AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
17.2000.53
Data decisione, Autorità:
03.04.2001, CCRP
Incarto n.
17.2000.00053
Lugano
3 aprile 2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi ed Epiney-Colombo
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 23 novembre 2000 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 12 ottobre 2000 dalla Corte delle assise criminali in
Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 12 ottobre 2000 la Corte delle assise criminali in
Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di atti sessuali con
fanciulli, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a
resistere e violazione dei doveri d'assistenza o educazione. Essa ha accertato
– in estrema sintesi – che tra la primavera del 1998 e il marzo del 1999
l'imputato ha sodomizzato il figlio __________ (nato __________ 1989) in almeno
tre occasioni, ha commesso atti sessuali con la figlia __________ (nata il
__________ 1995) in almeno due occasioni e ha sodomizzato quest'ultima in
almeno un'altra occasione, esponendo a pericolo lo sviluppo fisico e
intellettuale dei figli. In applicazione della pena, la Corte di assise ha
condannato __________ a 7 anni e 6 mesi di reclusione (computato il carcere
preventivo sofferto) e alla privazione dell'autorità parentale. Lo ha
condannato inoltre a versare a ciascuna delle vittime fr. 20'000.– a titolo di
indennità e fr. 6'000.– per ripetibili e a __________ (madre delle vittime) fr.
20'000.– a titolo di indennità e fr. 10'000.– per ripetibili. Infine ha
ordinato che __________ sia sottoposto a trattamento ambulatoriale da iniziare
già durante l'esecuzione della pena.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 13 ottobre
2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 23 novembre successivo, egli
chiede il proscioglimento da ogni imputazione o quanto meno, in via
subordinata, la limitazione della condanna per atti sessuali con fanciulli a
semplici manipolazioni anali sul figlio __________ (in tre occasioni), ad atti
sessuali sulla figlia __________ (in 2 occasioni) e ad atti sessuali con
persona incapace di discernimento o inetta a resistere sulla sola figlia
__________. Sempre in subordine egli chiede di ridurre la condanna a 3 anni di
reclusione (computato il carcere preventivo sofferto), alla privazione
dell'autorità parentale e al pagamento di indennità e ripetibili ridotte.
Chiede infine di essere sottoposto a trattamento ambulatoriale.
C. Nelle sue osservazioni del 4 dicembre 2000 __________ propone di
respingere il ricorso. Identica conclusione formulano __________ e __________,
come pure il Procuratore pubblico con osservazioni del 14 e 15 dicembre 2000.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente si duole anzitutto di un arbitrario accertamento dei
fatti e di un'arbitraria valutazione delle prove poste a fondamento della
sentenza impugnata (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa
tuttavia discutibile, contestabile o finanche erroneo, bensì manifestamente
insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF126 IV 170 consid. 3a, 125
I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio
non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporle una versione
dei fatti, per quanto essa appaia preferibile. Occorre invece spiegare per
quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero
manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o
contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF125
IV 10 consid. 3a, 124 I 86 consid. 2a, 123 I consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a).
Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando
essa è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF125 II
129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid.
6c con rinvii).
- La Corte di assise ha raggiunto il convincimento circa la colpevolezza
dell'imputato grazie anzitutto alle testimonianze che i figli __________ e
__________ hanno reso davanti al segretario della Magistratura dei minorenni,
durante le quali essi hanno riferito – in modo definito credibile dalla
psicologa e perita giudiziaria __________ – i ripetuti abusi sessuali che il
padre aveva compiuto su di loro. Alla credibilità di __________ – ha soggiunto
la Corte – hanno contribuito, tra l'altro, le spontanee rivelazioni della
bambina ad alcune educatrici del “Centro __________ ”, presso il quale essa è
stata collocata dopo l'arrivo della polizia in seguito a una violenza lite fra
genitori la notte del 12 marzo 1999, come pure le spiegazioni date
all'educatrice __________ su un disegno da essa eseguito il 19 settembre 1999,
quando ha evocato ancora una volta gli abusi subiti. Quanto al racconto di
__________, esso risultava ancor più credibile dopo che l'8 ottobre 1999 il
ragazzo aveva eseguito presso il “Centro __________ ” un disegno alla presenza della
psicologa __________; dopo avere raffigurato una balena, di proprio pugno e
spontaneamente il ragazzo vi ha scritto accanto due frasi; nella prima invitava
la mamma a consegnare a __________ il game-boy e la bicicletta, nella seconda
esortava la madre stessa a riferire a __________ tutto quanto era accaduto in
casa. Quest'ultimo messaggio, a mente della Corte, poteva riferirsi solo agli
abusi sessuali (sentenza, pag. 17).
Al
giudizio di colpevolezza la prima Corte è giunta anche dopo avere esaminato la
testimonianza di __________, madre delle giovani vittime, la quale ha
dichiarato al Procuratore pubblico di avere visto essa medesima quattro volte
il marito abusare dei figli (sentenza, pag.19 segg.). Pur biasimandola per il
ritardo con cui essa si era decisa a parlare, i primi giudici hanno ritenuto
credibili le sue accuse, in particolare dopo avere constatato la sua sincera
reazione durante un colloquio da essa avuto con i figli il 19 ottobre 1999 –
dopo l'interrogatorio davanti al Procuratore pubblico – presso il “Centro
__________ ” alla presenza di __________ (sentenza, pag. 24 e 25). Ricordate le
psicodiagnosi eseguite dalla dott. __________ e dalla dott. __________, che
evidenziavano in entrambi i bambini un quadro compatibile con l'ipotesi di un
trauma sessuale (sentenza, pag. 26), la Corte di assise ha richiamato anche il
parere dello psichiatra dott. __________, il quale ha scorto nell'imputato non
solo un uomo capace d'abuso sessuale, ma persino “con alta probabilità (...)
una personalità tipica dell'abusatore”. Nondimeno, essa ha evocato tale
opinione (che collimava comunque nel risultato con i rilievi eseguiti dallo
psicologo dott. __________) in via meramente abbondanziale, poiché lo
psichiatra si era basato anche su elementi di fatto emergenti dall'incarto
penale, come tali non rientranti nella sfera scientifica e quindi travalicanti
l'ambito strettamente peritale (sentenza, pag. 26 e 27).
