AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2003.28
Data decisione, Autorità:
13.08.2003, CCRP
Incarto n.
17.2003.28
Lugano
13 agosto
2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 20
giugno 2003 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata l'8 maggio 2003 dal giudice della
Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 5 dicembre 2002 __________ ha raggiunto verso le 19.45, al
volante della sua Peugeot “309” __________, il bar __________ a __________,
dov'era in programma una gara di tiro con freccette. Egli è ripartito attorno
alle ore 23.45, intenzionato a raggiungere una sua amica, __________, a
__________. Giunto in territorio del Comune di __________, in una curva
piegante a destra, egli ha perso la padronanza del mezzo, ha oltrepassato la
linea di sicurezza, ha invaso la corsia di contromano e ha urtato la barriera
di protezione lungo il margine del campo stradale. Lasciata l'automobile, con
il cellulare egli ha chiamato l'amica, chiedendole di venirlo a prendere.
Questa lo ha rinvenuto poco dopo, sul ciglio della strada in prossimità del
ristorante __________. Lo ha fatto salire in automobile e lo ha condotto a casa
propria. L'indomani mattina __________ ha confidato all'amica che la sera precedente
gli doveva essere occorso un incidente. Alle ore 8 si è quindi fatto accompagnare
dall'amica al suo domicilio di __________. Cambiato d'abito, alle ore 8.30 egli
ha telefonato alla polizia cantonale di __________, raccontando l'accaduto.
B. Interrogato dagli agenti, __________ ha dichiarato di avere terminato
il lavoro alle ore 17, di essere andato a casa, di avere raggiunto poi una sua
amica, di essersi recato con lei al ristorante __________, dove si era
intrattenuto fino alle ore 18.20 circa bevendo 2 bicchieri da 1 dl di vino
rosso allungato con gazzosa. In seguito aveva raggiunto il bar __________,
rimanendovi fino alle ore 23.45 circa e bevendo ancora 2 bicchieri di 1 dl di
vino, sempre allungato con gazzosa. Dopo di che egli si era rimesso alla guida,
intenzionato a raggiungere __________, affermando di ricordare solo un forte
botto, la vista del guardavia, il fatto di essere sceso dall'automobile e di
essere scivolato nel bosco sottostante. Altri particolari egli non è stato in
grado di raccontare, salvo ripetere quanto gli aveva detto __________.
Terminato l'interrogatorio, __________ è stato sottoposto a prova etanografica,
che alle ore 9.45 ha dato esito negativo (0.00 g ‰).
C. Chiamati a integrare il rapporto che avevano allestito dopo avere
constatato l'incidente di quella notte attorno alle 23.50, gli agenti di
polizia hanno precisato di avere notato la Peugeot lungo il ciglio della
strada, di avere osservato tracce di sfregamento sul campo stradale e danni
alla barriera di protezione laterale su una lunghezza di trenta metri, mentre
il conducente aveva lasciato i luoghi. A loro giudizio, giunto poco prima della
curva piegante a destra, __________ avrebbe perso il controllo del mezzo, si sarebbe
spostato completamente a sinistra oltrepassando la linea di sicurezza e avrebbe
urtato la barriera di protezione sul lato sinistro della carreggiata,
rimbalzando poi verso il centro della strada e fermandosi con la parte
anteriore del veicolo rivolta verso __________. Essi hanno inoltre riferito che
__________, da loro interpellata, aveva visto __________ bere tre o quattro bicchieri
da 1 dl di vino rosso allungato con gazzosa al bar __________.
D. Con decreto d'accusa del 3 marzo 2002 il Procuratore pubblico ha
ritenuto __________ autore colpevole di infrazione alle norme della
circolazione per avere, in un curva piegante a destra, negligentemente perso la
padronanza del veicolo, invadendo la corsia di contromano delimitata dalla
linea di sicurezza e urtando la barriera posta sulla sua sinistra, a
delimitazione del campo stradale. Lo ha inoltre riconosciuto autore colpevole
di sottrazione alla prova del sangue per essersi intenzionalmente sottratto a
tale verifica (o a un esame sanitario per la determinazione dell'alcolemia),
allontanandosi dal luogo dell'incidente e rendendosi irreperibile. Infine lo
ritenuto autore colpevole di inosservanza dei doveri in caso di infortunio per
avere abbandonato il luogo del sinistro senza avvisare immediatamente il
danneggiato o avvertire senza indugio la polizia. In applicazione della pena,
egli ne ha proposto la condanna a 75 giorni di detenzione sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di 4 anni, al pagamento di una multa di fr. 1'000.– e
alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di
20 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dallo stesso Procuratore
pubblico il 28 febbraio 2000. Al decreto di accusa __________ ha presentato
opposizione.
