AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.3
Data decisione, Autorità:
25.11.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.3
Lugano
25 novembre
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e
Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 28 dicembre 2001 presentato da
__________,
__________ e __________
(patrocinati
dal lic. iur. __________,
studio
legale avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 3 dicembre 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona
nei confronti di
__________,
(patrocinato dal
lic. iur. __________,
studio legale
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso
per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare del 6 novembre 2000, emesso senza contraddittorio
su istanza di __________ e __________, il Segretario assessore del Distretto di
Bellinzona ha ordinato a __________, in luogo e vece del Pretore, di liberare
immediatamente la superficie della particella n. __________ RFD di __________
adibita a passo in favore delle particelle confinanti e di non ostacolare in
alcun modo l'esercizio di tale diritto, sotto comminatoria dell'art. 292 CP.
__________ non avendo ottemperato all'ingiunzione, __________ e __________
hanno sporto querela insieme con __________ per disobbedienza a decisioni
dell'autorità, allegando il decreto cautelare del 6 novembre 2000, varie
fotografie, il verbale di un sopralluogo redatto il 21 settembre 2000
nell'ambito della procedura cautelare e un rapporto di constatazione firmato il
7 dicembre 2000 del tecnico del Comune di __________. __________ e __________
hanno precisato di agire come istanti nella procedura cautelare e come ex
proprietari e usufruttuari dell'abitazione che sorge sulla particella n.
__________, beneficiaria del passo, mentre __________ ha spiegato di agire come
nuovo proprietario del fondo, trapassato a suo nome alla fine di aprile del
2000.
B. Con decreto di accusa del 13 agosto 2001 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autore colpevole di disobbedienza a decisioni
dell'autorità per avere intenzionalmente disatteso il decreto del 6 novembre
2000 con cui il Segretario assessore gli ordinava di liberare immediatamente la
nota superficie della particella n. __________, in particolare asportando i
vasi da fiori da lui posati sul fondo. In applicazione della pena, egli ne ha
proposto la condanna a una multa di fr. 500.– e al pagamento di fr. 300.– per
ripetibili alle parti civili __________, __________ e __________, rinviando
queste ultime al foro competente per far valere i pretesi danni di fr.
4'785.90. Al decreto di accusa __________ ha sollevato opposizione. Statuendo
sull'opposizione, con sentenza del 3 dicembre 2001 il Pretore del Distretto di
Bellinzona ha assolto l'imputato, addebitando i costi della procedura (non cifrati)
allo Stato.
C. Contro tale decisione __________, __________ e __________ hanno
introdotto il 7 dicembre 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 28
dicembre successivo, essi chiedono che la sentenza impugnata sia annullata e
che l'accusato sia riconosciuto colpevole dell'imputazione contenuta nel
decreto di accusa, con obbligo di rifondere loro fr. 4'785.90 in risarcimento
dei danni. Nelle sue osservazioni del 28 gennaio 2002 __________ propone di
respingere il ricorso. Il Procuratore pubblico ha comunicato il 18 gennaio 2002
di rimettersi al giudizio della Corte.
Considerando
in diritto: 1. Chiunque non ottempera, sotto comminatoria di pena, a una decisione
a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente è
punito con l'arresto o con la multa (art. 292 CP). Il reato è perseguito
d'ufficio. In concreto il Pretore ha ricordato anzitutto che al dibattimento
l'imputato pretendeva di avere spostato i vasi da fiori che invadevano il
passaggio, se non subito, almeno dopo la metà di novembre del 2000, ma che ciò
contrastava con l'accertamento compiuto dal tecnico comunale il 7 dicembre
successivo. Dal profilo oggettivo – ha rilevato il Pretore – l'ordine
giudiziario era stato perciò trasgredito. Rimaneva nondimeno l'obiezione dell'imputato,
il quale sosteneva la nullità del decreto cautelare poiché privo dell'assegnazione
di un termine agli istanti per promuovere l'azione di merito (art. 381 CPC).
Al riguardo il Pretore ha rammentato che il destinatario di un'ingiunzione
giudiziaria può essere punito in virtù dell'art. 292 CP solo “se l'ordine da
lui disatteso è contenuto in una decisione valida secondo il diritto
processuale che la governa”. Nel caso in esame il decreto cautelare del 6
novembre 2000 era stato emanato prima che fosse introdotta l'azione di merito.