-
Il ricorrente critica la sentenza impugnata nella misura in cui la
prima Corte, basandosi sui pareri e affermazioni degli psichiatri dott.
__________ e dott. __________, della psicologa __________ e di __________ (suo
fratello), ha accertato che in casa egli era la figura dominante e che la
moglie gli era sottomessa. Egli si domanda come mai un soggetto tanto succubo
si sia dimostrato così forte e tenace in occasione della discussione tenutasi
il 18 marzo 1998 (ossia in tempi non sospetti) dinanzi alla Delegazione tutoria
di __________. La risolutezza dimostrata dalla moglie in tale circostanza mal
si concilierebbe con la descrizione di lei che risulta dalla sentenza
impugnata. Interrogativi del genere sono però di natura palesemente appellatoria
e come tali inammissibili in un ricorso per cassazione fondati sul divieto
d'arbitrio. In proposito il ricorso sfugge a ulteriore disamina.
-
Alla Corte di merito il ricorrente rimprovera arbitrio per avere accertato
che egli non lesinava botte alla moglie e ai figli. A suo parere le prove
raccolte – le accuse della moglie e del figlio __________, le testimonianze di
__________ (sua cognata) e di __________ (maestro di __________) – sono
inconcludenti, poiché la credibilità della moglie e del figlio è vacillante,
poiché la cognata ha soltanto notato la sorella con dei lividi, senza sapere
chi li avesse causati e poiché il docente __________ si è limitato a raccontare
quanto riferitogli da un amico di __________, che a sua volta aveva appreso la
contestata circostanza dallo stesso __________. Tali argomentazioni non bastano
però per intravedere arbitrio. Intanto, anche la figlia __________ ha riferito
di essere stata talvolta percossa dal padre (sentenza, pag. 10) e quest'ultimo
non pretende che tale asserzione sia falsa. Egli pone in dubbio la credibilità
del figlio e della moglie, senza però sostanziare alcunché. Certo, la cognata
ha ammesso che sua sorella non ha accusato direttamente il marito di averle
procurato i lividi ricordati nella sentenza impugnata (act. 199, pag. 2). Il
ricorrente trascura però che la testimone ha soggiunto che in famiglia avevano
capito che l'autore era il ricorrente (act. PP 199, pag. 2). È vero altresì che
__________ ha riferito di eventi appresi da un alunno, il quale a sua volta li
ha saputi da __________ (act. 57 annesso al rapporto di polizia giudiziaria).
Le confidenze di __________ al compagno di scuola riprendono però le accuse
mosse da __________ e dalla moglie __________ e pertanto confermano quanto era
noto in famiglia, segnatamente alla cognata __________. Nella misura in cui è
sufficientemente motivata, la critica si rivela perciò priva di consistenza.
-
Il ricorrente riprende l'accertamento secondo cui sua moglie mal
sopportava sia la frequenza dei rapporti sessuali, sia soprattutto i rapporti
anali, come pure l'accertamento secondo cui essa tollerava comportamenti del
genere per non irritarlo. Assevera che, contrariamente a quanto ha ritenuto
arbitrariamente la Corte, la consorte non soltanto non si è mai arrabbiata, ma
che essa non ha fatto nulla per opporsi. La questione, egli spiega, non è irrilevante,
dato che il perito psichiatrico dott. __________ lo ha ritenuto capace di abuso
considerando anche ciò. L'obiezione non gli giova. A prescindere dal fatto che
egli non sostanzia alcun arbitrio, limitandosi a riflessioni per lo più
appellatorie, va ricordato che la perizia allestita dal dott. __________ (che
per altro collima con i rilievi testistici eseguiti dal dott. __________), non
ha inciso sul giudizio di colpevolezza, maturato sulla base di altri e ben più
concreti indizi. Quel referto è infatti stato considerato solo a titolo abbondanziale
(sentenza, pag. 27).
-
Il ricorrente ravvisa ulteriore arbitrio nella considerazione,
stando alla quale la moglie, nei colloqui con il consulente psichiatrico dott.
__________ durante la degenza presso la clinica di __________ (dov'era stata
ricoverata dal 16 dicembre 1998 e il 16 gennaio 1999), avrebbe riferito
spontaneamente di un abuso del marito in danno della figlia. __________ – egli
assevera – ha se mai riferito un'affermazione in tal senso fatta dalla piccola,
il che non è la stessa cosa. Allegazioni del genere, per altro ai limiti del
pretesto, sono però inammissibili in un ricorso per cassazione fondato sul divieto
d'arbitrio.
-
Assevera il ricorrente che a pag. 13 della sentenza impugnata i
primi giudici hanno ricordato come durante le audizioni del 17 e 20 maggio 1999
__________ abbia eluso le domande a lei rivolte e che, ciò nonostante, essi
hanno seguito l'opinione della psicologa dott. __________, secondo cui il
linguaggio analogico (e non verbale) appariva comunque compatibile con i fatti
di causa. A suo giudizio la Corte di assise non ha però rilevato quanto emerge
realmente dalle audizioni, in particolare in quella di maggio, ossia
l'insopportabile pressione alla quale la piccola è stata sottoposta. Ancora una
volta il ricorrente si avvale di critiche appellatorie, limitandosi a
contrapporre la propria opinione a quella delle assise come se si trovasse di
fronte a un'autorità di appello munita di pieno potere cognitivo anche su
questioni di fatto e di valutazione delle prove. In un ricorso per arbitrio un
approccio del genere è però inammissibile.