E. Statuendo sull'opposizione, con sentenza dell'8 maggio 2003 il
giudice della Pretura penale ha confermato i capi d'imputazione, condannando
__________ a 75 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo
di prova di quattro anni e al pagamento di una multa di fr. 500.–. Non ha
revocato invece la sospensione condizionale della pena contenuta nel decreto
d'accusa del 28 febbraio 2002.
F. Contro la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 13 giugno
2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nella motivazione scritta, depositata il 20 giugno successivo, egli
chiede il proscioglimento da ogni imputazione o quanto meno, in subordine, la
riduzione della pena a una multa di fr. 300.–, rispettivamente a una pena
privativa della libertà di 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente,
senza revoca della sospensione condizionale relativa alla precedente condanna.
Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente insorge anzitutto contro la condanna per infrazione
alle norme della circolazione, rimproverando al primo giudice di avere
arbitrariamente accertato che egli ha perduto per imprevidenza colpevole il
controllo del veicolo, andando a urtare la barriera protettiva posta sulla sua
sinistra a delimitazione del campo stradale. Il titolo di cassazione invocato
dal ricorrente poggia perciò sull'art. 288 lett. c CPP (arbitrio
nell'accertamento dei fatti). Giovi subito rammentare tuttavia che “arbitrario”
non significa manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente
insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto
con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 15) o
basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118
Ia 228 consid. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura a
norma dell'art. 288 lett. c CPP non basta dunque criticare la sentenza impugnata
né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa
appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una
determinata valutazione delle prove siano viziato di arbitrio. Secondo
giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 128 I 177
consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1, 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I
166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).
a) Il
giudice della Pretura penale ha premesso che in aula il ricorrente ha ribadito
di non ricordare nulla dell'incidente: verosimilmente egli sarebbe uscito dalla
vettura aprendo la portiera posteriore destra, si sarebbe incamminato lungo il
ciglio della strada, avrebbe scavalcato la barriera di protezione, sarebbe
scivolato nella sottostante scarpata, avrebbe vagato tra sterpaglie e rovi,
avrebbe casualmente imboccato un sentiero seguendo il quale avrebbe raggiunto
la soprastante strada cantonale e di lì avrebbe poi chiamato l'amica,
chiedendole di raggiungerlo. __________ ha dichiarato al primo giudice, da
parte sua, quanto già raccontato agli inquirenti, ossia di essere stata
chiamata per telefono, dopo la mezzanotte, dall'amico che la invitava a
raggiungerlo in automobile sulla strada che conduce a __________ e di avere
rinvenuto l'accusato ai margini della strada, nelle immediate vicinanze del
ristorante __________. Presolo a bordo, gli avrebbe domandato invano che cosa
fosse successo. L'amico, che appariva stanco, si sarebbe limitato a dire di
portarlo a casa di lei. Raggiunta l'abitazione, essa si sarebbe accorta che
egli calzava una sola scarpa e aveva i pantaloni sporchi di terriccio.
Interrogatolo, essa si sarebbe scontrata con il di lui totale mutismo (sentenza,
pag. 7).
b) Il
primo giudice ha ritenuto pacifica, dal profilo oggettivo, l'infrazione a norme
fondamentali della circolazione stradale (art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1 e 34 cpv. 2
LCStr, art. 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC), l'imputato avendo superato la linea di
sicurezza dopo avere perso la padronanza del veicolo, con invasione della
corsia di contromano e impatto contro la barriera di delimitazione posta a
sinistra del campo stradale. Quanto all'aspetto soggettivo, in specie
all'imprevidenza colpevole, il giudice della Pretura penale non ha creduto alla
versione del ricorrente, il quale invocava l'improvviso scoppio di un pneumatico.
