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Numero d'incarto:
17.2003.30
Data decisione, Autorità:
12.08.2003, CCRP
Incarto n.
17.2003.30
(rinvio TF)
Lugano
12 agosto
2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 17
ottobre 2001 presentato dal
Procuratore pubblico del Cantone TICINO
Contro
la sentenza emanata il 13 settembre 2001 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4, nei confronti di
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
vista
la sentenza 6S.489/2002 del 5 giugno 2003 con cui il Tribunale federale ha annullato
la sentenza emanata il 31 ottobre 2002 da questa Corte nella causa n.
17.2001.64;
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________, cittadino turco ora titolare di un passaporto greco, ha raggiunto
la Svizzera nel 1979, dove un anno più tardi ha acquistato una ditta luganese
attiva nel commercio di succhi di frutta. Con sentenza del 15 giugno 1983 la
Corte delle assise criminali in Lugano lo ha riconosciuto autore colpevole di
violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per fatti accaduti
nell'ottobre del 1982, condannandolo a 10 anni di reclusione e all'espulsione
dalla Svizzera per 15 anni. Durante l'espiazione della pena __________ è stato
colpito da un cancro ai testicoli, che ha richiesto un intervento chirurgico e
la sospensione dell'esecuzione della pena, poi ripresa su richiesta di lui. Il
19 aprile 1990 il Consiglio di vigilanza sull'esecuzione delle pene ne ha disposto
la liberazione condizionale e la sospensione a titolo di prova della pena
accessoria dell'espulsione per 5 anni.
B. Il 25 ottobre 1990 l'Ufficio federale degli stranieri ha pronunciato
nei confronti di __________ un divieto d'entrata di durata illimitata,
ritenendo il ritorno di lui indesiderato per i fatti formanti oggetto della
condanna penale. Adito da __________, con decisione del 5 dicembre 1991 il
Dipartimento federale di giustizia e polizia ha respinto il ricorso. Nel
frattempo, con decreto d'accusa del
31 luglio
1991 l'allora Procuratore pubblico sottocenerino ha riconosciuto __________
autore colpevole di violazione della legge federale sul domicilio e la dimora
degli stranieri per essere entrato in Svizzera nonostante il divieto emesso
dall'Ufficio federale degli stranieri e ne ha proposto la condanna a 15 giorni
di detenzione, sospesi condizionalmente. Statuendo su opposizione, con sentenza
del 14 gennaio 1992 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha
prosciolto l'accusato dall'imputazione, decretando l'inapplicabilità del
divieto d'entrata.
C. Fondandosi sulla sentenza del Pretore, il 12 febbraio 1992
__________ ha chiesto all'Ufficio federale degli stranieri la revoca del
divieto d'entrata. La richiesta è stata respinta con decisione del
3 marzo
1992. Statuendo su ricorso dell'accusato, il 12 marzo 1993 il Dipartimento
federale di giustizia e polizia ha rigettato il ricorso. Con decreto di accusa
del 22 gennaio 2001 il Procuratore pubblico ha nuovamente riconosciuto
__________ autore colpevole di infrazione all'art. 23 cpv. 1 LDDS per essere
entrato illegalmente e ripetutamente in Svizzera dal 1995 attraverso valichi
imprecisati e per avere soggiornato a __________, a __________ e in altre
località del Cantone nonostante il divieto d'entrata di durata indeterminata.
Egli ne ha proposto perciò la condanna a 15 giorni di detenzione con il
beneficio della sospensione condizionale per due anni. Al decreto di accusa
__________ ha sollevato opposizione.
D. Giudicando sull'opposizione, con sentenza del 13 settembre 2001 il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha prosciolto l'accusato
dall'imputazione, confermando in sostanza quanto già deciso il 14 gennaio 1992.
Contro tale sentenza il Procuratore pubblico ha introdotto il 14 settembre 2001
una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale.
Nei motivi del gravame, presentati il 17 ottobre successivo, egli ha chiesto la
conferma del decreto d'accusa o, in via subordinata, l'annullamento della
sentenza impugnata e il rinvio degli atti a una nuova Corte delle assise
correzionali (recte: a un altro Pretore) per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni
del 13 novembre 2001 __________ ha proposto di rigettare il gravame. Con
sentenza del 31 ottobre 2002 la Corte di cassazione e di revisione penale ha
respinto il ricorso nella misura in cui lo ha ritenuto ammissibile (inc.
17.2001.64).
E. Contro la sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale
il Procuratore pubblico è insorto con ricorso per cassazione del 18 dicembre
2002 al Tribunale federale, postulando l'annullamento della sentenza impugnata
e il rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio
sull'imputazione di ripetuta entrata illegale. Statuendo il 5 giugno 2003, il
Tribunale federale ha accolto il ricorso, ha annullato la sentenza impugnata e
ha rinviato la causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio.
Considerando
in diritto: 1. Se accoglie un ricorso per cassazione per quanto riguarda l'azione
penale, il Tribunale federale annulla la decisione impugnata e rinvia la causa
all'autorità cantonale (art. 277ter cpv. 1 PP). Quest'ultima deve
porre a fondamento della propria decisione i considerandi di diritto della
sentenza di cassazione (DTF 123 IV 1 consid. 1 pag. 3), limitandosi a esaminare
i punti che devono essere oggetto di nuovo giudizio in base ai considerandi del
Tribunale federale. I punti che non sono stati messi in discussione rimangono
acquisiti (DTF 121 IV 109 consid. 7 pag. 128 con richiami). La giurisprudenza
ha precisato nondimeno che, nei limiti del divieto della reformatio in peius,
la nuova decisione deve riguardare anche punti non contestati dinanzi al Tribunale
federale, in quanto la loro connessione lo esiga (DTF 123 IV 1 consid. 1 pag.
