AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.48
Data decisione, Autorità:
10.02.2004, CCRP
Incarto n.
17.2002.48
Lugano,
10 febbraio
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi ed Epiney-Colombo
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 9
luglio 2002 presentato dal
Procuratore pubblico del Cantone TICINO
contro
la sentenza emanata il 27 (recte: 29)
maggio 2002 della Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti di
__________,
(patrocinato
dall'avv. dott. __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d'accusa del 31 ottobre 2000 il Procuratore pubblico
ha riconosciuto __________, commissario della polizia cantonale, autore
colpevole di favoreggiamento, riciclaggio di denaro, falsità in atti formati
da pubblici ufficiali o funzionari e soppressione di documenti. Il reato di
favoreggiamento si fondava sull'accusa di avere, fra il 24 novembre 1999 e il
2 febbraio 2000, sottratto __________, titolare della “Gioielleria
__________, all'avvio di un procedimento penale per ricettazione. Il
Procuratore pubblico rimproverava al commissario di avere, a tal fine:
– omesso intenzionalmente
di far sequestrare sei anelli d'oro con pietre preziose e un bracciale d'oro
con ciondolino in diamante, di provenienza furtiva, che __________ aveva acquistato
fra il 22 e il 24 novembre 1999 da un certo __________, cittadino serbo, per
fr. 3500.–;
– omesso intenzionalmente
di interpellare __________ su quella transazione e sul denaro trovato in
possesso di lui;
– concordato con
__________ il contenuto di una deposizione del 19 gennaio 2000 in modo che non
risultasse l'esistenza dei sei anelli e del bracciale, __________ limitandosi a
dichiarare nel verbale di avere acquistato il 22 novembre 1999 pietre semipreziose
da una certa __________, cittadina croata, mentre in realtà costei le aveva
consegnato per conto di __________ non solo le pietre semipreziose, ma anche i
sei anelli e il bracciale;
– omesso intenzionalmente
di allegare al rapporto d'inchiesta preliminare a carico di __________, del 2
febbraio 2000, una ricevuta del 22 novembre 1999 in cui __________ confermava
a __________ di avere preso in consegna i sei anelli e il bracciale, documento
la cui esistenza è stata celata anche in seguito al Procuratore pubblico;
– condotto “in genere”
l'inchiesta a carico di __________ e allestito il citato rapporto in modo che
non trapelasse l'acquisto dei noti gioielli da parte di __________, consentendo
a quest'ultima, “sua abituale informatrice”, di rimanere in possesso dei
monili “per una minima frazione del loro valore”, rispettivamente di conservare
il guadagno conseguito attraverso la loro rivendita.
L'accusa
di riciclaggio di denaro si riferiva al fatto che, omettendo di far sequestrare
i sei anelli e il bracciale (o il ricavato della loro rivendita), il
commissario avrebbe compiuto un atto suscettibile di vanificare il ritrovamento
o la confisca di quei gioielli, la cui provenienza delittuosa gli era nota. La
falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari si riconduceva al
verbale d'interrogatorio del 19 gennaio 2000, il cui contenuto era inveritiero
e attestava per di più un'audizione testimoniale, quando in realtà si trattava
di un'esposizione dei fatti concordata con la stessa __________. La
soppressione di documenti, infine, si correlava alla ricevuta rilasciata il 22
novembre 1999 da __________ a __________, che il commissario di polizia avrebbe
trattenuto fra le proprie carte nell'attesa di distruggere.
In
applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto nei confronti di
__________ la condanna a tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di due anni. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di
fr. 200.– sono state poste a carico del condannato.
B. Al
decreto d'accusa __________ ha presentato opposizione il
3
novembre 2002, sicché gli atti sono stati trasmessi alla Corte delle assise
correzionali di Lugano per la celebrazione del processo. Nell'ambito del
pubblico dibattimento, tenutosi dal 27 al 29 maggio 2002, il Procuratore
pubblico ha confermato il decreto d'accusa, aumentando la richiesta di pena a
sei mesi di detenzione, pur senza opporsi al beneficio della sospensione condizionale.
La difesa ha postulato la completa assoluzione. Statuendo con sentenza del 27
(recte: 29) maggio 2002, la presidente della Corte ha prosciolto __________ da
tutti i capi d'imputazione. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese
processuali di fr. 1497.70 sono state poste a carico dello Stato.
C. Contro
la sentenza appena citata il Procuratore pubblico ha introdotto il 31 maggio
2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nella motivazione del 9 luglio 2002 egli si duole di arbitrio per
quanto riguarda l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove,
lamentando altresì un'errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti
posti alla base della sentenza. Nelle sue osservazioni del 12 agosto 2002
__________ propone di respingere il ricorso nella misura in cui questo dovesse
risultare ammissibile.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e
b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili
unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,
discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di
fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173
consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369
consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura a norma dell'art. 288 lett. c CPP
non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria
versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare
perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione
delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per
essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non
solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).
- L'accusa
di favoreggiamento si fonda anzitutto, come si è accennato, sul fatto che
l'imputato avrebbe omesso intenzionalmente di far sequestrare sei anelli e un
bracciale, proventi di furto, ricettati da __________ il 22 novembre 1999
dietro versamento di fr. 3500.– a un cittadino serbo, __________. Nella
sentenza impugnata la presidente della Corte ha escluso l'intenzionalità dell'omissione
(consid. 3.5.1). Ha accertato che il commissario si era recato alla “Gioielleria
__________” il 24 novembre 1999, chiamato proprio da __________, la quale esprimeva
dubbi sull'origine di taluni monili ricevuti quel giorno in visione da uno slavo.
Il commissario aveva repertoriato i gioielli, venendo a sapere che due giorni
prima la stessa __________ aveva già acquistato “da una ragazza slava”, oltre
a pietre semipreziose, alcuni anelli e un bracciale. Egli aveva esaminato così
le pietre, ma non gli anelli né il bracciale, che __________ pretendeva di
avere ormai venduto, dichiarando di poter “mettere la mano sul fuoco” quanto
all'onestà della ragazza. Sta di fatto che l'indomani (25 novembre 1999) il
superiore gerarchico dell'imputato, il commissario __________, era riuscito a
scoprire che i gioielli repertoriati erano stati rubati, onde l'immediato divieto
a __________ di venderli. __________ è poi stato arrestato e condannato il 27
luglio 2000 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano per
ricettazione, entrata e soggiorno illegali e falsità in certificati a dieci
mesi di detenzione e all'espulsione dal territorio svizzero per cinque anni
(sentenza impugnata, consid. 2, pag. 13 seg.).
