Cassation dismissed for falsifying police interrogation record

17.2001.58Altro tribunale18 set 2001Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The cantonal cassation court dismissed a police officer's appeal against his conviction for falsifying an official document. The officer had signed an interrogation record for a foreign detainee that incorrectly stated the detainee's country of origin and destination, despite being told by the interpreter that the record did not match the suspect's actual statement. The court held that cassation review cannot revisit facts unless arbitrariness is shown, and that the false statement was legally relevant because it related to the place of illegal entry. The finding of intent was also upheld on the basis of the record and the appellant's own admissions. Costs were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 288 cpv. 1 lett. a et c, 295 cpv. 1 CPP; Art. 317 n. 1 cpv. 2 CP; cassation review limited to law and arbitrariness. In cassation, the court does not reassess evidence or substitute its own view of the facts; challenges to factual findings are admissible only where arbitrariness is specifically alleged and shown. A false entry in a police interrogation record is legally relevant where it concerns a fact capable of affecting the legal qualification of the offense, such as the place of illegal entry. Intent is established where the verbalizing officer knows that the recorded statement does not correspond to the declarant's actual words and nonetheless submits the record for signature.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 17.2001.58

Data decisione, Autorità: 18.09.2001, CCRP

Incarto n. 17.2001.00058

Lugano 18 settembre 2001/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Cometta e Cocchi

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 7 settembre 2001 presentato da

__________, (patrocinato dall'avv. __________)

contro

la sentenza emanata il 21 agosto 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti a giudizio i seguenti

punti di questione:

  1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione.

Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Il 3 ottobre 2000 gli agenti di polizia cpl __________ e app __________, in servizio di pattuglia, sono intervenuti presso il mercato __________ ove era stato fermato uno straniero autore di un furto di lieve entità. Questi veniva identificato in __________, cittadino rumeno, e tradotto presso gli uffici della polizia cantonale per essere interrogato. Dal momento che egli non si esprimeva in alcuna delle lingue note agli agenti, si è reso necessario l'intervento di un interprete. Nell'attesa, __________ ha accompagnato __________ al posto di polizia di __________ per il controllo delle impronte digitali. Al loro rientro a __________ era presente l'interprete __________, la quale provvedeva alla traduzione del verbale. Essa ha segnalato che l'indicazione dell'Italia quale luogo di provenienza e della Germania quale destinazione non corrispondeva alla deposizione resa da __________, poiché questi aveva dichiarato di essere entrato in Svizzera proveniente dalla Germania, con l'intenzione di raggiungere l'Italia. Dopo essersi consultato con il caporale __________, __________ ha invitato l'interprete a riferire che il verbale non veniva modificato. Il giorno successivo __________ è stato interrogato dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto alla presenza della medesima interprete, la quale ha fatto notare che il verbale di polizia non riportava quanto da questi dichiarato riguardo ai luoghi di provenienza e di destinazione. Il magistrato ha segnalato il caso al Ministero pubblico il 5 ottobre 2000.

B. Con decreto di accusa del 25 giugno 2001 il Procuratore generale ha riconosciuto __________ autore colpevole di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari e ne ha proposto la condanna a 3 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 21 agosto 2001 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha confermato sia l'imputazione che la pena contemplate nel decreto di accusa.

C. Contro il giudizio citato __________ ha inoltrato lo stesso giorno una dichiarazione di ricorso. Nella motivazione scritta del 7 settembre 2001 egli ha chiesto in via principale l'assoluzione e in via subordinata il rinvio degli atti al Pretore competente per nuovo giudizio. Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Considerando

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).

  1. Il Pretore ha accertato che il verbale di interrogatorio di __________ del 3 ottobre 2000, sottoscritto dal ricorrente, non corrisponde a quanto da questi dichiarato riguardo al luogo di provenienza e alla destinazione che era intenzionato a raggiungere. Circostanza della quale era stato reso edotto dall'interprete __________ e che ha ammesso di avere recepito. In veste di verbalizzante, quindi, egli era cosciente di sottoporre alla persona interrogata per la firma un verbale che conteneva una dichiarazione diversa da quella da lei effettivamente resa (consid. 7).

  2. Il ricorrente esordisce con una lunga descrizione di quanto successo in occasione della stesura e della firma del verbale, concludendo di non potere assolutamente accettare che i fatti vengano travisati e che non si tenga conto degli elementi probatori a propria discolpa emersi dall'istruttoria. Se non che, a ben vedere, da un lato egli non fa altro che riprendere i fatti riportati dal Pretore nel giudizio impugnato (consid. 1

  • 6), ampliandoli e completandoli con ulteriori dettagli, e dall'altro non indica quali sarebbero gli elementi probatori a propria discolpa, né tanto meno indica quali accertamenti sarebbero arbitrari. Del resto, determinante ai fini del giudizio è unicamente la circostanza che il ricorrente, nella sua qualità di agente verbalizzante, ha fatto firmare a __________ il verbale dal quale risultava che questi aveva dichiarato di essere entrato in Svizzera proveniente dall'Italia e di essere intenzionato a recarsi in Germania. E ciò nonostante che l'interprete gli avesse espressamente segnalato che, su questo punto, l'interrogato aveva dichiarato esattamente il contrario. In tale senso il gravame, nella misura in cui si limita ad un'esposizione estensiva dei fatti adattata all'interpretazione personale del ricorrente, deve essere dichiarato irricevibile.
  1. L'art. 317 n. 1 cpv. 2 CP punisce con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto di importanza giuridica, in specie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all'originale.