Una tesi del genere – egli ha affermato – non trova alcun conforto probatorio.
Per di più, l'imputato non si era curato di allegare il benché minimo riscontro
peritale (sentenza, consid. 8).
c) A
parere del ricorrente tali considerazioni sarebbero arbitrarie, al punto da
risultare smentite persino da una serie di indizi a lui favorevoli. Anzitutto
mancherebbe qualsiasi traccia di frenata e, quanto allo sfregamento lungo la
barriera, ciò lascerebbe presumere finanche un malore. Il secondo elemento a
suo favore consisterebbe nelle fotografie prodotte al dibattimento, le quali
dimostrano come il pneumatico posteriore destro della Peugeot fosse addirittura
uscito dal cerchio, senza rovinare il parafango, mentre l'altra ruota è rimasta
integra. Ciò rafforzerebbe la tesi dell'improvvisa foratura, che lo avrebbe
indotto a sterzare a sinistra, nell'intento di controbilanciare la sbandata.
Donde la perdita del controllo del veicolo per una trentina di metri, “con
varie capovolte”. Una sbandata per negligenza sarebbe per contro inverosimile,
dato che egli pratica il rally come hobby. Improbabile sarebbe altresì la
velocità eccessiva, dato che tutto è avvenuto poco lontano dal bar __________,
dal quale era appena partito. Né gli sarebbe imputabile di non essere stato in
grado di fornire elementi più precisi, dato il suo precario stato psicofisico.
d) Le
argomentazioni testé riassunte denotano tutta la loro natura appellatoria e non
dimostrano arbitrio di sorta. L'assenza di tracce di frenata sull'asfalto non
esclude necessariamente una perdita di controllo del veicolo per negligenza,
mentre le fotografie prodotte per la prima volta al dibattimento (che, secondo
il ricorrente, riprodurrebbero lo stato del veicolo dopo il sinistro) non
impongono a loro volta, pena l'arbitrio, di trarre la conclusione pretesa dal
ricorrente, ossia che l'incidente sarebbe da ascrivere unicamente alla foratura
di un pneumatico. A prescindere dal fatto che un'ipotesi del genere è stata
adombrata per la prima volta al dibattimento (ove l'accusato ha ipotizzato
addirittura lo scoppio del pneumatico), ciò che legittimava il primo giudice,
senza manifestamente abusare del proprio potere di apprezzamento, a valutare
con rigore l'argomento, il ricorrente non spiega perché l'afflosciamento del
pneumatico consecutivo alla pretesa foratura avrebbe costituito una causa di
rilevanza tale da costringerlo a urtare la barriera protettiva alla sua
sinistra, mentre l'eventuale velocità eccessiva sarebbe estranea all'evento.
Quanto
all'assunto che non spettava a lui, ma alla polizia esperire accertamenti più
precisi sullo stato del veicolo e sulla dinamica del sinistro, essa non è pertinente.
Nulla suffraga l'evenienza in effetti che l'incidente fosse dovuto a un guasto
del veicolo e avrebbe inciso sulla repentina perdita di controllo del mezzo. Né
va dimenticato che di fronte agli agenti che lo hanno interrogato, l'interessato
non ha preteso che l'incidente fosse ascrivibile a una circostanza del genere.
Certo, egli ha soggiunto di avere perso la memoria, tanto da non ricordare più
nulla una volta sceso dal veicolo, essendosi venuto a trovare in stato di sostanziale
incoscienza. Come si vedrà ancora in appresso, senza incorrere in arbitrio il
giudice della Pretura penale aveva però sufficienti indizi per non credergli e
per desumere che egli si sia reso coscientemente irreperibile, avendo fondati
motivi per presumere che sarebbe stato sottoposto alla prova del sangue, sia
per la dinamica dell'incidente sia per la recente condanna per guida in stato
di ebrietà. Manifestamente infondato, su questo punto il ricorso è destinato
quindi all'insuccesso.