a) Ricordato
che il favoreggiamento (art. 305 cpv. 1 CP) presuppone il dolo, almeno
eventuale (DTF 103 IV 98 consid. 2 pag. 100), la presidente della Corte ha
scartato l'ipotesi che l'imputato abbia omesso deliberatamente di far sequestrare
i sei anelli e il bracciale ricettati da __________ il 22 novembre 1999, sia
perché il 24 novembre 1999 egli ignorava che quei gioielli fossero di provenienza
illecita, sia perché egli credeva che __________ li avesse rivenduti. La
presidente della Corte non ha mancato di rilevare che il commissario avrebbe
dovuto insospettirsi il 26 novembre 1999, quando “la ragazza slava”
(identificata in __________), fermata e interrogata, aveva dichiarato di avere
consegnato il 22 novembre 1999 a __________ non solo pietre semipreziose (poi
risultate a loro volta rubate), ma anche sei anelli e un bracciale, monili che
– contrariamente a quanto __________ pretendeva – il 24 novembre 1999 non erano
ancora stati rivenduti (classificatore verde, n. 59, pag. 4). E quei monili
erano stati da lei consegnati a __________ proprio per conto di __________, lo
stesso individuo che due giorni dopo (24 novembre 1999) aveva dato in visione a
__________ la partita di gioielli risultata furtiva.
Se
il commissario nulla ha fatto nemmeno dopo il 26 novembre 1999 per ricuperare i
sei anelli e il bracciale, pur avendo fatto sequestrare le pietre semipreziose,
ciò si doveva in ogni modo – per la presidente della Corte – a mera negligenza,
non all'intenzione di proteggere __________. L'imputato era convinto che
__________ fosse estranea a ogni proposito delittuoso, tant'è che il 24 novembre
1999 aveva chiamato lei stessa la polizia, né il commissario __________ aveva
ritenuto di doverla inquisire. Anzi, in passato __________ aveva già segnalato
altri casi sospetti alle forze dell'ordine. Per di più, l'imputato era sul punto
di essere mutato a Bellinzona in un “clima di tensione imperante” e doveva
chiudere molte altre inchieste, per tacere della festa cantonale della polizia
che egli stava organizzando. L'imminente trasferimento a Bellinzona (il 1°
marzo 2000), infine, non induceva a supporre ch'egli intendesse “tenere buona
un'informatrice ai cui «servizi» egli non avrebbe (...) più dovuto far capo”. La fermezza e la
costanza con cui egli ha proclamato in aula la sua personale convinzione circa
la buona fede di __________ ha indotto così la presidente della Corte a
escludere ogni intenzionalità (sentenza impugnata, consid. 3.5.1).
b) Il
Procuratore pubblico ribadisce che nella fattispecie l'inchiesta era affidata
“in prima persona” all'imputato. Credere a una mera negligenza nel caso di un
funzionario con vent'anni di esperienza nel settore dei reati contro il
patrimonio (e dei furti in particolare) va dunque “contro ogni logica”. A
parere del Procuratore pubblico nulla giustificava inoltre il diverso
trattamento riservato ai gioielli ricevuti da __________ il 22 novembre 1999
(ignorati) per rapporto alle pietre ricettate quello stesso giorno
(sequestrate) o ai gioielli presi in consegna il 24 novembre successivo
(sequestrati anch'essi). L'imputato sapeva altresì che in passato __________
“era già stata condannata da una Corte delle assise correzionali per
un'importante ricettazione di gioielli quando ancora era sposata con un
commissario di polizia giudiziaria con cui __________ condivideva l'ufficio” ed
era stata coinvolta “in inchieste dentro e fuori Cantone”. Quanto al
commissario __________, dopo il 26 novembre 1999 egli non si era più occupato
del caso. Che poi l'imputato non avesse più bisogno dell'informatrice dopo il
trasferimento a Bellinzona non è vero, essendo “di comune conoscenza che gli
agenti di polizia mantengano con estrema gelosia i rapporti con i propri
confidenti e informatori, qualsiasi funzione essi vadano a ricoprire”.
c) Quanto
l'autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177
consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag.
252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c
pag. 77 con rinvii). Sapere se una persona ha agito con volontà e
consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso vincola quindi la Corte di
cassazione e di revisione penale (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch,
Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i
richiami alla nota 182; Corboz,
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ
113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). In altri termini, le constatazioni
relative al foro interno di un soggetto – ciò che la persona sapeva, si
proponeva, aveva l'intenzione di fare o immaginava, lo stato psichico nel quale
essa ha agito, la sua cognizione piena o ridotta di commettere un illecito – possono
essere criticate davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale solo
per arbitrio (cfr., sempre sul piano federale: Schweri, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral, in: FJS 748C pag. 67 in basso).
d) Nella
fattispecie la prima giudice ha escluso che l'imputato sia venuto meno ai suoi
doveri nell'intento di sottrarre __________ a un procedimento penale. Si tratta
di un accertamento che vincola questa Corte, a meno di risultare arbitrario.
Ora, che un funzionario di polizia con esperienza ventennale nel settore dei
reati contro il patrimonio (e dei furti in particolare) ometta di far
sequestrare gioielli la cui provenienza risultava a dir poco dubbia appare –
come sottolinea il Procuratore pubblico – strano e addirittura sconcertante.
Che altri inquirenti non abbiano ritenuto di dover intervenire poco importa,
nel diritto penale ognuno rispondendo delle proprie colpe. Anche l'opinione
della presidente della Corte, secondo cui l'imputato ignorava che quei gioielli
fossero di provenienza illecita e credeva che __________ li avesse rivenduti
non trova giustificazione dopo il 26 novembre 1999, allorché la deposizione di
__________ avrebbe dovuto per lo meno inquietare l'imputato. Tanto più che i
trascorsi di __________ erano noti al commissario (verbale del dibattimento,
pag. 12 verso il basso). Che poi l'imputato non avesse interesse a conservare
“un'informatrice ai cui «servizi» egli non avrebbe (...) più dovuto far capo” – come rileva la prima
Corte – nulla toglie al fatto che in passato __________ avesse segnalato in
passato casi sospetti, onde un possibile sentimento di riguardo nei suoi
confronti.
Ciò
premesso, il comportamento dell'imputato denota senza alcun dubbio una
negligenza colpevole. Per arguire tuttavia che il mancato sequestro dei sei
anelli e del bracciale si ricollegasse al desiderio – o finanche alla volontà
– di proteggere __________, gli indizi testé riassunti non bastano. Manca in
effetti qualsiasi elemento distintivo che permetta di definire l'omissione del
funzionario non solo come l'effetto di un'inavvertenza (foss'anche grave), ma
di un comportamento deliberato. Al contrario: il sovraccarico di impegni che
gravava sul commissario e il “clima di tensione imperante” che regnava all'interno
della sezione (non contestati nemmeno dal Procuratore pubblico) militano
piuttosto per la svista accidentale, sia essa dovuta a fretta o a
disattenzione. Interpretare i citati indizi come costitutivi di intenzionalità
significherebbe far propendere il dubbio a sfavore dell'imputato.
