Late cassation appeal declared inadmissible

17.2002.31Altro tribunale10 mag 2002Dismissed

Sintesi

The accused appealed a Bellinzona pretore judgment convicting him of a narcotics contravention and ordering a reduced fine plus confiscation. The Court of Cassation held that the declaration of appeal, filed on 7 May 2002 after the oral pronouncement of 15 April 2002, was late under the five-day deadline. It further noted that no written motivation followed within the statutory time and that the bare filing could not be treated as a valid appeal. The appeal was declared inadmissible, and costs were exceptionally waived.

Regest

Art. 276 cpv. 1 e 2, 278 cpv. 2, 289 cpv. 1, 2 e 4 CPP; cassation appeal against a pretore judgment: the declaration of appeal must be filed within five days of the oral communication of the dispositive part, and the subsequent written motivation within the statutory period. A late declaration is inadmissible; the defect is not cured by a bare filing devoid of motivation. Exceptional restitution of the deadline does not help where no valid motivated appeal is filed. Costs normally follow the losing party, but may be waived in special circumstances.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 17.2002.31

Data decisione, Autorità: 10.05.2002, CCRP

Incarto n. 17.2002.00031

Lugano 10 maggio 2002/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 7 maggio 2002 presentato da

__________,

contro

la sentenza emanata il 15 aprile 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

  1. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: che con decreto di accusa del 4 marzo 2002 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere acquistato, consumato personalmente e detenuto hashish e marijuana nei 12 mesi precedenti il 1° febbraio 2002;

che in applicazione delle pena egli ne ha proposto la condanna al pagamento di una multa di fr. 200.– e alla confisca di 1.5 g di hashish sequestrati il 1° febbraio 2002;

che, statuendo su opposizione, con sentenza del 15 aprile 2002 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha confermato l'imputazione e la confisca, riducendo tuttavia la multa a fr. 100.–;

che il 7 maggio 2002 __________ ha inoltrato al Pretore una dichiarazione di ricorso;

e considerando

in diritto: che, “conclusa la discussione, il Pretore emana la sentenza che è immediatamente comunicata verbalmente nei dispositivi e con esposizione dei motivi essenziali all'accusato, alla parte civile e al Procuratore pubblico” (art. 276 cpv. 1 CPP)

che il Pretore avverte le parti, inoltre, del diritto di presentare per il suo tramite dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di rinunciare, pure entro il termine di cinque giorni, alla motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);

che alla dichiarazione di ricorso deve poi far seguito la motivazione entro venti giorni dalla notifica della sentenza scritta (art. 289 cpv. 1 e 4 CPP, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP)

che nel caso in esame il condannato non risulta avere dichiarato di ricorrere contro la sentenza del Pretore entro cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi, avvenuta il 15 aprile 2002, né l'interessato pretende il contrario o asserisce che – per ipotesi – la comunicazione dell'art. 276 cpv. 1 CPP non sia avvenuta o che non gli sia stato indicato il termine per ricorrere in cassazione;

che la dichiarazione di ricorso inviata al Pretore il 7 maggio 2002 è pertanto tardiva e come tale irricevibile;

che, quand'anche il ricorrente postulasse – per avventura – la restituzione del termine di cinque giorni (art. 21 CPP) perché impedito senza sua colpa ad agire, la sostanza delle cose non muterebbe;

che, infatti, alla dichiarazione di ricorso non ha fatto seguito alcuna motivazione scritta nel termine di 20 giorni dalla notifica della sentenza pretorile;

che, quanto allo scritto come tale, esso manca di qualsiasi motivazione e non può manifestamente essere trattato come ricorso (art. 289 cpv. 2 CPP);

che nelle circostanze descritte gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP);

che nondimeno, data la particolarità del caso, si giustifica di soprassedere eccezionalmente da ogni prelievo;

per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

  1. Non si riscuotono tasse né spese.

  2. Intimazione a:

– __________;

– Ministero pubblico, 6901 Lugano;

– Comando della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

– Tribunale penale cantonale, 6901 Lugano;

– Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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