-
Riferendosi alla testimonianza di __________, il ricorrente rileva
che la prima Corte ha dato atto che durante l'interrogatorio del 20 maggio 1999
il ragazzo ha affermato tra l'altro che suo padre gli aveva imposto di compiere
atti sessuali sulla sorellina mentre egli filmava la scena per poi vendere
forse i “filmini” perché aveva bisogno di soldi (trascrizione nell'act. 5
annesso al rapporto di polizia giudiziaria). Il ricorrente ribadisce di avere
contestato fatti del genere, tanto più che non sono state rinvenute né cassette
pornografiche né videocamere a casa sua, e critica la prima Corte per essersi
limitata a soggiungere che tali accuse non hanno trovato conferme, né smentite.
A mente sua la Corte avrebbe dovuto concludere che si trattava di affermazioni
fantasiose, suscettibili di influire sulla credibilità del ragazzo anche per
quanto concerne le altre accuse. Ora, la Corte di merito si è effettivamente
espressa in modo ambiguo al riguardo. Mancando riscontri oggettivi e
incontrando perplessità, in virtù del principio in dubio pro reo essa
avrebbe dovuto abbandonare l'ipotesi di scene pedofile filmate dal ricorrente
per far soldi. Ciò non significa però che il ricorso debba essere accolto. Come
noto, per incorrere nell'annullamento una sentenza deve essere arbitraria non
soltanto nelle motivazioni, ma anche nel risultato. Un concreto ciò sarebbe
potuto essere il caso ove il ricorrente avesse dimostrato che pure le
successive considerazioni che hanno indotto i giudici a convincersi che
l'accusato ha compiuto atti sessuali su __________ sono arbitrarie. Come si
vedrà ancora, un'eventualità simile è fuori questione. Senza abusare del proprio
potere di apprezzamento, la Corte di assise poteva infatti considerare le
(rimanenti) accuse di __________ credibili perché suffragate da altri
riscontri, come la frase che figura accanto alla balena disegnata l'8 ottobre
1999 davanti alla psicologa __________ (sentenza, pag. 16 segg), il parere
della psicologa dott. __________, secondo cui i bambini sono attendibili (sentenza,
pag. 15 e 17) e la testimonianza della madre, che ha personalmente assistito a
ripetuti abusi del padre sui figli (sentenza, pag. 19 segg).
-
Secondo il ricorrente la Corte di assise ha persistito nella sua
erronea impostazione anche al momento di valutare la credibilità delle
successive affermazioni di __________. Dando per scontata la credibilità del
ragazzo (sentenza, pag. 14, punto 4), riferendosi all'interrogatorio del 9
settembre 1999 essa si è limitata a rilevare che in quell'occasione per
__________ è stato difficile – ciò che è comprensibile – togliersi il peso
dallo stomaco (sentenza, pag. 15). Una considerazione del genere non basta però
per dimostrare il preteso arbitrio. Appellatorio, in proposito il ricorso è
destinato all'insuccesso. Soggiunge il ricorrente che arbitrario è pure
l'accertamento stando al quale __________ ha poi confermato chiaramente di
essere stato sodomizzato dal padre. La semplice lettura delle trascrizioni,
egli opina, denota un racconto farcito di frasi possibiliste (“credo”, “mi sono
venute delle scene”, “se ben ricordo”). Se non che, la Corte stessa ha
ricordato i passaggi citati e i momenti in cui il ragazzo ha manifestato
incertezza (sentenza, pag. 15). Essa ha gli però creduto ugualmente, in
particolare dopo avere preso atto che, sollecitato a ulteriori spiegazioni,
__________ ha aggiunto altri particolari e che le difficoltà “a venire al dunque”,
come spiegato dalla psicologa __________, rafforzano se mai la credibilità
dell'interlocutore (sentenza, pag. 15 e 16). Con tali considerazioni il
ricorrente non si confronta compiutamente, limitandosi a sottolineare che al dibattimento
__________ ha spiegato che sulla credibilità di un bambino si può dire tutto e
il contrario di tutto e che in questo campo le opinioni sono spesso se non
sempre discordanti. Un esposto del genere è però inidoneo a confortare una
qualsivoglia censura di arbitrio.
-
Assevera il ricorrente che l'opinione della Corte di assise non può
essere condivisa nemmeno ove essa accredita la testimonianza di __________
anche dall'espressione da lui usata per spiegare come si sentiva prima, durante
e dopo la penetrazione anale (“come se uno mi ha messo cento supposte dentro,
nel mio sedere”: sentenza, pag. 16). Un paragone del genere – egli fa valere –
non deve sorprendere poiché è normale che un bambino di dieci anni tende a
paragonare un simile dolore proprio con quello conseguente all'uso di supposte,
ingigantendone il numero. Una siffatta allegazione appellatoria, per altro poco
seria, non può tuttavia trovare spazio in un ricorso per cassazione fondato sul
divieto dell'arbitrio. Ancora una volta l'ammissibilità del ricorso non è data.
Alla prima Corte il ricorrente rimprovera poi di avere conferito rilevanza
soverchia ai disegni di __________, segnatamente a quello in cui egli esortava
la madre a parlare, la credibilità del ragazzo essendo venuta meno già per le
sue precedenti bugie. Di nuovo egli trascura però i limiti del potere cognitivo
della Corte di cassazione e di revisione penale, chiamata a statuire su un ricorso
fondato sul divieto dell'arbitrio. Sia come sia, non si vede quale arbitrio
avrebbe commesso la prima Corte considerando che con la frase apposta accanto
alla balena __________ intendesse alludere al fatto che la madre aveva
assistito ad altri due casi di abusi (sentenza, pag. 17; cfr. act. annesso ad
act. 98). Tanto meno se si pensa che __________ ha effettivamente assistito a
queste scene (sentenza, pag. 19 segg). Al riguardo il gravame non merita altra
disamina.
-
Richiamati gli accertamenti peritali del dott. __________ e del
dott. __________, il ricorrente confuta gli abusi sessuali che, secondo la
Corte di assise, egli avrebbe compiuto su __________. Egli sembra affermare che
si possa tutt'al più parlare di manipolazioni nella zona anale – ciò che non
basterebbe a dimostrarne la finalità sessuale – e non di penetrazione peniena.