Si
aggiunga in ogni modo che il mancato sequestro dei sei anelli e del bracciale
avrebbe posto __________ al riparo da conseguenze penali – come riconosce
implicitamente il Procuratore pubblico nel decreto d'accusa – non oltre il 2
febbraio 2000, non oltre cioè la trasmissione del rapporto d'inchiesta su
__________ al Procuratore medesimo. Dopo di che il verbale del 26 novembre
1999 contenente la dichiarazione di __________ (classificatore verde, n. 59,
pag. 4) – insieme, come si vedrà oltre, con un verbale in cui __________ accennava
univocamente alla ricettazione di __________ (loc. cit., n. 43, pag. 3) –
sarebbe giunto a conoscenza del Procuratore e l'eventuale favoreggiamento sarebbe
venuto alla luce. Quale interesse avrebbe avuto il commissario, nella sua
posizione, a commettere un reato che sarebbe verosimilmente stato scoperto nel
lasso di qualche mese è difficile capire. Anche ciò contribuisce ad alimentare
il dubbio sull'intenzionalità. Pur vagliato con libero esame, prescindendo dai
limiti cognitivi che circoscrivono la trattazione di un ricorso per cassazione
fondato sul divieto dell'arbitrio, su questo primo punto le doglianze del
Procuratore pubblico sono destinate pertanto all'insuccesso.
- L'accusa
di favoreggiamento è sorretta dipoi – stando al Procuratore pubblico – dal
fatto che l'imputato avrebbe omesso intenzionalmente di interpellare __________
“in merito alla vendita dei (...) gioielli e sull'origine del denaro trovato
in suo possesso”. La presidente della Corte ha scartato anche tale addebito, accertando
come in realtà il commissario avesse interrogato __________ più volte, “oltre
che sulle circostanze relative alla consegna, avvenuta il lunedì 22 novembre
1999, dei gioielli e delle pietre alla __________, anche sull'avvenuta vendita
dei gioielli e sull'origine dei soldi” trovati in suo possesso (sentenza
impugnata, consid. 3.5.2). Egli invero non era entrato nei particolari delle
trattative fra __________ e __________, tuttavia – secondo la Corte – un'accusa
di favoreggiamento non poteva reggersi sull'assunto che __________ non fosse
stato messo sufficientemente alle strette. Per di più, il passaggio dei
gioielli da __________ a __________ risultava non solo dai verbali dello stesso
__________, ma anche da quelli di __________ e del marito di lei (sentenza
impugnata, pag. 15 in fondo). Non si poteva dire quindi che il commissario
denotasse l'intenzione di sottrarre __________ a un procedimento penale.
a) Il
Procuratore pubblico insiste sul modo in cui l'imputato ha condotto gli interrogatori
di __________ il 15 dicembre 1999 e il 12 gennaio 2000, affermando che l'uno e
l'altro “potrebbe essere preso per modello della metodologia da seguire per
non indagare”, potrebbe essere un esempio di interrogatorio “non solo
inesistente, ma addirittura chiaramente dimostrativo della malafede, poiché
non è in alcun modo sostenibile, se non cadendo nell'arbitrio, che un
commissario di polizia con venti anni di servizio (...) abbia evitato «per negligenza» di porre (...) le
domande che si imponevano”. Rinunciare a insistere sull'origine dei fr. 3500.–
trovati in possesso di __________ poteva spiegarsi solo, in sostanza, con l'intenzione
di sviare l'attenzione dall'episodio. Oltre a ciò il Procuratore insorge contro
la tesi della prima Corte, definita “sorprendente”, stando alla quale “i fatti
costitutivi di reato non dovevano necessariamente essere oggetto di interrogatorio
dell'accusato, poiché già risultavano dalla deposizione __________ ”, sottolineando
come “i fatti (...) oggetto di imputazione devono essere contestati (...)
dettagliatamente all'accusato, indipendentemente dall'esistenza di testimonianze
chiave”.
b) La
reazione veemente del Procuratore pubblico può interpretarsi come un vivo
disappunto per due interrogatori condotti dall'imputato senza la tempra di
porre l'accento sulla ricettazione compiuta da __________. A parte il fatto
però che – contrariamente a quanto figura nel decreto d'accusa – l'imputato
non ha omesso di interpellare __________ “sulla vendita dei (...) gioielli e
sull'origine del denaro trovato in suo possesso”, ancora un volta il
Procuratore pubblico non adduce alcun elemento decisivo che permetta di
qualificare l'omissione del funzionario non solo come inavvertenza, ma come
intenzione. Certo, la presidente della Corte non può essere seguita quando
reputa che “un'ipotesi di favoreggiamento non può, evidentemente, reggersi
sull'«hai
chiesto, sì, ma non hai chiesto abbastanza»” (consid. 3.5.2 in fine). Un
inquirente che sottrae una persona a un procedimento penale rinunciando
intenzionalmente a porre domande decisive può incorrere nel reato di
favoreggiamento, per vero, come un inquirente che che rinunci deliberatamente a
porre ogni domanda. In concreto però il fatto che __________ avesse acquistato
gioielli da __________ si evinceva già – come rileva la presidente della Corte
– dalle affermazioni di __________ e da quelle dello stesso __________
(sentenza, pag. 15 in basso). La scarsa incisività del commissario
nell'interrogare __________ non indizia sufficientemente, quindi, la volontà di
sottrarre __________ a un perseguimento penale per ricettazione. Può ricondursi
anche alla mera sensazione di infierire su una conoscente di lunga data, la
quale, dopo avere consentito l'arresto di __________ (e di un terzo soggetto),
sarebbe finita ineluttabilmente per altri motivi davanti al Procuratore
pubblico. Ma il rischio di vedere all'opera un commissario poco aggressivo era
insito già nella scelta di affidare proprio a quel commissario un'inchiesta che
vedeva coinvolta sin dall'inizio una sua confidente. Quanto a intenzionalità,
giustamente – e non solo senza arbitrio – la presidente della Corte ha lasciato
spazio al dubbio.
