Cassation appeal declared inadmissible for late filing

17.2002.32Altro tribunale27 mag 2002Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Court of Cassation and Review of Penal Matters held that the appellant’s cassation filing was untimely. The reasoned appeal had to be filed within 20 days from notification of the Bellinzona judgment, which occurred on 15 April 2002; the filing of 21 May 2002 was therefore late. The appellant did not invoke any excusable impediment, so restitution of time was excluded. The appeal was declared inadmissible and the appellant was ordered to pay CHF 200 in procedural costs.

Massima Omnilex

Art. 289 cpv. 2 CPP, art. 278 cpv. 2 CPP; cassation appeal time limit and restitution of time: the motivated cassation brief must be filed within 20 days of notification of the reasoned judgment. Filing after expiry is manifestly untimely and renders the appeal inadmissible. Restitution under art. 21 CPP requires an allegation and proof that the party was prevented without fault from acting; absent such impediment, restitution is excluded. Procedural costs follow the losing party under art. 15 cpv. 1 and 9 cpv. 1 CPP, with cost taxation governed by art. 39 lett. d LTG.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 17.2002.32

Data decisione, Autorità: 27.05.2002, CCRP

Incarto n. 17.2002.00032

Lugano 27 maggio 2002/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 21 maggio 2002 presentato da

__________,

contro

la sentenza emanata il 15 aprile 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

  1. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: che con decreto di accusa del 4 marzo 2002 il Procuratore pubblico ha dichiarato __________ autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere acquistato, consumato personalmente e detenuto hashish e marijuanana nei 12 mesi precedenti il 1° febbraio 2002;

che in applicazione della pena egli ha proposto la condanna dell'accusato a una multa di fr. 200.– e alla confisca di 1.5 g di hashish sequestrati il 1° febbraio 2002;

che, statuendo su opposizione, con sentenza del 15 aprile 2002 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha confermato il capo d'imputazione e la confisca, riducendo tuttavia la multa a fr. 100.–;

che il 7 maggio 2002 __________ ha inoltrato al Pretore una dichiarazione di ricorso;

che con sentenza del 10 maggio 2002 (inc. __________) la Corte di cassazione e di revisione penale ha dichiarato inammissibile il gravame per non avere, __________, presentato la dichiarazione di ricorso entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi della sentenza pretorile, avvenuta il 15 aprile 2002 (art. 276 cpv. 2 CPP);

che inoltre, secondo la Corte di cassazione e di revisione penale, quand'anche __________ avesse – per avventura – postulato la restituzione del termine di cinque giorni perché impedito senza sua colpa di agire (art. 21 CPP), la sostanza delle cose non sarebbe mutata;

che, in effetti, alla dichiarazione di ricorso non aveva fatto seguito alcuna motivazione scritta nel termine di 20 giorni dalla notifica della sentenza pretorile e, per di più, lo scritto mancava di qualsiasi motivazione e non poteva essere trattato come ricorso (art. 289 cpv. 2 CPP);

che il 21 maggio 2002 __________ ha inoltrato alla Corte di cassazione e di revisione penale la motivazione del ricorso proposto il 7 maggio precedente, contestando di avere violato la legge federale sugli stupefacenti;

e considerando

in diritto: che, come questa Corte ha avuto modo di rilevare nel precedente giudizio, in concreto la motivazione del ricorso per cassazione sarebbe dovuta avvenire entro venti giorni dalla notifica della sentenza pretorile motivata (art. 289 cpv. 2 CPP, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP), circostanza che figurava chiaramente indicata anche nei dispositivi della sentenza;

che la notifica della sentenza impugnata (art. 289 cpv. 2 CPP) ha avuto luogo nel caso specifico il 15 aprile 2002;

che quindi il ricorso per cassazione del 21 maggio 2002 si rivela manifestamente tardivo;

che il ricorrente non pretende nemmeno di essere stato impedito senza sua colpa di ossequiare il termine d'impugnazione, ciò che esclude una qualsivoglia restituzione in intero (art. 21 CPP);

che gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP), non potendo questi più beneficiare – per la sua pervicacia – della provvidenza esplicitamente riservatagli nel giudizio del 10 maggio 2002;

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico del ricorrente.

  1. intimazione a:

– __________;

– Ministero pubblico, 6901 Lugano;

– Comando della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

– Tribunale penale cantonale, 6901 Lugano;

– Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

cassation appealtime limitinadmissibilityrestitution of timeprocedural costsdrug contraventionconfiscation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cassation appeal was filed within the statutory time limit

Decisione estratta

The appeal was manifestly late because the reasoned cassation brief was filed after the 20-day deadline from notification of the lower-court judgment.

Motivazione estratta

The court held that the deadline ran from 15 April 2002, the date of notification, and that the 21 May 2002 filing exceeded the statutory time limit; no excusable impediment was alleged.

Questione giuridica chiave

Whether restitution of the deadline could be granted

Decisione estratta

No restitution was available because the appellant did not claim to have been prevented without fault from complying with the appeal deadline.

Motivazione estratta

Without any allegation of excusable impediment, the conditions for full restitution were not met.

Questione giuridica chiave

How procedural costs should be allocated

Decisione estratta

Costs were imposed on the appellant as the unsuccessful party.

Motivazione estratta

The appellant’s inadmissible and persistently untimely filing justified allocation of court costs against him under the applicable procedural rules.

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