AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2003.36
Data decisione, Autorità:
27.04.2004, CCRP
Incarto n.
17.2003.36
Lugano
27 aprile
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 14
luglio 2003 presentato da
____________________,
(patrocinata dall'avv. ____________)
contro
la sentenza emanata il 30 maggio 2003 dal giudice
della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 14 novembre 2001, alle ore 12.50, è avvenuto sull'autostrada A2
in territorio di __________, al chilometro 26.375 in direzione sud, un
incidente della circolazione avente quale protagonista __________, conducente
di una Mercedes “C 280” targata __________. Secondo il rapporto di polizia,
l'interessata circolava sulla corsia di sorpasso a una velocità, stimata da un
testimone, di circa 170 km/h. Nell'abbordare una curva piegante leggermente a
sinistra, essa si era trovata la corsia ostruita da un altro veicolo che stava
compiendo un regolare sorpasso. Al che essa aveva frenato bruscamente e si era
spostata a destra, ma aveva urtato la fiancata sinistra di un autocarro Daf che
procedeva sulla normale corsia di marcia a una velocità (registrata dal
cronotachigrafo) di 90 km/h. Era così rimbalzata a sinistra, collidendo
violentemente con lo spartitraffico, e aveva terminato la corsa in posizione di
contromano sulla corsia di sorpasso. Interrogata dagli agenti, __________ non
era stata in grado di spiegare l'accaduto, asserendo di non ricordare nulla e
che al momento dell'incidente aveva “visto tutto bianco, presumibilmente a
seguito di un malore”.
B. Con decreto di accusa del 9 dicembre 2002
il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autrice colpevole di
infrazione grave alle norme della circolazione e l'ha condannata a 10 giorni di
detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e a una
multa di fr. 1'000.–. Statuendo su opposizione, con sentenza del 30 maggio 2003
il giudice della Pretura penale ha confermato l'imputazione, ma ha limitato la
pena a una multa di fr. 1'000.–. A mente sua non risultavano dagli atti
elementi che comprovassero la velocità di 170 km/h tenuta dall'accusata, anche
se quest'ultima circolava sicuramente “ad una velocità inadeguata sia in
rapporto alle proprie condizioni fisiche che ai vigenti limiti”.
C. Contro
la sentenza appena citata __________ ha presentato lo stesso 30 maggio 2003
una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale.
Nella motivazione scritta del 14 luglio 2003 essa chiede di essere prosciolta
dall'accusa e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Con osservazioni
del 28 luglio 2003 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio
di mero diritto (art. 288
lett. a e
b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili
unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,
discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di
fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173
consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369
consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura a norma dell'art. 288 lett. c CPP
non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria
versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare
perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione
delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per
essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non
solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).
-
In
concreto il giudice della Pretura penale ha accertato che quel 14 novembre 2001
l'accusata aveva seriamente compromesso la sicurezza del traffico e che solo
per un caso fortuito l'incidente non aveva avuto conseguenze più gravi. In
effetti, benché fosse a digiuno da giorni e in ansia per gli avvenimenti che
avevano colpito il suo paese d'origine (ove si trovano i suoi parenti), essa si
era posta alla guida del mezzo e circolava a una velocità inadeguata,
certamente superiore al limite consentito (120 km/h), non riuscendo per finire
a controllare il veicolo di fronte a un ostacolo che occupava la sua corsia.
Quanto al preteso malore, esso non trovava conferma in alcuna attestazione,
nonostante l'accusata fosse stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso e
sia stata visitata in seguito dal medico di fiducia. Onde, per finire, gli
estremi dell'art. 90 n. 2 LCStr.
-
La
ricorrente definisce i predetti accertamenti arbitrari poiché in contrasto con
gli atti di causa e fondati unilateralmente su talune prove ad esclusione di
tutte le altre. Asserisce in primo luogo di avere unicamente dichiarato che nei
giorni precedenti l'infortunio essa aveva mangiato poco e aveva forse subìto un
piccolo mancamento, ma mai di essere stata a digiuno da giorni. L'accertamento
del giudice del merito, secondo cui al momento del sinistro la ricorrente era a
digiuno da due giorni poiché in ansia per gli avvenimenti occorsi nel suo paese
d'origine senza poter telefonare ai propri parenti (consid. 2) trova conforto
però nel certificato rilasciato il 26 febbraio 2002 dal dott. __________, il
quale attesta che durante la consultazione del 19 novembre 2001 la paziente gli
aveva riferito di essere digiuna dal giorno prima, circostanza che poteva
“senz'altro essere la causa della perdita dei sensi”. Anche se l'interessata
non ha mai dato per certo una perdita dei sensi, limitandosi a supporre un
piccolo mancamento (rapporto di polizia, pag. 4). L'accertamento del primo
giudice, stando al quale l'accusata si era messa alla guida del veicolo
nonostante fosse a digiuno da un paio di giorni non è quindi arbitrario.