- Il
prospettato favoreggiamento si desumerebbe poi, per il Procuratore pubblico,
dal fatto che l'imputato aveva “concordato e allestito con __________ un
verbale di interrogatorio del 19 gennaio 2000 in cui la stessa __________
dichiarava di avere ricevuto il 22 novembre 1999 da __________ solo pietre
preziose, sottacendo i sei anelli e il bracciale. La presidente della Corte ha
accertato che in realtà le prime dieci righe del verbale (classificatore
verde, n. 78) erano state dettate dal commissario all'ispettore __________
addirittura prima che __________ fosse tradotta negli uffici della polizia
giudiziaria. Dall'undicesima riga in poi, per contro, il verbale era stato
redatto alla presenza dell'interrogata e dell'ispettore, ma il commissario era
continuamente occupato al telefono (a un certo punto aveva anche lasciato
l'ufficio), salvo la penultima e l'ultima frase, nuovamente messe a protocollo
dal commissario. Il passaggio incriminato dal Procuratore pubblico (“Sottolineo
che la __________ mi ha portato unicamente le pietre”: pag. 2) risultava essere
stato scritto nel lasso di tempo in cui il commissario attendeva ad altre
occupazioni. Per finire il commissario aveva controfirmato il verbale, ma
senza leggerlo. La presidente della Corte non ha mancato di rilevare che,
certo, il 25 febbraio e il 15 maggio 2000 __________ aveva poi preteso davanti
davanti al Procuratore pubblico (rispettivamente davanti a due segretari
giudiziari agenti per delega del Procuratore in virtù dell'art. 194 CPP) che
l'intero verbale del 19 gennaio 2000 era stato preparato già prima del suo
arrivo negli uffici della polizia giudiziaria (act. 9, primo foglio; act. 19,
secondo foglio in fondo). Se non che – ha rilevato la presidente della Corte –
l'imputato non aveva avuto modo di controinterrogare __________ su tale accusa
e costei, condannata nel frattempo a tre mesi di detenzione per ricettazione
con decreto d'accusa del 28 maggio 2002 (documenti prodotti al dibattimento, n.
10), era ormai di ignota dimora. Nel dubbio, dunque, le prove non bastavano per
accertare che l'imputato avesse concordato il tenore del verbale (sentenza
impugnata, consid. 3.5.3).
a) Nel
ricorso per cassazione il Procuratore pubblico assevera – in sintesi – che non
solo la frase incriminata, ma tutto il verbale del 19 gennaio 2000 tradisce la
palese intenzione di far passare inosservata la ricettazione degli anelli e del
bracciale da parte di __________. Al punto ch'egli medesimo ha ravvisato la divergenza
tra le dichiarazioni di __________ e quelle di __________ solo per caso. A mente
sua, l'imputato ha scritto o dettato il verbale dall'inizio alla fine, essendo
inammiginabile che il giovane ispettore __________ sia stato lasciato solo con
l'interrogata, fosse pure per un breve intervallo di tempo. È quanto ha
confermato, del resto, la stessa __________, la cui irreperibilità odierna non
dipende dall'autorità inquirente e la cui audizione in contraddittorio non è
mai stata chiesta dalla difesa. Per di più, la versione dei fatti accreditata
dalla presidente della Corte è stata addotta dall'imputato solo al dibattimento.
Nell'ambito del procedimento disciplinare costui si era limitato a sottolineare
il ruolo importante avuto dai colleghi, “con l'evidente scopo di diminuire il
proprio”. Dipartirsi da quanto la presidente della Corte ha accertato
significherebbe altresì – conclude il Procuratore pubblico – ammettere che
l'accusato abbia inteso proteggere l'ispettore __________ (onde un ulteriore
favoreggiamento) e che verbali di polizia possano essere sottoscritti da
funzionari estranei alle effettive responsabilità. Tutto ciò sarebbe semplicemente
arbitrario.
b) Nella
misura in cui sembra ribadire che l'imputato avrebbe preconfezionato il verbale
dall'inizio alla fine (scrivendolo da sé solo o dettandolo), il Procuratore
pubblico insiste nel riaffermare una tesi priva di riscontri concreti.
L'ispettore __________, dopo avere escluso al dibattimento che il commissario
gli avesse mai delegato la stesura di verbali istruttori, ha dato atto che ciò
era avvenuto nell'ambito di altre inchieste, riconoscendo per finire che ciò
poteva essere accaduto anche in quella a carico di __________ (tant'è che, come
ha appurato la presidente della Corte, ciò si era verificato almeno a due
riprese: sentenza, pag. 29 nel mezzo). Valersi di una deposizione simile per
escludere categoricamente – come fa il Procuratore pubblico – che l'ispettore
__________ possa avere redatto da sé anche solo una parte del verbale non è
serio.
Certo,
__________ ha poi dichiarato il 25 febbraio e il
15
maggio 2000 che “questo verbale era già stato preparato, penso dal commissario
__________, e mi è stato dato da firmare”, rispettivamente che “il verbale era
già stato predisposto dal commissario __________ ”, ma a ragione la presidente
della Corte ha ritenuto simili dichiarazioni inutilizzabili poiché, a dispetto
della loro importanza, non erano state passate al vaglio del contraddittorio
(DTF 124 I 274 consid. 5b pag. 284, 125 I 127 consid. 6c/cc pag. 134). Poco
importa che __________ sia ormai irreperibile per cause non imputabili al Ministero
pubblico o che la difesa non abbia postulato alcun confronto in sede istruttoria.
Incombeva al Procuratore pubblico raccogliere nel maggio del 2000 prove utilizzabili
in aula, già per la circostanza che nulla avrebbe impedito poi all'imputato –
evidentemente – di chiedere un contraddittorio al processo. Quanto alla parte
di verbale che l'imputato ammette di avere preparato in anticipo, prima che
__________ fosse condotta negli uffici di polizia (le prime dieci e le ultime
cinque righe: sentenza, pag. 27), essa non contiene alcunché di inveritiero, né
__________ ha mai preteso il contrario.
c) Il
Procuratore pubblico fa notare che, comunque sia, il commissario ha firmato
anch'egli il verbale, segno inequivocabile di responsabilità. La presidente
della Corte ha ritenuto verosimile, nondimeno, che in quel frangente il
commissario avesse trascurato di rileggere quanto aveva redatto l'ispettore
__________, sia perché non sempre i verbali di interrogatorio vengono riletti
dal secondo verbalizzante, sia perché quel verbale sarebbe dovuto essere la
semplice formalizzazione di dichiarazioni già agli atti, sia perché in quel
periodo l'imputato era molto impegnato in vista del suo trasferimento a
Bellinzona e nel raccogliere fondi per la festa cantonale della polizia
(sentenza, pag. 31). Il Procuratore pubblico definisce l'omissione del commissario
“spaventevole” (pag. 11 verso l'alto), ma la motivazione della prima Corte
appare senz'altro plausibile. In realtà il Procuratore pubblico argomenta
dipartendosi ogni volta dai presupposti più sfavorevoli all'imputato: egli dà
per impossibile che un funzionario interrogante lasci a un subalterno il
compito di redigere parti di verbale (escludendo a priori che l'imputato fosse
“sotto pressione”), dà per inconcepibile che il titolare di un'inchiesta si dispensi
dal rileggere un verbale già firmato dall'ispettore che l'ha redatto (escludendo
a priori ogni ipotesi di leggerezza) e dà per acquisito che l'imputato sapesse
di dover approfondire la questione degli anelli e del bracciale (escludendo a
priori qualsiasi negligenza). Quando poi sostiene che il verbale di __________
aveva “ottime probabilità di passare quasi inosservato” e che le dichiarazioni
di __________ accennano alla ricettazione di __________ “in un modo che
comunque non sarebbe mai stato notato da nessuno”, egli non solo minimizza la
propria responsabilità (quasi che il suo esame del carteggio potesse limitarsi
a un sondaggio dei verbali per campione), ma presuppone una volta ancora
l'intenzionalità del soggetto.