Esso doveva prevedere quindi l'assegnazione agli istanti di un termine entro
cui promuovere tale azione, con l'avvertimento che l'ordine sarebbe decaduto
nel caso in cui l'azione non fosse stata proposta (art. 381 CPC). Se non che – ha
continuato il Pretore – agli atti non figurava il fascicolo del procedimento
civile nell'ambito del quale il decreto era stato emesso, sicché non era possibile
accertare se il vizio consistente nella mancata assegnazione del termine fosse
“stato successivamente sanato”. In difetto di tale prova, egli ha ritenuto di
assolvere l'imputato sulla base del principio in dubio pro reo.
- I ricorrenti insorgono contro la conclusione del Pretore, affermando
che nel quadro di un procedimento penale per violazione dell'art. 292 CP non è
lecito esaminare pregiudizialmente la legittimità della decisione contenente
l'ingiunzione del giudice civile. Comunque sia, essi sottolineano che
nella fattispecie il decreto cautelare ossequia tutti i requisiti degli art.
376 segg. CPC, in particolare l'urgenza, dato che la necessità di rimuovere i
noti vasi da fiori era impellente. Inoltre, a parere dei ricorrenti, anche i
decreti cautelari emanati inaudita parte sono immediatamente esecutivi, riservata
la facoltà di chiederne entro dieci giorni la revoca previo contraddittorio
(art. 379 cpv. 2 CPC). A torto il Pretore reputava dunque che il Segretario
assessore dovesse assegnar loro, nell'ambito del procedimento cautelare, un
termine per avviare l'azione di merito, pena la decadenza del provvedimento
d'urgenza. Con un ragionamento del genere – essi soggiungono – ogni misura
supercautelare rimarrebbe illusoria.
a) In
DTF 121 IV 29 consid. 2a pag. 31 il Tribunale federale ha stabilito che, nell'ambito
di un procedimento penale per disobbedienza a decisione dell'autorità, il
giudice penale può riesaminare liberamente la legittimità di una decisione amministrativa
se contro di essa non era dato ricorso a un tribunale. Se il ricorso era
possibile, ma l'interessato non l'ha esperito (oppure il ricorso è ancora
pendente), il giudice penale non può scostarsi dalla decisione
amministrativa, salvo in caso di manifesta violazione della legge o di abuso
del potere di apprezzamento. Il giudice penale non può scostarsi nemmeno dal
sindacato di un tribunale amministrativo. La questione di sapere, per contro,
se il giudice penale sia legittimato a rivedere l'ingiunzione impartita da un
giudice civile è stata lasciata indecisa (cfr. anche DTF 124 IV 297
consid. II/4a pag. 307).
b) La
dottrina ha già avuto modo di rilevare, da parte sua, che di principio un giudice
penale non è abilitato a riesaminare la legittimità di una decisione presa da
un tribunale civile. Non è suo compito, in effetti, sostituirsi all'autorità di
ricorso, cui l'interessato avrebbe potuto rivolgersi secondo le norme di
procedura applicabili (Corboz,
Les principales infractions en droit suisse, Berna 2002, vol. II, n. 16 ad art.
292 CP). La regola secondo cui, nel quadro dell'art. 292 CP, il giudice penale
è vincolato alla decisione civile in cui figura la comminatoria non è tuttavia
senza limiti. Il giudice penale può scostarsi da una simile decisione, ad
esempio, ove quest'ultima sia affetta da vizi tanto gravi da comportarne la
nullità, come nell'ipotesi in cui l'autorità che ha pronunciato l'ingiunzione
non fosse competente per farlo (cfr. DTF 122 IV 340 consid. 2 pag. 342). Il
giudice penale non è vincolato a una decisione giudiziaria civile nemmeno
qualora il destinatario del provvedimento non abbia avuto la possibilità di
esprimersi, come nel caso di misure provvisionali emanate senza contraddittorio
(Corboz, loc. cit.).
c) La
Corte di cassazione e di revisione penale ha già avuto occasione di stabilire,
nel solco di quanto precede, che il giudice penale può considerare inefficace
un decreto esecutivo civile (art. 497 cpv. 1 CPC) nell'ambito del quale il convenuto
non abbia potuto difendersi per non essersi mai visto notificare alcun precetto
esecutivo. Il decreto esecutivo è emanato difatti senza contraddittorio e senza
nemmeno che alla controparte sia notificata l'istanza di emissione (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e
commento, Lugano 2000, n. 1 ad art. 497). Per di più, esso è immediatamente
eseguibile e contro di esso non è dato alcun rimedio di diritto (art. 497 cpv.
