AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2000.9
Data decisione, Autorità:
04.07.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00009
Lugano
4 luglio 2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 27 gennaio 2000 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 15 dicembre 1999 dalla presidente della
Corte delle assise correzionali di Mendrisio in Lugano nei suoi confronti;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 16 dicembre 1999 la presidente della Corte delle
assise correzionali di Mendrisio in Lugano ha riconosciuto __________ autore
colpevole di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere
per avere, nel settembre del 1997, compiuto atti sessuali su __________ mentre
costei era a letto in stato di dormiveglia, conoscendo e sfruttandone la momentanea
incapacità di discernimento, rispettivamente l'inettitudine a resistere. Essa
ha pure riconosciuto l'imputato autore colpevole di abuso del telefono per
avere, alle ore 7.41 e 7.59 del 26 febbraio 1998, importunato __________ a
domicilio. In applicazione della pena essa lo ha condannato a 90 giorni di detenzione
(computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente con un
periodo di prova di due anni, al versamento di fr. 800.– in risarcimento del
danno materiale, di fr. 1'000.– per torto morale e di fr. 9'700.–- per ripetibili.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 17 dicembre
1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 27 gennaio 2000 successivo, egli
chiede il proscioglimento da ogni imputazione. Con scritto del 1° febbraio 200
il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Nelle sue
osservazioni del 21 febbraio 2000 la parte civile __________ formula identica
conclusione.
Considerando
in diritto: 1. Richiamata la natura indiziaria del procedimento penale a suo
carico, il ricorrente rimprovera alla prima giudice di avere fondato il
giudizio di colpevolezza su elementi che non possono portare a una conclusione
del genere. Ora, la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere
gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all'arbitrio
(art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 CPP). Il singolo accertamento può essere
censurato, quindi, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto
contrasto con gli atti (sulla nozione di arbitrio: DTF 124 I 208 consid. 4, 174
consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).
- La presidente della Corte delle assise correzionali ha creduto alla
versione della vittima per diversi motivi. Essa ha rilevato anzitutto che nella
sua prima versione, pur contestando di avere molestato , il
ricorrente aveva nondimeno evocato alcuni particolari riferiti dalla stessa denunciante,
ossia di essere entrato quella mattina presto a torso nudo (indossando un
“pantaloncino corto”) nella camera in cui essa stava dormendo e di essersi
trovato solo in casa con lei, ricordando in particolare che la donna indossava
un pigiama e essa stava dormendo. La prima giudice ha soggiunto che anche nel
successivo interrogatorio davanti al Procuratore pubblico e in presenza del suo
difensore, il ricorrente ha inizialmente riproposto la versione volta a far
credere di essere entrato quella mattina di settembre del 1997 nella camera non
a scopo sessuale, ma soltanto per svegliare la giovane che, a suo dire, avrebbe
dovuto recarsi al lavoro presso l'. Se non che – essa ha precisato –
__________ aveva da tempo cessato di lavorare presso quel negozio, di modo che
l'imputato non aveva motivo di svegliarla, né aveva mai compiuto un gesto del genere
prima di allora (sentenza, pag. 9 e 10).
La presidente
della Corte di assise ha poi evocato la circostanza che, posto di fronte
all'eventualità di essere sentito in contraddittorio con la denunciante, dopo
essersi consultato con il suo patrocinatore il ricorrente ha per finire confessato
i fatti addebitatigli, ammettendo di avere palpeggiato la donna nelle parti
intime mentre questa stava dormendo, di averla successivamente importunata in
due occasioni al telefono con sospiri, dopo averle proposto qualche giorno
prima la visione di una cassetta pornografica. Per questo motivo il Procuratore
pubblico non soltanto ha rinunciato al confronto, ma ha anche scarcerato il prevenuto
(sentenza, pag. 10 e 11). La giudice del merito ha quindi ricordato che nei
giorni successivi il ricorrente, tramite il suo nuovo patrocinatore, ha
ritrattato la confessione e che davanti al Procuratore pubblico ha fatto
dipendere le sue compromettenti ammissioni dal timore di perdere il posto di
lavoro. Messo a confronto con la denunciante, egli ha quindi riproposto la
prima versione, ovvero di essere entrato nella camera della vittima solo per
svegliarla (sentenza, pag. 11 e 12).