È
senz'altro possibile che, nel caso in cui non fosse stata scoperta dal Procuratore
pubblico, la mancanza del commissario non sarebbe venuta alla luce. È altrettanto
vero però che pure l'ispettore __________ aveva partecipato il 12 gennaio 2000
all'interrogatorio di __________ e non poteva ignorare l'esistenza degli anelli
o del bracciale (sentenza impugnata, pag. 29 in fondo). Mal si comprende perciò
come l'imputato, avesse agito con intenzione al momento di firmare il verbale
di __________ o il rapporto d'inchiesta, potesse contare sulla probabilità di
non essere scoperto. Ne segue che l'opinione della presidente della Corte,
secondo cui nel dubbio l'imputato non può dirsi avere agito deliberatamente,
resiste non solo a censure di arbitrio, ma finanche a libero esame.
- Sempre
per quanto attiene all'accusa di favoreggiamento, il Procuratore pubblico fa
carico all'imputato di avere omesso intenzionalmente di allegare al rapporto
d'inchiesta su __________, del 2 febbraio 2000, una ricevuta del 22 novembre
1999 in cui __________ confermava a __________ di avere preso in consegna i
sei anelli e il bracciale (act. 8, terzo foglio). Anche a tale riguardo la
presidente della Corte ha escluso intenzionalità, giudicando credibile che
l'imputato avesse rinvenuto tale documento sulla sua scrivania dopo avere ormai
trasmesso al Procuratore pubblico il rapporto d'inchiesta e non l'avesse
inviato in seguito nella persuasione che quel documento “nulla aggiungeva ai
fatti accertati nell'inchiesta”. “Se avesse veramente voluto, per quanto
possibile, nascondere l'esistenza dei gioielli consegnati il lunedì [22
novembre 1999 da __________] alla __________, egli avrebbe certamente distrutto
e gettato la ricevuta, così come aveva gettato, nella previsione del
trasferimento a Bellinzona, tutte le carte inutili. Non l'avrebbe, certamente,
conservata – così come ha fatto – proprio in uno dei fascicoli relativi
all'inchiesta, fascicoli che egli avrebbe, poi, consegnato a colui al quale ne
sarebbe stata affidata la prosecuzione” (sentenza impugnata, consid. 3.5.4).
a) Il
Procuratore pubblico lamenta una volta ancora arbitrio, facendo valere – con
un'esposizione prolissa e ripetitiva – che la ricevuta in questione era stata
verosimilmente reperita dal commissario nell'automobile di __________ (salvo
non figurare nell'elenco delle cose sequestrate), che essa era determinante sia
per smentire le dichiarazioni di __________ sia per acquisire una minima descrizione
dei gioielli, che il documento è stato trovato nell'ufficio del commissario nonostante
le reticenze di lui (non intendendo egli guastare i propri rapporti con
l'informatrice, come aveva ammesso in un primo tempo) e che il rinvenimento è
stato possibile poiché il commissario temeva che si fosse già eseguita una perquisizione
del suo ufficio. Infine – soggiunge il Procuratore – il commissario poteva
contare sul fatto che il documento mai sarebbe stato ritrovato, poiché l'aveva
riposto nel carteggio di __________, la cui inchiesta era ormai definitivamente
conclusa. Se l'imputato non ha distrutto il documento – continua il Procuratore
pubblico – ciò è avvenuto per puro comodo, nell'intento di farlo ricomparire
“in caso di bisogno estremo”. Né l'imputato aveva mai mostrato la ricevuta al
commissario __________, il quale ha recisamente smentito tale affermazione in
aula. Prospettare una dimenticanza dopo tutto ciò, come ha fatto la presidente
della Corte, sarebbe una giustificazione puramente strumentale.
b) L'argomentazione
del Procuratore pubblico riflette in sostanza l'orientamento di tutto il
ricorso: quello per cui la gravità dell'omissione può solo connotare intenzionalità,
esclusa la negligenza. A chi sia stata sequestrata la ricevuta trovata
nell'ufficio del commissario, intanto, non è dato di sapere. Che il documento
provenisse dall'automobile di __________ è un'ipotesi – come afferma il Procuratore
pubblico – “verosimile e logica”, ma ciò non basta a dimostrare il fatto. Che
l'imputato abbia tergiversato prima di indicare dove la ricevuta si trovasse è
vero, ma tale indugio non indizia necessariamente l'intenzione di “coprire”
__________: poteva legittimamente spiegarsi anche con il disagio di vedere accertata
una sua negligenza chiara e flagrante. L'asserto di non avere allegato la
ricevuta al rapporto del 2 febbraio 2000 su __________ perché avrebbe “rovinato
l'inchiesta” e di non averla inviata al Procuratore nemmeno in seguito perché
“nulla aggiungeva ai fatti accertati” appare poi disinvolta, giacché
valutazioni simili spettavano se mai al Procuratore pubblico (e non al
commissario), ma può benissimo essere una scusa escogitata per giustificare in
qualche modo la mancanza professionale (analoga opinione ha espresso la
presidente della Corte: sentenza impugnata, pag. 24 a metà). Come quella,
del resto, addotta in un primo tempo davanti al Procuratore pubblico, quando il
commissario – esasperato dai sospetti (si trattava della seconda indagine
aperta a suo carico nel giro di poche settimane) e stizzito per dover riconoscere
lo sbaglio – ha provocatoriamente dichiarato che la ricevuta non era stata
allegata al rapporto d'inchiesta su __________ (né a quello su __________)
“perché se no si vedeva che c'erano degli altri gioielli” (sentenza impugnata,
pag. 34 a metà e 35, sempre nel mezzo). Che per altro il carattere
dell'imputato non manchi di alterigia, “al punto da sfiorare, a volte,
l'intolleranza”, è stato accertato anche dalla presidente della Corte (sentenza
impugnata, pag. 35).
