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Numero d'incarto:
17.2003.39
Data decisione, Autorità:
05.08.2003, CCRP
Incarto n.
17.2003.39
Lugano
5 agosto 2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 21 luglio 2003 presentato da
contro
la
sentenza emanata il 25 giugno 2003 dal presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano nei confronti di
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 25 giugno 2003 il presidente della Corte delle
assise correzionali di Lugano ha dichiarato __________ autore colpevole di
ripetuta appropriazione indebita, mancata truffa, falsità in documenti e
circolazione nonostante la revoca della licenza di condurre, condannandolo in
contumacia a 12 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto),
parzialmente aggiuntivi a una pena di 16 giorni di detenzione già inflitta il
29 settembre 2000. Ha ordinato inoltre l'affidamento del condannato al
patronato penale. __________ è stato tenuto infine a rifondere fr. 20'550.– a
__________ e fr. 28'100.– a __________ in risarcimento del danno. La sentenza è
stata intimata alle parti l'11 luglio 2003, senza motivazione.
B. Contro la sentenza appena citata __________, parte civile, ha
introdotto il 21 luglio 2003 un ricorso per cassazione nel quale chiede che sia
riconosciuta la pretesa di fr. 32'000.– da lui insinuata a suo tempo per
scritto. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Comunicati oralmente i dispositivi della sentenza, il giudice
avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione
di ricorso entro cinque giorni alla Corte di cassazione e di revisione penale
(art. 264 cpv. 1 CPP). Nei processi davanti alle assise correzionali il
presidente della Corte, comunicati oralmente i dispositivi, avverte inoltre
le parti che entro cinque giorni esse possono rinunciare alla motivazione (art.
264 cpv. 4 CPP). In tal caso la sentenza può essere notificata nei soli suoi
dispositivi (art. 260 cpv. 4 CPP). Inoltrata la dichiarazione di ricorso,
l'interessato deve poi far seguire la motivazione scritta nel termine di venti
giorni dalla notificazione della sentenza (art. 289 cpv. 2 CPP).
-
Nella fattispecie __________, citato il 23 maggio 2003 al
dibattimento come parte civile (oltre che come testimone, prova alla quale però
le parti hanno rinunciato: verbale del dibattimento, pag. 2), ha presentato
direttamente ricorso a questa Corte nei venti giorni successivi all'intimazione
della sentenza non motivata, avvenuta l'11 luglio 2003. Egli non ha formulato
alcuna dichiarazione previa, sebbene il dispositivo n. 5 della sentenza di
assise – anch'esso comunicato verbalmente – non contemplasse alcun risarcimento
in suo favore. Ciò non è ammissibile. La dichiarazione di ricorso nel termine
di cinque giorni dalla comunicazione verbale dei dispositivi costituisce un
presupposto processuale, la cui inosservanza comporta l'inammissibilità del
ricorso. Certo, nella citazione al dibattimento era stato indicato al
ricorrente che la sua presenza in aula non era necessaria e che per costituirsi
parte civile (e postulare il risarcimento del danno) bastava formulare domanda
scritta al presidente della Corte di assise. Ciò non dispensava l'interessato
tuttavia dall'interessarsi circa l'esito del processo, in modo da presentare –
dandosene il caso – la nota dichiarazione di ricorso entro il temine utile di
cinque giorni (Rep. 1998 pag. 378, 1997 pag. 325).
-
Nelle circostanze descritte il ricorso dell'interessato, non
preceduto da alcuna dichiarazione, va dichiarato d'acchito irricevibile. Il che
rende superfluo verificare se sia intervenuta una valida costituzione di parte
civile e, in particolare, se l'interessato abbia avanzato la sua pretesa in
termini comprensibili (si veda la lettera del 16 agosto 2000 con gli annessi e,
più in generale, il fascicolo sub A dell'inc. 5149 /200). Al presidente della
Corte d'assise va rivolto nondimeno un richiamo d'ordine. Sebbene il ricorrente
nulla eccepisca al riguardo, mal si comprende in effetti perché egli abbia
trascurato la domanda di risarcimento, passata sotto silenzio, e per quali
ragioni egli abbia intimato la sentenza non motivata quantunque il ricorrente,
menzionato nel giudizio medesimo come parte civile, non abbia rinunciato per
scritto alla motivazione (art. 260 cpv. 4 e 264 cpv. 4 CPP).
-
Gli oneri processuali seguirebbero il principio della soccombenza
(art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Vista la particolarità del caso, si giustifica
tuttavia di rinunciare al prelievo di tasse o spese.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,
pronuncia: 1. Il
ricorso è inammissibile.
-
Non si riscuotono tasse né spese.
-
Intimazione
a:
– arch.
__________;
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico __________;
– Presidente
della Corte delle assise correzionali di Lugano;
– Comando della
polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Ministero
pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, casella postale, 6528 Camorino;
– Ufficio del
patronato penale, piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano;
– avv.
__________ (rappresentante di parte civile);
– avv.
__________ (rappresentante di parte civile).
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere
depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del
testo integrale della sentenza. La legittimazione e le altre condizioni per
proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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