Egli non pretende però che la Corte di assise sia caduta nell'arbitrio ritenendo
– sulla base del racconto del ragazzo, della testimonianza della madre e della
perizia del dott. __________ (act. 16, pag. 2 e verbale del dibattimento;
sentenza, pag. 17) – che __________ sia stato vittima di sodomia. Carente di
motivazione, su questo punto il ricorso deve essere ancora un volta dichiarato
inammissibile. D'altro canto nel gravame l'interessato si vale di circostanze
che neppure figurano agli atti del processo. Al dibattimento il dott.
__________ ha sì manifestato dubbi sulla eventualità di una penetrazione anale,
con riferimento tuttavia all'altra vittima, __________ (verbale del
dibattimento, pag. 7).
-
Il ricorrente insorge contro la sentenza di assise anche nella misura
in cui la Corte di merito ha creduto alla figlia __________ e assume che i
primi giudici non avrebbero correttamente affrontato il problema legato
all'affidabilità di bambini in tenera età. A suo modo di vedere i giudici
avrebbe dovuto per lo meno porsi i medesimi interrogativi evidenziati dal prof.
__________ nel procedimento sfociato con sentenza 5 maggio 2000 della Corte
delle assise criminali in Lugano in re R.; essi avrebbero dovuto considerare la
suggestionabilità e, quindi, la scarsa attendibilità di tali soggetti. Invece
essi nemmeno hanno esaminato il problema e mai hanno dato più credito
all'opinione della dott. __________ rispetto a quella del prof. __________. Richiami
e paragoni del genere, di chiara connotazione appellatoria, sono però inammissibili
in un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio.
-
Il ricorrente si diffonde dipoi con ulteriori riflessioni sulla
credibilità della bambina. Fa carico alla Corte di assise di essersi basata su
testimonianze indirette, nella misura in cui essa ha accertato che __________
aveva già rivelato gli abusi subiti (verosimilmente alle educatrici del Centro
__________). Alla prima Corte egli rimprovera anche di avere trascurato il
rapporto 20 marzo 2000 della psicologa __________ (firmato anche dal dott.
), da cui si può unicamente evincere che a mente di __________ il
papà le faceva male al sederino (act. 234) e in particolare di non essersi
domandata se altre cause avrebbero potuto causare i dolori. Inoltre il ricorrente
critica i primi giudici anche per non avere considerato che i bambini sono
giunti al centro di accoglienza “ ” già sapendo della storia del
“pippi nella patatina” perché presenti la sera del 12 marzo 1999 quando è
intervenuta la polizia, che __________ e __________ hanno recepito le
preoccupazione degli adulti a causa delle visite mediche cui sono stati
sottoposti e delle quali – quanto meno __________ – conoscono il risultato, che
__________ sa quanto racconta __________, che le sue rilevazioni potrebbero
essere equiparate a quelle di un fratello maggiore che protegge la sorellina.
Con argomentazioni del genere, di natura appellatoria, il ricorrente si limita
però a prospettare una propria versione e interpretazione dei fatti, senza
dimostrare perché, giudicando diversamente (ossia credendo a __________ anche
perché la sua versione, ritenuta veritiera dalla psicologa __________, ha trovato
sostanziale conferma nella deposizione della madre) i primi giudici siano
trascesi in arbitrio. Al ricorrente va ricordato che per motivare l'arbitrio
non basta criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una
versione propria, per quanto sostenibile o finanche preferibile. Occorre
dimostrare perché, accertando i fatti e valutando le prove diversamente, la
Corte di merito abbia errato a tal punto da urtare il sentimento di giustizia e
di equità. Come visto, il ricorrente non ha per nulla soddisfatto tale condizione
.
-
Il ricorrente critica la Corte di assise perché essa si sarebbe limitata
a osservare che l'esame ginecologico eseguito dalla dott. __________ non ha
consentito di ravvisare segni tipici di abuso nella zona vaginale, senza
precisare che a pochi giorni dell'inizio del dibattimento la stessa ginecologa
ha smentito i suoi precedenti rapporti medici, i quali hanno condizionato il
procedimento, inducendo gli inquirenti a non più chiedersi se abuso vi fosse
stato. La censura cade nel vuoto. Anzitutto la prima Corte ha ricordato che la
perita ha corretto i suoi precedenti referti (sentenza, pag. 19). Nel rapporto
del 27 maggio 1999 la dott. __________ aveva constatato “uno status compatibile
con delle manipolazioni croniche a livello dei genitali della bambina segnalate
dalla scomparsa dell'imene in una zona tipica soprattutto in seguito a
manipolazioni ripetute con dita o altri strumenti che riescono comunque a non
provocare la rottura dell'imene ma a provocare una dilatazione e
assottigliamento” (act. 12). Con scritto del 27 settembre 2000 la stessa
specialista ha rettificato la sua opinione basandosi su una nuova
classificazione, concludendo nel senso che non vi sono segni specifici di abuso
(act. 6 successivo all'atto di accusa). Il ricorrente non spiega tuttavia
perché un più sollecito chiarimento da parte della perita avrebbe potuto
incidere sulla ricostruzione della fattispecie che ha comportato la sua
condanna per gli atti sessuali di cui al dispositivo n. 1.1.2 della sentenza
impugnata, ai quali ha assistito finanche la madre (atto di accusa punto 1.2;
sentenza, pag. 19 e 20). Ne segue che la doglianza, come detto, cade nel vuoto.