c) A
ragione la presidente della Corte fa notare per altro che, avesse davvero inteso
far sparire la ricevuta per alleggerire la posizione di __________, l'imputato
non avrebbe sicuramente conservato il documento nel suo ufficio. Il Procuratore
pubblico obietta che il foglio si trovava “nell'incarto di __________, la cui
posizione era ormai comunque definitivamente risolta e conclusa con la
presentazione del rapporto 9 febbraio 2000 e mai avrebbe avuto un seguito o
sarebbe stata ripresa da altri” (ricorso, pag. 14 in fondo). Nemmeno il fascicolo
su __________ appariva però un ragionevole nascondiglio (ammesso e non concesso
– come assume il Procuratore pubblico – che fosse più “sicuro” conservare il
foglio anziché distruggerlo), ove appena si consideri che __________ era ancora
in attesa di processo e che la figura di __________ non poteva quindi dirsi
destinata all'oblio. Che poi l'imputato avesse mostrato o no la ricevuta al suo
superiore, il commissario __________, è tutto sommato di poco rilievo. Seppure
quella fosse un'invenzione studiata dall'imputato per rendere più verosimile
il rinvenimento casuale del documento nel suo ufficio, rimane la constatazione
che gli indizi addotti dal Procuratore pubblico per dimostrare l'occultamento
deliberato della ricevuta allo scopo di favorire __________ lasciano spazio al
dubbio di una negligenza colpevole dovuta alla fretta, al sovraccarico di
impegni, a un'eccessiva sicurezza di sé, all'ambiente di lavoro teso e al nervosismo
di vedersi indagare una seconda volta nel giro di poche settimane. Negligenza
cui l'imputato ha cercato poi, una volta venuta alla luce la sua mancanza, di
trovare maldestra giustificazione con infastidite discolpe davanti al Procuratore
pubblico. Anche su questo punto dunque la sentenza impugnata sfugge non solo a
critiche di arbitrio, ma anche alle doglianze appellatorie esposte nel ricorso.
- A
fini di favoreggiamento il Procuratore pubblico addebita da ultimo all'accusato
di avere condotto “in genere” l'inchiesta a carico di __________ e allestito il
relativo rapporto del 2 febbraio 2000 in modo da non lasciar trapelare
l'acquisto dei sei anelli e del bracciale da parte di __________, consentendo a
quest'ultima, “sua abituale informatrice”, di rimanere in possesso dei monili
“per una minima frazione del loro valore”, rispettivamente di conservare il
guadagno conseguito attraverso la loro rivendita. La presidente della Corte non
ha ravvisato estremi del genere. Ha dato atto che il rapporto d'inchiesta a
carico di __________ non allude alla ricettazione degli anelli e del bracciale
da parte di __________. Tuttavia – essa ha proseguito – l'illecito si desume
dai verbali acclusi, a prescindere dal fatto che l'inchiesta riguardava
__________, non __________. All'omissione di atti istruttori non fa riscontro,
in altri termini, la comprovata volontà di favorire __________ (sentenza
impugnata, consid. 3.6).
a) Nuovamente
il Procuratore pubblico contesta la buona fede dell'imputato. Sottolinea che il
noto rapporto evita accuratamente ogni cenno all'attività di __________ già descrivendo
il ruolo di __________ (classificatore verde, n. 31, pag. 10 in alto), che il
verbale in cui __________ narrava dei fr. 3500.– pagati da __________ per i
gioielli ricevuti da __________ (loc. cit., n. 59, pag. 4) è stato
accuratamente lasciato lettera morta, che gli interrogatori di __________ sono
avvenuti eludendo accuratamente ogni investigazione sul citato incasso di fr.
3500.– (loc. cit., n. 44 in particolare, pag. 2 e 3), che l'interrogatorio di
__________ è stato accuratamente condotto con la stessa tecnica (loc. cit., n.
78), che al rapporto l'imputato ha accuratamente evitato di accludere la nota ricevuta
di __________ (act. 8, terzo foglio), che quando è stato convocato in Procura
egli ha accuratamente scansato ogni richiamo ai gioielli, salvo ammettere poi
di non avere accluso la ricevuta al rapporto “perché se no si vedeva che
c'erano degli altri gioielli” (act. 10, pag. 3) e che il commissario
__________, l'ispettore __________ e la stessa __________ hanno smentito tutte
le giustificazioni dell'accusato. Valutati nel loro insieme, tali elementi
inducono necessariamente a concludere che l'imputato ha intenzionalmente omesso
di inquisire sulla ricettazione commessa da __________ per conservare buoni
rapporti con lei. Nel caso di un funzionario con ventennale esperienza un
cumulo di errori tanto palmare non può spiegarsi altrimenti, a meno di cadere
in arbitrio.
b) Ci
si limitasse a considerare nel loro insieme gli elementi richiamati dal Procuratore
pubblico, la risultante parrebbe effettivamente quella di intravedere nell'opera
dell'imputato una strategia volta a salvaguardare __________ da conseguenze
penali. Che quest'ultima non sia stata lontanamente inquisita nonostante la ricettazione
evocata da __________ (loc. cit., n. 43, pag. 3) e da __________ (loc. cit., n.
59, pag. 4), che non sia stato tentato alcun ritrovamento (né tanto meno alcun
sequestro) degli anelli e del bracciale, che sia stata dimenticata nei
cassetti una ricevuta verosimilmente di rilievo per dimostrare la ricettazione,
parrebbe – in circostanze normali – difficilmente compatibile con l'esperienza
maturata da un funzionario con vent'anni di onorata carriera nella lotta ai
reati contro il patrimonio. Che __________ sia stata praticamente ignorata
anche al momento in cui il commissario ha redatto il rapporto d'inchiesta
preliminare a carico di __________, del 2 febbraio 2000, sebbene in quel
rapporto si annunciassero rapporti separati non solo su altri prevenuti di
primo piano – come un certo __________, il quale doveva ancora essere
identificato dalla Questura di Pola (Croazia) – ma anche su personaggi
minori, come __________, salvo tenere indenne __________ (classificatore
verde, pag. 15) lascia a dir poco perplessi. E il proposito di tenere al riparo
da indagini la persona cui andava il merito di avere permesso di sgominare una
banda di ladri responsabile di almeno 36 furti con scasso nel Cantone (persona
che nel passato aveva già segnalato anche altri casi sospetti) potrebbe spiegare
il movente. La “forza e la costanza” con cui il commissario ha proclamato la
propria buona fede, che ha convinto la presidente della Corte, non giustifica
necessariamente un'incredibile concatenazione di errori. Se nella fattispecie
rimane il dubbio, anche a una valutazione d'insieme, che il tutto si riconduca
nondimeno a una sfortunata sequela di negligenze (e non a un disegno
intenzionale), ciò si riconduce proprio alle particolarità del caso.