- Il ricorrente insorge anche contro la condanna per sottrazione alla
prova del sangue, ritenendola anch'essa conseguente a un arbitrario
accertamento dei fatti e a una arbitraria valutazione delle prove. Ora, giusta
l'art. 91 cpv. 3 LCStr è punito con la detenzione o la multa il conducente di
un veicolo a motore che, intenzionalmente, si oppone o si sottrae alla prova
del sangue, che è stata ordinata o che egli deve presumere che lo sia, o a un
esame sanitario completivo oppure ne eluda lo scopo. Nel caso in esame la
fattispecie punibile consiste nella sottrazione a una prova del sangue che il
ricorrente doveva supporre probabile ove egli non avesse lasciato i luoghi,
avvertendo senza indugio la polizia.
a) La
sottrazione alla prova del sangue presuppone che il conducente abbia abbandonato
il luogo dell'infortunio sebbene avesse l'obbligo di rimanervi, in particolare
perché tenuto a segnalare l'incidente secondo l'art. 51 LCStr; inoltre il conducente
doveva prevedere che molto verosimilmente egli sarebbe stato sottoposto a una
prova del sangue o a un esame sanitario completivo. La disattenzione dell'art.
51 LCStr adempie pertanto oggettivamente la fattispecie dell'art. 91 cpv. 3
LCStr, a condizione che l'obbligo di segnalazione fosse possibile e che la
prova del sangue dovesse apparire come molto verosimile alla luce delle
circostanze concrete (DTF 126 IV 53 consid. 2a pag. 55,124 IV 175 consid. 3a
pag. 178, 120 IV 73 consid. 1b pag.75, 114 IV 148 consid. 2 pag.151, 109 IV 137
consid. 2a pag. 139). Soggettivamente è necessario che l'autore conosca le
circostanze che comportano l'obbligo di annunciare il caso a norma dell'art. 51
LCStr e che facciano apparire come molto probabile una presa di sangue o un
esame sanitario completivo. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 126 IV 53 consid.
2a pag. 56; Corboz, Les
principales infractions, vol. II, Berna 2002, n. 68 ad art. 91 LCStr). Per
stabilire se il conducente sarebbe stato sottoposto alla prova del sangue o
all'esame sanitario completivo occorre valutare l'insieme delle circostanze suscettibili
di indurre un agente di polizia coscienzioso a sospettare che egli potesse
essere ebbro. Indizi in tal senso possono risultare dalle circostanze del
sinistro (DTF 126 IV 53 consid. 2a pag. 55 con riferimenti). Più esse appaiono
insolite, più vi è motivo per sospettare uno stato di inidoneità alla guida. Anche
le conseguenze del sinistro possono incidere: più esse sono gravi, più v'è da
aspettarsi solerzia da parte della polizia (Corboz,
op. cit. art., n. 71 ad art. 91 LCStr). Indizi di ebrietà che giustifichino la
prova del sangue possono risultare anche dal comportamento e dallo stato
psicofisico del soggetto (alito, deambulazione incerta, occhi arrossati), come
pure dalla constatazione che egli ha consumato molto alcol. Anche la nomea del
guidatore può costituire un punto di riferimento (Corboz, loc. cit.).
b) Il
giudice della Pretura penale ha rilevato che la perdita di controllo del
veicolo da parte dell'imputato, la conseguente invasione della corsia di
contromano, la collisione con la barriera di sicurezza alla sinistra del campo
stradale, senza che ciò possa di fatto spiegarsi con lo stato particolare della
carreggiata, con la situazione del traffico o con un difetto del veicolo,
avrebbe senz'altro insospettito gli inquirenti, inducendoli a presumere che il
conducente non fosse del tutto idoneo alla guida. Costui aveva inoltre bevuto
quella sera almeno 5 o 6 bicchieri di vino, ancorché frammisti a gazzosa,
sicché la polizia avrebbe verosimilmente disposto una prova del sangue
(sentenza, pag. 10). Quanto all'aspetto soggettivo, l'accusato era consapevole
non solo degli obblighi derivanti dall'art. 51 cpv. 3 LCStr, ma anche del
rischio di incorrere in una prova etanografica. Condannato nel 2000 dal
Procuratore pubblico per guida in stato di ebrietà, egli conosceva la procedura
e i pericoli cui sarebbe andato incontro, a livello penale e amministrativo,
ove avesse recidivato. Per di più, egli aveva causato un incidente dopo poche
centinaia di metri dal bar, rendendosi irreperibile. Dandosi alla fuga, egli
era perciò pienamente cosciente di infrangere la legge (sentenza, pag. 11).