-
Secondo
la ricorrente non è provato che essa abbia superato la velocità consentita di
120 km/h, unico dato certo essendo i 90 km/h tenuti dall'autocarro condotto da
__________. Anche su questo punto l'argomentazione è destinata all'insuccesso.
Il primo giudice ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni di
__________, la quale aveva dichiarato agli inquirenti che essa circolava a 120
km/h e che la Mercedes della ricorrente sopraggiungeva a velocità sostenuta,
tanto che ella si era spostata con la sua Fiat “Punto GT” sulla corsia di
destra per lasciarla passare (verbale 14 novembre 2001 annesso al rapporto di
polizia). L'accertamento del giudice del merito, per il quale l'accusata
circolava a una velocità certamente superiore al limite consentito è quindi
esente da arbitrio. Né la ricorrente spiega perché __________ non sarebbe
credibile. Anzi, nella misura in cui asserisce che nessuno sarebbe tanto
sprovveduto da dichiarare alla polizia un eccesso di velocità, quasi che la
testimone viaggiasse oltre i limiti, essa ammette involontariamente di avere superato
a sua volta i 120 km/h autorizzati.
-
La
ricorrente sostiene poi che il giudice ha dato arbitrariamente per acquisita la
presenza di un terzo veicolo, più lento, che le aveva ostruito la corsia di
sorpasso e l'aveva indotta a una brusca frenata, facendole perdere la
padronanza del veicolo. Essa invoca le dichiarazioni di __________, conducente
del camion, il quale ha riferito che il traffico era scarso e che davanti a lui
non c'era veicolo alcuno, né sulla corsia di marcia né su quella di sorpasso,
salvo una vettura alcune centinaia di metri più avanti (verbale del 14 novembre
2001 annesso al rapporto di polizia). Il primo giudice ha creduto però a
__________, del tutto estranea all'accaduto, la quale nel suo verbale del 14 novembre
2001 aveva esplicitamente dichiarato davanti alla polizia, sotto giuramento,
che la conducente della Mercedes aveva continuato la corsa sulla corsia di
sorpasso finché si era trovata dinanzi un furgone rosso che stava superando il
piccolo autocarro bianco condotto da __________. Ciò l'aveva indotta a una
brusca frenata con conseguente perdita di padronanza del veicolo (sentenza,
pag. 6 in alto). Del resto, __________ si è limitato a dichiarare quanto aveva
potuto scorgere davanti a lui, il che non esclude la presenza del furgone rosso
in fase di sorpasso, tanto meno ove si consideri che in quel momento egli aveva
udito la brusca frenata e stava fissando il retrovisore sinistro, dove gli era
apparsa la Mercedes che sbandava e che lo ha urtato più o meno a metà della
fiancata sinistra (verbale citato, del 14 novembre 2001).
-
A
parere della ricorrente è arbitraria la conclusione del primo giudice, il
quale ha ravvisato gli estremi dell'art. 90 n. 2 LCStr nella circostanza che
essa si trovava in uno stato di spossatezza inidoneo alla guida. In realtà il
giudice del merito ha ravvisato la grave violazione delle norme della
circolazione nel fatto che – come si è visto – la ricorrente, pur essendo a
digiuno da giorni e in stato di seria preoccupazione, si era messa alla guida e
circolava a una velocità eccessiva, sicuramente superiore al consentito
(sentenza, consid. 5). Anzi, la stessa ricorrente ha ottenuto che il dott.
__________ certificasse come essa fosse digiuna dalla vigilia dell'incidente
(sopra, consid. 3), ragione per cui mal si comprende come essa possa ora
sostenere che l'accertamento sul suo stato fisico al momento dell'infortunio
sia arbitrario. Per il resto ella non pretende che, sulla base degli
accertamenti di cui si è detto, il primo giudice abbia violato il diritto
federale, per cui la questione non merita di essere vagliata ulteriormente.
-
Da
ultimo la ricorrente ribadisce che unica causa del sinistro è stato un malore e
si duole che gli inquirenti non abbiano acquisito agli atti le risultanze delle
verifiche mediche, né abbiano sentito per lo meno uno dei soccorritori giunti
sul posto. Se non che, il primo giudice ha escluso l'ipotesi di un malore
accertando come la ricorrente nella situazione di pericolo avesse frenato
violentemente, al punto da bloccare le ruote (sentenza, pag. 6 in alto). Il che
è confermato dalle dichiarazioni di __________, la quale ha visto da tergo la
Mercedes frenare, e di __________, il quale ha udito “una forte frenata”.
Perché sarebbe arbitrario ascrivere tale manovra alla presenza di un veicolo
più lento, sulla corsia di sorpasso, la ricorrente non illustra. Si limita a opporre
che, secondo la normale esperienza, un improvviso piccolo malore può portare un
conducente ad azionare involontariamente i freni. Se non che, nel caso
concreto si è trattato di una brusca frenata, che per comune esperienza non è
opera di un conducente colto da malore o mancamento improvviso. Per altro, la ricorrente
neppure spiega come il personale sanitario avrebbe potuto attestare che essa
era stata vittima di un malore o da un piccolo mancamento se non, come ha fatto
il dott. __________ nel suo certificato, fondandosi sulle dichiarazioni di lei
medesima. Anche su quest'ultimo punto il ricorso si rivela pertanto infondato.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con
l'art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
700.–
sono
posti a carico della ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore pubblico __________;
– Pretura
penale, Bellinzona;
– Comando
della polizia cantonale, Bellinzona;
– Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella;
– Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente La
segretaria
N.B.:
l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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