c) Contrariamente
all'opinione del Procuratore pubblico, intanto, anche funzionari modello
possono commettere inavvertenze, soprattutto quando sono troppo sicuri di sé e
sottovalutano il rischio. La presidente della Corte ha accertato che nella fattispecie
il commissario è un uomo “convinto delle sue competenze professionali
acquisite in anni di esperienza, saldo nelle sue convinzioni al punto da
sfiorare, a volte, l'intolleranza” (sentenza impugnata, pag. 35 a metà) e lo
stesso Procuratore riconosce che il soggetto ha “un carattere non certo facile”
(ricorso, pag. 11 verso il basso). In concreto tale autostima era frustrata poi
da “un clima di tensione imperante”, ovvero da un pessimo ambiente di lavoro
che aveva ormai demotivato il funzionario sino a indurlo a postulare un
trasferimento in altra sede (sentenza impugnata, pag. 12 nel mezzo; documenti
prodotti al dibattimento, n. 13). La reazione indispettita alle domande del
Procuratore pubblico, che promuoveva indagini su di lui per la seconda volta
nel giro di poche settimane (la prima si sarebbe conclusa con un decreto di
non luogo a procedere il 31 ottobre 2000: documenti prodotti al dibattimento,
n. 11), ne è del resto un'espressione (sentenza impugata, pag. 35 in alto).
Quella
che poi d'acchito sembra una candida ammissione di colpa (addirittura
sbalorditiva per un commissario navigato), ossia di non avere inquisito
__________ “per non rovinare l'inchiesta”, costituisce molto più verosimilmente
un'improvvisata scusa per non voler riconoscere l'errore (sentenza impugnata,
pag. 24 a metà). L'affermazione di non avere accluso la ricevuta di __________
al rapporto del 2 febbraio 2000 su __________ “perché se no si vedeva che
c'erano degli altri gioielli” (sentenza impugnata, pag. 34 in fondo), tanto
clamorosa da lasciare perplessi, appare piuttosto un'annoiata risposta alle
insistenze del Procuratore, il quale supponeva che la ricevuta non fosse stata
unita al rapporto perché altrimenti si sarebbe notata l'esistenza di altri
gioielli. Al che l'interrogato aveva replicato, non senza ironia, che evidentemente
se la ricevuta fosse stata allegata al rapporto “si vedeva che c'erano degli
altri gioielli” (sentenza impugnata, loc. cit.), ma subito dopo ha ribadito:
“Io non ho mai pensato di favoreggiare nessuno” (act. 10, pag. 3 in basso). E
se nell'ambito dell'inchiesta disciplinare il commissario non ha mai sostenuto
di aver lasciato l'ispettore __________ interrogare da sé __________ e nemmeno
di avere firmato il verbale del 19 gennaio 2000 senza rileggerlo, ciò si spiega
con la logica ritrosia a confessare una mancanza flagrante a doveri di servizio.
Alla
malcelata insofferenza per un clima di conflitto sul posto di lavoro si aggiungeva,
inoltre, un sovraccarico di impegni (sentenza impugnata, pag. 24 in fondo)
dovuto soprattutto all'esigenza di chiudere le inchieste pendenti entro il 1°
marzo 2000 (data della mutazione) e di reperire fondi per la festa cantonale
della polizia. Sussidi che il commissario ha raccolto quasi interamente da sé
(sentenza impugnata, pag. 12 in basso), rispondendo con solerzia a una circolare
in cui il comandante della polizia ringraziava anticipatamente chi avesse
assunto “con coraggio e disponibilità questo importante impegno” (documenti
prodotti al dibattimento, n. 6, ultimo foglio). Per di più, il prospettato
favoreggiamento di __________ non sarebbe rimasto impunito a lungo. Seppur
disinvolto nel delegare interrogatori e nel controfirmare verbali, il
commissario sapeva benissimo che l'ispettore __________ era a conoscenza degli
anelli e del bracciale ricettati da __________ (sentenza impugnata, pag. 29 in
fondo) e non poteva seriamente escludere che un Procuratore pubblico attento,
leggendo le deposizioni di __________ e __________ (sopra, consid. b), si
interrogasse sulla posizione di __________. Ponderando tutti gli elementi
predetti nel loro insieme, e non solo i fattori a carico (come nel ricorso),
sussistono dunque dubbi legittimi sulla prospettata intenzionalità del
commissario, dubbi che non consentono – se non a un sommario esame – di
scartare l'eventualità di un'imprevidenza colpevole. Ne deriva che la
presidente della Corte non ha violato il precetto in dubio pro reo. Al
riguardo la sentenza impugnata merita ancora una volta conferma.
-
L'accusa
di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) mossa dal Procuratore
pubblico si riferiva al fatto che, omettendo di far sequestrare i sei anelli e
il bracciale (o il ricavato della loro rivendita), il commissario avrebbe
compiuto un atto suscettibile di vanificare il ritrovamento o la confisca di
quei gioielli, la cui provenienza delittuosa gli era nota. La presidente della
Corte di assise, appurato che dal profilo soggettivo il riciclaggio di denaro richiede
anch'esso gli estremi del dolo, almeno eventuale (v. ora Pieth in: Basler Kommentar, StGB II,
Basilea 2003, n. 46 ad art. 305bis con riferimenti; Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, Berna 2002, n. 38 ad art. 305bis), ha prosciolto
l'imputato per gli stessi motivi che sorreggevano l'assoluzione dall'accusa di
favoreggiamento (sentenza impugnata, pag. 37 in basso). Dato quanto precede,
il ragionamento è corretto, onde l'inconsistenza del ricorso.
-
La
falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 317 CP) si
riconduce al noto verbale del 19 gennaio 2000 firmato da __________, che il
Procuratore pubblico riteneva contenere dichiarazioni inveritiere e attestare
un'audizione fasulla, previamente concordata. La presidente della Corte ha
accertato – con rinvio all'assoluzione dall'accusa di favoreggiamento – che
solo una parte del verbale era stata dettata dal commissario, che il contenuto
di quella parte è veritiero (corrisponde cioè a quanto l'interrogata ha detto)
e che con __________ non risulta essere stato concordato alcunché (sentenza
impugnata, pag. 37 in fondo). Tale accertamento è già stato condiviso (sopra,
consid. 4). Il Procuratore pubblico obietta che, seppure le cose stessero come
sono state accertate dalla presidente della Corte, il reato di falsità in atti
formati da pubblici ufficiali o funzionari sarebbe adempiuto ugualmente, poiché
l'interrogatorio non è avvenuto come si attesta nel verbale. Le prime dieci righe,
in effetti, erano già state scritte prima che __________ raggiungesse l'ufficio
e inoltre l'interrogatorio è stato condotto solo parzialmente in presenza del
commissario, per tacere del fatto che la firma di costui è stata apposta solo
successivamente (ricorso, pag. 18 in alto).