La prima Corte ha
nondimeno considerato veritiera l'originaria confessione del ricorrente, siccome
resa spontaneamente e dopo consulto con il proprio legale di allora. Rilevato
come al dibattimento il prevenuto abbia mostrato un carattere forte, pertinace,
poco accomodante e poco propenso a farsi condizionare, la presidente della
Corte ha escluso che una persona con un'indole del genere abbia potuto
ammettere atti sessuali con la denunciante solo per paura di perdere il lavoro
(sentenza, pag. 12). Essa ha considerato significativo, anzitutto, che il
ricorrente ha provveduto a scegliere un nuovo difensore, giacché per lui
sarebbe stato difficile ritrattare con l'ausilio del legale che aveva assistito
alla sua precedente confessione (sentenza, pag. 13). Ha soggiunto inoltre che,
comunque sia stato, la seconda versione non è credibile se raffrontata a quella
della vittima, risultata univoca, costante e coerente. A suo giudizio il
prevenuto ha sicuramente mentito sostenendo di essere entrato nella camera
soltanto per evitare alla donna di arrivare tardi al lavoro, costei non essendo
più alle dipendenze dell'__________. Per compiere un'azione del genere – peraltro
mai messa in atto prima – l'accusato non avrebbe nemmeno avuto motivo di
entrare in camera seminudo e di sedersi sul letto (sentenza, pag. 14). Che
quella mattina le cose siano andate diversamente risulta provato anche dal
susseguente modo di comportarsi della ragazza nei confronti del prevenuto,
segnatamente dal fatto che essa chiudeva a chiave la camera, e dal tentativo di
appianare la questione operato dall'accusato l'indomani presso l'esercizio
pubblico ove __________ lavorava (sentenza, pag. 15 e 16). Importunata
nuovamente dal ricorrente nel febbraio successivo sia telefonicamente, sia
qualche giorno prima con l'invito a vedere un filmino pornografico, __________
– giunta secondo la prima Corte all'esasperazione – ha finalmente trovato il
coraggio di denunciare una situazione divenuta per lei, giovane e inesperta,
altrimenti ingestibile (sentenza, pag.16).
- Il ricorrente ripercorre la fattispecie e asserisce, per finire, che
la sentenza impugnata lascia seri dubbi “in merito alle proprie conclusioni ed
alla condanna inflitta”. In estrema sintesi egli rimprovera alla prima giudice
di avere evitato tre fondamentali interrogativi: di non avere chiarito perché
dopo avere subìto i pretesi abusi sessuali la vittima sia rimasta presso di lui
e i suoi familiari per due settimane, perché la vittima ha atteso otto mesi
prima di denunciare l'accaduto e perché un soggetto definito dalla Corte di
assise come inarrendevole e da essa ritenuto persino sessualmente fortemente
eccitato al momento dei fatti, abbia desistito dai propri intendimenti, sebbene
non abbia incontrato particolare resistenza della vittima. In realtà, egli
soggiunge, nella soluzione di tali interrogativi si individuano i motivi che
avrebbero dovuto indurre la prima Corte a proscioglerlo.
Con argomenti del
genere (ricorso, pag. 4 a 6 in alto) il ricorrente disconosce tuttavia il
potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a
giudicare un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. Invano, infatti, si cercherebbe
nel gravame una qualsiasi censura di arbitrio (termine cui le allegazioni
neppure accennano). Il ricorrente non soltanto si limita a contrapporre agli
accertamenti della prima Corte la propria narrativa dei fatti e la propria
valutazione delle prove come se argomentasse davanti a un'autorità munita di
pieno potere cognitivo, ma non si confronta nemmeno con i motivi che hanno
spinto concretamente la prima giudice ad apprezzare le prove in modo diverso e,
per finire, a credere alla versione della vittima. Formulato come atto di
appello, il ricorso sfugge pertanto a una sostanziata censura di arbitrio e va
dichiarato inammissibile.
- Il ricorrente si domanda se, comunque sia, la sua azione adempia i
presupposti oggettivi e soggettivi di atti sessuali con persone incapaci di
discernimento o inette a resistere (art. 191 CP). Egli fa valere che la vittima
ha ammesso di non avere subito alcuna penetrazione, ma solo palpeggiamenti,
mentre la giurisprudenza citata nella sentenza impugnata si riferisce a casi di
congiunzione carnale. In realtà i dubbi del ricorrente sono del tutto
ingiustificati, poiché palpeggiamenti nelle parti intime della vittima (glutei,
seni ecc.) rientrano senz'altro nella categoria degli atti sessuali contemplati
dall'art. 191 CP, il quale reprime non soltanto la congiunzione carnale o atti
analoghi, ma anche i toccamenti (Trechsel,
StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 5 ad art. 191 con riferimenti e n. 5 ad
art. 187; v. anche Corboz, Les
principales infractions, art. 189 n. 4).
