AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2001.51
Data decisione, Autorità:
21.09.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00051
Lugano
21 settembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 31 luglio 2001 presentato da
__________,
(patrocinata dal difensore d'ufficio lic. iur. __________)
contro
la sentenza emanata il 21 giugno 2001 dal Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 4, nei suoi confronti;
esaminati
gli atti;
posti
a giudizio i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto il ricorso per
cassazione.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con
decreto di accusa del 16 gennaio 2001 il Procuratore generale ha riconosciuto
__________ colpevole di infrazione alla legge federale sul domicilio e sulla
dimora degli stranieri, addebitandole di avere soggiornato illegalmente presso
il bar __________ dal mese di maggio alla fine di agosto 2000 e dal 4 al 15
gennaio 2001, esercitando attività lucrativa. Ne ha pertanto proposto la
condanna a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni, e
all'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni. Statuendo sull'opposizione
dell'accusata, con sentenza del 21 giugno 2001 il Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 4, ha confermato l'imputazione e la pena accessoria
dell'espulsione, riducendo la pena detentiva inflittale a 8 giorni di
detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni.
B. Contro
il giudizio citato __________ ha inoltrato una dichiarazione di ricorso il 26
giugno 2001. Nella successiva motivazione scritta del 31 luglio 2001 ella ha
chiesto in via principale l'assoluzione e in via subordinata la riduzione della
pena detentiva inflitta e la sospensione condizionale di quella accessoria dell'espulsione
per un periodo di 2 anni. Con osservazioni del 21 agosto 2001 il Procuratore
generale ha postulato la reiezione del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il
ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere
in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1
lett. a e 295 cpv. 1 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se
il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c
CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì
manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in
urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352
consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 126 I 170
consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121
I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).
-
Dal
giudizio impugnato risulta, in definitiva, che __________, durante il periodo
trascorso illegalmente in Svizzera, ha esercitato attività lucrative sia a
__________, nella casa di proprietà del suo amico __________, che al bar
__________ di __________. In effetti, fondandosi sulla deposizione dibattimentale
dell'amico, il primo giudice ha accertato che per un periodo imprecisato, ma
almeno per due o tre settimane, quando viveva presso di lui, si era occupata
dei lavori di pulizia, di manutenzione della piscina, della cura dei cani,
attività per le quali la controprestazione era consistita nel vitto e alloggio,
nell'assunzione delle spese di abbigliamento e nel saldo delle fatture di
albergo. Per il restante periodo contemplato nel decreto di accusa, ovvero per
circa tre mesi, ella si era prostituita presso il bar __________ a __________.
Al proposito il Pretore, sulla base degli indizi emersi in fase istruttoria e
dibattimentale, si è dichiarato convinto che l'accusata, la quale persisteva nel
negare di avere svolto l'attività menzionata, non era credibile. Infatti essa
era giunta in Svizzera con un volo di sola andata, senza avere pianificato il
ritorno, dal momento che il biglietto di aereo era valido sino al 3 luglio, e
con soli 1000 dollari. Accettando però di pagare la camera fr. 100.– al giorno
e dichiarando che intendeva restare in Svizzera solo un mese, per il periodo
che intendeva restare avrebbe necessitato di almeno 2000 dollari solo per la
camera. Ancora, prosegue il Pretore, ella ha vissuto per la maggior parte del
tempo in un postribolo, sostenendo di non essersi nemmeno accorta, circostanza
nemmeno immaginabile se si pensa all'andirivieni di clienti in simili posti.