c) Il
primo giudice ha poi scartato l'ipotesi, stando alla quale l'imputato non
sarebbe stato cosciente di quanto faceva e avrebbe abbandonato il luogo
dell'incidente senza intenzionalità, per effetto del trauma subìto. Una simile
tesi – egli ha rilevato – non trova riscontro nel fascicolo processuale,
né la fase dibattimentale ha consentito di avvalorarla. Fosse vero quanto
sostenuto circa lo stato di totale disorientamento e di incoscienza come
diretta conseguenza dell'infortunio, egli non avrebbe dovuto incontrare
difficoltà nel comprovare tale circostanza producendo un certificato medico
attestante il suo quadro clinico nel periodo immediatamente successivo al sinistro.
La deposizione dell'amica, secondo cui egli appariva molto strano e lasciava
senza risposta le sue domande, poco sussidia, costei non avendo accennato a un
qualsiasi shock o a sintomi riconducibili a un tale stato. Né la situazione
doveva essere così compromessa, poiché una volta giunti a __________ entrambi
si sono coricati. Infine il primo giudice ha vagliato il caso alla luce del
principio in dubio pro reo, giungendo alla medesima conclusione
(sentenza, pag. 11 seg.).
d) Il
ricorrente ribadisce di avere abbandonato il luogo del sinistro non per eludere
la legge, ma a causa del suo stato di incoscienza, tanto che è caduto malamente
in un dirupo per svariati metri. Accusandolo di essersi deliberatamente dato
alla fuga, il primo giudice sarebbe incorso in arbitrio, trascurando che egli
si era capovolto ripetutamente con l'automobile, era scivoltato a valle, aveva
camminato per circa un chilometro lungo un sentiero buio, aveva chiamato
l'amica senza sapere dove si trovasse esattamente, era apparso all'amica in una
situazione anomala, solo al mattino si era reso conto dell'accaduto, né aveva
spostato la vettura, rimasta nel bel mezzo della carreggiata a dimostrazione
della sua buona fede. D'altro canto le condizioni stradali non giustificavano
una perdita di controllo del veicolo per negligenza e negli uffici della
polizia egli nemmeno era stato in grado di ricordare con certezza l'accaduto.
Argomentazioni siffatte denotano però, una volta ancora, tutta la loro indole
appellatoria. Il ricorrente contrappone in effetti la sua personale versione
dei fatti a quella accertata dal primo giudice, senza sostanziare arbitrio.
Certo, non si può escludere che l'incidente abbia provocato nel ricorrente
confusione e smarrimento. Il giudice della Pretura penale poteva escludere
senza arbitrio però che l'interessato fosse in stato di shock o di incoscenza
constatando che, comunque fosse, egli era stato in grado di telefonare
all'amica e di indicargli dove si trovava, né alla soccorritrice egli era
apparso in condizioni tali da suscitare allarmismi o apprensioni. Tant'è che neppure
lei ha stimato necessario rivolgersi a un medico. Insistere sulla tesi di una
totale e durevole incapacità di discernimento, per lo meno fino alla mattina
del giorno seguente, non è quindi serio.
e) Il
ricorrente asserisce che, in ogni modo, il giudice della Pretura penale è
caduto in un arbitrio ritenendolo consapevole che molto verosimilmente, qualora
egli avesse tempestivamente avvisato la polizia, sarebbe stata ordinata a suo
carico una prova del sangue. Data l'esigua quantità di alcol assorbita, a suo
modo di vedere ciò non sarebbe sostenibile. A torto. Vista la dinamica del
sinistro, la recente condanna per guida in stato di ebrietà e i bicchieri di
vino (ancorché diluito con gazzosa) bevuti poc'anzi, la polizia avrebbe
verosimilmente dispoto una prova del sangue per sincerarsi che egli non fosse
ebbro al momento di perdere il controllo del veicolo. Manifestamente infondato,
il ricorso deve perciò di nuovo essere disatteso.
-
Il ricorrente insorge anche contro la condanna per inosservanza dei
doveri in caso d'infortunio, ribadendo l'assenza di intenzionalità. Per i
motivi già illustrati, nondimeno, tale argomento non gli giova.
