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Numero d'incarto:
17.2002.4
Data decisione, Autorità:
08.02.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.00004
Lugano
8 febbraio
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 17
gennaio 2002 presentato dalla
Comunione ereditaria fu __________
(rappresentata da __________,
patrocinata dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 4 dicembre 2001 dal Pretore
del Distretto
di Lugano, sezione 4,
nei
confronti di
__________,
(patrocinato
dal lic. iur. __________,
studio
legale dott. __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 23 maggio 2001 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autore colpevole di danneggiamento per avere,
sporgendosi il 25 settembre 2001 oltre il muro di cinta del suo giardino a
__________, reciso rami di diverse piante appartenenti alla comunione
ereditaria fu __________. In applicazione della pena, egli lo ha condannato a
una multa di fr. 1'000.– e al versamento di fr. 2'390.– alla Comunione
ereditaria, costituitasi parte civile, a titolo di risarcimento danni.
B. Statuendo
su opposizione, con sentenza del 4 dicembre 2001 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, ha assolto __________, senza prelevare tasse né spese.
C. Contro
la sentenza citata la Comunione ereditaria fu __________ ha introdotto il 6
dicembre 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di
revisione penale. Nella motivazione scritta del 17 gennaio 2002 essa postula
l'annullamento della decisione impugnata e la conferma del decreto di accusa.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Considerando
in diritto: 1. In ordine si pone il problema di sapere se il 31 ottobre 2000
la Comunione ereditaria fu __________ fosse legittimata, come tale, a sporgere
querela. Ora, secondo giurisprudenza, nel caso in cui siano danneggiati beni di
una comunione ereditaria, va considerata come persona lesa a norma dell'art. 28
cpv. 1 CP ogni singolo erede (Trechsel,
StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 1 ad art. 28 CP, con
riferimento alla sentenza del 13 ottobre 1986 pubblicata nel Rendiconto 1986
del Tribunale di appello del Canton Argovia, n. 19). A prescindere
dall'indicazione figurante sulla querela, in concreto la procura alla legale è
stata conferita il 2 ottobre 2000 dalla coerede __________. La querela può
quindi ritenersi introdotta da quest'ultima, alla stessa stregua del ricorso
per cassazione, che – tempestivo – risulta dunque proponibile.
-
Il
ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere
in causa l'accertamento dei fatti né la valutazione delle prove (art. 288 cpv.
1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se
il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c
CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì
chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto
palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125
I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid.
3a; nell'ambito dell'apprezzamento delle prove: 127 I 41 consid. 2a).
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Riguardo
all'accaduto del 25 settembre 2000 il Pretore non ha raggiunto il convincimento
che l'accusato avesse compiuto il danneggiamento imputatogli nel decreto di
accusa. In particolare egli ha ritenuto che quanto aveva dichiarato in sede
istruttoria __________, il quale insieme con un terzo stava eseguendo lavori di
manutenzione – quel giorno – nel giardino della Comunione ereditaria, non fosse
sufficientemente attendibile. Intanto perché il contenuto del verbale dava
adito a interrogativi, avendo il testimone parlato di “piante di un certo
valore”, senza però indicare quali, pur essendo giardiniere. Inoltre perché
riusciva difficile credere che i due, colto in flagrante l'imputato, lo
avessero semplicemente invitato a desistere, senza farlo smettere, nonostante
costui avesse continuato per “almeno un quarto d'ora”, tagliando piante di un
certo valore. Determinante, tuttavia, è stata per il Pretore la circostanza che
l'imputato è una persona anziana, da tempo invalida, assolutamente incapace di
sporgersi dalla sua proprietà su quella dei vicini per oltre un quarto d'ora e
di tagliare rami, provocando danni per oltre fr. 2'300.– (consid. 4c). Egli ha
ritenuto più credibile, invece, la versione dell'imputato, il quale affermava
di essersi limitato a recidere alcuni ramoscelli che sporgevano sulla sua proprietà,
dopo che i giardinieri avevano ignorato un suo invito in tal senso. Del resto –
ha soggiunto il Pretore – dalla documentazione fotografica agli atti risultava
che effettivamente i vicini avevano trascurato la potatura delle piante, sino a
lasciarle invadere la proprietà confinante, né si vedeva per quale ragione il
denunciato avesse a sporgersi sulla proprietà altrui per tagliare
scriteriatamente tutte le piante che riuscisse a raggiungere. E ciò proprio
quando i giardinieri della Comunione ereditaria stavano ultimando l'intervento
di potatura, proprio per le sue lamentele (consid. 4d).