2 CPC). Di norma, la mancata opposizione a un precetto esecutivo civile
preclude la possibilità di esaminare la validità e il contenuto
dell'obbligazione (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 2 ad art. 497 CPC). Se il convenuto però non è stato posto nelle
condizioni di sollevare opposizione proprio perché non ha mai ricevuto il
precetto, come nella fattispecie appena citata, il giudice penale può
considerare inefficace la comminatoria dell'art. 292 CP contenuta nel decreto
esecutivo (CCRP, sentenza del 21 gennaio 2002 in re B., consid. 2b e 2c).
d) Nel
caso specifico il decreto all'origine del procedimento penale è stato emanato
dal Segretario assessore il 6 novembre 2000, dopo che il 4 maggio 2000 si era
tenuta la discussione in Pretura (e dopo che il 21 settembre successivo si era
eseguito un sopralluogo), ma prima che fosse indetto il “contraddittorio”
nel senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC, cioè la discussione cautelare finale (Rep.
1983 pag. 280 consid. 1). Il che era perfettamente lecito, l'art. 371 CPC
abilitando il giudice a decretare provvedimenti cautelari “in qualsiasi momento”.
La questione è di sapere se il giudice penale fosse vincolato a un tale
decreto. Ora, i decreti cautelari emessi dopo la discussione dell'art. 379
cpv. 2 CPC, ma prima della discussione finale dell'art. 382 cpv. 1 CPC –
come quello in esame, che taluni definiscono emanati “nelle more istruttorie” (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 846
nota 907) – possono formare oggetto di una domanda di revoca al giudice che li
ha presi; in tal caso il giudice indice una discussione, “a seguito della quale
la decisione in esame sarà convalidata, modificata o revocata” (Cocchi/Trezzini, loc. cit.). Quest'ultima
decisione non è appellabile, ma è pur sempre emessa nel rispetto del diritto di
essere sentito. Già a prima vista non sembra perciò che in concreto il giudice
penale potesse riesaminare il decreto del Segretario assessore, al quale il convenuto
avrebbe potuto rivolgersi con una domanda di revoca. Sotto questo profilo la
sentenza impugnata, in cui il Pretore ha riesaminato la legittimità del decreto
cautelare, non resiste alla critica.
e) Il
Pretore sembra dipartirsi invero dall'assunto che, a prescindere dall'eventuale
possibilità di contraddittorio, il decreto in questione fosse viziato di
nullità – da rilevare d'ufficio – perché sprovvisto dell'assegnazione di
termine entro cui gli istanti avrebbero dovuto inoltrare la causa di merito
(art. 381 CPC). A parte il fatto però che v'è da seriamente domandarsi se una
tale mancanza fosse motivo di nullità, su questo punto il Pretore è incorso in
una svista. Il “termine per proporre l'azione” dell'art. 381 CPC può
riguardare in effetti – con ogni evidenza – solo i decreti che pongono fine al
procedimento cautelare, quelli cioè emessi dopo la discussione finale (“contraddittorio”)
dell'art. 382 cpv. 1 CPC. Lo scopo della norma è manifestamente quello di
impedire che decreti cautelari, emanati sulla base di un giudizio sommario e
di mera verosimiglianza, possano rimanere in vigore senza essere mai
convalidati da un pronunciato di merito. Il decreto in questione, emesso nelle
cosiddette “more istruttorie”, non poneva fine tuttavia al procedimento e non
soggiaceva all'esigenza dell'art. 381 CPC. In nessun caso quindi esso poteva
essere nullo, ammesso e non concesso – si ripete – che l'inosservanza dell'art.
381 CPC possa costituire un titolo di nullità.
-
Tutto ciò premesso, rimane da esaminare se l'accusato abbia
effettivamente trasgredito l'ordine impartitogli dal Segretario assessore sotto
comminatoria dell'art. 292 CP. Secondo il Pretore, ciò è il caso “al di là di
ogni ragionevole dubbio”, poiché l'affermazione dell'interessato, il quale
pretendeva di avere spostato i vasi da fiori per lo meno nella seconda metà di
novembre del 2000, risultava smentita dal rapporto 7 dicembre 2000 del tecnico
comunale, cui era acclusa una planimetria con l'effettiva posizione dei vasi.