a) Il ricorrente sostiene che non vi è prova alcuna che __________ abbia dichiarato il contrario di quanto risulta dal verbale; semmai vi sarebbero state almeno due versioni sui luoghi di provenienza e di destinazione. Inoltre, prima di apporre la propria firma quale agente verbalizzante, si era consultato con il superiore caporale __________ ed aveva fatto sì che l'interrogato firmasse con piena cognizione di causa. Tant'è che, dopo le spiegazioni ricevute anche dall'interprete, __________ aveva deciso di optare per la versione della provenienza dall'Italia, probabilmente nella speranza di farvi ritorno. A dire del ricorrente, diviene irrilevante determinare se il contenuto del verbale fosse o meno di rilevanza giuridica. In effetti nulla avrebbe mutato per la sorte del cittadino rumeno __________, dal momento che in quei giorni era in atto l'operazione Romania, che comportava la sospensione con l'Italia di qualsiasi accordo relativo alla riconsegna dei cittadini rumeni entrati clandestinamente da quel paese. Orbene, gli argomenti proposti dal ricorrente non sono pertinenti. Quand'anche __________ avesse fornito indicazioni discordanti sulla provenienza e sulla destinazione prima di essere verbalizzato, la circostanza nulla muta ai fini del presente giudizio. Viste le dichiarazioni dall'interprete in istruttoria e le ammissioni del ricorrente stesso (verbale 22 novembre 2000 riportato in sentenza al consid. 7) non può seriamente essere posto in dubbio che il verbale non corrisponde alle dichiarazione della persona interrogata in punto alla provenienza e alla destinazione. Privo di pregio è l'argomento ricorsuale secondo cui non sarebbe determinante di stabilire la rilevanza giuridica del verbale poiché __________ aveva optato dopo spiegazioni per la versione della provenienza dall'Italia, nella speranza di farvi ritorno. In effetti, il decreto di accusa 5 ottobre 2000 a suo carico gli imputa l'entrata illegale in Svizzera su di un treno proveniente da Amsterdam. Ora, il decreto di accusa deve indicare l'azione o omissione punibile, con cenno alle circostanze di tempo e di luogo in cui viene commessa e di quelle che influiscono sulla sua qualifica legale (art. 208 CPP che rinvia all'art. 200 CPP). La falsa indicazione sul verbale in oggetto assumeva, quindi, rilevanza giuridica in quanto riferito al luogo in cui il cittadino straniero era entrato illegalmente sul territorio svizzero.

b) Per quanto concerne il requisito soggettivo dell'intenzione, il ricorrente ribadisce nuovamente che non appare né vero né provato che il verbale non riporti quanto asserito da __________. Il primo giudice non poteva quindi ritenere che egli fosse cosciente di sottoporre alla persona interrogata un verbale contenente un'affermazione diversa da quella rilasciata. A mente del ricorrente l'intenzione è esclusa già perché il suo superiore caporale __________ non aveva dato seguito all'ordine del capoposto di effettuare un controllo presso la stazione di __________, inserendo nel rapporto giornaliero ("jour") prima della stesura del verbale l'informazione della provenienza dall'Italia e architettando poi un raggiro per danneggiarlo. Ma esclusa è anche perché l'unica prova ritenuta determinante, la teste __________, ha fornito dichiarazioni discordanti, sostenendo persino di non più riconoscere né lui né il caporale __________. Nuovamente il ricorrente misconosce che determinante nella fattispecie è solo la precisa ammissione da lui fatta in occasione del già citato interrogatorio del 22 novembre 2000, ove ha esplicitamente dichiarato che l'interprete gli aveva segnalato che __________ non aveva affermato quanto figurava sul verbale circa il luogo di provenienza e di destinazione. Ciò posto, la conclusione del Pretore, secondo il quale l'accusato, in veste di verbalizzante, era cosciente di sottoporre all'interrogato per la firma un verbale contenente un'affermazione diversa da quella resa, è suffragata dagli atti istruttori.

  1. La reiezione integrale del ricorso comporta il carico degli oneri processuali secondo la soccombenza in questa sede (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visto l'art. 291 cpv. 1 CPP e, per le spese, l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 600.--

b) spese fr. 100.--

fr. 700.--

sono a carico del ricorrente.

  1. Intimazione a:
  • __________;

  • avv. __________;

  • Ministero pubblico, Lugano;

  • Pretore del Distretto di Bellinzona;

  • Comandante della Polizia cantonale, avv. __________, Bellinzona;

  • Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

cassation reviewarbitrarinessfalse official documentpolice recordintentlegal relevancecosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cassation complaint could challenge the factual findings and evidence assessment.

Decisione estratta

The complaint could not reopen the facts unless the judgment was arbitrary; merely restating the appellant's version was insufficient.

Motivazione estratta

Cassation is a pure question-of-law remedy. Factual findings are reviewable only for arbitrariness, which was neither specifically alleged nor shown.

Questione giuridica chiave

Whether the police record contained a legally relevant false statement under Art. 317 n. 1 para. 2 CP.

Decisione estratta

Yes. The false indication about provenance and destination concerned a legally relevant fact because it related to the place of illegal entry into Switzerland and the indictment had to specify that circumstance.

Motivazione estratta

Even if the suspect had given conflicting statements earlier, the decisive point was that the signed record did not match his actual declaration. The false entry had legal significance for the charge.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant acted intentionally in signing the inaccurate record.

Decisione estratta

Yes. The file showed that he knew the interpreter had told him the record did not reflect the suspect's statement, yet he still submitted it for signature.

Motivazione estratta

The decisive evidence was the appellant's own prior admission and the interpreter's testimony; this supported the finding that he knowingly had the suspect sign an incorrect record.

Questione giuridica chiave

How the costs of the cassation proceedings should be allocated.

Decisione estratta

Because the appeal was fully unsuccessful, the procedural costs were charged to the appellant.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome of the cassation proceedings.

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