-
La
ricorrente, riferendosi al rapporto di polizia, al verbale di __________ e alla
constatazione del danno effettuata il 5 ottobre 2000 dalla ditta __________, si
duole di arbitrio. In sintesi essa censura l'opinione del primo giudice sulla
scarsa di __________, sostenendo che definire tale testimonianza
“precostituita” in funzione del fine da perseguire con la denuncia significa
intravedere un complotto ordito per mezzo di una falsa
deposizione. Tanto più se si pon mente al fatto che l'entità del danneggiamento
risulta da un referto indipendente. A detta della ricorrente, il Pretore ha
trascurato che i giardinieri non avevano interrotto l'opera del denunciato poiché
ciò comportava un intervento fisico o il fermo dei lavori per chiamare la
polizia. Né, essa prosegue, ha fondamento la tesi secondo cui l'intervento del
denunciato era dovuto al lavoro incompleto dei giardinieri, nessuno pretendendo
che costoro avessero lavorato male.
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In
realtà la ricorrente si limita a contrapporre agli accertamenti e alla
valutazione probatoria del Pretore la propria interpretazione delle risultanze
istruttorie, come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere
cognitivo non solo di diritto, ma anche in fatto. Ciò è palesemente
inammissibile in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio.
Alla ricorrente incombeva di spiegare come, dove e perché il primo giudice
sarebbe incorso, oltre che in presunti errori di valutazione, in sbagli o in
mancanza qualificate. Essa avrebbe dovuto spiegare perché sarebbe
manifestamente insostenibile ritenere poco verosimile che due giardinieri
lascino danneggiare a un vicino, colto in flagrante, piante di un certo valore,
limitandosi a esortarlo perché smettesse. Giovi ricordare che il Pretore non ha
rimproverato ad __________ di avere lavorato male, ma solo di non avere completato
l'opera tagliando gli ultimi rami che sporgevano oltre il confine. Inoltre la
ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché sarebbe arbitraria l'opinione del
primo giudice, che ha ritenuto l'imputato assolutamente inabile, per l'età e
per la totale invalidità che lo affligge da tempo, di sporgersi per oltre un
quarto d'ora sulla proprietà della Comunione ereditaria e di tagliare rami. Invano
si cercherebbe nel ricorso la benché minima censura di arbitrio riguardo a tale
accertamento, se non un semplice riferimento alla mancanza in atti di un
certificato medico che attesti lo stato di salute del denunciato, del quale il
Pretore si è cerziorato al dibattimento. Al proposito il ricorso si dimostra
già a un primo esame irricevibile.
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La
ricorrente definisce arbitraria invero l'affermazione del Pretore, secondo cui
nulla risulta circa la situazione al confine dei due fondi al termine dei
lavori. A suo dire, dalle deposizioni e dal rapporto di polizia si evince
invece che a quel momento nulla più sporgeva su terreno altrui, tant'è che il
denunciato si è premurato di far allestire una perizia attestante che le piante
non avevano subìto danni, non erano state sostituite ed erano anzi ricresciute.
Indirettamente, quindi, egli ha riconosciuto l'illecito, cercando di
minimizzarlo. Anche su questo punto però il ricorso è destinato all'insuccesso.
Il Pretore, in effetti, ha optato nel dubbio per la versione più favorevole all'imputato,
ritenendo che al termine dei lavori alcuni rami della siepe sporgevano ancora
sulla proprietà di lui. Tale conclusione non denota sicuramente arbitrio. D'altronde
la ricorrente non spende una parola per confutare l'accertamento del Pretore,
secondo cui il denunciato si era lamentato più volte per il mancato rispetto
delle distanze della siepe che invadeva la sua proprietà, circostanza ammessa
anche dalla ricorrente nel verbale di polizia (consid. 4e). In definitiva,
l'imputato risulta essersi limitato a recidere i rami che ancora invadevano la
sua proprietà, dopo avere sollecitato invano la Comunione ereditaria prima e i
giardinieri poi a rimediarvi (loc. cit.). Un simile intervento è ben lungi dal
configurare il reato e le modalità di attuazione imputati nel decreto di
accusa. Anche su questo punto il giudizio del Pretore sfugge dunque alla
censura di arbitrio.
-
Gli
oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 800.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
900.–
sono
posti a carico di __________.
- Intimazione
a:
–
__________;
–
avv. __________;
–
–
lic. iur. __________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
–
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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