L'imputato censura tale accertamento di arbitrio, asserendo ch'esso non tiene
conto delle fotografie da lui prodotte al dibattimento. In realtà mal si
comprende in quale arbitrio sia caduto il Pretore, ove appena si consideri che
le fotografie citate sono state riprese nel gennaio e nell'agosto del 2001, dopo
cioè le constatazioni del tecnico comunale. L'accusato sembra adombrare l'ipotesi
che qualcuno possa avere deliberatamente spostato i vasi al momento in cui il
tecnico comunale ha esperito l'ispezione, alla quale egli non era presente.
L'argomentazione, oltre che appellatoria (e come tale inammissibile in un
ricorso per cassazione: art. 288 lett. c CPP), sfiora tuttavia il pretesto,
egli medesimo avendo ammesso dinanzi agli inquirenti di non avere ossequiato
l'ordine del Segretario assessore poiché – tra l'altro – non gli era stato
fissato alcun termine di esecuzione (rapporto di polizia, pag. 2). E del resto
anche tale giustificazione rasentava la temerarietà, il tenore dell'ingiunzione
contenuta nel decreto cautelare essendo univoca e perentoria: andava quindi
eseguita senza indugio. Nelle condizioni illustrate la fattispecie dell'art.
292 CP risulta pertanto adempiuta.
-
Se ne conclude che, in accoglimento del ricorso, __________
dev'essere riconosciuto autore colpevole di disobbedienza a decisione
dell'autorità, avendo egli deliberatamente rifiutato di rispettare – nonostante
la comminatoria penale – quanto gli ingiungeva il decreto cautelare del 6
novembre 2000. Per quanto riguarda la commisurazione della pena (art. 63 e 48
n. 2 CP), tenuto conto che l'infrazione è flagrante, ma non grave, e che l'imputato
– di professione autista – non appare di condizioni abbienti, una multa di fr.
300.– si rivela sufficiente per sanzionare adeguatamente l'illecito. I
ricorrenti chiedono che l'imputato sia condannato altresì a rifondere loro fr.
4'785.90 in risarcimento dei danni che il mancato spostamento dei vasi ha loro
occasionato. Dimenticano però che già il Procuratore pubblico li aveva
rinviati, nel decreto d'accusa, a far valere la pretesa davanti al foro civile,
riconoscendo loro solo un'indennità di fr. 300.– per ripetibili. Al decreto
d'accusa essi non hanno fatto opposizione, nemmeno per quel che era del rinvio.
Al proposito il decreto di accusa è così passato in giudicato (art. 208 cpv. 1
lett. e CPP) e non può essere ridiscusso in questa sede.
-
Gli oneri processuali del pronunciato odierno seguono la soccombenza
(art. 15 CPP). Sono posti di conseguenza, visto l'esito del giudizio, per tre
quarti a carico dell'imputato e per il resto (improponibilità della richiesta
di risarcimento) a carico dei querelanti, cui l'imputato rifonderà fr. 1'000.–
per ripetibili ridotte. I costi del decreto d'accusa, di complessivi fr. 200.–,
vanno a carico di __________. La causa dev'essere rinviata al Pretore, invece,
per la definizione delle spese – non cifrate – e delle ripetibili a carico
dell'imputato relativamente al processo di prima sede (art. 9 cpv. 1 e 6 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto e la
sentenza impugnata è riformata come segue:
-
è dichiarato autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità,
conformemente al decreto d'accusa emesso dal Procuratore pubblico del 13 agosto
2001 (DAP 1724/2001).
-
In
applicazione della pena, __________ è condannato al pagamento di una multa di
fr. 300.– (trecento).
-
La
condanna non sarà iscritta nel casellario giudiziale.
-
La
tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 100.– relative al decreto
d'accusa sono poste a carico di __________.
II. Gli
atti sono rinviati al Pretore del Distretto di Bellinzona per la fissazione
delle spese e delle ripetibili relative al processo di prima sede.
III. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
800.–
sono
posti per tre quarti a carico di __________ e per il resto a carico di
__________, __________ e __________ in solido, ai quali __________ rifonderà
fr. 1'000.– complessivi per ripetibili ridotte.
IV. Intimazione:
– __________;
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– __________;
– lic.
iur. __________;
– Pretura
del Distretto di Bellinzona;
– Comando
della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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