Con
pertinenza la presidente della Corte rammenta che un verbale di escussione
testimoniale è un documento a norma dell'art. 110 n. 5 CP nella misura in cui
comprova l'avvenuta audizione e il suo contenuto, esclusa evidentemente la
veridicità di quest'ultimo (DTF 93 IV 49 consid. III/2a pag. 56). Sebbene un
interrogatorio di polizia non costituisca un'escussione testimoniale nel senso
dell'art. 307 cpv. 1 CP (Corboz,
op. cit., n. 9 in fine ad art. 307 CP con citazioni), tant'è che il suo contenuto
può essere opposto al dichiarante – nel Ticino – “solo dopo essere stato chiarito
dinnanzi al magistrato con la partecipazione del difensore” (art. 61 cpv. 3
CPP), il relativo verbale è destinato nondimeno a comprovare l'avvenuto
interrogatorio e le dichiarazioni rilasciate in quella sede, vere o false che
siano. A tale riguardo, per la funzione ufficiale svolta dagli agenti che lo
redigono, l'atto ha la medesima portata di un verbale d'audizione testimoniale.
Ora, già occorrerebbe già domandarsi se un simile documento possa legittimamente
essere preparato in anticipo, quantunque la data e l'ora coincidano poi con
quelle dell'interrogatorio effettivo e le risposte dell'interrogato
corrispondano a quelle del verbale. Sia come sia, non è sicuramente ammissibile
che due funzionari di polizia si firmino in calce al verbale come “verbalizzanti”,
lasciando credere di avere presenziato all'intero interrogatorio, quando
invece l'uno è intervenuto solo a un certo punto (l'ispettore __________:
sentenza impugnata, pag. 27) e l'altro ha finito per assentarsi (il
commissario __________: sentenza impugnata, pag. 26 in basso). E per integrare
gli estremi della falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari
basta la negligenza (art. 317 n. 2 CP).
Se nel
caso specifico la questione non merita, ai fini del giudizio, ulteriore approfondimento,
ciò si deve al fatto che il capo d'imputazione evocato nel decreto d'accusa
contestava unicamente, al commissario, una falsità in atti per avere messo a
verbale dichiarazioni concordate con __________. Né poteva essere altrimenti,
giacché quanto ha accertato la presidente della Corte (ovvero che il
commissario, pur avendo preconfezionato una parte del verbale, non aveva
concordato alcunché) è emerso solo al pubblico dibattimento. Ora, se in aula
risulta che un capo d'imputazione va riferito a circostanze diverse rispetto a
quelle enunciate nell'atto d'accusa, l'imputato può essere condannato sulla base
della diversa fattispecie solo se questa gli è indicata “prima della
discussione” (art. 250 cpv. 1 CPP). Del resto, secondo l'art. 200 cpv. 1 lett.
b CPP l'atto d'accusa deve indicare “l'azione od omissione punibile, con cenno
alle circostanze di tempo e di luogo in cui venne commessa [l'infrazione] e di
quelle che influiscono sulla sua qualifica legale”. Ciò vale anche per il
decreto d'accusa (art. 208 cpv. 1 CPP). Scopo della norma è, appunto, di
informare adeguatamente il prevenuto circa la natura e l'origine delle accuse
rivoltegli, in modo da consentirgli una difesa efficace, senza insidie né
sorprese (art. 6 par. 3 CEDU; DTF 120 IV 348 consid. 3g pag. 357). E siccome il
prevenuto deve poter valutare dal profilo oggettivo e soggettivo le imputazioni
a suo carico, l'atto di accusa deve permettergli di individuare gli elementi di
fatto e di diritto che connotano l'illecito. In concreto non risulta che il
Procuratore pubblico abbia modificato la formulazione dell'accusa ancorata
all'art. 317 CP nel decreto originario, tanto meno “prima della discussione”.
La presidente della Corte non avrebbe potuto quindi, comunque fosse, condannare
l'imputato. Spetterà se mai al Procuratore pubblico, viste le nuove risultanze,
emettere un nuovo decreto d'accusa che adempia i requisiti dell'art. 200 cpv. 1
lett. b CPP.
-
L'ultimo
capo d'imputazione, legato alla soppressione di documenti (art. 254 cpv. 1 CP),
si correlava alla nota ricevuta rilasciata il 22 novembre 1999 da __________ a
__________, che il commissario di polizia avrebbe trattenuto fra le proprie
carte nell'attesa di distruggere. La presidente della Corte ha accertato, come
detto, che il commissario non ha mai avuto l'intenzione di celare né di
distruggere il documento (sentenza impugnata, pag. 37 in fondo). Il Procuratore
pubblico argomenta che “il non aver trasmesso tale documento al suo
destinatario [cioè al Procuratore medesimo] e l'averne nascosto l'esistenza –
contrariamente ai propri doveri – pone l'avente diritto del documento nella
permanente impossibilità di farne uso e quindi equivale a una soppressione”
(ricorso, pag. 18). Di per sé la tesi è pertinente (DTF 113 IV 68 consid. 2a
pag. 70, 100 IV 23 consid. 2 pag. 26, 90 IV 134 consid. 1 pag. 135), ma superata,
già per il fatto che a ragione la presidente della Corte non ha ravvisato
elementi idonei a sorreggere la prospettata intenzione di occultare la ricevuta
(sopra, consid. 5). E in proposito la sentenza impugnata non è solo esente da
arbitrio, ma si legittima anche a libero esame.
-
Se ne
conclude in ultima analisi che, pur vagliato con pieno potere cognitivo, il
ricorso del Procuratore pubblico è destinato alla reiezione. Gli oneri del
giudizio odierno seguono la soccombenza dello Stato (art. 15 cpv. 1 combinato
con l'art. 9 cpv. 1 CPP). L'accusato, che ha formulato osservazioni per il
tramite di un difensore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili (art. 9
cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1’000.–
sono
posti a carico dello Stato, che rifonderà ad __________ un'indennità di fr.
3’000.– per ripetibili.
- Intimazione:
– __________;
– avv.
dott. __________;
– Ministero
Pubblico, 6901 Lugano;
– Presidente
della Corte delle assise correzionali di Lugano;
– Comando
della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Capogendarmeria
__________, sig. __________;
– Ministero
pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Sezione
dell'esecuzione delle pene e delle misure, casella postale 238, 6857 Taverne.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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