-
Secondo il ricorrente, condannandolo per i capi di imputazione
figuranti nel decreto d'accusa il giudice della Pretura penale avrebbe violato
il principio in dubio pro reo. Ora, il precetto in dubio pro reo è
un corollario della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1
Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la
valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto riguarda
l'onere probatorio, esso impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza
dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la propria innocenza. Al proposito
la Corte di cassazione e di revisione penale fruisce – come il Tribunale
federale – di libero esame (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 40, 124 IV 86 consid.
2a pag. 87). Per quanto concerne invece alla valutazione delle prove, il
principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può
dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole
all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale
probatorio, sussistano dubbi sul modo con in cui si è verificata la fattispecie.
Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto
convincimento. Semplici dubbi teorici sono sempre possibili. Il principio è
disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi
globale e oggettiva delle prove, dubbi rilevanti sulla colpevolezza (DTF 127 I
38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag.
38). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa
portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Nella
fattispecie il primo giudice non ha condannato il ricorrente perché non avrebbe
fornito la prova della propria innocenza, né lo ha riconosciuto colpevole
quantunque una valutazione non arbitraria delle risultanze del processo lasciasse
sussistere rilevanti dubbi. Anche sotto questo profilo il ricorso risulta
perciò privo di consistenza.
-
Il ricorrente critica anche l'entità della pena, giudicandola eccessivamente
severa alla luce del grado di colpa, della consistenza del danno arrecato e del
suo stato psicofisico al momento dei fatti. Chiede perciò di essere condannato
al pagamento di una multa di fr. 300.– o, tutt'al più, a 10 giorni di
detenzione sospesi condizionalmente.
a) Nella
commisurazione della pena (art. 63 CP) il giudice del merito fruisce di ampia
autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come
il Tribunale federale – ove la sanzione si ponga fuori del quadro edittale, si
fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione
prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente
mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 127
IV 10 consid. 2 pag. 19, 123 IV 49 consid. 2a pag. 51; cfr. anche DTF 123 IV
107 consid. 1 pag. 109). Quanto ai criteri determinanti per la fissazione della
pena, essi figurano in DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid.
2a pag. 289).
b) Il
primo giudice ha ritenuto che in concreto non sussistono motivi per scostarsi
dalla pena proposta nel decreto d'accusa (75 giorni di detenzione e pagamento
di una multa), ove si consideri la colpa dell'imputato e la condanna a 20
giorni di detenzione (sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3
anni) per guida in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione
inflittagli con decreto d'accusa del 28 febbraio 2000. Egli ha nondimeno
ridotto l'ammontare della multa da fr.1'200.– a fr. 500.– per tenere conto
delle disagiate condizioni finanziarie dell'accusato. Formulato un pronostico
favorevole sulla futura condotta del soggetto, egli ha deciso infine di non
revocare il beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna,
prolungando però di un anno il periodo di prova.
c) Nel
suo esito la condanna inflitta all'accusato non denota né eccesso né abuso del
potere di apprezzamento. Anzi, il primo giudice ha dimostrato clemenza, ove
appena si consideri che non solo ha sospeso la pena privativa della libertà prevista
nel decreto d'accusa, ma nonostante la recidiva ha evitato all'imputato il
carcere, non revocando il beneficio della sospensione condizionale alla pena di
20 giorni di detenzione inflitta dal Procuratore pubblico con decreto d'accusa
del 28 febbraio 2000. Quanto all'ammontare della multa, egli l'ha ridotto da
fr. 1'200.– a fr. 500.– proprio per tenere conto della difficile situazione
finanziaria del soggetto. Ancora un volta il ricorso manca perciò di
fondatezza.
-
Il ricorrente si duole infine dell'ammontare della tassa di
giustizia, fissata in fr. 750.– (sentenza pag. 16 con riferimento alla distinta
spese), giudicandola eccessiva. Egli non pretende tuttavia che esso violi un
ordinamento qualsiasi. Destituita di motivazione, la critica si rivela inammissibile.
-
Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso
dev'essere disatteso siccome manifestamente infondato. Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulla spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1'000.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico __________;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona;
– Centro
di Manutenzione Strade Cantonale, Via Vedeggio, 6807 Taverne;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Servizio
di Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni
per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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