3, 121 IV 190 consid. 7 pag. 128 con rinvii).
-
Il Tribunale federale ha disposto il rinvio della causa a questa
Corte perché statuisca di nuovo sull'imputazione di ripetuta entrata illegale,
dalla quale l'accusato era stato prosciolto in entrambi i gradi di giudizio.
Esso ha ritenuto che questa Corte abbia disatteso il diritto federale,
segnatamente gli art. 13 cpv. 1 prima frase e 23 cpv. 1 LDDS, ritenendo
pregiudizialmente che le decisioni del 5 dicembre 1991 e del 12 marzo 1993 con
cui il Dipartimento federale di giustizia e polizia aveva confermato il divieto
d'entrata fossero inficiate da soverchio rigore. Il Tribunale federale ha
ritenuto che, pur essendo abilitata a vagliare pregiudizialmente la legittimità
della decisione amministrativa alla base del procedimento penale, nel caso specifico
questa Corte non avesse sufficienti motivi per ravvisare un abuso del potere
d'apprezzamento da parte dell'autorità amministrativa. Secondo il Tribunale
federale il rapporto tra l'opponente e la Svizzera non era, al momento
dell'emanazione del divieto, tanto stretto da far apparire il provvedimento
come sproporzionato nei confronti dell'interesse pubblico (sentenza, consid.
3.3, pag. 7). Annullata la sentenza impugnata, Il Tribunale federale ha
rinviato perciò la causa a questa Corte per nuovo giudizio.
-
Ciò posto, le indicazioni vincolanti del Tribunale federale impongono
di accogliere il ricorso per cassazione nella misura in cui il Procuratore
pubblico sosteneva che il Pretore non aveva motivo per dichiarare
sproporzionato – e perciò illegittimo – il divieto d'entrata in Svizzera per
tempo illimitato. Il che non comporta però automaticamente la condanna
dell'imputato per ripetuta entrata illegale in Svizzera, come reputa il
Procuratore pubblico. Nel decreto d'accusa del 22 gennaio 2001, per vero, il
ricorrente era stato ritenuto autore colpevole – tra l'altro – di infrazione
alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per essere
entrato illegalmente e ripetutamente in Svizzera dal 1995 attraverso
valichi imprecisati. Quando e quante volte ciò sia avvenuto non è dato
tuttavia di sapere, né la circostanza può essere chiarita consultando atti
(art. 296 cpv. 1 CPP). La questione non è per altro di poco momento, ove appena
si consideri che parte dell'infrazione appare essersi nel frattempo prescritta.
Spetterà pertanto alla Pretura penale – subentrata il 1° gennaio 2003 alla
Pretura distrettuale che ha statuito in prima sede – procedere ai necessari
accertamenti, chiarendo il numero e il momento delle pretese infrazioni. Essa
dovrà poi vagliare l'aspetto soggettivo della fattispecie, con particolare
riferimento ai motivi che hanno indotto il soggetto a infrangere il divieto
d'entrata, elemento non trascurabile ai fini della commisurazione della pena.
Per conto, la Pretura penale non dovrà determinarsi sull'altra imputazione,
quella di ripetuto soggiorno illegale. Da tale capo di accusa il ricorrente è
stato infatti prosciolto con sentenza passata in giudicato (sentenza del
Tribunale federale, consid. 3, pag. 5).
-
Concludendo, il ricorso dev'essere parzialmente accolto, la sentenza
impugnata annullata nella misura in cui Pretore ha prosciolto l'accusato
dall'imputazione di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora
gli stranieri riferita alla ripetuta entrata illegale in Svizzera e gli atti
rinviati alla Pretura penale per nuovo giudizio su tale imputazione nel senso
dei considerandi. Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza
(art. 15 con rinvio all'art. 9 CPP). Sono posti perciò a carico dello Stato e
dell'accusato in ragione di metà ciascuno. A titolo di ripetibili ridotte lo
Stato verserà inoltre a __________ un'indennità di fr. 500.– (art. 9 cpv. 6
CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è annullata
nella misura in cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha
prosciolto il ricorrente dall'imputazione di infrazione alla legge federale sul
domicilio e la dimora degli stranieri relativamente alla ripetuta entrata
illegale in Svizzera. Gli atti sono rinviati alla Pretura penale per nuovo
giudizio nel senso dei considerandi.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1'000.–
sono
poste per metà a carico di __________ e per l'altra metà a carico dello Stato,
che rifonderà a __________ fr. 500.– per ripetibili ridotte.
- Intimazione a:
– Procuratore
generale, 69001 Lugano;
– __________,
c/o avv. __________;
– avv.
__________;
– Pretura
penale, via Gaggini 1, 6500 Bellinzona;
– Pretura
del distretto di Lugano sezione 4, 6900 Lugano;
– Ufficio
federale degli stranieri, 3003 Berna;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Ufficio
cantonale degli stranieri, Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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