AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2003.13
Data decisione, Autorità:
03.05.2004, CCRP
Incarto n.
17.2003.13
Lugano
3 maggio 2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
Segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 4
aprile 2003 presentato dal
Procuratore pubblico del Cantone TICINO
contro
la sentenza emanata il 25 febbraio 2003 dal giudice
della Pretura penale nei confronti di
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Sabato 31 agosto 2002 __________ ha partecipato a una festa di nozze
a __________. Dopo l'aperitivo al “Grotto __________ ”, durante il quale
sostiene di avere bevuto due bicchieri di vino bianco, egli si è trasferito con
gli altri invitati al ristorante __________, dove ha cenato bevendo – a suo
dire – altri due bicchieri di vino bianco e mezzo bicchiere di rosso. Verso le
00.30 del 1° settembre 2002 egli ha lasciato l'esercizio pubblico per
raggiungere, con la Opel “Astra” di suo fratello, il rustico della sua
fidanzata a __________. Lì si trovavano, per il fine settimana, anche sua madre
e il di lei marito. Se non che, giunto in territorio di __________, nell'affrontare
una curva verso sinistra ad una velocità dichiarata inferiore a 60 km/h, egli
ha perso la padronanza del veicolo, ha invaso la corsia opposta, delimitata da
una linea di sicurezza, ed è andato a collidere con la barriera laterale
sinistra. In seguito al contraccolpo la vettura si è spostata nuovamente sulla
normale corsia di marcia, arrestandosi al centro della stessa.
B. Sotto
l'effetto dello spavento, __________ ha tentato di telefonare alla madre con il
suo cellulare, ma invano. Così egli ha attraversato a piedi una galleria, oltre
la quale è riuscito a chiamarla. Essa è partita insieme con il marito in suo
soccorso, accompagnandolo al rustico in automobile e dicendogli che avrebbero
provveduto a ricuperare il veicolo danneggiato e ad avvertire la polizia.
Tornati sul luogo dell'incidente, essi hanno visto che taluni agenti, informati
da terzi, erano già sul posto, di modo che hanno fatto ritorno al rustico,
accordandosi nel senso che il marito della madre, __________, avrebbe assunto
la responsabilità del l'infortunio e si sarebbe autodenunciato. Dopo una prima
verbalizzazione presso la gendarmeria di __________, però, __________ ha
ammesso che la sua confessione era volta a coprire __________. Gli agenti di
polizia si sono pertanto recati a __________, dove __________ ha subito ammesso
di essere stato la causa dell'incidente. Egli ha pure dichiarato che, dopo
avere raggiunto il rustico verso le ore 03.30, per alleviare lo spavento aveva
bevuto tre bicchieri di vino rosso e un cognac, coricandosi verso le 04.00. Dal
prelievo del sangue al quale egli è stato sottoposto dopo l'interrogatorio è
risultato un tasso di alcolemia, al momento dell'incidente, compreso tra 1.56 e
2.10 g/kg. Tenuto conto dell'alcool assorbito tra il momento dell'incidente e
il prelievo (0.60 g/kg), il valore di alcolemia è stato determinato tra 0.96 e
1.59 g/kg.
C. Con
decreto di accusa del 25 novembre 2002 il Procuratore pubblico ha riconosciuto
__________ autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, infrazione
alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di infortunio,
infliggendogli una pena detentiva di 75 giorni sospesi condizionalmente per 4
anni e una multa di fr. 1'200.–. Egli ha pure revocato il beneficio della
sospensione condizionale a una pena di 30 giorni di detenzione decretata contro
l'accusato il 27 novembre 2000 per circolazione in stato di ebrietà. Statuendo
su opposizione dell'accusato, con sentenza del 25 febbraio 2003 il giudice
della Pretura penale ha invece assolto __________ dall'accusa di circolazione
in stato di ebrietà e lo ha condannato a una multa di fr. 1'000.– per infrazione
alle norme della circolazione, oltre che per inosservanza dei doveri in caso di
infortunio.
D. Contro
il predetto giudizio il Procuratore pubblico ha inoltrato il 26 febbraio
2003una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nella motivazione scritta del 4 aprile 2003 egli chiede la cassazione
della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un altro giudice della
Pretura penale per nuovo giudizio o, in via subordinata, un aggravamento della
pena inflitta all'accusato. Nelle sue osservazioni del 5 maggio 2003 __________
propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio
di mero diritto (art. 288
lett. a e
b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili
unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,
discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di
fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173
consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369
consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura a norma dell'art. 288 lett. c CPP
non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria
versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare
perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione
delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per
essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non
solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).