-
Secondo il ricorrente sarebbe manifestamente arbitrario l'accertamento
degli abusi nella zona anale di __________, che lo hanno fatto condannare per
avere in almeno un'occasione commesso sodomia sulla figlia. Nessuna prova certa
– egli assevera – è stata fornita al riguardo, come ha ammesso il perito
giudiziario dott. __________, il quale per finire ha ritenuto poco probabile
una penetrazione anale con pene alla luce degli esami da egli eseguiti
(rapporto di polizia giudiziaria, annesso act. 12).
a) Secondo la Corte delle assise criminali un riscontro oggettivo
di abuso anale risulterebbe invece dalla perizia del dott. __________, dato che
secondo quell'esperto la serie di alterazioni anatomiche osservate depongono
“con forza” per un abuso sessuale proprio nella ragione anale della bimba. Il
perito ha ritenuto più probabile, nondimeno, che si sia trattato di
manipolazioni e non di una penetrazione peniena, pur non escludendola. Premesso
che un atto del genere non può essere escluso anche alla luce della sentenza
emanata dalla Corte delle assise criminali il 15 novembre 1999 in re S., i
primi giudici hanno soggiunto che il dott. __________ ha altresì precisato che
le lesioni riscontrate avrebbero potuto senz'altro essere state cagionate da
una forte pressione del pene sull'orifizio anale della piccola. Ha per finire
stabilito che ciò è il minimo di quel che la bambina ha dovuto subire
(sentenza, pag. 19).
b) Quale
conclusione la prima Corte ha tratto al riguardo non è chiaro, salvo che nel
dispositivo n. 1.1.3. della sentenza impugnata essa ha condannato l'imputato
per atti sessuali con fanciulli anche per avere sodomizzato almeno una volta la
figlia __________. Nel consid. 4.2 (sentenza, pag.18 e 19) essa non ha accertato
però se sia trattato di penetrazione – come ha dichiarato la bambina in un suo
interrogatorio (sentenza, pag. 17) – oppure di atti simili, come a un certo
momento il perito ha finanche ritenuto più probabile. Essa ha rilevato soltanto
che, secondo il perito, le lesioni riscontate avrebbero potuto essere state causate
anche da una forte pressione del pene sull'ano.
c) In diritto ci si potrebbe domandare invero se la Corte di assise
avesse particolari motivi per inserire nella sentenza impugnata i dispositivi
con i quali riconosce il ricorrente autore colpevole di sodomia in due
occasioni sul figlio __________ (n. 1.1.1) e in un'altra occasione sulla figlia
__________ (n. 1.1.3). L'art. 187 CP non differenzia secondo l'atto sessuale
commesso (Trechsel, Kurzkommentar
zum StGB, 2ª edizione, n. 79 ad art. 187). La natura e l'intensità dell'abuso
costituisce se mai, dandosene il caso, un criterio per determinare la colpa
dell'autore e, quindi, per stabilire la pena a suo carico in applicazione dell'art.
63 CP (cfr. Corboz, Les
principales infractions, vol. II, n. 23 ad art. 187 CP). La questione, più
accademica che pratica, può essere lasciata irrisolta.
d) Sia come sia, in effetti, in mancanza di più solidi riscontri il
ricorrente non può essere riconosciuto colpevole del reato così com'è descritto
nel dispositivo n. 1.1.3 della sentenza impugnata. Il precetto in dubio pro
reo impone che gli si imputi la versione – che poteva essere accertata
senza incorrere in arbitrio – a lui più favorevole: quella cioè di una forte
pressione del pene sull'orifizio anale della bambina, senza penetrazione, come
ha prospettato il perito al dibattimento (verbale del processo, pag. 7, in cui
l'esperto ha ritenuto difficilmente immaginabile, pur senza escluderla, una
penetrazione anale). Su questo punto il ricorso si rivela perciò, almeno in
parte, provvisto in parte di buon diritto. Il dispositivo n. 1.1.3 della
sentenza impugnata va di conseguenza annullato e il dispositivo n. 1.1.2
riformato nel senso che il ricorrente è dichiarato autore colpevole di avere
commesso atti sessuali con la figlia __________ (di 3 anni) in almeno tre occasioni.
Sulla commisurazione della pena si dirà oltre.
-
Secondo il ricorrente la prima Corte sarebbe caduta in arbitrio
ritenendo credibile la testimonianza della moglie resa davanti al Procuratore
pubblico il 12 ottobre 1999. Egli non dimostra però la manifesta
insostenibilità delle considerazioni – per altro non sempre confutate nel
gravame – che hanno spinto i primi giudici a credere che il ricovero della
donna presso la clinica di __________ fosse dovuto anche al trauma da essa
sofferto per gli abusi sessuali commessi dal marito sui figli (sentenza, pag.
25). Né dimostra essere arbitrario credere alla commovente reazione della madre
il 19 ottobre 1999 presso il “Centro __________ ”, davanti ai figli, come ha
riferito __________ nel verbale del PP act. 98, (sentenza, pag. 24-25). Certo,
quanto ha detto la madre non collima appieno con quanto hanno detto i figli (in
particolare __________). Ciò non basta tuttavia per far apparire manifestamente
insostenibile l'apprezzamento della prima Corte sulla credibilità di
__________. Del resto, il fatto che i singoli racconti non combacino in tutto e
per tutto induce a escludere che gli interessati si siano messi d'accordo sul
contenuto delle dichiarazioni.
-
Il ricorrente dissente anche dalla psicodiagnosi eseguita dalla
dott. __________ e dalla dott. __________, che evidenziano in entrambi i
bambini un quadro compatibile con l'ipotesi di un trauma sessuale (sentenza,
pag. 26 con riferimento ad act. 23). Nemmeno al riguardo egli dimostra tuttavia
perché i primi giudici avrebbero abusato del loro potere di apprezzamento. In
proposito la sentenza impugnata sfugge alla critica.
-
Alla prima Corte il ricorrente rimprovera di avere violato il
diritto federale negandogli la scemata responsabilità (art. 11 CP). Ora, su
questo punto la prima Corte ha rilevato che il perito psichiatrico dott.
__________ ha escluso deliri o atteggiamenti psicotici o altri gravi malattie
che possano avere alterato il pensiero o l'agire del prevenuto, sicché ha
ritenuto quest'ultimo pienamente responsabile, capace di valutare il carattere
illecito degli atti commessi e di conseguentemente agire (sentenza, pag. 27).
