Cassation inadmissible for missing timely declaration of appeal

17.2002.68Altro tribunale29 nov 2002Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Court of Cassation and Review of Penalties held that the appellant had not filed the mandatory appeal declaration within five days after the oral pronouncement of the first-instance judgment. Because no excusable impediment was shown, restitution of the deadline was excluded. The filing also could not be construed as a revision request, since it did not identify any new facts or evidence unknown to the trial judge. The cassation appeal was therefore inadmissible, and procedural costs of CHF 150 were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 276 cpv. 1 e 3 CPP; art. 21 CPP; art. 299 cpv. 1 lett. c CPP: la dichiarazione previa di ricorso entro il termine legale costituisce presupposto processuale per il ricorso per cassazione; in difetto, il gravame è inammissibile. La restituzione del termine presuppone un impedimento non imputabile alla parte, che deve essere allegato e reso verosimile. Un atto non può essere trattato come domanda di revisione se non indica fatti o mezzi di prova nuovi, sconosciuti al primo giudice, suscettibili di condurre verosimilmente a una decisione diversa. Le spese seguono la soccombenza.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 17.2002.68

Data decisione, Autorità: 29.11.2002, CCRP

Incarto n. 17.2002.68

Lugano 29 novembre 2002/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Corte di cassazione e revisione penale

del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 8 novembre 2002 presentato da


contro

la sentenza emanata il 1° ottobre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con decreto di accusa del 19 novembre 2001 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di vie di fatto per avere, il 9 agosto 2001, spintonato e colpito con uno schiaffo, durante un alterco, __________ negli uffici dell'agenzia di collocamento __________, senza tuttavia cagionare un significativo danno al corpo o alla salute di lui, come pure autore colpevole di ripetuta contravvenzione alle legge federale sul trasporto pubblico per avere, il 24 e il 26 agosto 2001, viaggiato con un mezzo pubblico delle Ferrovie Federali Svizzere sulla tratta da __________ senza alcun valido titolo di trasporto;

che in applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'accusato a una multa di fr. 700.– e al pagamento di fr. 160.– alle FFS in rifusione del danno;

che con decreto di accusa del 18 marzo 2002 il Procuratore pub­blico ha nuovamente riconosciuto __________ autore colpevo­le di contravvenzione alla legge federale sul trasporto pubblico per avere, il 15 dicembre 2001, fraudolentemente ottenuto prestazioni di trasporto ai danni dei __________, onde la proposta alla condanna di un'ulteriore multa di fr. 100.–;

che, statuendo su opposizione dell'accusato, con sentenza del 1° ottobre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha confermato le imputazioni contenute nel decreto di accusa del

19 novembre 2001, mentre ha prosciolto __________ dall'imputazione figurante nel decreto di accusa del 18 marzo 2002, condannando l'imputato per finire a una multa di fr. 200.– e alla rifusione di fr. 160.– alle FFS;

che l'8 novembre 2002 __________ è insorto contro la sentenza predetta con una lettera in cui chiede “la revisione per cassazione” del giudizio pretorile sulla base di un memoriale del 12 settembre 2002 da lui stesso inviato al Pretore in vista del pubblico dibattimento;

che lo scritto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che, chiusa la discussione, il Pretore emana la propria sentenza, immediatamente comunicata verbalmente nel dispositivo con esposizione dei motivi essenziali all'accusato, alla parte civile e al Procuratore pubblico (art. 276 cpv. 1 CPP);

che in tale circostanza il Pretore avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro cinque giorni e del diritto di rinunciare, pure entro cinque giorni, a esigere la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 3 CPP);

che nel caso in esame il condannato non risulta avere dichiarato di ricorrere contro la sentenza del Pretore entro cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi, avvenuta il 1°ottobre 2002, né pretende che – per avventura – la comunicazione dell'art. 276 cpv. 1 CPP non sia avvenuta o che non gli sia stato indicato il termine per ricorrere in cassazione;

che il ricorrente non pretende nemmeno di essere stato impedito senza sua colpa dal presentare una tempestiva dichiarazione di ricorso contro la sentenza del Pretore, intimatagli nel dispositivo il 31 ottobre 2002, ciò che esclude anche un'eventuale domanda di restituzione per inosservanza dei termini (art. 21 CPP);

che il ricorso, presentato il 7 novembre 2002, va pertanto dichiarato inammissibile, la dichiarazione previa dell'art. 276 cpv. 2 CPP costituendo un presupposto processuale;

che il ricorso non può nemmeno essere trattato come domanda di revisione, il ricorrente limitandosi a richiamare quanto già addotto davanti al primo giudice, ma non indicando quali sarebbero i fatti e i nuovi mezzi di prova ignoti al Pretore che potrebbero – dandosi il caso – condurre verosimilmente a un giudizio diverso (art. 299 cpv. 1 lett. c CPP e 397 CP);

che, ciò premesso, gli oneri processuali devono essere posti a carico dell'interessato, soccombente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP);

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e visto sulle spese anche l'art. 39 cpv. 1 lett d LTG,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico del ricorrente.

  1. Intimazione a:

– __________;

– Procuratore pubblico avv. __________, in sede;

– __________ (parte civile);

– __________ (parte civile);

– Pretura di Lugano, Sezione 4, in sede;

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cassation appeal was admissible despite no timely declaration after oral pronouncement of the first-instance judgment.

Decisione estratta

No. A prior declaration of appeal within five days was a procedural prerequisite, and none was shown.

Motivazione estratta

The appellant did not establish a timely declaration, did not contest the oral communication of the judgment or the appeal deadline, and did not show excusable prevention justifying restitution.

Questione giuridica chiave

Whether the filing could be treated as a request for revision.

Decisione estratta

No. The filing merely repeated arguments already made and did not identify new facts or evidence capable of leading to a different judgment.

Motivazione estratta

Revision requires concrete new facts or means of proof unknown to the first judge; none were specified.

Questione giuridica chiave

Allocation of procedural costs.

Decisione estratta

Costs were charged to the unsuccessful appellant.

Motivazione estratta

The appellant was unsuccessful and therefore bears the procedural charges under the applicable rules.

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