-
Stando
agli accertamenti del Giudice della Pretura penale, durante l'aperitivo e la
cena della festa nuziale l'accusato aveva bevuto in tutto quattro bicchieri di
vino bianco e mezzo bicchiere di vino rosso (consid. D). Per quanto riguarda le
bevande alcoliche ingerite dopo l'incidente, l'accusato aveva dichiarato che,
non avendo trovato nel rustico dei parenti bicchieri da 1 dl, aveva usato un
bicchiere per l'acqua da 1.5 o 2 dl, riempiendolo tre volte con vino rosso (per
un quantitativo stimato in circa 4.5 dl) e in seguito, per un po' meno della
metà, con del cognac (consid. 2). L'istruttoria non avendo approfondito questo
punto, il primo giudice si è dipartito dalla versione più favorevole
all'accusato, quantificando il vino rosso ingerito tra le ore 03.30 e le 04.00
in 4.5 dl e il cognac in circa 0.5 dl (consid. 4). E siccome l'accusato pesa 80
kg, egli ha determinato in 0.97 g ‰ il tasso alcolemico dovuto a tali bevande.
Ammettendo, nuovamente nell'ipotesi più favorevole
all'accusato, una fase di assorbimento di 120 minuti, per il giudice di merito
la fase di espulsione di 0.1 g ‰ l'ora era iniziata alle ore 06.00 (consid. 4),
sicché alle 07.00 il tasso doveva corrispondere a 0.87 g ‰ e alle 07.40 (ora
del prelievo) a 0.80 g ‰. Deducendo dal tenore minimo della perizia (1.56 g ‰)
0.80 g ‰ (e non 0.60 g ‰, come sosteneva l'accusa), si ottiene un tasso di
alcolemia, al momento dell'incidente (ore 02.30), di 0.76 g ‰. Donde la non
punibilità dell'interessato (consid. 4).
-
A mente della pubblica accusa l'assoluzione dell'accusato dall'imputazione
di circolazione in stato di ebrietà è arbitraria nella misura in cui il giudice
ha determinato il tasso di alcolemia sulla base di parametri assolutamente
aleatori, fondandosi unicamente sulla versione fornita in aula dall'accusato.
Il Procuratore pubblico sottolinea che, in occasione del prelievo del sangue e
anche nel verbale di polizia, l'interessato aveva indicato la quantità di
alcool ingerito dopo l'incidente in tre bicchieri di vino rosso e un bicchiere
di cognac. Tali dati non sono mai stati messi in discussione, tant'è che
l'analista chimico si è basato su di essi per stabilire il tasso di alcolemia
al momento critico e il decreto di accusa già tiene conto delle deduzioni
operate nella perizia. Arbitrariamente inoltre il primo giudice ha applicato,
per il Procuratore pubblico, il principio in dubio pro reo a
semplici affermazioni addotte dall'accusato al dibattimento sulla pretesa
capienza dei bicchieri per l'acqua. Né spettava al giudice improvvisarsi analista
chimico e calcolare il tasso di alcolemia, trattandosi di un accertamento
specialistico che va eseguito da un laboratorio autorizzato e riconosciuto
dall'autorità federale.
-
A
torto il Procuratore pubblico censura di arbitrio l'accertamento del primo
giudice riguardo alla capienza del bicchiere usato dall'accusato per bere vino
e cognac fra le ore 03.30 e le 04.00. Certo, il fatto di credere all'imputato
quando ha asserito che, non avendo trovato nel rustico un bicchiere da 1 dl,
aveva bevuto da uno di quelli comunemente usati per l'acqua, da 1.5 o 2 dl, può
forse apparire opinabile. Se non che, proprio per la mancanza di un'istruttoria
predibattimentale più approfondita su questo punto, l'accertamento non può
sicuramente dirsi insostenibile. Ai fini del giudizio ci si deve quindi fondare
sull'accertamento che l'accusato ha bevuto in quel lasso di tempo 4.5 dl di
vino rosso e circa 0.5 dl di cognac.
-
Per
giurisprudenza, in casi normali il giudice può calcolare l'alcolemia nel
sangue al momento dei fatti senza far capo a un perito, partendo dal momento in
cui è avvenuto il prelievo (DTF 116 IV 239 consid. 2 pag. 241). La fattispecie
in esame non configura tuttavia un “caso normale”, già per la circostanza che
dopo l'infortunio l'accusato ha bevuto ancora 4.5 dl di vino rosso e circa 0.5
dl di cognac. Oltre a ciò, il primo giudice ha determinato in 0.97 g ‰ il tasso
di alcolemia causato dalle citate bevande fondandosi sul peso dell'accusato (80
kg) e addizionando 0.67 g ‰ a 0.30 g ‰, ma senza che sia dato di capire quali
siano i criteri del calcolo. Sulla provenienza dei dati, intanto, tutto si
ignora. Perché poi tre bicchieri di vino rosso da 1.5 dl provochino un tasso
di alcolemia di 0.67 g ‰ e 0.5 dl di cognac corrispondano a un tasso di 0.30 g
‰ mal si comprende. Per di più, non è detto che l'alcolemia causata da bevande
diverse possa determinarsi semplicemente addizionando i tassi causati dall'una
e dall'altra bevanda. Anzi, nella pratica i calcoli possono rivelarsi assai complessi
e nel dubbio vanno affidati a uno specialista (Bussy/ Rusconi, Commentario LCStr, 3ª edizione,
1996, n. 2.4 a ad art. 91, pag. 692). Sotto questo profilo la sentenza
impugnata non resiste perciò alla critica di arbitrio.