Ha soggiunto, il perito, che il ricorrente denota un'anomalia del carattere con
parafilia e che la sua personalità non esclude la possibilità o la tendenza
alla recidiva. Il ricorrente asserisce che i primi giudici hanno trattato
l'argomento con superficialità nella misura in cui si sono limitati a rilevare
“l'anomalia di carattere constatata dal perito dr. __________, la quale pur non
giustificando l'applicazione dell'art. 11 CP, ha avuto un certo influsso sui
freni inibitori” (sentenza, pag. 30). In realtà, contrariamente a quanto si
assume nel ricorso, la prima Corte non ha mancato di considerare il problema,
giacché al momento di fissare la pena (art. 63 CP) essa ha tenuto conto proprio
dell'anomalia di carattere (sentenza, pag. 30). Il ricorrente insiste nel far
valere che occorreva almeno motivare perché, nonostante quell'anomalia, non
entrava in considerazione la scemata responsabilità, ma a torto. Chiamato ad
esprimersi, il perito ha dato risposte precise sia per quanto attiene alla
capacità di intendere e di volere, sia per quanto riguarda gli effetti della
patologia ricordata nel ricorso (act. 142, pag. 7). Il ricorrente dissente
dall'opinione del perito, citando fonti mediche che consentirebbero, a suo modo
di vedere, di giungere a una conclusione diversa. Non è però compito del
giudice né tanto meno della Corte di cassazione e di revisione penale
sostituirsi al perito nello stabilire se un autore abbia agito in stato di
scemata responsabilità (CCRP, sentenza del 17 dicembre 1998 in re C., consid.
11). Di nuovo il ricorso è perciò destinato all'insuccesso.
-
Nel punto 3.9 del memoriale il ricorrente critica pure la Corte di
assise per avere liquidato in poche righe, nel consid. 4.6, diverse sue
obiezioni e riflessioni sulle risposte date dai figli e sui riscontri medici e
clinici. La critica non è chiara. Nel considerando censurato la Corte di merito
ha spiegato perché essa ha escluso l'eventualità che gli abusi sessuali possano
essere stati compiuti dalla zio __________. Motivando il gravame, il ricorrente
affronta però tutt'altri temi, ciò che ne fa apparire dubbia l'ammissibilità.
Comunque sia, il ricorso sarebbe destinato all'insuccesso quand'anche lo si
vagliasse nel merito. Le doglianze si esauriscono per lo più, difatti, in
considerazioni appellatorie e ad ogni modo inidonee a far apparire la sentenza
impugnata arbitraria, nella misura in cui i primi giudici hanno ritenuto il
ricorrente colpevole sulla base della prove raccolte.
-
Da ultimo il ricorrente invoca il principio in dubio pro reo,
sgorgante dall'art. 32 cpv. 1 Cost. (art. 4 vCost.), il quale trova applicazione
sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione
dell'onere probatorio. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa
che il giudice non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole
all'imputato quando secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio
sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Ciò non
impone che l'assunzione delle prove conduca a un'assoluta certezza di colpevolezza.
Dubbi astratti e teorici sono sempre possibili, né una certezza totale può
essere pretesa: il principio è disatteso solo quando il giudice avrebbe dovuto
nutrire, dopo un'analisi globale o oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili
dubbi sulla colpevolezza (DTF del 25 settembre 2000 in re S., consid. 33b, 120
Ia 31 consid. 2c). Riferito all'onere probatorio, il principio in dubio pro
reo significa che spetta alla pubblica accusa provare la colpevolezza
dell'imputato, non a quest'ultimo dimostrare la sua innocenza (DTF 120 Ia 31
consid. 2c e 2d). Nella fattispecie il ricorrente invoca il principio in
dubio pro reo come regola sull'apprezzamento delle prove. Tenuto conto di
quanto precede, non è però possibile affermare che la Corte di assise abbia
condannato il ricorrente quantunque un apprezzamento non arbitrario delle
risultanze istruttorie nel loro complesso lasciasse oggettivamente sussistere
dubbi sulla colpevolezza. Anche nella misura in cui il ricorrente invoca il
principio in dubio pro reo, il ricorso deve perciò essere respinto.
-
Nella decisione che lo condanna per atti sessuali con fanciulli
(art. 187 CP) in concorso con atti sessuali con persone incapaci di
discernimento o inette a resistere (art. 191 CP) il ricorrente ravvisa una
violazione del diritto federale nella misura in cui la Corte di assise si
riferisce agli abusi commessi su __________. Egli assevera che al riguardo
entra in considerazione soltanto l'ipotesi di atti sessuali con fanciulli
giusta l'art. 187 CP.
a) Secondo i
giudici di merito il ricorrente si è reso colpevole non solo di atti sessuali
con fanciulli (art. 187 CP), ma anche di atti sessuali con persone incapaci di
discernimento o inette a resistere (art. 191 CP). A __________ faceva difetto
sia la capacità di discernimento, data la giovane età, sia la capacità di resistere.
A __________ – sempre secondo i giudici – faceva difetto la capacità di
resistere alle brame del ricorrente, a causa della sua autorità, della
differenza di età e di forza fisica, della fiducia conseguente al rapporto di parentela,
della sottomissione cognitiva, della dipendenza emozionale e della paura di
perdere l'approvazione del genitore cui voleva bene. Nemmeno __________ però
era capace di discernimento, avuto riguardo anche al contenuto della videocassetta,
da cui si evince che il ragazzo non è manifestamente in grado di determinarsi
in campo sessuale, di comprenderne la portata o la gravità né di reagire in
modo ragionevole (sentenza, pag. 28 e 29).