Il ricorrente
obietta che la giurisprudenza subordina l'applicazione dell'art. 191 CP alla
totale incapacità della vittima a resistere. Il che è vero (DTF inedite del 20
maggio 1997 in re B. e T. consid. 2a/aa con riferimento a DTF 119 IV 230
consid. 3a). Se non che, stando alla sentenza impugnata, la maggior parte dei
palpeggiamenti sono stati commessi dal ricorrente mentre la vittima dormiva o
era in stato di dormiveglia, a pancia in giù, col volto rivolto verso la
parete, sicché percepiva i rumori e i movimenti esterni come in un sogno, in
stato di torpore. In condizioni del genere la vittima è totalmente priva di
difesa e inetta a resistere. Pur avvertendo un'eventuale azione esterna – ha
spiegato la prima Corte – occorre qualche momento per rendersene conto, per svegliarsi
e quindi passare a una posizione (non solo mentale, ma anche fisica e
materiale) di difesa o quanto meno a un abbozzo di difesa. Approfittando del
sonno e della posizione della vittima – ha precisato la Corte – il ricorrente
ha intenzionalmente sfruttato la situazione di inettitudine a resistere della
ragazza. Entrato seminudo nella camera, egli si è seduto sul bordo del letto e
le ha infilato una mano sotto il pigiama, palpeggiandole le natiche e le parti
intime. Percepita l'estranea presenza e i toccamenti, svegliatasi definitivamente
e superato l'iniziale sbigottimento, la vittima si è difesa rannicchiandosi in
fondo al letto e opponendo resistenza. Ma prima di riuscire nell'intento – ha continuato
la prima giudice – essa ha subìto atti sessuali senza essere in grado di
reagire (sentenza, pag. 17).
Condannando sulla
base di tali accertamenti il ricorrente per atti sessuali con persone incapaci
di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP) la prima Corte non ha
violato il diritto federale. Dormiente o assopita, __________ ha subito
ripetuti atti sessuali senza possibilità di difesa. Fino a quando è stata in
grado di capire quanto stava accadendo, uscendo dal torpore del sonno (vale a
dire durante la fase criminosa più importante) essa era totalmente inerme. Tutt'al
più ci si può domandare se i palpeggiamenti perpetrati dal ricorrente dopo il
risveglio della vittima non costituissero addirittura coazione sessuale (art.
189 CP), tanto più che a quel momento la donna si è rannicchiata in fondo al
letto e ha opposto resistenza. Né il ricorrente poteva ignorare che la ragazza
non era consenziente, vista la reazione. In realtà l'interrogativo è più
accademico che pratico. Gli atti sessuali che avrebbero consentito teoricamente
di applicare alla fattispecie l'art. 189 CP costituiscono in effetti, stando
alla sentenza impugnata, la semplice coda dell'accaduto (sentenza, pag. 17). I
palpeggiamenti decisivi, quelli più gravi e intensi, sono avvenuti quando la
vittima non era ancora in grado di opporre resistenza. Pur trascurando gli
altri toccamenti, una condanna a 90 giorni di detenzione per violazione
dell'art. 191 CP e per abuso del telefono nelle circostanze illustrate resiste
finanche a libero esame. Al riguardo il gravame si rivela inconsistente.
-
Il ricorrente rimette di nuovo in discussione la sua colpevolezza,
proclamandosi ancora una volta innocente. Una volta di più tuttavia il suo
memoriale si esaurisce in un esposto prettamente appellatorio, ancorato a fatti
diversi da quelli constatati in prima sede. Totalmente estraneo alla natura di
un ricorso per cassazione, in proposito l'impugnativa deve essere dichiarata
inammissibile.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 con
rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP). Alla parte civile, che ha formulato osservazioni
con il patrocinio di un legale, si giustifica di attribuire un'equa indennità
per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
900.–
b) spese fr.
100.–
fr.
1'000.–
sono posti a
carico del ricorrente, che rifonderà a __________ fr. 1'000.– per ripetibili.
- Intimazione a:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Corte
delle Assise correzionali di Mendrisio;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle Istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle Istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, CP 238, 6807 Taverne;
– Ufficio
cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Ministero
pubblico della confederazione, 3003 Berna;
– avv.
__________ (PC __________).
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente La
segretaria
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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