-
A
mente del Procuratore pubblico, indipendentemente dal censurato proscioglimento,
il giudice ha irrogato una pena eccessivamente mite, e quindi arbitraria oltre
che contraria ai dettami del diritto federale. In effetti -prosegue- egli ha
riservato in sentenza una sola frase sulla commisurazione della pena, senza
dare motivazione alcuna sui criteri adottati per giustificarla. Quest'ultima
censura si rivela fondata.
a) Per
l'art. 63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei
motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui.
b) Per
diritto federale incombe al giudice di merito esporre, nei motivi della sua decisione,
gli elementi essenziali relativi all'atto o all'autore da egli considerati, in
modo che sia dato di verificare l'esame di tutti gli aspetti determinanti e la
loro valutazione, sia in senso attenuante o aggravante. Il giudice di merito
può passare sotto silenzio gli elementi che, senza abuso o eccesso di apprezzamento,
gli paiono senza importanza o di peso trascurabile. Egli non è tenuto nemmeno a
esprimere in cifre o in percentuali l'importanza accordata a ogni elemento
considerato. Deve giustificare tuttavia la pena inflitta, permettendo di
seguire il ragionamento da egli adottato (DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 104
con richiami; CCRP, sentenza del 20 maggio 2003 in re Ministero Pubblico c./ M.
consid. 3). In concreto il giudice della Pretura penale ha così motivato
l'entità della pena inflitta riguardo alla condanna per infrazione alle norma
della circolazione: “L'infrazione dev'essere così confermata e sanzionata con
la multa, atteso tra l'altro che all'accusato nemmeno può essere addebitata una
velocità eccessiva nella circostanza" (consid. 5); e per quanto concerne
l'inosservanza dei doveri in caso di infortunio: "Anche in questo caso la
condanna alla pena pecuniaria appare congruamente commisurata alle colpe ed
alle circostanze personali del reo" (consid. 8 in fine). Ora, sapere se –
come afferma il Procuratore pubblico – con tale sanzione il primo giudice abbia
irrogata una pena eccessivamente mite e quindi arbitraria presuppone una
disamina degli elementi considerati ai fini della decisione.
c) Nel
caso specifico il giudice di merito si è limitato a infliggere una multa di
fr. 1'000.–, come si è visto, perché l'accusato andava assolto dall'accusa di
circolazione in stato di ebrietà. Non consta però che il giudice abbia
considerato l'insieme dei fattori preposti dall'art. 63 CP alla commisurazione
della pena. Nulla si evince dalla sentenza impugnata, ad esempio sulla gravità
della colpa, sul peso della precedente condanna del 27 novembre 2000 a una pena
detentiva di 30 giorni, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4
anni, cumulata con una multa di fr. 1'200.–, per circolazione in stato di ebrietà,
infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di
infortunio, sulla reale incidenza del proscioglimento rispetto alla pena
proposta dal Procuratore pubblico nel decreto di accusa, sull'incidenza del
concorso delle infrazioni oggetto della condanna sull'ammontare della multa
(art. 68 n. 1 cpv. 2 CP) e sulle effettive condizioni economiche del soggetto
(art. 48 n. 2 CP).
-
Se
ne conclude che, in accoglimento del ricorso del Procuratore pubblico, gli atti
vanno rinviati a un altro giudice della Pretura penale (art. 296 cpv. 2 CPP)
perché statuisca di nuovo sull'accusa di circolazione in stato di ebrietà e
sulla commisurazione della pena riferita alle condanne per infrazione alle
norme della circolazione stradale e per inosservanza dei doveri in caso di
infortunio e, dandosene il caso, anche alla condanna per guida in stato di
ebrietà, compresa l'eventuale revoca della sospensione condizionale della
durata di 4 anni concessa alla pena detentiva di 75 giorni per circolazione in
stato di ebrietà, infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei
doveri in caso di infortunio di cui al decreto di accusa del 25 novembre 2002
del Procuratore pubblico e, infine, sulla tassa di giustizia e sulle spese
quantificate in fr. 650.– (sentenza, pag. 11).
-
Dato
l'esito del giudizio, gli oneri processuali vanno a carico dello Stato (art. 15
cpv. 2 CPP). L'imputato avendo postulato a torto la reiezione del ricorso, non
si giustifica di attribuirgli ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e gli atti sono rinviati a un altro giudice
della Pretura penale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 500.--
b) spese fr.
100.--
fr.
600.--
sono
posti a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione
a:
– Procuratore
pubblico __________;
– __________;
– avv.
__________;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238,
Taverne;
– Servizio
coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
N.B.:
l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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