b) In DTF 120 IV
194 il Tribunale federale ha stabilito che, ove siano commessi atti sessuali su
fanciulli incapaci di discernimento a causa della loro età, sussiste concorso
ideale tra l'art. 187 e l'art. 191 CP. Ha soggiunto nondimeno che l'art. 191 CP
va applicato con riserbo ove l'incapacità di discernimento sia da mettere in
relazione esclusivamente all'età della vittima (DTF120 IV 198 consid. c). Il
problema di sapere a quali condizioni si applichi il medesimo principio nel caso
in cui l'incapacità di discernimento o l'inettitudine a resistere non dipendano
solo dalla giovane età della vittima è stato invece lasciato indeciso (DTF120
IV 198 consid. c).
c) In concreto
la Corte di assise ha escluso che __________, pur avendo 9 anni al momento dei
fatti, fosse capace di discernimento. Basandosi sulla videoregistrazione, essa
ha rilevato che il ragazzo non è manifestamente in grado di determinarsi nella
sfera sessuale, di comprenderne la portata o la gravità né di reagire di
conseguenza (sentenza, pag. 29). Il ricorrente non pretende che tale
accertamento sia arbitrario. Egli richiama la giurisprudenza del Tribunale federale,
ricordando che occorre applicarla con rigore, specialmente se l'incapacità di
discernimento è da mettere in relazione alla giovane età della vittima, ma per finire
si limita a far valere – riferendosi per altro alla questione di sapere se il
ragazzo fosse incapace di resistere a causa del rapporto di subordinazione con
il padre – che __________ è un ragazzo intelligente, che avrebbe potuto opporsi,
rivolgendosi a terzi. Ciò non basta per far apparire arbitrario l'accertamento
secondo cui in campo sessuale __________ denotava carenze tali da relegare in
secondo piano la sua età (9 anni, a differenza del caso giudicato nella citata
sentenza del Tribunale federale, ove la vittima non aveva ancora compiuto
cinque anni). Tutt'al più gli apprezzamenti della prima Corte sulla ridotta
capacità di intendere e di volere di __________ possono lasciare perplessi. Ma
nemmeno il ricorrente asserisce – per esempio – che durante gli abusi
__________ avesse dato segni che lasciassero presumere di capire l'illiceità e
la gravità dei fatti (CCRP, sentenza del 28 dicembre 1994 in re P., consid. 3b
e 3c). Del resto la nozione di incapacità di discernimento ai sensi dell'art.
191 CP è relativa. Spetta al giudice apprezzarla di caso in caso (DTF120 IV 198
consid. c). Ciò posto, non è possibile far carico ai primi giudici di aver
violato il diritto federale ammettendo il concorso tra l'art. 187 e l'art. 191
CP.
d) Dandosi
concorso ideale tra l'art. 187 e 191 CP già per le considerazioni che
precedono, può essere lasciato aperto il quesito di sapere se la vittima fosse
anche incapace di resistere alle brame del padre per la differenza di età e di
forza fisica e, in genere, per il rapporto di subordinazione con il genitore.
L'interrogativo è per altro delicato, la giurisprudenza tendendo a subordinare
l'applicazione dell'art. 191 CP alla totale incapacità di resistere della
vittima (DTF inedita del 20 maggio in re B., consid. 2aa).
- Secondo il ricorrente la Corte di assise ha violato il diritto ammettendo
il concorso ideale tra l'art. 187 CP (atti sessuali con fanciulli), l'art. 191
CP (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere) e
l'art. 219 CP (violazione del dovere di assistenza o educazione). Invocando
DTF 126 IV 136, egli assume che la fattispecie prevista dall'art. 219 CP è già
“assorbita” dagli art. 187 e 191 CP.
a) Pur
rilevando che la dottrina non è unanime al riguardo e pur ricordando che in DTF
126 IV 136 il Tribunale federale ha ammesso il concorso imperfetto tra l'art.
219 CP e gli art. 189 e 190 CP, i primi giudici hanno ritenuto applicabile in
concreto sia l'art. 219, sia l'art. 187, sia l'art. 191 CP. Essi hanno
richiamato il vecchio art. 191 CP (“atti di libidine su fanciulli”) e il fatto
che tale norma considerava come reato qualificato l'abuso commesso dall'autore
su una vittima che gli era stata affidata, come pure il protrarsi e l'intensità
degli abusi. Hanno rilevato che in ogni modo, trattandosi di concorso ideale,
la questione è accademica, dato che il quadro edittale della pena non muta e
dato che, comunque sia, la posizione di padre dev'essere considerata nella
commisurazione della pena (sentenza, pag. 29).
b) In realtà la tesi del ricorrente, secondo cui l'art. 219 CP è
“assorbito” dagli art. 187 e 191 CP, convince meglio e trova riscontro in DTF
126 IV 136, ove il Tribunale federale ha stabilito che se la violazione del
dovere di assistenza o di educazione (art. 219 CP) costituisce nel contempo un
reato di coazione sessuale (art. 189 CP) o di violenza carnale (art. 190 CP),
il concorso è improprio e il primo reato rientra negli art. 189 e 190 CP. Il
Tribunale federale non ha ravvisato concorso ideale, in sintesi, perché gli art.
189 e 190 non contengono disposizioni particolari nel caso in cui l'autore
abbia anche l'obbligo di vegliare sulla giovane vittima (DTF 126 IV 138). Come
risulta dalla citata sentenza (pag. 139), il concorso improprio tra gli art.
187 segg. e l'art. 219 CP è inoltre sostenuto da Trechsel. Vi sono però opinioni più sfumate: Moreillon sostiene che è possibile un
concorso tra gli art. 219 e 188 CP (atti sessuali con persone dipendenti) nel
caso in cui l'autore reiteri negli atti sessuali, al punto che la violazione
pregiudichi sia l'integrità sessuale e psichica del bambino. Il Tribunale
federale però non ha seguito tale impostazione, optando per l'applicazione dell'art.
188 CP (DTF 126 IV 140). Stratenwerth
e Hurtado Pozo sembrano orientati
anch'essi verso il concorso imperfetto, anche se la loro opinione si riferisce
al concorso tra gli art. 219 CP e gli art. 122 segg., rispettivamente 127 segg.
