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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.2
Data decisione, Autorità:
28.01.2005, CCRP
Titolo:
decreto di stralcio a seguito di ritiro del ricorso
Incarto n.
17.2002.2
Lugano
28 gennaio
2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 2 gennaio 2002 presentato da
__________,
di
, cittadino serbo nato a __________ (), già domiciliato a __________,
residente ad __________, coniugato
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 6 dicembre 2001 dalla presidente del Tribunale penale
cantonale nei suoi confronti;
premesso
che con sentenza del 6 dicembre 2001 la presidente del Tribunale penale
cantonale ha respinto un'istanza presentata il 24 febbraio 2000 da __________ per
ottenere la sospensione della pena accessoria dell'espulsione dal territorio
svizzero per 3 anni pronunciata nei confronti di lui con decreto di accusa del
26 maggio 1992 (art. 347 cpv. 1 lett. e CPP);
ricordato
che tale pena era stata sospesa condizionalmente, per il residuo non espiato,
con decisione del 16 luglio 1993 del presidente del Tribunale penale cantonale
e in seguito ripristinata con sentenza emanata il 16 marzo 1999 dal Tribunale
di appello del Canton __________ in seguito a una nuova condanna dell'istante
per reati commessi alla fine di ottobre del 1995;
accertato
la predetta sentenza del 6 dicembre 2001 è stata impugnata il 2 gennaio 2002 da
__________ con ricorso per cassazione, ricorso di cui il Procuratore pubblico
ha proposto il rigetto con osservazioni dell'8 gennaio 2002;
preso
atto che con lettera del 26 gennaio 2005 il patrocinatore dell'istante,
richiamata la corrispondenza intercorsa con il presidente di questa Corte, chiede
lo stralcio del ricorso, allegando uno scritto del 23 gennaio 2005 in cui il
suo assistito gli comunica che il divieto di entrata pendente nei suoi
confronti è stato annullato e che gli è stato rilasciato un permesso di
soggiorno in Svizzera, ragione per cui il ricorso è divenuto privo d'oggetto;
ritenuto
che la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata dal
ricorrente sarà decisa dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto (art. 52 vCPP
e 26 cpv. 1 Lag), il quale con decreto dell'11 aprile 2002 aveva comunque già
concesso al richiedente il gratuito patrocinio nel procedimento davanti alla presidente
del Tribunale penale cantonale per ottenere la sospensione condizionale dell'espulsione;
decreta: 1. Il
ricorso è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
-
Non si riscuotono tasse né spese.
-
Intimazione a:
– .
terzi implicati
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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