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Numero d'incarto:
17.2002.1
Data decisione, Autorità:
20.03.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.00001
Lugano
20 marzo 2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 18
dicembre 2001 presentato da
__________,
(patrocinato dal lic. iur. __________,
studio avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 21 novembre 2001 dal Pretore
della giurisdizione di Mendrisio-Nord nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 25 luglio 2001 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autore colpevole di ingiuria e di minaccia per avere,
il 14 giugno 2000 a __________, offeso l'onore di __________ tacciandola di
“puttana”, “troia”, “bastarda” e incutendole timore con la minaccia di
sgozzarle i figli. Ne ha proposto così la condanna a 10 giorni di detenzione,
sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.
B. Statuendo
su opposizione, con sentenza del 21 novembre 2001 il Pretore della giurisdizione
di Mendrisio-Nord ha confermato entrambi i capi d'imputazione, ma ha ridotto la
pena a 7 giorni di detenzione con il beneficio della sospensione condizionale
per 3 anni.
C. Contro
il giudizio appena citato __________ ha introdotto il
22 novembre
2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 18 dicembre 2001, egli chiede di
essere assolto. Con osservazioni del 7 gennaio 2001 il Procuratore pubblico
propone di respingere il ricorso. Identica conclusione formula __________,
costituitasi parte civile, nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2002.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato
a rimettere in causa l'accertamento dei fatti né la valutazione delle prove
(art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP), sindacabili unicamente se il
giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c
CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì
chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto
palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125
I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid.
3a; nell'ambito dell'apprezzamento delle prove: 127 I 41 consid. 2a).
-
Il Pretore, dopo avere riportato nel giudizio le versioni divergenti
dell'accusato e della parte civile, ha accertato che non era possibile
determinare con certezza chi per primo avesse assunto un contegno sconveniente.
Dalle deposizioni di __________ e __________ risultava che l'imputato aveva
effettivamente tacciato la querelante di “puttana”, “troia” e “bastarda”.
Improperi erano stati pronunciati però da entrambi i litiganti in un crescendo
di invettive, sicché per il reato di ingiuria il primo giudice ha esentato
l'imputato da pena in applicazione dell'art. 177 cpv. 2 e 3 CP. Riguardo all'imputazione
di minaccia, il Pretore, fondandosi sulla dichiarazione della parte civile, più
volte confermata, e sulla deposizione di __________, ha accertato che l'accusato
aveva davvero espresso la minaccia di sgozzare i figli e che la donna, di
fatto, ne era rimasta terrorizzata. Donde la pena inflitta.
-
Nel
dolersi della condanna per ingiuria il ricorrente riproduce anzitutto le
dichiarazioni sue e di sua moglie agli inquirenti, da cui risulta che
all'origine della lite sarebbe stata __________, la quale sarebbe passata a vie
di fatto e avrebbe proferito pesanti insulti nei suoi confronti solo per
provocare una reazione e creare i presupposti per una denuncia. Quanto hanno
riferito la stessa __________e, __________ __________ e __________ – egli
soggiunge – non corrisponde assolutamente alla verità, né può essere ritenuto
attendibile ove appena si considerino gli attriti esistenti tra la sua famiglia
(da un lato) e quelle della denunciante e delle testimoni (dall'altro). Anzi,
le due testimoni nemmeno hanno potuto vedere o sentire quello che era realmente
accaduto, poiché sono giunte sul posto solo più tardi, quanto tutto era finito.
Ora, a
prescindere dall'inammissibile natura appellatoria di simili argomenti in un
ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio, il ricorrente
trascura i motivi che hanno indotto il Pretore a ritenerlo colpevole di
ingiuria. Egli disconosce, in particolare, che fino a un certo punto il primo
giudice ha condiviso le sue giustificazioni, riconoscendo che le contrastanti
versioni fornite non consentivano di stabilire con certezza chi avesse tenuto
per primo un contegno sconveniente. Se non che – egli ha spiegato – dagli atti
risulta che improperi erano stati pronunciati da entrambi i litiganti in un
crescendo di invettive. Per tale motivo egli ha fatto capo all'art. 177 cpv. 2
e 3 CP, dichiarando il ricorrente autore colpevole di ingiuria per gli epiteti
distintamente uditi dalle testimoni (“puttana”, “troia” e “bastarda”), ma
esentandolo da pena per tenere conto di eventuali provocazioni. Certo, egli
critica il Pretore per avere nondimeno creduto alle testimoni, ma a torto. Egli
medesimo ha ammesso infatti, confortato dalla moglie, di avere rivolto
parolacce alla denunciante, ancorché come reazione agli insulti ricevuti
(ricorso, pag. 7 e 8). Asserire che il Pretore avrebbe ecceduto nel suo potere
di apprezzamento ritenendolo autore degli improperi accertati nella sentenza
non è perciò serio. Quanto alle ulteriori considerazioni esposte nel punto 3.3
del ricorso, egli dimostra una volta ancora di non conoscere i limiti di un ricorso
per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio e di non capire le ragioni che
hanno spinto il Pretore a ritenerlo colpevole di ingiuria. Nella misura in cui
è ammissibile, il ricorso si dimostra di conseguenza manifestamente infondato.