CP (DTF 126 IV 139). Rehberg, dal
canto suo, reputa che l'art. 219 CP possa essere applicato accanto agli art. 187
segg. CP soltanto nel caso in cui l'agire illecito, a causa della durata e
dell'intensità, non attenti solo all'integrità sessuale, ma vada oltre,
mettendo in pericolo la vittima (DTF 116 IV 139). Si tratta però di un'opinione
minoritaria, che non sembra condivisa dalla recente giurisprudenza del
Tribunale federale. Ciò non significa che dalla prevalenza degli art. 187 e 191
CP il ricorrente possa dedurre apprezzabili vantaggi. Il fatto di avere abusato
come padre nei confronti dei figlioletti va preso in considerazione difatti –
come ha correttamente rilevato la Corte di assise – ai fini della
commisurazione della pena (DTF 136 IV 140).
- Se ne conclude pertanto che, nella misura in cui è ammissibile, il
ricorso dev'essere accolto per quanto riguarda l'impugnazione del dispositivo
n. 1.1.3, nel senso che il ricorrente va riconosciuto colpevole – in relazione
a quello specifico reato – di atti sessuali diversi da quelli ritenuti dai
primi giudici (egli non ha commesso sodomia sulla figlia). Il ricorso va pure
accolto nella misura in cui il ricorrente insorge contro la condanna per
violazione del dovere di assistenza o di educazione (dispositivo n.1.3 della
sentenza impugnata). Come si è visto, tale imputazione (art. 219 CP) è “assorbita”
dagli art. 187 e 191 CP. Bisogna a questo punto ricommisurare la pena a carico
del prevenuto in virtù dell'art. 296 cpv. 1 CP.
a) Il giudice
commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere,
della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La
gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A
tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze
esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato
ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del
pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito,
ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così
via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua
situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione
seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in
genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea
di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di
emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 11 e
116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi
analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre
esigenze di prevenzione generale svolgono un ruolo di second'ordine (DTF118 IV
350 consid. 2g).
b) Dal parziale
accoglimento del ricorso il ricorrente non può beneficiare – come si è
anticipato – di importanti riduzioni di pena. Come hanno rilevato i primi giudici,
la sua colpa è gravissima, ove appena si consideri che egli ha abusato di
ragazzini (di 9, rispettivamente di 3 anni) sui quali aveva l'autorità
parentale, cagionando loro traumi che per comune esperienza possono avere
strascichi fino all'età adulta. Né egli ha dimostrato un qualsiasi pentimento:
anzi, con un comportamento processuale reticente egli ha tentato di sottrarsi
alle proprie responsabilità, asserendo che i figli raccontavano il falso,
incurante di causare loro altri traumi. Come circostanze attenuanti valgono
l'incensuratezza, la non facile vita anteriore e l'anomalia di carattere
riscontrata dal dott. __________ (sentenza, pag. 30). È vero inoltre che –
contrariamente a quanto ha ritenuto la Corte di merito – egli non risulta avere
commesso sodomia vera e propria sulla figlia __________ (che all'epoca non
aveva nemmeno quattro anni), com'è vero che non vi è spazio per una condanna
(supplementare) per violazione dei doveri di educazione o di assistenza. Resta
il fatto che, premendo fortemente il pene sull'ano della bambina, il ricorrente
ha nondimeno compiuto un atto sessuale ripugnante e che, abusando dei propri
figli, egli ha violato i suoi doveri di padre. Nella commisurazione della pena
(art. 63 CP) occorre tenere conto anche di ciò. Dell'inapplicabilità dell'art.
68 cpv. 1 CP egli può trarre, quindi, solo un beneficio relativo.
c) Ciò posto, tenuto conto sia delle circostanze aggravanti e attenuanti,
compresa l'anomalia di carattere, appare equo fissare la pena a carico del
ricorrente in 7 anni di reclusione. La sostanziale conferma delle imputazioni
più gravi non consente – contrariamente a quanto il condannato pretende – di
ridurre l'ammontare delle indennità a favore delle vittime stabilite dalla
Corte di assise (art. 272 CPP). Al ricorrente rimane comunque aperta la via
dell'appello giusta l'art. 268 cpv. 1 CPP.
- Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza. Sono
posti così per quattro quinti a carico del ricorrente e per il resto a carico
dello Stato (art. 15 CPP). Non è il caso invece di modificare il dispositivo
sulle spese di prima sede, l'attuale riforma non incidendo apprezzabilmente sul
loro ammontare né sul loro riparto (art. 9 cpv. 1 CPP). Il ricorrente rifonderà
inoltre ai figli, che si sono costituiti parti civili e che hanno presentato osservazioni
al ricorso con l'ausilio di un legale, un'indennità complessiva di fr. 1'500.–
per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Non si assegnano ripetibili invece alla
moglie __________, che si è limitata a postulare il rigetto del ricorso con
brevi osservazioni.
Per questi motivi,
visto sulle spese
l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto,
i dispositivi n. 1.1.3 e n. 1.3 della sentenza impugnata sono annullati e il
dispositivo n. 1.1.2 è riformato nel senso che il ricorrente è riconosciuto
autore colpevole di atti sessuali con la figlia __________ (di 3 anni) in
almeno tre occasioni. In applicazione della pena, il ricorrente è condannato a
sette anni di reclusione, computato il carcere preventivo sofferto (dispositivo
n. 2.1). Per il resto il ricorso è respinto.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'900.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
2'000.–
sono
posti per quattro quinti a carico del ricorrente e per il rimanente a carico
dello Stato. Il ricorrente verserà alla parte civile __________ la somma
complessiva di fr. 1'500.– per ripetibili.
- Intimazione a:
– __________,
c/o PCT La Stampa, 6904 Lugano;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. _______;
– Corte
delle assise criminali di Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio
cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione
del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– avv.
__________ (per la parte civile __________);
– avv.
__________ (per le parti civili __________).
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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