Ella era poi stata trovata in possesso di diversi preservativi, che aveva
attribuito all'amica con la quale divideva la camera. Vero è –ha precisato il
Pretore– che la polizia non aveva effettuato ulteriori accertamenti al
riguardo, ma altrettanto vero era che, li avesse fatti, l'accusata non avrebbe
certamente potuto negare di essere consapevole di vivere in una casa a luci
rosse. Ulteriore indizio è stato ritenuto dal Pretore il fatto che, a
differenza di quanto avviene normalmente negli alberghi, la camera veniva
pagata senza ricevuta alcuna e il prezzo era assolutamente sproporzionato dal
momento che l'accusata aveva ammesso che si trattava di una topaia. Nonostante
ciò vi era rimasta per un mese, pagando fr. 100.– per mezza camera, posto che
la divideva con un'altra donna. Ancora, a mente del primo giudice, non era
convincente il fatto che, avendo asserito che in assenza dell'amico trascorreva
tutto il pomeriggio e la serata a bere alcolici, non potesse essersi accorta
che proprio al bar le prostitute venivano avvicinate dai clienti. Inoltre,
avesse veramente avuto l'intenzione di comportarsi come qualsiasi turista che
viene in Ticino, non solo non avrebbe accettato di vivere in quel luogo, ma
avrebbe pure visitato la regione, della quale lei stessa aveva ammesso di non
essere particolarmente interessata. Per il Pretore anche l'avere indicato che
l'amico era di Varese, quando in realtà ogni tanto risiedeva presso di lui a
__________, poteva sì trovare spiegazione nel fatto che questi era sposato e
l'accusata non intendeva rivelarne l'identità, ma costituiva comunque un'ulteriore
riprova che ella aveva mentito su tutta la linea (cfr. per tutto sentenza
consid. 4).
-
Nel
proprio gravame, la ricorrente si dilunga nel descrivere i propri spostamenti durante
il primo periodo trascorso in Ticino, ossia da maggio a fine agosto 2000, per
concludere che non vi è prova alcuna che ella abbia soggiornato presso il bar
__________ per più di tre giorni, essendo rimasta in parte presso l'amico a
__________ ed avendo alloggiato presso la __________ e il __________. Per
quanto concerne il secondo periodo, ossia dal 4 al 15 gennaio 2001, ella
ammette di avere pernottato presso il bar in oggetto, ma precisa che la massimo
sussistono solo indizi che ella sia prostituita. Al proposito ella si
ricollega, citandoli, a quelli posti dal Pretore a fondamento del giudizio di
condanna. Ella sostiene dapprima che il fatto di avere acquistato un biglietto
di aereo con tariffa escursionistica non significa che fosse giunta in Svizzera
con il solo volo di andata e che intendesse restare sino al 3 luglio. Asserisce
poi che aveva sì dichiarato che sarebbe rimasta nel nostro paese per un mese,
ma non presso il bar __________, o meglio che non aveva specificato dove, per
cui, considerato che sarebbe poi stata ospite presso l'amico, in realtà non
aveva speso tutto il danaro che aveva con sé in quel bar. Sostiene altresì che,
si fosse anche resa conto della situazione presso il bar, ciò non significava
che anch'ella si era prostituita, tanto più che era libera nei movimenti e non
era legata a orari, come lo sarebbe stata se avesse esercitato quell'attività.
Per quanto concerne il periodo trascorso presso l'amico __________, ella
assevera di essere stata alloggiata gratuitamente e che, per educazione e in
virtù del rapporto confidenziale e di amicizia, si era occupata delle faccende
domestiche. Il danaro ricevuto da questi non costituiva la controprestazione
per il lavoro, bensì solo un gesto di affetto.
-
Visti
gli argomenti proposti nel ricorso, giova ricordare che secondo giurisprudenza,
una sentenza incorre nell'annullamento quando è arbitraria nel suo esito, e non
soltanto nella motivazione (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 123
I 5 consid. 4a, 122 II 130 consid. 2a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 120
Ia 369 consid. 5a). In tal senso, per sostanziare l'arbitrio, non è sufficiente
riprendere i singoli indizi ritenuti dal Pretore e dare loro una differente
interpretazione o spiegazione, evidentemente quella a proprio favore. Ed è
proprio ciò che fa la ricorrente nel proprio gravame: ella si limita a
contrapporre la propria versione o il proprio apprezzamento a quelli del
Pretore, come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere
cognitivo e non solo di diritto. Ciò è palesemente inammissibile. Incombeva
alla ricorrente di illustrare come, dove e perché il primo giudice sarebbe
incorso, oltre che in presunti errori di valutazione, in sbagli o in mancanze
qualificate. Carente di motivazione idonea per suffragare il preteso arbitrio,
il gravame si rivela irricevibile.