- Il ricorrente nega pure di avere espresso la minaccia di sgozzare
i figli di __________ e fa valere che, quand'anche l'avesse proferita, la
destinataria non ne era rimasta terrorizzata. Al contrario: essa gli aveva
replicato che “puttana sarà tua madre, tunisino di merda”. Del resto, anche la
testimone __________ aveva dichiarato di avere visto la vittima per nulla spaventata.
a) Nella misura in cui il ricorrente critica l'accertamento secondo
cui egli avrebbe minacciato __________ di sgozzarle i figli appena li avesse
visti nel cortile, il ricorso è irricevibile. Come si è spiegato, davanti alla
Corte di cassazione e di revisione penale non possono essere contestati
accertamenti di fatto, a meno ch'essi denotino arbitrio. Il ricorrente neppure
accenna a ipotesi di arbitrio, onde la sua palese inammissibilità. In seguito
egli ripropone i medesimi argomenti volti contro la condanna per ingiuria,
richiamando verbali suoi e di sua moglie, ricordando gli attriti tra la sua
famiglia e quella della denunciante (rispettivamente delle testimoni), sostenendo
di nemmeno conoscere la parola “sgozzare” e, anzi, di avere persino salvato la
vita una volta a un figlio della querelante che stava per cadere dalla scale,
tanto che costei lo ha chiamato “angelo custode di mio figlio”. Argomenti del
genere, di chiara connotazione appellatoria, non bastano tuttavia per
sostanziare censure di arbitrio nell'accertamento dei fatti o nella valutazione
delle prove. Tanto meno essi sono idonei a dimostrare un eccesso o un abuso del
potere di apprezzamento da parte del Pretore, che ha creduto alla denunciante e
alle testimoni pur valutando le riserve sulla credibilità della denunciante e
delle testimoni stesse avanzate dall'imputato (sentenza, pag. 6).
b) Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno nella misura
in cui il condannato fa valere che, sia come sia, __________ non è stata
intimorita dalla minaccia, la teste __________ avendo confermato che la
querelante non era spaventata. L'interessato difatti non si confronta con i motivi
per cui il Pretore ha ritenuto ininfluente la deposizione. Al riguardo il primo
giudice ha spiegato che non risultava in che momento del litigio la testimone
fosse arrivata sul posto e che pertanto non era possibile stabilire se essa
avesse visto __________ prima o dopo avere ricevuto la minaccia. Anzi, la
testimone aveva soggiunto di essere salita immediatamente nell'appartamento
del prevenuto e di non essersi intrattenuta con la denunciante, di modo
che non si comprendeva come essa avesse potuto sincerarsi circa il reale stato
d'animo di lei (sentenza, pag. 7). Né giova al ricorrente far valere che,
qualora fosse stata spaventata, la denunciante sarebbe fuggita e non avrebbe
reagito con insulti. Fosse anche vero che costei ha replicato con ingiurie, non
si vede la rilevanza dell'argomento: tenuto conto della concitazione degli
animi e della violenza verbale dell'alterco, bastava che la gravità della
minaccia fosse avvertita dopo il litigio, quando la donna poteva afferrare a
sangue freddo la portata oggettiva dell'intimidazione. Anche sotto questo
profilo il ricorso sfugge perciò alla critica.
-
Se
ne conclude che, sulla base dei fatti accertati, il Pretore poteva riconoscere
l'imputato autore colpevole di ingiuria e minacce senza violare il diritto. Che
gli epiteti “troia”, “puttana” e “bastarda” rivolti alla parte civile
costituiscano un'offesa all'onore è invero palese. Quanto alla situazione
particolare, il primo giudice ne ha tenuto conto, come si è visto, applicando
l'art. 177 cpv. 2 e 3 CP. Che, poi, la minaccia di sgozzare i figli potesse
essere intesa come concreto e imminente pericolo, dati anche i rapporti tesi
tra le parti, non può seriamente essere messo in dubbio. Ne discende che, nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è destinato all'insuccesso.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP).
Alla controparte, che ha presentato osservazioni con l'assistenza di un legale,
va assegnata un'indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle le spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b) spese fr. 100.–
fr.
800.–
sono
posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ fr. 1'000.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
–
__________;
–
lic. iur. __________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
–
avv. __________ (per la parte civile)
–
Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord;
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
–
Comando della polizia cantonale, Bellinzona;
–
Sezione cantonale degli stranieri, ufficio giuridico, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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