovo dibattimento relativo ai tre i processi è stato indetto per il 16 giugno
2003 alle ore 9.00 davanti al presidente della Pretura penale;
che,
aperto il dibattimento, il presidente della Pretura ha preso atto di una
richiesta di rinvio giunta per posta il giorno medesimo con cui l'accusato
chiedeva, sulla base di un certificato medico firmato dal dott. __________, di
rimandare i processi;
che con
ordinanza redatta a verbale seduta stante il presidente ha respinto l'istanza
e ha dichiarato definitive le tre condanne in contumacia emanate dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezio-ne 5;
che il
verbale del dibattimento è stato intimato per raccomandata il 23 giugno 2003 ed
è stato ritirato da __________ l'indomani;
che il 14
luglio 2003 __________ ha introdotto un “ricorso” alla Corte di cassazione e di
revisione penale, chiedendo l'annullamento della decisione a verbale con cui il
presidente della Pretura ha respinto il 16 giugno 2003 la sua istanza di
rinvio, dichiarando definitive le tre note sentenze;
che il 28
luglio 2003 egli ha integrato il “ricorso” con un ulteriore scritto;
che tali
atti non sono stati intimati per osservazioni;
e considerando
in diritto: che
un giudizio contumaciale di condanna pronunciato su opposizione a un decreto
d'accusa diventa definitivo dopo sei mesi, a condizione che l'accusato abbia
avuto conoscenza della citazione per il dibattimento, mentre è immediatamente
esecutivo per quanto riguarda le spese e i risarcimenti (art. 277 cpv. 5 CPP);
che il
condannato in contumacia può, nel termine di sei mesi dall'emanazione della sentenza,
“presentare al giudice istanza per un nuovo giudizio” (art. 277 cpv. 3 CPP);
che in
tal caso il giudice invia nuove citazioni e procede “come prescritto per i giudizi
di presenza” (art. 277 cpv. 4 CPP);
che
qualora l'accusato non ottemperi ingiustificatamente alla nuova citazione o il
nuovo dibattimento non possa svolgersi per motivi imputabili alla sua persona,
il giudice emana un'altra sentenza in contumacia;
che la
legge ticinese non contempla invero sanzioni nel caso in cui l'accusato rimanga
contumace al nuovo processo, contrariamente a quanto prevedono – per esempio –
gli art. 157 cpv. 2 lett. b PPM (RS 322.1) e 400 cpv. 3 dell'avamprogetto di
CPP svizzero (www.ufg.admin.ch/i/index/htlm);
che nella
fattispecie quindi il presidente della Pretura penale, accertata il 16 giugno
2003 l'assenza ingiustificata dell'accusato, avrebbe dovuto pronunciare una
nuova sentenza in contumacia e non limitarsi a dichiarare definitive le tre
sentenze emesse dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;
che,
nondimeno, tale irregolarità non ha recato alcun pregiudizio a __________;
che in
effetti, avesse pure il presidente della Pretura emanato una formale sentenza
in contumacia, l'unico punto suscettibile di ricorso alla Corte di cassazione e
di revisione penale sarebbe stata proprio la dichiarazione di contumacia,
mentre il merito della sentenza non avrebbe potuto formare oggetto d'impugnazione
(v. DTF 122 I 36; analogamente, sul piano federale, DTF 121 IV 341 consid. 1a e
2a);
che nel “ricorso”
__________ insorge appunto contro il fatto di essere stato giudicato in
assenza;
ch'egli,
dunque, ha potuto salvaguardare appieno i suoi diritti, pur essendosi visto
notificare un “verbale del dibattimento” anziché una formale “sentenza”;
che, ciò
premesso, il suo “ricorso” va considerato alla stregua di un ricorso per cassazione;
che,
nondimeno, un ricorso per cassazione non può essere semplicemente introdotto
nel termine di 20 giorni dal ricevimento del giudizio di prima sede (art. 278
cpv. 2 CPP con rinvio all'art. 289 cpv. 2);
ch'esso
va preceduto in effetti da una dichiarazione di ricorso, da presentare entro 5
giorni dal ricevimento del giudizio stesso (art. 278 cpv. 2 CPP con rinvio
all'art. 289 cpv. 1);
che tale
esigenza è imperativa, come questa Corte ha già avuto modo di spiegare al
ricorrente (CCRP, sentenza inc. 17.2003.29 del 15 luglio 2003, consid. 2 e 3);
che,
certo, __________ ha ricevuto il verbale del dibattimento quando il termine di
5 giorni per inoltrare la dichiarazione di ricorso era ormai scaduto;
che
tuttavia, come questa Corte ha già avuto modo di ripetere, in caso di contumacia
non incombe al giudice raggiungere il condannato per comunicargli i dispositivi
della sentenza, esporgli i motivi essenziali della decisione e indicargli i
rimedi giuridici (art. 276 cpv. 1 e 2 CPP), bensì all'assente ingiustificato
che ha ricevuto la citazione al dibattimento informarsi con tempestività del
verdetto e dei modi per impugnarlo, foss'anche solo per contestare la dichiarazione
di contumacia (CCRP, sentenza inc. 17.2003.29 del 15 luglio 2003, consid. 2 e
3);
che in
concreto __________ non ha presentato alcuna dichiarazione di ricorso nei 5
giorni successivi alla decisione emanata dal presidente della Pretura penale;
che, del
resto, nulla induce a supporre un'impossibilità da parte sua, ove appena si
consideri che quello stesso 16 giugno 2003 egli aveva fatto pervenire alla
Pretura penale l'istanza di rinvio redatta di proprio pugno;
che
nell'integrazione al “ricorso”, del 28 luglio 2003, egli assevera per vero di
avere telefonato alla Pretura senza ricevere informazioni orali, ma non
pretende di avere inviato subito una semplice richiesta scritta, come la
Pretura lo aveva invitato a fare;
che nelle
condizioni descritte il ricorso per cassazione, non preceduto da alcuna dichiarazione
a norma dell'art. 289 cpv. 1 CPP (cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP), va dichiarato
d'acchito irricevibile;
che la
tassa di giustizia e le spese seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9
cpv. 1 CPP), ma che per le particolarità del caso si può prescindere – in via
eccezionale – da ogni prelievo, fermo restando che nell'ipotesi di altri
ricorsi improponibili o infondati l'interessato non potrà più contare su simile
provvidenza;
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
-
Non si riscuotono tasse né spese.
-
Intimazione:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico __________;
– Procuratore
pubblico __________;
– Procuratore
pubblico __________;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona,
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Servizio
di Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;
– Ufficio
dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
– __________
(parte civile);
– __________
(parte civile);
– avv.
__________ ( rappresentante di parte civile).
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questa sentenza può essere impugnata
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni
per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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