-
La
ricorrente chiede, in via subordinata, che la pena detentiva venga adeguatamente
ridotta. Se non che, nei considerandi del ricorso, ella non spende parola
alcuna a sostegno della richiesta. In particolare non indica perché,
infliggendole la pena detentiva di 8 giorni, che peraltro si situa ampiamente
nei limiti edittali inferiori, il Pretore abbia fatto uso arbitrario del
proprio ampio potere di apprezzamento. Né indica quali ulteriori fattori
–oltre a quello del periodo di attività domestica, ritenuta dal Pretore meno
riprovevole e meno problematica dal profilo dell'ordine pubblico– avrebbero
dovuto indurre il primo giudice a operare una maggiore riduzione rispetto a
quella già effettuata per rapporto con i 15 giorni proposti nel decreto di
accusa. Al proposito va poi detto che la valutazione a favore dell'accusata
nella commisurazione della pena del periodo in questione non configura la
pretesa violazione dell'art. 250 cpv. 2 CPP già solo perché i fatti di cui al
decreto di accusa non subiscono modifica alcuna. Riguardo alla pena accessoria
dell'espulsione, il Pretore l'ha motivata rilevando che l'accusata non ha
nessun legame famigliare o affettivo con la Svizzera. Ella vive in Lettonia con
la sua famiglia e il rapporto con __________ da un lato non ha potuto essere
meglio definito in aula poiché lei stessa aveva rifiutato di rispondere alle
domande poste e dall'altro perché l'amico aveva dichiarato di non intrattenere
una relazione sentimentale con lei (sentenza consid. 7 cpv. 1). La ricorrente
si limita a ritenere piuttosto severa la decisione del Pretore, opponendo che
in realtà era venuta in Svizzera principalmente per trovare il suo amico. Se
non che, come si è visto, è stato accertato in modo non arbitrario dal Pretore
che durante il soggiorno presso il bar __________ ella si era prostituita. In
tal senso, l'espulsione, motivata con la tutela dell'ordine pubblico, non viola
il diritto federale. Quanto alla sua esecuzione effettiva, nuovamente la
ricorrente si limita a rilevare di essere incensurata e di avere un certo
legame personale ed affettivo con il nostro paese. Argomenti questi che sono
contraddetti dagli accertamenti di sentenza, sia perché l'amico aveva dichiarato
di non essere sentimentalmente legato a lei, sia perché ella ha ammesso di non
essere particolarmente interessata al Ticino. In realtà, dalla sentenza si può
dedurre che la ricorrente è venuta nel nostro paese per prostituirsi, perseverando
durante tutta l'istruttoria nel negare tale circostanza. In tal senso non può
neppure essere formulata una prognosi positiva poiché il comportamento della
ricorrente non vi dà adito alcuno.
-
Fatte
queste premesse, il ricorso, palesemente appellatorio, si rivela irricevibile e
comporta il carico degli oneri processuali alla ricorrente.
Per
questi motivi,
visto
per le spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso
è irricevibile.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.––
b)
spese fr. 100.––
fr.
700.––
sono
a carico della ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________,
c/o __________;
– lic.
iur. __________;
– Ministero
pubblico, Lugano;
– Pretore
del Distretto di Lugano, Sezione 4;
– Ministero
pubblico della Confederazione, Berna;
– Ufficio
federale degli stranieri, Berna;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni
per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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